Art-bonus: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura Alessandria, 15 aprile 2015 1
Art-bonus CREDITO D IMPOSTA di natura temporanea, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Rif. prassi: Circolare nr. 24/E del 31/07/2014 Risoluzione nr. 116/E del 17/12/2014 2
Ambito oggettivo SI NO EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO EROGAZIONI IN NATURA 3
SCOPI DELL EROGAZIONE IN DENARO Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo 4
SCOPI DELL EROGAZIONE IN DENARO NB: il credito d imposta è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (modifica effettuata in sede di conversione) 5
SCOPI DELL EROGAZIONE IN DENARO ATT! IL BENE CULTURALE SOSTENUTO CON L ELARGIZIONE IN DENARO DEVE ESSERE PUBBLICO NON RILEVA INVECE LA NATURA PUBBLICA O PRIVATA DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL BENE 6
AMBITO SOGGETTIVO La misura agevolativa è riconosciuta a PERSONE FISICHE ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA COMMERCIALE TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA NB: la qualifica del soggetto incide sul limite massimo di spettanza del contributo 7
Ambito soggettivo PERSONE FISICHE: si qualificano tali i soggetti individuati dall art. 2 del TUIR, vale a dire le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non svolgano attività di impresa (es. dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, ecc.) 8
Ambito soggettivo ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA D IMPRESA (es. enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici) ATT! Per le erogazioni elargite dalle società semplici vale la regola per cui il credito d imposta spetta ai singoli soci nella proporzione prevista dall art. 5 del TUIR 9
Ambito soggettivo TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA: deve farsi riferimento all art. 55 del TUIR, quindi: Sono redditi di impresa quelli che derivano dall esercizio di imprese commerciali sia in forma individuale che collettiva 10
Ambito soggettivo Rientrano pertanto in questa categoria: PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO ATTIVITA COMMERCIALE SOCIETA ED ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA COMMERCIALE ENTI NON COMMERCIALI CHE ESERCITANO ANCHE MARGINALMENTE ATTIVITA COMMERCIALE 11
Misura del credito di imposta 65% PER GLI ANNI 2014 E 2015 50% PER L ANNO 2016 12
Utilizzo del credito d imposta Il credito d imposta è ripartito in tre quote annuali TITOLARE DI REDDITO D IMPRESA: UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE PERSONE FISICHE ED ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA COMMERCIALE: UTLIZZABILE IN DICHIARAZIONE 13
Utilizzo del credito d imposta COMPENSAZIONE IN F24: Il codice tributo è 6842 che dovrà essere esposto nella sezione erario del modello F24, nella colonna importi a credito compensati. Quale anno di riferimento dovrà essere indicato l anno d imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni (ris. 116/E del 17 dicembre 2014) 14
Utilizzo del credito di imposta COMPENSAZIONE IN F24 Il credito di imposta può essere utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti nei limiti di un terzodellaquotamaturata,apartiredal1 giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. 15
Utilizzo del credito d imposta: limiti PERSONE FISICHE E ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA COMMERCIALE TITOLARE REDDITO DI IMPRESA 15% DEL REDDITO IMPONIBILE 5 PER MILLE DEI RICAVI 16
Utilizzo del credito d imposta: limiti gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (i.e., 5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell ambito dell attività commerciale. 17
Utilizzo del credito d imposta: limiti Gli imprenditori e gli enti non commerciali che effettuano le erogazioni liberali nell ambito della loro attività personale o istituzionale saranno soggetti al limite del 15% del reddito imponibile 18
Utilizzo del credito d imposta: limiti Le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata effettuata l erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. 19
Utilizzo del credito d imposta: limiti L art-bonus non soggiace al limite di cui all art. 1 comma 53 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 Pertanto, il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura potrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. 20
Utilizzo del credito d imposta: limiti L art-bonus non soggiace al limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all articolo 34 della legge n. 388 del 2000, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2014. Non soggiace infine neanche alla limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. 21
Gli adempimenti Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi: Banca Ufficio postale sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari 22
Gli adempimenti I soggetti BENEFICIARI devono: comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mensilmente, l ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un apposita pagina dedicata 23
Gli adempimenti I soggetti beneficiari devono: dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell utilizzo delle erogazioni stesse in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero 24
Rapporti con le altre misure agevolative Per il periodo di vigenza dell art-bonus NON si applicano le agevolazioni previste per le persone fisiche dall art. 15 comma 1 lett. H) ed i) del TUIR e quelle previste per le imprese dall art. 100,comma2,lett.f)eg) Resta applicabile la disposizione di cui alla letteram)delcomma2dell art.100deltuir 25
Rapporti con le altre misure agevolative L art-bonus non interessa le norme che regolano la materia delle sponsorizzazioni culturali Con il provvedimento istitutivo dell art-bonus vengono definitivamente abrogate le disposizioni di cui all art. 12 del D.L. n. 91 del 2013 (il c.d. micro-mecenatismo) 26