DTR 4 Ed. Rev. - Bovini da latte (Italian Organic Standard v) INDICE. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.... VALORE AGGIUNTO.... DEFINIZIONI... 4. RIFERIMENTI NORMATIVI... 5. RESPONSABILITA SOCIALE DELL IMPRESA... 6. REQUISITI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE... 7. VERIFICHE ISPETTIVE... 7 8. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ... 7 Redazione RCV Verifica RAQ Verifica CSI Approvazione CDA Tipo di revisione Data Pagina/e Ed. Rev.e Pulga A. Razionale V. Piangevino N. Campus P. Emissione 8..5 Il presente documento distribuito in forma controllata, è presente su archivio elettronico.
DTR 4 Ed. Rev.. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente disciplinare intende definire i requisiti migliorativi richiesti agli allevamenti biologici di bovini da latte che intendono aderire allo schema di certificazione Italian Organic Standard (IOS), un disciplinare volontario più restrittivo rispetto ai requisiti minimi di legge (Reg. CE N. 84/7 e CE N. 889/8). Il disciplinare ha l obiettivo di promuovere e valorizzare il pieno rispetto dei principi fondanti dell agricoltura biologica IFOAM applicati all allevamento del bestiame.. Il disciplinare si applica agli allevamenti di bovini da latte e ai prodotti da questi ottenuti, inclusi quelli trasformati.. ICEA propone il presente disciplinare e la certificazione volontaria ad esso correlata al fine di promuovere un sistema di mutuo riconoscimento degli standard tra le organizzazioni aderenti ai principi fondanti dell agricoltura biologica Ifoam.. VALORE AGGIUNTO. L obiettivo del presente disciplinare e del relativo schema di certificazione volontario è di valorizzare gli allevamenti e i prodotti biologici di qualità ottenuti seguendo le tecniche più coerenti con i principi ispiratori dell agricoltura biologica IFOAM. Il disciplinare definisce criteri per la valutazione e valorizzazione dei requisiti più restrittivi rispetto a quelli minimi obbligatori previsti dai sistemi legislativi vigenti in materia di agricoltura biologica.. L adesione al disciplinare IOS consentirà agli allevatori biologici e alle aziende che trasformano i relativi prodotti di valorizzare al meglio il rispetto dell etica di produzione biologica e promuovere i loro prodotti nei mercati più maturi.. DEFINIZIONI Organizzazione: ente, azienda, società, organismo, impresa o parte di essi, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazione proprie che concorre alla formazione, commercializzazione e fornitura del prodotto agroalimentare. Richiedente: Organizzazione che richiede a ICEA la certificazione. Licenziatario: Organizzazione cui ICEA ha rilasciato il Certificato di Conformità. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI Reg. CE 84/7 e CE 889/8 relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. UNI CEI EN 765 Valutazione della conformità requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. UNI EN ISO 9 Linee Guida per gli Audit di Sistema di Gestione per la Qualità. I riferimenti sopraccitati sono quelli nella versione in vigore al momento della emissione del presente documento. Devono essere, in ogni caso, applicati i riferimenti normativi nella versione in vigore al momento dello sviluppo dell attività di certificazione. www.icea.info Pag. di 7
DTR 4 Ed. Rev. 5. RESPONSABILITA SOCIALE DELL IMPRESA L Organizzazione è tenuto a rispettare i seguenti principi basilari nei suoi rapporti di lavoro:. tutti i lavoratori devono godere di uguali opportunità indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dall etnia e dal credo religioso;. tutti i lavoratori devono avere pari opportunità in termini di orario, retribuzione, libertà di associazione sindacale e condizioni;. le condizioni di lavoro non devono arrecare danno fisico o psichico ai lavoratori; 4. non ci debbono essere costrizioni di sorta verso i collaboratori; 5. è vietato il lavoro minorile. I minori possono effettuare esperienze di lavoro presso l azienda familiare o aziende vicine purché la loro attività: non sia pericolosa o dannosa per la salute o per la sicurezza; sia supervisionata da un adulto; non comprometta il diritto all educazione scolastica, lo sviluppo morale, sociale e fisico; 6. le retribuzioni debbono essere contrattate con i collaboratori e non essere discriminatorie; 7. ogni azienda deve sviluppare una propria politica sociale che integri eventuali leggi nazionali o internazionali al riguardo. Nel caso in cui la produzione sia ottenuta in violazione dei diritti umani, dei principi di giustizia sociale, di diritto e sicurezza sul lavoro e di tutto quanto prescritto nel presente paragrafo, il prodotto non potrà essere certificato ai sensi del presente disciplinare e l azienda sarà esclusa dalla certificazione IOS. 6. REQUISITI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE Per il rilascio della certificazione IOS, si richiede il rispetto dei seguenti pre-requisiti obbligatori: l azienda interessata deve aver terminato il periodo di conversione per le produzioni vegetali (assenza di produzioni vegetali in conversione all agricoltura biologica); tutte le specie allevate devono essere assoggettate al controllo ai sensi del Reg. (CE) 84/7 (non sono ammessi allevamenti misti); l azienda non deve presentare Non Conformità rispetto alla normativa ai regolamenti CE 84/7 e CE 889/8. Il mancato rispetto di uno dei requisiti imposti dagli stessi il ritiro del certificato IOS eventualmente rilasciato; la stabulazione fissa non è mai consentita; in caso di effettuazione di un numero superiore a tre cicli di trattamenti allopatici, nel corso dell anno, l animale/gli animali interessati non potranno essere reintegrati nella mandria con finalità di produzione. Le produzioni da loro ottenute non possono essere certificate IOS; la contaminazione OGM di un prodotto biologico/ios, dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà dell operatore, comporta la modifica dello status BIO-IOS del prodotto. Nella tabella riportata sotto, per ogni requisito imposto dalla normativa di riferimento in materia di agricoltura biologica sono descritte le azioni di controllo svolte dall Organismo www.icea.info Pag. di 7
DTR 4 Ed. Rev. di Controllo e gli elementi operativi e di dettaglio virtuosi che permettono di ottenere dei punteggi aggiuntivi. Quando l allevamento soddisfa il requisito minimo di legge il punteggio acquisito per lo specifico requisito è pari a. punteggi aggiuntivi sono attribuiti nel caso di rispetto di livelli più restrittivi dei requisiti. L obiettivo finale è quello di raggiungere un punteggio pari o superiore 5, conditio sine qua non per l ottenimento della certificazione IOS. Gestione e fertilizzazione dei suoli densità degli animali/ 889-8 artt..-. e 5 Azione di controllo Kg di N/ha/anno < 7 Max UBA/ha (da a ) La quantità totale di effluenti di Calcolo del carico di bestiame AZIENDA CHE RISPETTA allevamento non può superare i 7 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente come da All. IV 889/8 o altre disposizioni nazionali e regionali vigenti. IL REQUISITO MINIMO CON I SOLI TERRENI AZIENDALI AZIENDA CON all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi. Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi In caso di effluenti eccedentari, verificare presenza di accordi di cooperazione con altre aziende bio e documentazione comprovante la cessione del RAPPORTO DI COOPERAZIONE MAX % AZIENDA CON RAPPORTO DI COOPERAZIONE -6% scritti di cooperazione ai fini surplus. AZIENDA CON dell'utilizzo di effluenti eccedentari RAPPORTO DI provenienti dalla produzione biologica COOPERAZIONE >6% solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica Origine degli animali biologici / 889-8 Art. 8 Nella scelta delle razze o delle linee Descrizione razza allevata Presenza di razze genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie, dando la preferenza a razze e varietà autoctone. minacciate di abbandono Presenza di razze autoctone con buone caratteristiche di rusticità Presenza di razze NON autoctone (razze allevate in purezza e/o razze con alti livelli produttivi) Origine degli animali non biologici / 889-8 Art. 9 A fini riproduttivi possono essere Verificare introduzione Rimonta femminile interna introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali da registro carico/scarico bovini + mod. IV asl % e/o introduzione animali solo BIO Incroci F per la rimonta animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai Verificare la gestione della rimonta descritta nel piano di (rimonta interna > 5%) Per rimonta esterna NON paragrafi da a 5 del presente articolo. gestione aziendale. bio, % dei bovini adulti o 4% in deroga deroga 4% in caso di cambio di razza in favore di razze minacciate di abbandono Condizioni di ricovero degli animali / 889-8 Art. www.icea.info Pag. 4 di 7
DTR 4 Ed. Rev. L'isolamento, il riscaldamento e Superficie coperta/scoperta l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione netta disponibile per gli animali pari a quella indicata in 889-8 All. III Superficie coperta/scoperta di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale. La densità di bestiame negli edifici netta disponibile per gli animali superiore di almeno il % a quella indicata in 889-8 All. III punti di beveraggio per deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in ogni box Auto catture pari al numero dei capi presenti nel box piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, Attestato di partecipazione a pulirsi, assumere tutte le posizioni corsi di formazione sul naturali e fare tutti i movimenti benessere animale per gli naturali. addetti alla cura degli Le superfici minime degli edifici e animali (solo da ENTI degli spazi liberi all'aperto e le sono riconosciuti) fissate nell'allegato III. Visite periodiche programmate dal veterinario Monitoraggio insetti e roditori da ditta specializzata Presenza dispositivi per garantire adeguata areazione nella stalla (prese d aria, fessura di colmo) Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi/ 889-8 Art. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. E vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età. superficie interna costituita da materiale solido (NON grigliato)=5% > superficie interna costituita da materiale solido (NON grigliato)>5% Lettiera: paglia da colture aziendali per tutto l anno e per tutte le categorie di animali Lettiera: paglia o altri materiali naturali extra-aziendali Presenza di spazi destinati alla madre con il vitello neonato Allevamento dei vitelli in box dopo la prima settimana di vita Cuccette in numero pari ai capi animali presenti nei singoli box Gestione degli animali Mutilazione e altre pratiche/ 889-8 Art. 8 Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più Verificare, se praticata, cauterizzazione abbozzo corneale entro le prime settimane di vita in presenza di deroga concessa dal medico veterinario della ASL competente per territorio. Introduzione di animali NON sottoposti a pratiche mutilatorie Cauterizzazione abbozzo corneale entro la prime tre settimane di vita Cauterizzazione abbozzo corneale entro la prime tre settimane di vita alle sole vitelle da latte Bovini con corna www.icea.info Pag. 5 di 7
DTR 4 Ed. Rev. opportuna ad opera di personale qualificato. Alimenti provenienti dall azienda stessa o da altre fonti/ 889-8 Art. 9 Nel caso degli erbivori, almeno il 6 % degli alimenti proviene dall unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione. Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali/ 889-8 Art. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di mesi per i bovini Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 6 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. 6% s.s. aziendale e/o cooperazione % s.s. aziendale 8% s.s. aziendale, % cooperazione 6% s.s. aziendale, 4% cooperazione Allattamento con latte naturale Allattamento naturale sotto le madri Allattamento con madri adottive Allattamento con latte aziendale di massa Pascolo solo per alcune categorie e per limitati periodi dell anno Pascolo minimo 6 mesi/anno Pascolo per le vacche in lattazione 6 % foraggi 8% foraggi, di cui almeno % da foraggio fresco 6% foraggi, di cui almeno % da foraggio fresco Per gli animali da latte è consentita una 5 %-5% per i mesi riduzione al 5 % per un periodo massimo di mesi all'inizio della lattazione. lattazione Foraggi >5% nei mesi di lattazione Profilassi / 889-8 Art. è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. Uso di medicinali veterinari allopatici o antibiotici solo a fronte di diagnosi e prescrizione È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione, e all'allegato VI, sezione, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura. qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario. Max. tre cicli di trattamenti per capo in un anno con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici. Registro trattamenti veterinari, documenti fiscali veterinaria Non impiegati stimolatori della crescita e/o ormoni o altre sostanze per il controllo della riproduzione Uso esclusivo di prodotti omeopatici, fitoterapici, oligoelementi Uso di allopatici/antibiotici solo in caso di conclamata necessità Uso di allopatici/antibiotici su max. % del totale dei capi in riproduzione, max. ciclo/capo/anno Uso di allopatici/antibiotici su max. % del totale dei capi in riproduzione, max. cicli/capo/anno Max. cicli trattamenti www.icea.info Pag. 6 di 7
DTR 4 Ed. Rev. Il tempo di sospensione deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge DA EVIDENZE DOCUMENTALI, verificare che la produzione di latte bio sia avvenuta trascorso un t.s. doppio di quello indicato sul bugiardino del medicinale. Rispetto tempo di sospensione pari al doppio di quello stabilito per legge 7. VERIFICHE ISPETTIVE ICEA verifica gli allevamenti e lo stabilimento di trasformazione dell Organizzazione dove avviene la produzione oltre ad eventuali subfornitori o terzisti presso i quali si renda necessario il controllo dei requisiti di conformità richiesti dal presente disciplinare. Gli audit di sorveglianza saranno effettuati con frequenza almeno annuale. ICEA si riserva la possibilità di eseguire verifiche supplementari o mirate (anche non annunciate) e/o di intensificare l attività di sorveglianza in caso di gravi non conformità riscontrate nello svolgimento dell attività di controllo o segnalate da altri soggetti interessati. 8. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ Oltre alle diciture di conformità, i codici di controllo e il logo previsto dalla normativa vigente, le aziende licenziatarie certificate secondo il presente disciplinare possono utilizzare in etichetta l indicazione Ottenuto in conformità all Italian Organic Standard - Cert. n. xxxxx. Tutto il materiale informativo e/o pubblicitario e/o i documenti che contengono riferimenti alla certificazione volontaria ottenuta devono chiaramente riferirsi al prodotto oggetto di certificazione e deve essere sempre preventivamente approvato da ICEA. www.icea.info Pag. 7 di 7