ONLUS - NOVITA NORMATIVE E DI PRASSI AMMINISTRATIVA DAL 1 DICEMBRE 2006 BOLOGNA 17 APRILE 2009

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ONLUS - NOVITA NORMATIVE E DI PRASSI AMMINISTRATIVA DAL 1 DICEMBRE 2006 BOLOGNA 17 APRILE 2009

RISOLUZIONE N. 146/E DEL 21 DICEMBRE 2006 ONLUS-CASE DI RIPOSO PER ANZIANI Condizioni per il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale: ulteriori chiarimenti. La risoluzione va a completare il quadro degli interventi dell Agenzia delle Entrate fatti con la risoluzione n. 189/E del 11 dicembre 2000 e con la circolare n. 48 del 18 novembre 2004 confermando che sono riconducibili nell attività istituzionale delle ONLUS che gestiscono case di riposo:

RISOLUZIONE N. 146/E DEL 21 DICEMBRE 2006 ONLUS-CASE DI RIPOSO PER ANZIANI Le prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al 50 per cento della stessa; Le prestazioni assistenziali e sociosanitarie rese a soggetti anziani in condizione di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave (certificazione legge n. 104 del 5 febbraio 1992) Risoluzione 146E.pdf

CIRCOLARE N. 59 DEL 31 OTTOBRE 2007 ONLUS CHIARIMENTI SU TEMATICHE RILEVANTI Strutture federative e autonomia delle componenti delocalizzate. In sostanza si conferma che l autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile dell articolazione territoriale di un organizzazione nazionale costituisce il presupposto necessario ai fini dell autonoma iscrizione all anagrafe delle ONLUS e della soggettività giuridica e tributaria della stessa. La circolare esemplifica ulteriormente alcune condizioni perché sia confermata l autonomia giuridica e fiscale:

CIRCOLARE N. 59 DEL 31 OTTOBRE 2007 ONLUS CHIARIMENTI SU TEMATICHE RILEVANTI Potere dell ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; Esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell associazione locale; Redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale; Potere dell organo assembleare di: - decidere la propria gestione - deliberare provvedimenti modificativi dell originario statuto; - nominare i membri dell organo direttivo; - deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell ente.

CIRCOLARE N. 59 DEL 31 OTTOBRE 2007 ONLUS CHIARIMENTI SU TEMATICHE RILEVANTI Detenzione partecipazione di maggioranza o totalitaria in una società di capitali: - si conferma la possibilità di detenere partecipazioni in società di capitali a condizione che la stessa si configuri come gestione staticoconservativa del patrimonio. Qualora la partecipazioni comporti attività di coordinamento e direzione della società partecipata la setssa si configura come un attività non consentita alla onlus. - La stessa cosa vale per la partecipazione in enti pubblici e/o società commerciali in generale.

CIRCOLARE N. 59 DEL 31 OTTOBRE 2007 ONLUS CHIARIMENTI SU TEMATICHE RILEVANTI Perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione del patrimonio. Un tema di grande delicatezza riveste in caso di perdita della qualifica della onlus la distinzione tra patrimonio costituito prima di essere onlus e cumulato in regime di onlus. Qualora la onlus che perde la qualifica vuole continuare la propria attività deve essere in grado di fornire la situazione patrimoniale redatta ai sensi dell art. 20-bis comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 600/1973 alla data in cui ha acquisito la qualifica di onlus.

CIRCOLARE N. 59 DEL 31 OTTOBRE 2007 ONLUS CHIARIMENTI SU TEMATICHE RILEVANTI Retribuzioni e compensi degli amministratori e lavoratori dipendenti: - art. 10, comma 6, lettera e) D.lgs. 460/1997 la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti di lavoro per le medesime qualifiche viene considerata distribuzione indiretta di utili. L Agenzia conferma che la norma è antielusiva e ne può essere chiesta la disapplicazione ai sensi dell art. 37-bis D.P.R. 600/1973.

CIRCOLARE N. 59 DEL 31 OTTOBRE 2007 ONLUS CHIARIMENTI SU TEMATICHE RILEVANTI Beneficienza e raccolta fondi: modalità di raccolta fondi e le proporzioni tra costi e ricavi. L Agenzia torna sul tema delicato della raccolta fondi confermando da un lato le caratteristiche per poter beneficiare dell esclusione delle iniziative di raccolta fondi dall imposizione tributaria (iniziative occasionali, effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ed eventuali beni ceduti devono essere di modico valore), dall altro introducendo il concetto che i fondi raccolti devono essere effettivamente destinati per il fine solidaristico per cui vengono raccolti e quindi i costi totali devono essere contenuti entro limiti ragionevoli. Di fatto l Amministrazione Finanziaria richiama da un lato le onlus alla necessità che sia rispettata la volontà del donatore e dall atro evidenzia il divieto di utilizzo dei fondi per autofinanziare i propri costi di gestione diversi da quelli per cui vengono raccolti i fondi. Circolare 59 e.pdf

RISOLUZIONE N. 70 DEL 20 MARZO 2009 Consultori familiari. Assistenza sociale e sociosanitaria. Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente. Con la presente risoluzione l Agenzia conferma la possibilità per i consultori familiari privati di ricondurre l attività svolta nell ambito dell assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all art. 10, comma 1, lettera a), n. 1, del D.lgs. N. 460/1997 a condizione che i servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità siano svolti in conformità a quanto previsto dalla legge n. 405 del 1975 e alle leggi regionali in materia senza oneri economici a carico dei destinatari.

RISOLUZIONE N. 70 DEL 20 MARZO 2009 E bene ricordare che le ONLUS possono comunque svolgere la loro attività anche in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche in base a quanto previsto dall art. 143, comma 3, lettera b) del TUIR (i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito. Consultori ris_70e_200309.pdf

CIRCOLARE N. 12 DEL 9 APRILE 2009 Art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2 Enti associativi e norme in materia di onlus. Questa circolare affronta al cuni temi rilevanti: - requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell art. 148 TUIR e dell art. 4 del D.P.R. n. 633/1972; - organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto; - attività di beneficienza svolta da ONLUS; - agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS.

CIRCOLARE N. 12 DEL 9 APRILE 2009 L art. 30, commi 1,2,3 e 3bis del DL n. 185 del 29 novembre 2008 introduce per gli enti di tipo associativo che siano in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui all art. 148 TUIR e dell art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 l onere di comunicare all Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. La comunicazione dovrà essere effettuata con apposito modulo approvato dal Direttore dell Agenzia delle Entrate. La disposizione ha finalità esclusivamente fiscali in materia di controlli. Qual è lo scopo? Tutelare le vere forme associative incentivate dalla legislazione fiscale e contrastare un uso distorto dello strumento associazionistico.

CIRCOLARE N. 12 DEL 9 APRILE 2009 Quali sono gli elementi qualificanti per poter usufruire dei regimi fiscali agevolativi di cui sopra? a) qualificazione dell ente associativo come ente non commerciale; E bene ricordare che qualora l attività effettivamente svolta configuri l ente come ente commerciale le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito.

CIRCOLARE N. 12 DEL 9 APRILE 2009 Quali sono i soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali? - Tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative, dei contributi o dei corrispettivi di cui all art. 148 TUIR e art. 4 D.P.R. 633/1972. Sono esonerati dalla presentazione del modello: - associazioni pro-loco che optano per il regime di cui alla legge 398/1991; - associazioni dilettantistiche iscritte nel registro del comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale; - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991 e che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali di cui alla legge 25 maggio 1995.

CIRCOLARE N. 12 DEL 9 APRILE 2009 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto L Art. 30 comma 5 modifica la previsione dell art. 10 comma 8 del D.lgs. 460/1997 stabilendo che sono onlus di diritto le organizzazioni di volontariato che siano iscritte negli appositi registri del volontariato previsti dalla legge n. 266/1991 e che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto del Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.

CIRCOLARE N. 12 DEL 9 APRILE 2009 Attività di beneficenza. L art. 30 comma 4 introduce il comma 2 bis all art. 10 del D.lgs. N. 460/1997 stabilendo che si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1), lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Esaminiamo più in dettaglio tutti i requisiti richiesti:

CIRCOLARE N. 12 DEL 9 APRILE 2009 I destinatari devono: - essere enti senza scopo di lucro; - operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività di cui all art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. N. 460/1997 (assistenza sociale, sociosanitaria, ecc.); Le somme destinate alla beneficenza devono: - provenire dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte; - essere destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. I soggetti possono essere sia pubblici, sia privati (anche enti religiosi)

CIRCOLARE N. 12 DEL 9 APRILE 2009 Agevolazione in materia di imposta catastale per le Onlus. Limitatamente al 31.12.2009 l art. 30 commi 5 bis e 5 ter introducono un agevolazione fiscale a termine in materia di imposta catastale. L agevolazione consiste nell applicazione della suddetta imposta in misura fissa (euro 168,00) per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle onlus a condizione che le stesse dichiarino nell atto che intendono utilizzare i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzino l effettivo utilizzo entro due anni dall acquisto. circolare12edel9apr2009.pdf