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Le pensioni nel 2004 Con la presente si trasmette il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS, ad eccezione del capitolo riguardante i benefici previdenziali per il lavoratori esposti all amianto, trattato esaustivamente nelle nostre precedenti circolari. Per quanto riguarda invece, le norme previdenziali attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative ed alle prestazioni occasionali rinviamo ad una informativa specifica di prossima redazione. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE A norma del disposto contenuto all art. 3, comma 13, della legge 29/05/82, n. 297 ( Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica ) che ha introdotto il principio secondo cui il limite massimo della retribuzione pensionabile debba essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni, il tetto di retribuzione pensionabile nel 2004 sale da 36.960,00 a 37.884,00. L'incremento in misura del 2,5% è stato stabilito dal Decreto interministeriale (Economia e Lavoro) 20 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2003 (rif. circolare INPS n. 191 del 12 dicembre 2003). CALCOLO SU DUE QUOTE (SISTEMA RETRIBUTIVO) Come è noto, l'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: quota A corrispondente all importo relativo all anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1992, calcolata con la normativa vigente a quella data; quota B corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993, calcolata con la normativa introdotta dall art. 3 del DLgs n.503/92 (la cosiddetta riforma Amato ). Inoltre, mentre per il calcolo della quota A) si considera la retribuzione pensionabile relativa agli ultimi cinque anni dalla cessazione, per determinare la base retributiva per la quota B), si considera quella degli ultimi 10 anni. In base a quanto stabilito dall art. 21 della Legge Finanziaria del 1988 (L. n.67/88) è consentito utilizzare per il calcolo della pensione l intera retribuzione assoggettata a contributi, sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è aggiornato per il 2004 a 37.884,00. Nella tabella seguente riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel 2004. Fascia retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a 37.884,00 2,00% 2,00% oltre 37.884,00 e fino a 50.385,72 1,50% 1,60% oltre 50.385,72 e fino a 62.887,44 1,25% 1,35% oltre 62.887,44 e fino a 71.979,60 1,00% 1,10% oltre 71.979,60 1,00% 0,90% Sede Roma: 00184 Roma - Via Nazionale, 163 - Tel. 0669942441- Fax 066781794 - Ufficio Milano: 20129 Milano - Via Stoppani, 6 - Tel. 0229409078 - Fax 0229409836 Codice Fiscale 80078730589 - website: www.manageritalia.it - e-mail: info@manageritalia.it

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ Per la pensione di vecchiaia restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini, 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni, già in vigore rispettivamente dal 1 gennaio 2000 e dal 1 gennaio 2001. Per la pensione di anzianità sono confermati sia il requisito anagrafico di 57 anni di età e quello contributivo di 35 anni, mentre il requisito contributivo alternativo per coloro che non hanno il requisito anagrafico di 57 anni è elevato a 38 anni. Se non interverranno, nel frattempo, modifiche legislative, il requisito contributivo alternativo rimarrà invariato nel 2005, per poi aumentare ulteriormente come indicato nel seguente prospetto: Anni anzianità contributiva 2004-2005 38 anni 2006-2007 39 anni dal 2008 in poi 40 anni Ai fini del perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione vengono considerati utili, oltre ai contributi obbligatori versati durante il rapporto di lavoro, quelli volontari e figurativi ad eccezione di quelli per malattia e disoccupazione indennizzata. Una volta raggiunto il numero di 1820 contributi settimanali (corrispondenti a 52 settimane per 35 anni) e maturato così il diritto alla pensione, i contributi per malattia e disoccupazione vengono presi in considerazione per determinarne la misura. In proposito l INPS ha ribadito che ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva, richiesto in alternativa al requisito dei 35 anni di contribuzione in concorrenza con la soglia minima di età anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito minimo dei 35 anni. Questo significa che una volta raggiunti i 35 anni di contributi anche i figurativi per disoccupazione e malattia vanno considerati utili, sia per il diritto sia per la misura del trattamento. PENSIONE DI ANZIANITÀ LAVORATORI PRECOCI Ricordiamo che per alcune categorie di lavoratori dipendenti sono state stabilite delle deroghe alla normativa illustrata al precedente punto, mantenendo fermi i requisiti più favorevoli che erano in vigore prima della riforma del 95. Una delle categorie che si è voluto tutelare in tal senso è quella dei lavoratori cosiddetti precoci (art. 59, comma 7, lett. b, Legge 449/97), che comprende coloro i quali sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno tra i 14 ed i 19 anni di età, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente privato o pubblico. Per questi soggetti, fermo restando il requisito alternativo contributivo che coincide con quello previsto per la generalità dei lavoratori, il trattamento anticipato per anzianità nel 2004 può essere richiesto se si è compiuto il 56 anno di età e si è in possesso di una anzianità contributiva di 35 anni. Per completezza di informazione riportiamo la tabella storica riepilogativa dei requisiti necessari per accedere alla pensione di anzianità dal 2000 al 2008: 2

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ Generalità dei lavoratori dipendenti - Tabella c allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59, c. 6) Particolari categorie di lavoratori dipendenti - (art. 59, comma 7) Tabella b allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335 ANNO ETÀ ED ANZIANITÀ ANZIANITÀ ETÀ ED ANZIANITÀ ANZIANITÀ 2000 55 e 35 37 54 e 35 37 2001 56 e 35 37 54 e 35 37 2002 57 e 35 37 55 e 35 37 2003 57 e 35 37 55 e 35 37 2004 57 e 35 38 56 e 35 38 2005 57 e 35 38 56 e 35 38 2006 57 e 35 39 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 57 e 35 39 2008 57 e 35 40 57 e 35 40 LE FINESTRE PER IL 2004 I lavoratori dipendenti che nel 2004 conseguono i requisiti per il diritto della pensione di anzianità (38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età), potranno godere di questo trattamento con decorrenze diverse, determinate con riferimento alla data di maturazione dei requisiti. In proposito, riportiamo una tabella riepilogativa dei requisiti anagrafici e/o contributivi per poter usufruire delle decorrenze gennaio 2004-aprile 2005: Finestra dal Requisiti per il diritto 1 gennaio 2004 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/03 oppure 37 anni di contributi al 30/09/03, a prescindere dall età 1 aprile 2004 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2003 oppure 37 anni di contributi al 31/12/2003, a prescindere dall età 1 luglio 2004 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31/03/2004 oppure 38 anni di contributi e 57 anni di età al 30/06/2004 1 ottobre 2004 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/06/2004 oppure 38 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/2004 1 gennaio 2005 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/2004 oppure 38 anni di contributi al 30/09/04, a prescindere dall età 1 aprile 2005 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2004 oppure 38 anni di contributi al 31/12/2004, a prescindere dall età Ricordiamo che tali decorrenze si devono intendere non a date fisse ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti previsti possono andare in pensione; una volta conseguito il diritto la pensione potrà essere richiesta anche nei mesi e negli anni successivi alla cosiddetta finestra, con decorrenza, ovviamente, dal mese successivo la presentazione della domanda. Si reputa opportuno sottolineare, infine, che le finestre di luglio e di ottobre sono da considerarsi non applicabili ai lavoratori precoci in quanto per poterle utilizzare è in ogni caso necessario aver compiuto i 57 anni di età anagrafica entro il mese precedente la decorrenza della pensione. CUMULO PENSIONE / REDDITI DI LAVORO La normativa in tema di cumulo tra pensione e redditi di lavoro dipendente o autonomo non ha subito modifiche rispetto al 2003, riportiamo quindi una tabella riepilogativa, rimandando per ulteriori approfondimenti alla circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 (consultabile al seguente link 3

http://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%20197%20del%2023-12-2003.htm), con la quale l INPS ha inteso riepilogare e coordinare le istruzioni succedutesi in proposito, dal 1994 al 2003. ATTIVITÀ SVOLTA TIPOLIGIA DI PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità liquidata con 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età Lavoro dipendente o autonomo Pensione di anzianità liquidata con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con 37 anni di contributi e 58 anni di età Pensionati di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e 58 anni di età che hanno versato o verseranno l importo una tantum di cui all art. 44, comma 2 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003) Lavoro dipendente Pensione di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e/o età inferiore a 58 anni Lavoro autonomo Pensione di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e/o età inferiore a 58 anni Lavoro dipendente Pensione liquidata interamente con il sistema contributivo Lavoro autonomo Pensione liquidata interamente con il sistema contributivo Nessuna trattenuta Trattenuta dell intera pensione Trattenuta del 30% della quota eccedente 412,18 mensili (la trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito di lavoro). Trattenuta dell intera pensione fino a 63 anni di età. Oltre i 63 anni, trattenuta del 50% della quota eccedente 412,18 mensili. Trattenuta del 50% della quota eccedente 412,18 mensili. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI Per l anno 2004 le pensioni superiori al minimo vengono aggiornate in base all incremento della perequazione automatica fissato in via provvisoria al 2,5% (Decreto interministeriale - Economia e Lavoro - del 20 novembre 2003, sopra citato). Poiché lo stesso decreto interministeriale ha fissato l indice definitivo per la perequazione automatica liquidata con effetto dal 1 /01/2003 alle pensioni in essere al 31/12/2002, confermando il medesimo valore (2,4%) attribuito in via provvisoria dal dm 20 novembre 2002, anche per quest anno ai pensionati non è dovuto alcun conguaglio. Con riferimento alle modalità di calcolo della perequazione, ricordiamo che l'art. 69, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria per il 2001) ha stabilito che a partire dal 2001 l'indice di perequazione automatica delle pensioni si applica:! al 100% sull'importo mensile fino a 3 volte il trattamento minimo INPS in vigore nel 2003 (pari ad 402,12 mensili);! al 90%, da 3 a 5 volte il minimo;! al 75%, oltre il quintuplo del minimo. Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dal 1 /01/2004 vengono quindi determinati come segue: 4

Aumento 2004 Importo pensione al dicembre 2003 2,5% (100% ISTAT) fino a 1.206,36 2,25% (90% ISTAT) sulla parte di pensione compresa tra 1.206,36 e 2.010,60 1,875% (75% ISTAT) sulla parte di pensione eccedente 2.010,60 Si ricorda, infine, che l aumento verrà determinato in via globale su tutti i trattamenti pensionistici che fanno capo ad uno stesso interessato, compresi quelli di previdenza complementare. SISTEMA CONTRIBUTIVO Come è noto, il sistema di calcolo della pensione sulla base dei contributi versati nell arco dell intera vita lavorativa, introdotto dalla Legge 335/95, è applicabile integralmente a tutti coloro che hanno iniziato i versamenti contributivi dal 1 gennaio 1996, oppure a chi abbia esercitato l opzione per tale sistema dal 1 gennaio 2001 in poi o la eserciti in futuro. Per coloro che rientrano nella sfera di applicazione della nuova normativa i versamenti contributivi non vengono più effettuati sull intera retribuzione ma nei limiti di un massimale di retribuzione imponibile annuo fissato dall art. 2, comma 18 della Legge 335/95 e annualmente rivalutato in base al tasso effettivo di inflazione registrato nell anno precedente. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei massimali in vigore dal 1996 al 2004 (quest ultimo comunicato dall INPS con circ. n. 21 del 3 febbraio 2004): Anno Massimale 1996 132.000.000 1997 137.148.000 1998 139.480.000 1999 141.991.000 2000 144.263.000 2001 148.014.000 2002 78.507 2003 80.391 2004 82.401 Calcolo delle pensioni con il sistema contributivo Si riportano di seguito le istruzioni per la determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso dell anno 2004. Secondo quanto comunicato dall INPS con circ. n. 17 del 23 gennaio 2004 il calcolo del suddetto montante contributivo individuale deve essere effettuato come segue: - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1,043698; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a 1,041614. 5

Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno 2003. Alleghiamo, infine, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni per il calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo aventi decorrenza nel corso dell anno 2004, comunicati dall INPS in data 26 gennaio 2004, con messaggio n. 2159. 6

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