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CIRCOLARE LA CESSIONE AL FORNITORE DELLA DETRAZIONE IRPEF 65% IN BREVE L Agenzia delle Entrate, ha individuato le modalità con le quali i c.d. soggetti incapienti (vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell IRPEF o per espressa previsione o perché l imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all art. 13 del TUIR) beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito l intervento agevolabile. Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali, per le spese sostenute nel 2016 e nel 2017. Peraltro, la legge n. 232 del 2016 ha esteso la possibilità di cedere la detrazione a tutti sotto forma di credito d imposta a soggetti terzi, anche diversi dai fornitori, per specifiche tipologie di interventi di risparmio energetico, per il periodo 2017-2021 (sono escluse solo le banche e gli intermediari finanziari). Quest ultime si sostanziano negli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali per interventi che interessino almeno il 25% dell involucro edilizio (con un incremento dell aliquota di detrazione al 70%) e gli interventi volti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano la qualità media dell involucro (incremento della detrazione al 75%). In tali casi gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Su tali interventi si è in attesa di un Provvedimento dell Ageniza delle Entrate, perntanto la circolare tratterà esclusivamente del bonus per gli incapienti. *** Per gli interventi di riqualificazione energetica, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2017, è stata introdotta la possibilità a favore di determinati soggetti, in luogo della predetta detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori dei beni/sevizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare tale possibilità riguarda esclusivamente i c.d. soggetti incapienti di cui agli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR. Trattasi dei soggetti che ricadono nella c.d. no tax area, ovvero coloro che, dichiarando redditi di modesta entità, sono esclusi da IRPEF e non potrebbero beneficiare della detrazione posto che la stessa spetta soltanto fino a concorrenza dell imposta lorda. L Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22.3.2016, prot. n. 43434, ha individuato i soggetti interessati, le spese da cui origina il credito nonché le modalità di cessione dello stesso. 1. SOGGETTI INTERESSATI 1.1. CONDÒMINI INCAPIENTI Considerato il richiamo ai citati artt. 11 e 13, la disposizione in esame riguarda i soggetti con reddito complessivo: costituito solo da redditi di pensione non superiori a 7.500, goduti per l intero anno, redditi di terreni non superiori a 185,92 e reddito dell abitazione principale e relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR); di ammontare non superiore a 8.000 (art. 13, comma 1, lett. a) se alla formazione del reddito complessivo concorrono: redditi ex art. 49, esclusi quelli di cui al comma 2, lett. a), ossia redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; redditi ex art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l). N.B.: La verifica dei suddetti requisiti di incapienza va effettuata avendo riguardo all anno precedenterispetto a quello di sostenimento delle spese per gli interventi agevolabili. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale per verificare se si rientra o meno nelle casistiche indicate. 1.2. FORNITORI DI BENI/SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLABILI

La cessione del credito in esame è consentita esclusivamente nei confronti dei fornitori di beni / servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili le cui spese attribuiscono il diritto alla detrazione IRPEF del 65%. 2. CREDITO CEDIBILE Il credito oggetto di cessione: corrisponde alla detrazione IRPEF spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica (65%); è pari al 65% delle spese poste a carico del singolo condòmino incapiente in base alla tabella millesimale di ripartizione; riguarda le spese sostenute nel 2016 e nel 2017, ancorché riferite ad interventi iniziati in anni precedenti. Ai fini della cessione del credito il condomìnio, entro il 31.12.2017, è tenuto ad effettuare il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, come di consueto con bonifico bancario / postale riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell agevolazione nonché il codice fiscale / partita IVA del beneficiario del bonifico. 3. MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO La scelta di cedere il credito in esame deve risultare da: delibera assembleare di condomìnio che approva gli interventi di riqualificazione energetica; ovvero specifica comunicazione del condòmino inviata al condomìnio. Il condomìnio deve dare notizia al fornitore della volontà di cessione del credito. Il fornitore deve comunicare al condomìnio in forma scritta l avvenuta accettazione del credito quale titolo di parziale pagamento del corrispettivo per la cessione dei beni ceduti/servizi prestati.

4. COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Ai fini dell agevolazione in esame, il condomìnio deve, a pena di inefficacia della cessione, comunicare all Agenzia delle Entrate i seguenti dati: totale spese sostenute nel 2017 per lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell edificio; elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese; codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l importo del credito ceduto da ciascuno; codice fiscale dei fornitori ai quali è stato ceduto il credito e importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. La comunicazione va inviata telematicamente (tramite Entratel / Fisconline) direttamente dal condomìnio ovvero tramite un intermediario abilitato: Entro il 31.3.2018 N.B.: Il condomìnio deve informare i fornitori dell avvenuto invio della comunicazione all Agenzia delle Entrate. 5. UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito ricevuto dal fornitore a titolo di pagamento di parte del corrispettivo presenta le medesime caratteristiche della detrazione (teoricamente) spettante al condòmino. In particolare, lo stesso va utilizzato: esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite Entratel/Fisconline, a pena di scarto dell operazione di versamento; in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dal 2018. La quota di credito non fruita nell anno: è utilizzabile negli anni successivi; non può essere chiesta a rimborso.

6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO Il Provvedimento in esame prevede l effettuazione di una serie di controlli da parte dell Agenzia delle Entrate. In particolare, qualora sia accertata: la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino, il recupero del relativo importo, maggiorato degli interessi e della sanzione sarà effettuato nei confronti del condòmino; l indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore, il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e della sanzione sarà effettuato nei confronti di quest ultimo. O O O Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti relativi agli argomenti oggetto della presente circolare. Distinti saluti