Totalizzazione-Ricongiunzione Totalizzazione retributiva



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Totalizzazione-Ricongiunzione Totalizzazione retributiva INPS- ex INPDAP ENPAM Vantaggi e svantaggi di una scelta difficile

L attività lavorativa dei medici e degli odontoiatri dà luogo a rapporti giuridici diversi e conseguentemente comporta versamenti contributivi presso differenti Enti previdenziali L I.N.P.S è l Ente previdenziale di riferimento per il medico o odontoiatra dipendente privato presso cliniche o case di cura. Per il medico o odontoiatra dipendente pubblico l Ente previdenziale di riferimento è stato l I.N.P.D.A.P fino a quando non è confluito in I.N.P.S ( I.N.P.S. ex-i.n.p.d.a.p.) (Dal 1 gennaio 2012 per effetto del decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011 "decreto salva Italia", poi convertito con modifiche nella legge numero 214 del 27 dicembre 2011, l Inpdap è confluito in Inps) Per gli specializzandi è l I.N.P.S Gestione separata

L ENPAM invece costituisce l Ente previdenziale per i medici medicina generale ( assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza territoriale, pediatria di libera scelta) e per gli specialisti ambulatoriali con rapporti di convenzione presso le strutture del SSN e per i medici in Formazione della Medicina Generale Esistono poi gli specialisti esterni che operano in strutture con accredito, le quali hanno l obbligo di versare il contributo a favore dei medici e/o odontoiatri presso il Fondo degli Specialisti Esterni I versamenti contributivi finiscono nei Fondi Speciali dell ENPAM, rispettivamente nel Fondo di Medicina Generale, nel Fondo degli Specialisti Ambulatoriali ed in quello degli Specialisti Esterni. Per i medici in Formazione per la medicina generale l Ente di riferimento è ENPAM I medici che svolgono attività di libera professione di natura medica ( compresi i medici dipendenti) sono soggetti al versamento contributivo presso il Fondo di Previdenza Generale dell ENPAM- Quota B

Tutti i medici ed odontoiatri iscritti all albo sono tenuti al versamento contributivo obbligatorio presso il Fondo di Previdenza Generale dell ENPAM -Quota A Ciò consente a tutti i medici di conseguire all età convenuta, in base al regolamento ENPAM, la pensione riferita ai contributi versati presso la quota A del Fondo previdenza Generale dell ENPAM, indipendentemente dal conseguimento di altre pensioni derivanti dall INPS (INPS ex- INPDAP)o dall ENPAM stessa.

Da quanto premesso si evince che non esiste un unico Ente previdenziale di riferimento per la categoria dei medici e degli odontoiatri ma più Enti con regole proprie e differenti, tanto da comportare talvolta interpretazioni di leggi e di norme in modo differente da Ente a Ente Il medico o l odontoiatra nel corso della propria esistenza può aver svolto attività lavorativa con rapporti giuridici differenti, che ha dato luogo a versamenti contributivi presso Enti previdenziali differenti In questo caso si pone il problema di come utilizzare gli spezzoni contributivi nei vari Enti sia per ricavarne una quota di pensione e sia per farli eventualmente valere nel computo dei requisiti per il diritto alla pensione. Per non perdere i contributi versati esistono: la ricongiunzione; la totalizzazione; la totalizzazione retributiva Questi tre istituti presentano sia aspetti favorevoli che sfavorevoli, conseguentemente la scelta di uno di essi deve essere ben ponderata.

Differenze in generale tra ricongiunzione, totalizzazione e totalizzazione retributiva Totalizzazione retributiva E gratuita Essa riguarda i medici della dipendenza pubblica ( con riferimento previdenziale INPDAP) che sono passati alla dipendenza privata( con riferimento previdenziale INPS) ed i medici iscritti alla Gestione Separata INPS( Es. Specializzandi- Co.Co.Co.) Pensione più bassa rispetto alla ricongiunzione Ricongiunzione La ricongiunzione comporta il concreto trasferimento dei contributi presso l Ente previdenziale accentrante e le prestazioni vengono calcolate secondo le regole in vigore presso il suddetto Ente. La ricongiunzione non consiste in un semplice trasferimento alla pari dei contributi, ma l Ente di destinazione dei contributi calcola l eventuale onere differenziale che serve, con l aggiunta dei periodi contributivi da trasferire, a raggiungere la quota virtuale di maggiore pensione ottenibile secondo il proprio ordinamento pensionistico. Il trasferimento della posizione contributiva avviene dall Ente per il quale l attività lavorativa è cessata all Ente in cui la posizione è attiva. L aspetto sfavorevole della ricongiunzione è che essa comporta generalmente un onere Totalizzazione Nella Totalizzazione i contributi non passano da un Ente previdenziale ad un altro e ciascun Ente calcola la propria quota di pensione. La totalizzazione è sempre gratuita. L aspetto sfavorevole è che nella totalizzazione la misura del trattamento pensionistico è determinata con le regole del sistema contributivo

Va tenuto presente che si può fare domanda o di ricongiunzione oppure di totalizzazione; la richiesta di totalizzazione è alternativa rispetto alla ricongiunzione e viceversa. Non possono essere fatte contemporaneamente la domanda di totalizzazione e di ricongiunzione Dopo aver fatto la domanda di ricongiunzione e dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale del costo della ricongiunzione li medico o odontoiatra può anche rifiutare di pagare ( inizialmente le prime tre rate); in tal caso può ripresentare la domanda dopo aver maturato altri 10 anni di contributi oppure a fine carriera sulla base della Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.77 del 20 ottobre 1979 in riferimento ad una pronuncia della Corte dei Conti

LA TOTALIZZAZIONE La totalizzazione consente di utilizzare, in modo totalmente gratuito, gli spezzoni contributivi accreditati nei vari Enti sia per ricavarne una quota di pensione e sia per farli eventualmente valere nel computo dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta Riferimenti normativi della totalizzazione Decreto legislativo 42/2006 ( disciplina della totalizzazione) Circolare esplicativa n. 69 del 9 maggio 2006 dell INPS( periodi assicurativi coincidenti) Legge 247/2007 (Facoltà di cumulo per periodi non inferiori ai 3 anni e novità sul riscatto degli anni di studio) Decreto Legge 201/2011( Decreto Salva Italia ) convertito in Legge 214/2011 ( Abolisce il requisito minimo di 3 anni. Con l art 24, comma 19 del Decreto Legge 201/2011 è stata disposta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi, non coincidenti, di qualsiasi durata ) Tra i destinatari i soggetti iscritti a INPS, INPS Gestione Separata,INPDAP e ENPAM

La totalizzazione è ammessa a certe condizioni: Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione. La pensione può essere richiesta al compimento del 65 anno (età identica per uomini e donne) qualora i periodi non coincidenti di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni, sommati tra loro (cioè totalizzati), raggiungano almeno 20 anni complessivamente (totalizzazione di vecchiaia); Pensione di anzianità in regime di totalizzazione La pensione può essere richiesta anche prima del 65 anno, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni (totalizzazione di anzianità) Pensione di inabilità in regime di totalizzazione. La pensione può essere richiesta a qualsiasi età, a condizione che risultino raggiunti, con la sommatoria dei periodi non coincidenti, i requisiti contributivi minimi previsti da ciascuna gestione per tale tipo di prestazione (ad esempio, per l ENPAM nessun requisito minimo contributivo, per l INPDAP e l INPS 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni di cui tre nell ultimo quinquennio), nonché le ulteriori condizioni previste dalla Gestione previdenziale di ultima iscrizione al momento del verificarsi dell'evento o situazione invalidante Gli spezzoni contributivi minimi da totalizzare possono però essere inferiori a tre anni ( con l art. 24,comma 19 del Decreto Legge 201/2011 dal 1 gennaio 2012 si possono totalizzare tutti i periodi contributivi anche quelli inferiori ai tre anni) (In precedenza fino al 2008 non erano totalizzabili periodi inferiori a sei anni e fino al Decreto salva Italia periodi inferiori ai tre anni) La domanda di totalizzazione si presenta all Ente presso cui da ultimo sono versati i contributi previdenziali. Tale Ente è incaricato di svolgere un istruttoria che consiste nel chiedere agli altri Enti coinvolti il computo della quota di pensione di competenza e la verifica dei requisiti e nel comunicare l esito dell istruttoria all INPS All INPS poi spetta il compito di pagare la pensione complessiva, costituita dalle quote a carico degli Enti interessati

Con la totalizzazione si ha un unica pensione costituita dalle quote di pensione di rispettiva competenza delle varie gestioni in relazione alla contribuzione accreditata; la pensione sarà comunque corrisposta dall INPS e materialmente e lo stesso INPS a versare l assegno mensile che comprende le quote liquidate dai vari Enti Previdenziali. La pensione del Fondo Speciale (Ambulatoriali e Generici) anche se a carico dell ENPAM, sarà corrisposta dall INPS unitamente alla quota derivante dallo spezzone contributivo esistente presso le altre gestioni (INPDAP o lo stesso INPS) La domanda di totalizzazione deve essere presentata prima di andare in pensione Essa è quindi preclusa a chi già percepisce una pensione da un ente di previdenza obbligatoria, mentre se si percepisce una pensione complementare o altra rendita quale polizza vita la domanda di totalizzazione può essere espletata. La richiesta di pensione totalizzata si pone in alternativa rispetto alla ricongiunzione per cui ove quest ultima operazione fosse in corso, deve essere rinunciata e annullata contestualmente alla domanda di totalizzazione. L aspetto sfavorevole in assoluto della totalizzazione è il seguente: nella totalizzazione la misura del trattamento pensionistico è determinata con le regole del sistema contributivo, penalizzante rispetto al retributivo (Decreto legislativo 42/2006 art,4, comma 2) Tuttavia per chi abbia raggiunto i requisiti minimi per il diritto alla pensione in una singola cassa, la quota di pensione sarà determinata secondo il sistema previsto da quella gestione, che potrebbe, anche essere il più favorevole sistema di calcolo retributivo o misto (retributivo-contributivo)per i periodi di rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, oppure con il metodo proprio dell ENPAM (Circolari esplicative del Decreto legislativo 42/2006 )

Anche se le quote di pensione del Fondo Generale o dei Fondi Speciali totalizzate vengono erogate dall INPS, tutte le altre caratteristiche proprie della pensione ENPAM (in tema, ad esempio, di requisiti e quote di reversibilità) rimangono invariate;mentre per quanto l adeguamento automatico annuale al costo della vita le quote di pensione del Fondo Generale o dei Fondi Speciali totalizzate sono invece soggette al sistema di perequazione automatica vigente per le pensioni INPS Per quanto la Coincidenza dei periodi contributivi che Per i medici e gli odontoiatri, dal momento che con l iscrizione agli Albi essi sono automaticamente iscritti al Fondo Generale ENPAM, la possibilità di totalizzare appariva condizionata dalla contemporaneità dei periodi di contribuzione, quindi in contrasto con quanto recita l Articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n.42 sulla totalizzazione che consiste nella possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti La circolare esplicativa n. 69 del 9 maggio 2006 dell INPS chiariva che il riferimento alla coincidenza dei periodi assicurativi non avevano l effetto di precludere il diritto alla totalizzazione, ma semplicemente quello di puntualizzare che la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una sola volta. Quindi L iscrizione alla Quota A del Fondo di previdenza generale dell ENPAM non comporta in nessun caso l esclusione dalla facoltà della totalizzazione dei periodi contributivi

Ricongiunzione La ricongiunzione è un istituzione che consente di riunire i periodi contributivi maturati presso enti diversi e trasferirli presso un unico fondo con lo scopo di ottenere un unica pensione. Diversamente dalla totalizzazione e dalla totalizzazione retributiva la ricongiunzione comporta un onere I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso La domanda di ricongiunzione può essere fatta in qualsiasi momento prima del pensionamento ed in caso di decesso dell iscritto ancora in attività, anche i familiari che hanno diritto alla pensione indiretta possono di ricongiunzione

Riferimenti normativi della ricongiunzione Legge 322/1958 ( Trasferimento dei contributi da INPDAP a INPS in alternativa al trasferimento a ENPAM senza onere ) ( Legge abrogata dall art 12, coma undecies della legge 122/2010) (Legge ripristinata dalla Legge di stabilità- Legge 228/2012 - che ha abrogato l art 12 della Legge 122/2010) Legge 29/1979 (Trasferimento della posizione contributiva da INPDAP a INPS e viceversa) Legge 45/1990 (Trasferimento dei contributi da INPDAP o da INPS a ENPAM e viceversa) Sentenza della Corte Costituzionale 103/2001 (La valorizzazione dei riscatti degli anni di laurea) Legge 122/2010 art 12 (La ricongiunzione da INPDAP ad INPS comporta onere) Circolare INPS N. 97 DEL 22/7/2011 ( chiarimenti sulla legge 122/210) Legge di stabilità 2013 Legge 24/12/ 2012 n. 228 ( Totalizzazione retributiva)

La ricongiunzione da INPS ( ex-inpdap) a ENPAM e viceversa La ricongiunzione dall INPS ( ex-inpdap) all ENPAM può essere richiesta presso il Fondo di Previdenza Generale Quota A e serve, con i contributi da ricongiungere, ad aumentare la pensione di base. Un iscritto che contribuisce alla Quota B può effettuare una ricongiunzione ma i contributi ricongiunti confluiscono esclusivamente nella Quota A del Fondo. La ricongiunzione dall INPS ( ex-inpdap) all ENPAM può essere richiesta presso uno dei Fondi Speciali ( Fondo Medicina Generale, Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, Fondo degli Specialisti Esterni) allorquando l iscritto da un attività di dipendenza passa un attività convenzionata. La ricongiunzione dall ENPAM all INPS ( ex-inpdap) può essere richiesta dai medici dipendenti che hanno versato contributi pregressi ai Fondi Speciali ENPAM ; in tal caso la ricongiunzione serve ad acquisire anni di contribuzione che servono per anticipare il pensionamento oppure per raggiungere il requisito minimo di 18 anni di contribuzione prima del 1996, al fine di ottenere che il calcolo della pensione INPDAP o INPS venga determinato con il metodo retributivo o misto retributivo-contributivo La ricongiunzione, soprattutto quella in base alla legge 45/1990, può risultare onerosa, a tal punto da rinunciarvi. I contributi da ricongiungere spesso risalgono ad anni addietro nel tempo e quindi di scarsa consistenza, tali da richiedere un onere non compensato da una valenza economica maggiore agli effetti pensionistici.

Ricongiunzione presso i Fondi ENPAM Requisiti La ricongiunzione puo essere richiesta entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pensione. La posizione contributiva presso il Fondo nel quale si intende ricongiungere deve essere attiva. Aspetti La ricongiunzione deve interessare tutti i periodi di contribuzione maturati, e non una parte dei periodi, presso altre gestioni previdenziali presso le quali si è stati iscritti. Tuttavia, i predetti periodi non devono essere stati utilizzati o liquidati. La ricongiunzione ha un costo che, tuttavia, può essere compensato totalmente o parzialmente dall ammontare dei contributi da ricongiungere, trasferiti dall Ente esterno. A decorrere dal 1 Gennaio 2001 gli importi versati a titolo di ricongiunzione sono interamente deducibili dall imponibile fiscale (art. 13 del D.lgs. n. 47/2000).

Ricongiunzione da ex- INPDAP a INPS La ricongiunzione da INPDAP a INPS, dapprima gratuita, successivamente in base all art. 12 della Legge 122/2010 è diventata onerosa Considerazioni sull art.12 della Legge 122/2010 Con questa legge si cercava di scoraggiare i dipendenti della pubblica amministrazione ( con Ente previdenziale di riferimento INPDAP) a passare nel privato ( con Ente previdenziale di riferimento INPS) dove le regole erano più favorevoli al fine del conseguimento della pensione in termini temporali. La legge 122/2010 fu infatti varata per evitare l'aggiramento di una precedente norma che fissava l'età della pensione, per le donne del pubblico impiego, a 65 anni. Il Governo temeva che le donne effettuassero un passaggio strumentale dei contributi da INPDAP a INPS per evitare questo innalzamento dell'età pensionabile non prevedendo tuttavia alcuni effetti collaterali del provvedimento che colpiva molte persone ( tra cui molti uomini)che avevano già fatto questo passaggio in tempi non sospetti ed anche anni prima. Secondo la relazione presentata dal Ministero del Lavoro sarebbero 600 mila le persone in questa situazione In capo medico la questione riguarda medici e odontoiatri dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche che sono passati a rapporto d impiego nelle strutture private in qualità di dipendenti Paradossalmente dal 1 gennaio 2012 per effetto del decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011 "decreto salva Italia", poi convertito con modifiche nella legge numero 214 del 27 dicembre 2011, l INPDAP è confluito in INPS La legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/ 2012 n. 228) cerca di porre rimedio anche a quella situazione anomala venutasi a creare per effetto della Legge 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010), che aveva abrogato la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi da gestioni alternative presso l'inps come disponeva la Legge 322/1958

Totalizzazione retributiva Riferimenti normativi della totalizzazione retributiva Legge di stabilità 2013 Legge 24/12/ 2012 n. 228 La legge di stabilità introduce una nuova istituzione alternativa alla totalizzazione e alla ricongiunzione Una nuova modalità di cumulo dei contributi volta a conseguire un unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento La totalizzazione retributiva è una nuova modalità di cumulo alternativa alla totalizzazione e alla ricongiunzione La totalizzazione retributiva è una via di mezzo tra la totalizzazione e la ricongiunzione Non comporta oneri di spesa. E gratuita Essa riguarda i medici della dipendenza pubblica ( con riferimento previdenziale INPDAP) che sono passati alla dipendenza privata( con riferimento previdenziale INPS) ed i medici iscritti alla Gestione Separata INPS( Es. Specializzandi- Co.Co.Co.)

Se un medico o odontoiatra dipendente presso un azienda sanitaria ( dipendenza pubblica) ha trasferito la propria attività lavorativa presso una struttura privata in qualità di dipendente ( dipendenza privata) potrà far valere il cumulo dei propri contributi versati ad INPDAP e versati ad INPS per raggiungere i requisiti validi per il diritto alla pensione di vecchiaia,di anzianità, di inabilità ed indiretta La totalizzazione retributiva può interessare anche i medici e odontoiatri già iscritti alla Gestione Separata INPS non già pensionati ( Es. Specializzandi Medici e odontoiatri con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Co.CO.CO.). Essi possono richiedere il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per ottenere un unica pensione. Aspetto sfavorevole Gratuità di ricongiunzione ma pensione più bassa Non si otterrà la pensione così come calcolato con l istituto della ricongiunzione, ma una pensione più bassa Infatti per quanto ciascun Ente( INPDAP-INPS) procederà a calcolare la quota di trattamento spettante con il sistema di calcolo retributivo, il calcolo finale non sarà lo stesso di quello che si sarebbe ottenuto con la ricongiunzione, perché ciascun Ente calcolerà la pensione sulla base delle rispettive retribuzioni. Non si otterrà una pensione basata unicamente sulla media degli stipendi degli ultimi anni, ma una parte sarà legata all importo delle retribuzioni risalenti anche molti anni addietro relative al rapporto previdenziale e di impiego precedente al nuovo rapporto ( da INPDAP ad INPS)