DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. La supremazia del diritto europeo

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Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA La supremazia del diritto europeo

LA SUPREMAZIA (O PRIMATO) DEL DIRITTO EUROPEO SUL DIRITTO NAZIONALE Che cosa accade se la norma europea e la norma nazionale hanno due contenuti differenti e contrastanti? Quale norma deve prevalere?

L ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE Art. 10 Cost. L ordinamento giuridico italiano si conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuto. Art. 11 Cost. L Italia consente ( ) alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Il Trattato CE è stato ratificato dall Italia con legge ordinaria (L. 14/10/1957, n. 1203), attraverso il richiamo all art. 11 Cost. il quale consente, a condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. PRIMA IPOTESI La norma europea è successiva a quella nazionale contrastante. Si applica la regola generale della successione nel tempo delle leggi: lex priori derogat posteriori. SECONDA IPOTESI La norma europea è precedente a quella nazionale contrastante.

Il caso Costa/ENEL Davanti ai giudici di Milano l Avv. Costa, azionista della società Edisonvolta, contesta la legge italiana di nazionalizzazione dell energia elettrica per contrasto con la Costituzione italiana e con il Trattato CE. Rinvio alla Corte costituzionale Rinvio alla Corte di giustizia

Corte costituzionale n. 14/1964, Costa/ENEL Art. 11 Cost.: L Italia consente ( ) alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L art. 11 viene qui in considerazione per la parte nella quale si enuncia che l Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La norma significa che, quando ricorrono certi presupposti, è possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria. Ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole vigenti in ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei rapporti con gli altri Stati, non avendo l art. 11 conferito alla legge ordinaria, che rende esecutivo il Trattato, un efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto.

Ne consegue che la violazione del Trattato, se importa responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non toglie alla legge con esso in contrasto la sua piena efficacia. Nessun dubbio che lo Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun dubbio che il Trattato spieghi l efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo l impero delle leggi posteriori a quest ultima, secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità.

Corte di giustizia, 15/7/1964, Costa/ENEL A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell ordinamento giuridico degli Stati membri e che i giudici degli Stati membri sono tenuti ad osservare. Istituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di capacità giuridica, di rappresentanza sul piano internazionale e di poteri effettivi, gli Stati membri hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi.

Tale integrazione nel diritto di ciascuno SM di norme che promanano da fonti comunitarie ha per corollario l impossibilità per gli Stati membri di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato, un provvedimento unilaterale ulteriore il quale, pertanto, non potrà essere opponibile all ordinamento comunitario. Se l efficacia del diritto comunitario variasse da Stato a Stato in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l attuazione degli stessi scopi del trattato e causerebbe una discriminazione fondata sulla nazionalità in quanto tale vietata dal trattato medesimo.

La preminenza del diritto comunitario trova conferma nella norma del Trattato che dichiara i regolamenti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli SM, posto che tale disposizione sarebbe priva di significato se uno Stato membro potesse annullare unilateralmente gli effetti di un regolamento con un provvedimento legislativo successivo. Scaturito da fonte autonoma, il diritto comunitario non può, in ragione della sua specifica natura, trovare un limite in provvedimenti di diritto interno senza perdere il proprio carattere comunitario.

Corte cost. n. 183/1973, Frontini Corte cost. n. 232/1975, Industrie Chimiche L ordinamento giuridico nazionale e quello europeo sono autonomi e distinti, seppur coordinati tra loro. Il giudice nazionale non può dichiarare nulla né disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto europeo, in quanto non è dotato dei poteri di privare di efficacia atti formati dalla volontà sovrana degli organi legislativi nazionali. Può e deve sollevare la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l art. 11 Cost. Solo a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna, il giudice nazionale potrà applicare la norma europea.

Corte di Giustizia, 9/3/1978, Simmenthal Lo Stato italiano ha riscosso dei tributi sulle importazioni di carni bovine sulla base di una normativa interna in contrasto con il diritto europeo. La società Simmenthal chiede davanti al giudice italiano la restituzione delle somme versate. Lo Stato italiano si oppone. Il giudice ritiene di trovarsi di fronte ad un problema di interpretazione del diritto europeo.

Corte di giustizia Diretta applicabilità del diritto europeo e supremazia di quest ultimo. Corte costituzionale Il giudice nazionale deve sollevare la questione di legittimità costituzionale e solo dopo la pronuncia della Corte costituzionale può applicare la norma europea.

RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA L applicabilità diretta va intesa nel senso che le norme di diritto europeo devono esplicare la pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli SM, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità. Dette norme sono quindi fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro che sono i destinatari delle stesse, siano questi gli SM ovvero i singoli. Questo effetto riguarda anche tutti i giudici che, aditi nell ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno SM, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto europeo.

In forza del principio della preminenza del diritto europeo, le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli SM, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche - in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli SM - di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme europee.

Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della Comunità, o altrimenti incompatibili col diritto europeo, equivarrebbe infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale di impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato, dagli SM, mettendo così in pericolo le basi stesse della Comunità. Ciò significa che il giudice nazionale, incaricato di applicare le disposizioni di diritto europeo ha l obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Corte cost. n. 170/1984, Granital LA QUESTIONE Normativa interna incompatibile con una norma europea precedente. In linea con la sentenza Industrie Chimiche il giudice nazionale solleva la questione della legittimità costituzionale per violazione dell art. 11 Cost.

LA RISPOSTA DELLA CORTE Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto europeo e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, seppur coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita dal trattato. L accoglimento di tale principio presuppone che la norma europea appartenga ad altro ordinamento, diverso da quello statale. Le norme europee vengono, in forza dell art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne.

Ne consegue, pertanto che il giudice italiano che accerta che la normativa europea disciplina il caso sottoposto al suo esame, ne applica il disposto, con esclusivo riferimento al sistema europeo: vale a dire il solo sistema che governa l atto da applicare. Rispetto alla sfera di questo atto la legge statale rimane collocata in un ordinamento che non vuole interferire nella produzione normativa del distinto ed autonomo ordinamento europeo. L effetto connesso con l applicazione della norma europea, pertanto, è quello non già di caducare la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia pendente davanti al giudice nazionale.

Corte di Giustizia La norma interna contrastante con il diritto europeo deve essere DISAPPLICATA. Ciò significa che ci sono due norme incompatibili, astrattamente applicabili alla fattispecie, ed una (quella europea) prevale sull altra (quella nazionale). Corte Cost. La norma interna contrastante con il diritto europeo NON DEVE ESSERE APPLICATA. Ciò significa che una sola è la norma che disciplina la fattispecie e che può essere applicata.

TEORIA DEI «CONTROLIMITI» La Corte costituzionale esclude il potere del giudice nazionale di applicare direttamente la norma europea e di disapplicare la norma interna contrastante nel caso in cui la norma europea sia contraria ai principi fondamentali dell ordinamento costituzionale italiano e ai diritti dell uomo riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico.

NORMA EUROPEA DIRETTAMENTE APPLICABILE Prevale sulla norma interna con essa contrastante che, pertanto, non potrà essere applicata (dovrà essere disapplicata). NORMA EUROPEA PRIVA DELLA DIRETTA APPLICABILITA La norma interna continua ad essere applicabile. Pertanto sarà sottoposta al giudizio di costituzionalità ex art. 11 e 117 Cost. Riforma titolo V Cost. art. 117 Cost. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.