Deliberazione n.20 /05

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Deliberazione n.20 /05 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA CATANZARO Composta dai Magistrati: Presidente: GianGiorgio Paleologo Componenti: Giuseppe Ginestra, Luigi Condemi, Anna Bombino, nell adunanza del 28 maggio 2005, Visto il decreto prefettizio n. 1012/5b.521 del 16 ottobre 2003, con il quale il Prefetto della Provincia di Cosenza ha approvato il contratto di concessione in uso di un suolo demaniale stipulato in data 2 ottobre 2003 e il successivo decreto n. 50/5b.52.1 del 24 gennaio 2005, integrativo del primo, con cui è stato approvato il contratto aggiuntivo del 20 gennaio 2005; Visto il rilievo istruttorio n. 7/prev. del 1 aprile 2005 e la risposta dell Amministrazione pervenuta il 10 maggio 2005; Viste la relazione del Magistrato istruttore del 12 maggio 2004 e quella di deferimento del Consigliere delegato del 17 maggio 2005; Vista l ordinanza n. 6 del 20 maggio 2005, con la quale il Presidente della Sezione Regionale di controllo per la Calabria ha convocato il Collegio per l adunanza odierna, al fine della pronuncia sul visto e conseguente registrazione dei provvedimenti sopra citati; Viste le note prot. n. 1479 e n 1480 del 20.5.2005 con cui la Segreteria della Sezione ha dato comunicazione della predetta ordinanza,

rispettivamente, al Prefetto della provincia di Cosenza e al Dirigente della Ragioneria Provinciale di Cosenza; Visto l art. 24, comma 1, del RD 12 luglio 1934 n. 1214; Vista la legge 21 marzo 1953 n. 161; Visto l art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20; Visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Udito il relatore Consigliere dott. Giuseppe Ginestra; Uditi, altresì, il rappresentante dell Amministrazione e il rappresentate della Ragioneria Provinciale dello Stato di Cosenza; Ritenuto in FATTO Con i due decreti in epigrafe, il Prefetto della Provincia di Cosenza approvava, rispettivamente, il contratto stipulato in data 2 ottobre 2003 e l atto aggiuntivo del 20 gennaio 2005, concernenti la concessione in uso alla Società Ventura Mineraria S.r.l. di terreni di proprietà del Fondo Edifici di Culto (F.E.C), subentrato ai Regi Economati dei benefici vacanti per effetto della legge 20 maggio 1985, n. 222. In data 1 aprile 2005, con rilievo istruttorio n.1/prev., l Ufficio di controllo restituiva gli atti, osservando che era necessario fornire chiarimenti in ordine ai seguenti punti : - i motivi della mancata adozione delle procedure dell evidenza pubblica per la concessione in uso di beni demaniali, non potendo rilevare in alcun modo il precedente rapporto di concessione intercorso con altro soggetto - Istituto di sostentamento del Clero della Diocesi di Lungo (CS) - all epoca peraltro semplice detentore dei terreni in questione; - quali fossero i rapporti precedenti intercorsi tra la ditta Ventura Mineraria s.r.l. e il predetto Istituto in relazione al possesso da parte dello stesso dei terreni confluiti successivamente nel patrimonio del F.E.C., in conseguenza dell esito positivo del giudizio di usucapione 2

intervenuto tra l Istituto e il Fondo stesso; - i criteri utilizzati per la determinazione del canone; - i motivi per i quali all art. 7 del contratto originario il Fondo Edifici di Culto assumeva l impegno a proseguire il rapporto concessorio con la Società Ventura s.r.l., alla scadenza del novennio, in presenza di più soggetti richiedenti, a parità di condizioni; - le ragioni che avevano determinato un così lungo lasso di tempo tra l emanazione dell atto principale di concessione, risalente al 2 ottobre 2003, approvato con decreto prefettizio del 16 ottobre 2003, e l adozione dell atto aggiuntivo ed integrativo, sottoscritto il 20 gennaio 2005 tra il F.E.C. e l Impresa concessionaria, approvato con decreto prefettizio del 24 gennaio 2005 e sottoposto al visto di questa Corte. Infine, si chiedeva copia della nota ministeriale del 17 giugno 2004. Con risposta del 10 maggio 2005, l Amministrazione ha fornito i richiesti chiarimenti, esaminati i quali l Ufficio tuttavia non ha ritenuto superabili i dubbi insorti sulla legittimità del provvedimento, con specifico riferimento, innanzitutto, al mancato rispetto della normativa che disciplina il ricorso alle procedure dell evidenza pubblica, ferme restando, inoltre, perplessità relativamente al contenuto della sopra citata clausola ex art. 7 del contratto in questione. Pertanto, con relazione prot. n.1344 del 12 maggio 2005, il Magistrato istruttore ha avanzato richiesta al Consigliere delegato di deferimento della questione alla Sezione regionale di controllo. Il Consigliere Delegato, concordando con le osservazioni conclusive dell Ufficio, con nota prot. n. 1442 del 17 maggio 2005, ha inviato gli atti al Presidente della Sezione per la convocazione della Sezione regionale di controllo, ai fini della pronuncia sul visto e conseguente registrazione dei provvedimenti di che trattasi. 3

In sede di adunanza, l Amministrazione ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno del proprio operato. Considerato in DIRITTO La questione su cui è chiamata pronunciarsi la Sezione riguarda la procedura da seguire per la scelta del contraente nell ipotesi di concessione in uso di beni demaniali. Nella fattispecie concreta si tratterebbe, in particolare, secondo l impostazione dell Amministrazione procedente, del sostanziale rinnovo del precedente rapporto di locazione intercorso, a suo tempo, tra un diverso soggetto, l Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Lungro - all epoca detentore del suolo di che trattasi e cui nelle more è subentrato quale proprietario, per intervenuta usucapione in via giudiziale, il Fondo Edifici di Culto (FEC)- e la medesima ditta concessionaria (Società Ventura Mineraria s.r.l.) attuale. Ciò premesso, il Collegio deve immediatamente rilevare che i provvedimenti all esame si manifestano, ictu oculi, illegittimi per evidente violazione delle norme che regolano, anche nell ipotesi di concessione in uso di beni demaniali, i contratti ad evidenza pubblica. Più precisamente, l art. 3 della legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e gli art. 36 e ss. del relativo regolamento (r.d. 23 maggio 1924, n. 827) indicano, anche con riferimento ai contratti attivi della pubblica amministrazione, il primario ricorso all asta pubblica quale procedura privilegiata al fine di garantire, in uno alla convenienza, l imparzialità e la trasparenza dell azione amministrativa, mentre le altre diverse procedure, quali la licitazione privata ovvero, come nel caso di specie, la trattativa privata, possono 4

essere svolte solo in presenza di presupposti tassativamente predeterminati, non ricorrenti nella fattispecie concreta che ne occupa. Il ricorso preventivo all asta pubblica persegue lo scopo di garantire l osservanza di parità di trattamento tra le imprese potenzialmente interessate e il conseguente obbligo di messa in concorrenza realizza, altresì, il principio di trasparenza nonché di correttezza dell azione amministrativa di cui all art. 97 della Costituzione (giurisprudenza consolidata: cfr. da ult. Sezione Controllo Stato n. 5/2005). Infine, va precisato, ancora sul punto, che nessun condizionamento potrebbe comunque derivare dal precedente rapporto concessorio, in quanto, anche a tutto concedere, cioè a non voler in via di mera ipotesi considerare che esso concerneva un soggetto diverso (e su cui meglio in narrativa), in ogni caso il mero rinnovo di precedente concessione non può essere giustificato attraverso il ricorso a semplici motivazioni di pura opportunità degradanti, peraltro, nella mera ed assoluta discrezionalità. Invero, neppure simili circostanze e valutazioni realizzano, in particolare, le speciali ed eccezionali circostanze, per le quali, ai sensi dell art. 41, 1 comma, n. 6, del r.d. n. 827/1924 sopra citato, si può procedere alla stipula di contratti a trattativa privata. - Quanto alla seconda ed ultima questione che merita di essere affrontata dalla Sezione, essa concerne la clausola prevista dall art. 7 del contratto originario, secondo cui il Fondo Edifici di Culto assumeva l impegno a proseguire il rapporto concessorio con la Società Ventura s.r.l., alla scadenza del novennio, in presenza di più soggetti richiedenti, a parità di condizioni. Al riguardo, il Collegio ritiene inadeguata l assicurazione, fornita in sede di risposta sul punto dall Amministrazione procedente, circa la valutazione comparativa delle offerte che eventualmente dovessero essere 5

presentate in sede concorsuale, non risultando sussistente in atti alcuna specifica circostanza che possa in ipotesi legittimare, alla scadenza del relativo contratto, il ricorso ad una simile clausola di prelazione (o comunque di preferenza) in favore della società concessionaria. Restano superate o comunque assorbite le restanti osservazioni di cui al foglio di rilievi. P Q M La Sezione di controllo per la regione Calabria ricusa il visto e la conseguente registrazione dei decreti indicati in epigrafe. Così deciso in Catanzaro, nella sede della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, il 28 maggio 2005. IL PRESIDENTE F.to Dott. Giangiorgio Paleologo IL MAGISTRATO RELATORE F.to Cons. Dott. Giuseppe Ginestra Depositata in Segreteria il 26 luglio 2005 Il direttore della Segreteria F.to Dr. Antonio Leone 6