Comuni di Dicomano, Londa, Rufina e San Godenzo (Art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) L'anno 2006, il giorno 1 del mese di marzo, presso la sede del Comune di Rufina, TRA Comune di Dicomano, con sede legale in Dicomano, piazza Repubblica 1, rappresentato dalla Sig.ra.., la quale agisce nel presente atto non in nome proprio, ma in qualità di responsabile apicale del settore Affari Generali del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta nomina n 11 del 31.12.2005; Comune di San Godenzo, con sede legale in San Godenzo, piazza del Municipio, 1, rappresentato dalla Sig.ra, la quale agisce nel presente atto non in nome proprio, ma in qualità di responsabile del servizio Affari Generali del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta nomina n 6 del 15.6.2004; Comune di Londa, con sede legale in Londa, p.zza Umberto I, 9, rappresentato dal Sig., il quale agisce nel presente atto non in nome proprio, ma in qualità di responsabile del servizio Affari Generali del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta nomina n 6 del 31.12.2004; da una parte, E Comune di Rufina, con sede legale in Rufina, via Piave, 5, rappresentato dal Sig., il quale agisce nel presente atto non in nome proprio, ma in qualità di responsabile del servizio Polizia Municipale - Servizi alla Persona del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta nomina n 7 del 4.3.2005; dall altra, PREMESSO - che, ai sensi dell art. 4 c. 1 della L.R. n. 40 del 16.08.01, i comuni facenti parte della Comunità Montana della Montagna Fiorentina hanno individuato quale livello ottimale per 1
la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità stessa, ma che tuttavia, come già sperimentato, sia possibile svolgere anche gestioni associate a cui partecipino solo alcuni degli enti del livello ottimale; - che la legislazione nazionale e regionale nonché i rispettivi Statuti comunali degli Enti convenzionati incentivano le forme di collaborazione e sinergia fra enti locali, fra le quali la gestione associata di servizi comunali; - che l art.1, comma 2 della legge 07.03.1986, n. 65 Legge quadro sull ordinamento della polizia municipale afferma che i comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato; - che la legge regionale 09/03/1989 n. 17 conferma la possibilità dell organizzazione del servizio di polizia municipale in forma associata, mediante la stipula di apposita convenzioni o nelle altre forme ammesse ai sensi delle leggi vigenti; - che tra i Comuni di Dicomano, Londa e San Godenzo è stata sperimentata la forma di collaborazione e sinergia nella gestione associata di Polizia Municipale, realizzata attraverso la stipula di apposita convenzione a far data dal 1 gennaio 2002 - che a decorrere dal 1 gennaio 2004 è stato attivato un coordinamento dei Corpi Polizia Municipale dei Comuni della Montagna Fiorentina tramite un accordo stipulato fra tutti i Responsabili e i Comandanti di PM del territorio, che prevedeva la collaborazione per determinati servizi di Polizia Municipale maturato dalle leggi di riferimento in materia; - che la convenzione precedentemente stipulata tra i comuni di Dicomano, Londa e San Godenzo prevedeva la possibilità di ammettere a partecipare alla gestione associata della Polizia Municipale altri Comuni; - che i Comuni di Dicomano, Londa e San Godenzo, al fine di migliorare il progetto politico di condivisione dello sviluppo del territorio e per creare le condizioni più efficaci per dare risposte più efficienti alla popolazione ed al mondo delle imprese, intendono attivare e svolgere nella forma di gestione associata le funzioni di Polizia Municipale con il Comune di Rufina, che acconsente, avendo le stesse finalità; - che in ragione della volontà di estendere la gestione associata anche al comune di Rufina si è provveduto ad una revisione complessiva della convenzione e che si rende pertanto necessario provvedere alla sua sottoscrizione; - che dalla data di sottoscrizione della presente convenzione cessa di avere efficacia la Convenzione tra i comuni di Dicomano, Londa e San Godenzo per l esercizio in forma associata delle funzioni di polizia municipale ai sensi dell art. 30 del T.U. 267/2000 ; 2
VISTI - la legge 7 marzo 1986, n. 65; - la legge regionale 9 marzo 1989, n. 17; - la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40; - l art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - il Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Toscana 17 dicembre 2003, n.225; - la deliberazione della G.R.T., n. 238 del 22.03.2004 con la quale si individuano i procedimenti amministrativi delle attività e dei servizi oggetto delle gestioni associate di cui all allegato C2 della D.C.R.T. 17.12.2003, n. 225, così come modificata con deliberazione della G.R.T., n. 601 del 28.06.2004; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 Premessa La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 Oggetto, finalità della convenzione. Scopo della presente convenzione è quello di costituire un Corpo Unico di Polizia Municipale per la gestione associata in materia di servizi di Polizia Municipale a livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera C3 dell allegato C alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 2003, avente le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione regionale e nazionale. La gestione associata deve riguardare le funzioni attinenti all attività di polizia amministrativa locale e gli altri compiti demandati dalla legge e dai regolamenti alla polizia municipale. E, inoltre, finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo delle politiche della sicurezza cittadina e della mobilità in genere, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore, per i bisogni emergenti e tutte quelle funzioni previste dalle leggi, nonché ogni altra funzione residuale delle competenze della Polizia Municipale. Restano di competenza dei Sindaci dei singoli comuni l adozione delle ordinanze di cui agli art.li 50, comma 4, e 54 del Dlgs 267/00. Per la realizzazione delle suddette finalità il Corpo Unico s impegna ad attuare ogni forma di 3
collaborazione occasionale e permanente con i Corpi Statali e Provinciali preposti alla vigilanza, alla sicurezza ed al mantenimento dell ordine pubblico. Art. 3 Ambito territoriale L ambito territoriale per la gestione del Corpo Unico di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei comuni facenti parte della presente convenzione; il personale operante mantiene a tal fine tutte le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e regolamenti o con provvedimenti delle autorità competenti. Tale ambito è individuato anche ai fini del porto dell arma, di cui all art. 5, comma 5, della legge 65/86 per gli addetti al servizio di Polizia Municipale cui è stata conferita dal Prefetto la qualifica di Agente di Pubblica. Compito del Comandante di Polizia Municipale l elaborazione del regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale dei Comuni convenzionati. Previo parere della conferenza dei Sindaci, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle attività indicate nella presente convenzione. Art. 4 Comune capofila Il Comune capofila dove è costituito l Corpo Unico per la gestione in forma associata della Polizia Municipale è il Comune di Rufina. Il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale è responsabile del servizio per tutti i Comuni associati e svolge le corrispondenti funzioni assegnate dalle leggi in materia. Ogni Comune, tramite il Comune Capofila, si fa carico dell espletamento delle eventuali procedure concorsuali mettendo degli altri comuni la relativa graduatoria definitiva. Il Corpo Unico con proprio personale assicura le prestazioni amministrative potendo usufruire anche del supporto di altri operatori normalmente già individuati negli URP e negli sportelli al cittadino, anche di altre categorie e profili professionali, assegnati organicamente ad altra area amministrativa. Per questo, al fine di determinare i corretti rapporti finanziari, la dotazione definitiva del Corpo Unico di Polizia Municipale dell Alta Valdisieve dovrà tener conto degli apporti che potranno essere garantiti da figure professionali sopra richiamate al corrente comma 4. 4
Le uscite e le entrate, meglio descritte nel successivo art. 9, verranno ripartite per ogni Comune del Corpo Unico di Polizia Municipale secondo il seguente criterio: o Comune di Dicomano 30%; o Comune di Londa 8%; o Comune di Rufina 53%; o Comune di San Godenzo 9%. Su decisione della Conferenza dei Sindaci, almeno 30 giorni prima della scadenza della formazione dei bilanci pubblici, potranno essere apportate modifiche alle percentuali sopra richiamate in relazione a nuove disposizioni, esigenze tecniche e interventi programmatori. Art. 5 Costituzione del corpo e funzioni. Viene pertanto costituito, in relazione all art. 7 della L. 65/86, il Corpo Unico di Polizia Municipale formato dagli agenti già appartenenti ai servizi di polizia municipale dei Comuni partecipanti alla presente convenzione. Lo stesso assumerà la denominazione di: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DI DICOMANO, LONDA, RUFINA E SAN GODENZO, in forma riassuntiva Corpo Unico di Polizia Municipale dell Alta Valdisieve con logo regionale della Polizia Municipale e/o stemma Comunale. La responsabilità del Corpo verrà affidata a personale interno agli organici di Polizia Municipale avente un adeguata esperienza professionale. Lo stesso assume, previa nomina da parte del Sindaco del Comune capofila, sentiti in conferenza i Sindaci del Corpo Unico di Polizia Municipale dell Alta Valdisieve, la qualifica di Comandante, così come previsto dai regolamenti e leggi vigenti. Art. 6 Struttura direzionale Fatte salve le competenze stabilite dalle leggi, la struttura direzionale dell attività di gestione è così articolata: - Il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune; 5
- La Conferenza dei Sindaci del Corpo Unico di Polizia Municipale dell Alta Valdisieve è un organo collegiale presieduto in prima applicazione dal Sindaco del Comune capofila e composto dai Sindaci di tutti gli enti partecipanti alla convenzione. La Conferenza dei Sindaci esercita la propria attività secondo i principi di collegialità, di omogeneità, di economicità, di efficacia, di trasparenza, di sussidiarietà e di pianificazione territoriale. Ciascun ente convenzionato ha nell ambito della Conferenza dei Sindaci il medesimo peso decisionale. La Conferenza dei Sindaci assume tutte le decisioni nelle materie di competenza all unanimità ed ad essa compete l interpretazione delle norme della presente convenzione al fine di risolvere le possibili controversie. Ogni Sindaco partecipante alla Conferenza dei Sindaci esprime in modo vincolante la volontà dell ente che rappresenta. Il Sindaco del Comune capofila potrà impartire le direttive alla struttura operativa ed elaborare gli indirizzi che dovranno essere attuati dal Comandante, previo parere conforme della Conferenza stessa. La Conferenza dei Sindaci è riunita dal Presidente almeno due volte all anno e ogniqualvolta sia richiesto da uno dei componenti. Su decisione unanime potrà essere attuata una turnazione, almeno biennale, nell assunzione della Presidenza della Conferenza dei Sindaci. Alla Conferenza dei Sindaci di norma partecipa, solo in forma consultiva, il Comandante. - Il Comandante del Corpo specifica gli indirizzi, comunicati dalla Conferenza dei Sindaci, attraverso il Presidente di Turno, in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dell Corpo Unico, dando comunicazione almeno bisettimanale al personale di Polizia Municipale. Il Comandante esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla Legge ed è responsabile verso: - il Presidente di turno in ordine all impiego tecnico - operativo ed all addestramento del personale, nonché alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell attività e delle relative verifiche; - la Conferenza dei Sindaci per quanto diversamente disposto dalle leggi. E attribuita al Comandante la responsabilità e la direzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell Alta Valdisieve, nonché ogni aspetto relativo alla gestione del personale, compresa l adozione dei provvedimenti disciplinari, essendogli attribuite le competenze previste dall art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000. Il Comandante nomina il vice o i vice comandanti del Corpo conformemente al regolamento costitutivo e ne propone la nomina per le sostituzioni in caso di sua assenza e/o impedimento. 6
La programmazione dei servizi delle attività dovrà essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale nell ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni associati. Fino al compimento del nuovo regolamento del corpo unico di polizia municipale restano in vigore per tutto l ambito territoriale della presente convenzione il regolamento di PM, di organizzazione degli uffici e dei servizi e di contabilità attualmente in vigore nel comune capofila. Art. 7 Dotazione organica In considerazione delle dotazioni organiche dei singoli comuni del Corpo Unico, si prevedono in sede di prima applicazione undici unità a contratto indeterminato appartenenti al Corpo Unico di Polizia Municipale dell Alta Valdisieve. Ad ulteriore incremento della dotazione organica, per una corretta gestione del Corpo Unico, su proposta del Comandante, ogni anno potrà essere approvato dalle Giunte Comunali convenzionate un piano comune di assunzione di personale anche a tempo determinato che può variare in relazione alle esigenze e contingenze strutturali, economiche e programmatorie del Corpo Unico di Polizia Municipale dell Alta Valdisieve. Fermo restando la sede del Corpo di Polizia Municipale nel Comune Rufina, l attività verrà comunemente esercitata nelle strutture decentrate di Dicomano e di Rufina secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci. Negli altri Comuni facenti parte del Corpo Unico di Polizia Municipale dell Alta Valdisieve potranno essere stabilite sedi periferiche con aperture programmate secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci. Ogni anno la Conferenza dei Sindaci può modificare, su proposta del Comandante, la dotazione organica a secondo delle esigenze contrattuali collettive tenendo conto dei parametri Regionali di riferimento. Art. 8 Dotazione tecnica Le attrezzature ed i veicoli attualmente in dotazione vengono trasferiti al Corpo Unico e tornano in effettivo possesso delle amministrazioni di origine al momento della cessazione dalla convenzione. Le attrezzature ed i veicoli attualmente in acquisizione o acquistati successivamente all approvazione della presente convenzione sono sistematicamente in dotazione del Corpo Unico e, 7
in caso di cessazione della convenzione, vengono assegnati dalla Conferenza dei Sindaci ad una singola amministrazione. Ogni bene strumentale acquisito durante l esercizio della presente convenzione che per qualunque motivo non possa essere assegnato dalla Conferenza dei Sindaci ad una singola amministrazione verrà liquidato in relazione alle percentuali fissate nell art. 4. I Comuni aderenti dovranno adeguare le attrezzature in possesso allo standard qualitativo e funzionale degli altri Enti associati. Art. 9 Proventi da sanzioni La Conferenza dei Sindaci in fase di bilancio preventivo stabilisce, in relazione all'articolo 208, comma 4 del codice della strada (Dlgs 285/92), una unica ripartizione del fondo secondo le norme di formazione dei bilanci pubblici. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni di cui al Dlgs 285/92 sono versati alla Tesoreria del Comune capofila avvalendosi di un apposito conto corrente postale, o altro sistema integrato di riscossione, e verranno utilizzati e gestiti in un unico budget dal Comune Capofila per le finalità di cui all art. 208, c. 4, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 in rapporto alla stessa ripartizione percentuale di cui all art. 4, ultimo comma. Tutti i proventi derivanti dalle altre sanzioni amministrative sono di spettanza del comune nel cui territorio sono stati elevati e vengono riscossi direttamente, come previsto dal contratto di esercizio, dalla Tesoreria Comunale di riferimento. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune Capofila ripartisce le somme relative al fondo non finalizzato fino allora accreditate e comunque entro e non oltre le disposizioni di legge sulla definizione e programmazione dei bilanci pubblici. Art. 10 Organizzazione e oneri finanziari Il Comandante del Corpo Unico partecipa alle riunioni dell ufficio di direzione anche dei singoli Comuni e gli sarà attribuita una posizione economica corrispondente a quella massima effettivamente assegnata nell ambito della gestione associata. Al fine di favorire una concertazione decentrata più coordinata gli enti si impegnano ad avviare un tavolo di confronto sulle seguenti questioni: 8
1. attivazione a favore degli operatori che faranno parte del Corpo di Polizia Municipale Associato la previdenza integrativa prevista dall art. 208 comma 2 del D.Lgs. 285/92 e dalla sentenza della Consulta 17/10/2000 n. 426; 2. sviluppo di carriera del personale, compensi incentivanti, produttività, ore di lavoro straordinario, eventuali indennità (turno, disagio, reperibilità) che saranno attribuite in relazione alla gestione diretta del Comune di appartenenza del dipendente del Corpo Unico di PM dietro proposta del Comandante prevedendo anche la possibilità di utilizzare, per quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti, gli introiti contravvenzionali per il finanziamento delle suddette voci. Ferme restando le disposizioni del regolamento di organizzazione del Comune capofila e la direzione del corpo da parte del comandante il personale potrà essere, altresì, comandato come previsto dalle norme contrattuali vigenti. Ogni singolo Comune provvede a comunicare mensilmente ad ogni proprio dipendente assegnato all Corpo Unico gli elementi ed i documenti relativi al trattamento accessorio, nonché i ogni altro dato della retribuzione mensile, gestita ed organizzata per i propri dipendenti dallo stesso ufficio al Personale di ogni singolo Comune. Per questo i singoli addetti potranno regolarizzare la propria marcatura nel proprio comune di appartenenza o in ogni altro comune associato a secondo delle esigenze del turno di servizio. In caso di marcatura in Comune diverso da quello capofila ogni ufficio del personale comunica, entro i primi 5 giorni del mese successivo, le relative timbrature al comandante e al Comune di cui organicamente fa parte il dipendente. Art. 11 Durata La presente convenzione ha, per la prima fase di approvazione, la durata di 2 (due) anni ed alla scadenza potrà essere rinnovata tacitamente per un periodo non superiore al mandato amministrativo in corso di anni 5 (cinque). Ogni Comune può recedere dalla convenzione con deliberazione consiliare efficace dal sesto mese successivo all adozione: in tal caso la convenzione sopravvive per i restanti Comuni associati. Il recesso dalla presente Convenzione comporta il pagamento delle spese in corso di programma e la restituzione dei proventi che saranno calcolati in relazione alle singole elevazioni per competenza territoriale. Le dotazioni organiche di personale e strumentali cesseranno di avere un uso comune. 9
Art. 12 Disposizioni di rinvio e transitorie Per il primo anno di esercizio i bilanci comunali di previsione del fondo dell art. 208 del CdS, essendo essi già in corso di approvazione, saranno assegnati con la stessa percentuale di ripartizione determinata per l anno 2005, limitatamente alla quota dei proventi non finalizzati. La Conferenza dei Sindaci può comunque disporre la gestione unica di tutti i fondi successivamente all approvazione dei singoli bilanci di previsione per l anno 2006. Si dispone in prima applicazione che tutti i contributi derivanti da norme regionali a sostegno delle gestioni associate, compresi quelli dell anno 2005, siano divisi ed utilizzati dal Corpo Unico secondo le percentuali convenzionali. Per quanto non espressamente specificato, per i rapporti convenzionali e per l organizzazione del servizio associato si rimanda al regolamento istitutivo del Corpo attualmente in vigore di Polizia Municipale del Comune di Rufina e alle vigenti norme in materia: - la legge 7 marzo 1986, n. 65; - la legge regionale 9 marzo 1989, n. 17; - la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40; - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all art. 30. mercoledì 1 marzo 2006 IL Funzionario Il Funzionario Il Funzionario Il Funzionario. 10