Dipartimento Salute e Sicurezza LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI QUALCHE UTILE SUGGERIMENTO PER GLI RLS E RLST

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Dipartimento Salute e Sicurezza LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI QUALCHE UTILE SUGGERIMENTO PER GLI RLS E RLST 1

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art.37 d.lgs.81/08) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. (Sanzione per il datore di lavoro e per il dirigente: arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 2

Compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50 d.lgs. 81/08) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; E consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; E consultato in merito all organizzazione della formazione di cui all articolo 37; Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall articolo 37; Promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; Partecipa alla riunione periodica di cui all articolo 35; Fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 3

Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione obbligatoria dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti Entrato in vigore il 26 Gennaio 2012, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.8. La Sicurezza,un valore condiviso, un patrimonio di tutti LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale Con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività; formazione specifica In relazione al rischio effettivo in azienda,rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza. 4 ore - Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 4 ore - Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 4 ore - Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore. 4

LA FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI (Art. 37 comma 7- D.LGS. 81/2008) I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischi c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. (Sanzione per il datore di lavoro e per il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il) La formazione del Preposto Deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti prece denti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per Preposti è di 8 ore La formazione dei Dirigenti deve prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli: MODULO 1. NORMATIVO - giuridico MODULO 2. GESTIONALE - gestione e organizzazione della sicurezza MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori Durata minima del modulo per Dirigenti è di 16 ore 5

CONTRATTAZIONE E CONSULTAZIONE DEI RLS PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 6

OBBLIGO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE AGLI ORGANISMI PARITETICI In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. E QUANDO GLI OO.PP. NON ESISTONO SUL TERRITORIO O NEL COMPARTO DI RIFERIMENTO? CHI PUO CONTROLLARE CHE LA FORMAZIONE VENGA PROGRAMMATA NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE? CHI PUO CONTROLLARE CHE I CONTENUTI, TEMPI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO SIA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE? CHI PUO VERIFICARE CHE I DOCENTI ABBIANO I REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE? "IL RAPRESENTANTE DEI LAVORATORI, SIA ESSO AZIENDALE CHE TERRITORIALE." Così come prevede l art. 50 comma 1 lettera d)... è consultato in merito all organizzazione della formazione di cui all articolo 37; 7

Quali sono i contenuti minimi che un percorso formativo per i Lavoratori deve contenere e che il RLS deve verificare? (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2012) PER INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI Dipartimento Salute e Sicurezza U.S.R. C.I.S.L. Lombardia Via Gerolamo Vida n. 10 20127 MILANO Tel. 02 89355200 Fax 02 89355250 E-mail - usr.lombardia@cisl.it 8