Il diritto al rimborso IVA sorge con l'indicazione del credito in dichiarazione e si prescrive in 10 anni

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Il diritto al rimborso IVA sorge con l'indicazione del credito in dichiarazione e si prescrive in 10 anni Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario In tema di rimborso IVA, il termine di decadenza biennale è residuale e si applica solo quando il contribuente non ha indicato il credito nella dichiarazione; in tale ultimo caso, la presentazione del modello con il quale si chiede il rimborso è una mera condizione di esigibilità del credito ed è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Decisione: Sentenza n. 4145/2016 Cassazione Civile - Sezione V Classificazione: Tributario Parole chiave: credito IVA - decadenza - dichiarazione - istanza - prescrizione - rimborso Il caso. Il legale rappresentante di una SNC impugnava un diniego di rimborso IVA, che l'ufficio aveva motivato sulla base della tardiva presentazione dell'istanza di rimborso, oltre il termine biennale di cui al Decreto Legislativo n. 546/1992. La contribuente deduceva di aver indicato l'imposta a credito IVA per l'anno di imposta 1999 nella dichiarazione presentata nel 2000, e che l'istanza di rimborso era stata presentata nel 2006 entro il 1 di 5

termine decennale di prescrizione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, l'ufficio si appellava ma anche la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza appellata. L'Ufficio non demorde, e perde anche in Cassazione, che rigetta il ricorso basato su un unico motivo. La decisione. L'Ufficio ha proposto ricorso fondato sull'unico motivo di censura con cui denunciava la violazione dell'art. 21, comma 2, d. leg. n. 546/1992 e dell'art. 30, comma 1, d.p.r. n. 633/1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La Cassazione premette che «costituisce ormai indirizzo prevalente di questa Corte quello secondo cui la domanda di rimborso dell'iva deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso». Quindi trae la conseguenza, confortata da altre precedenti decisioni del giudice di legittimità, che «una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cc. (da ultimo Cass. 12 settembre 2012, n. 15229; 30 2 di 5

settembre 2011, n. 20039)». Nel dare conto anche delle isolate pronunce in senso difforme della stessa Corte, secondo le quali «soltanto una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico di cui all'art. 30 d.p.r. n. 633/1972, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dall'art. 21 d. leg. n. 546/1992 (ad esempio Cass. 16 settembre 2011, n. 18920)», coglie l'occasione per fare qualche precisazione sulla natura della presentazione del modello ai fini dell'esecuzione del rimborso. Infatti, la Cassazione così testualmente afferma: «Il filone interpretativo di questa Corte (Cass. n. 21053 del 2005) che - affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell'esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi - si limita però a configurare l'adempimento in questione quale mera condizione di esigibilità del credito d'imposta e non lo pone affatto quale "condicio sine qua non" del relativo esercizio al fine dell'impedimento della decadenza correlativamente prescritta (così in motivazione Cass. n. 20039 del 2011).» Quindi, per mla Suprema corte, la successiva istanza di rimborso è una mera condizione di esigibilità del credito d'imposta. Sulla manifestazione di volontà che fa sorgere il diritto al rimborso, così si esprime: «è stato pure affermato che «ai fini della manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, deve aversi riguardo al fatto che nella dichiarazione annuale possa rinvenirsi l'esplicitazione di una tale volontà ancorché non accompagnata dalla presentazione dell'ulteriore domanda di rimborso, il che sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale (Cass. 16 maggio 2012, n. 7684)». Infine affronta la questione concreta sottoposta al suo vaglio:«una volta, quindi, che il credito, come nel caso di specie, sia stato indicato nella dichiarazione, l'istanza di rimborso resta soggetta al termine 3 di 5

decennale di prescrizione». Osservazioni. Ci sono voluti 10 anni e tre gradi di giudizio con pronunce tutte conformi per sancire il dovuto diritto al rimborso dell'iva a credito del contribuente. In questo caso ogni altra osservazione è superflua. Disposizioni rilevanti. DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario Vigente al: 20-3-2016 Art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 4 di 5

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. https://www.diritto.it/il-diritto-al-rimborso-iva-sorge-con-l-indicazione-del-credito-in-dichiarazione-e-si-pres crive-in-10-anni/ 5 di 5