PROVINCIA DI PIACENZA ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E I CONFIDI ACCORDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CREDITO D IMPRESA Piacenza, 28 luglio 2010
PROVINCIA DI PIACENZA TRA La Provincia di Piacenza (codice fiscale 00233540335) con sede in Piacenza - Corso Garibaldi 50, rappresentata dal Professor Massimo Trespidi, nato a Castel San Giovanni, il 12/07/1960 e domiciliato per ragioni di servizio presso la sede della Provincia; e La Società UNIFIDI EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L. con sede a Bologna (BO), Via Brugnoli n. 6, e sede operativa a Piacenza, Strada della Raffalda, n. 14/A, P.IVA 02885521209, rappresentata da SERGIO CAPATTI, in qualità di legale rappresentante, nato a Ferrara, il 14/09/1947 La società Cooperativa di Garanzia fra Commercianti, con sede legale a Piacenza, Strada Bobbiese, 8, PIVA 80002650333, rappresentata da GIOVANNI RONCHINI in qualità di legale rappresentante, nato a Piacenza il 26/12/1933 d ora in poi denominate CONFIDI;
TRA LE PARTI nel condiviso obbiettivo di realizzare iniziative atte a supportare l accesso al credito delle piccole imprese favorendo innovazione, investimenti e rispondendo ad esigenze di liquidità SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1 La Provincia di Piacenza destina la somma di 80.000,00 per la prestazione di controgaranzia a favore dei Confidi, da utilizzare esclusivamente per le finalità indicate nel presente accordo e individuando, a tal fine, nei bilanci opportune modalità di evidenziazione. Tale somma potrà essere progressivamente alimentata dai conferimenti di altri Enti eventualmente aderenti. La controgaranzia, nei limiti del suddetto stanziamento di 80.000,00 è prestata in misura del 50% della garanzia prestata dai confidi e comunque su finanziamenti non superiori a 50.000,00 Soggetti richiedenti la controgaranzia sono i Confidi operanti nel settore artigianato e nel settore terziario, mentre i beneficiari finali della controgaranzia sono le piccole imprese soci dei Confidi, aventi sede operativa nella provincia di Piacenza. Art 2 La garanzia diretta del Confidi sarà del 50% dell importo del finanziamento. I CONFIDI si impegnano ad applicare una riduzione delle spese di commissione della garanzia garantendo tempi di risposta brevi. I Confidi applicheranno, nella concessione delle garanzia richieste a valere sul Fondo, un moltiplicatore pari a 8. Le risorse assegnate dalla Provincia ad ogni Confidi saranno vincolate e destinate esclusivamente agli interventi previsti dal presente accordo e non potranno entrare a far parte del patrimonio del Confidi stesso. La somma messa a disposizione dalla Provincia sarà trasferita ai Confidi che entro il 30 giugno di ogni anno trasmetteranno la situazione contabile al 31 dicembre dell anno precedente delle disponibilità, degli impegni, delle escussioni, delle somme recuperate, delle perdite definitive, unitamente all ultimo bilancio approvato. La Provincia si riserva la facoltà di decidere se destinare ad altri fini gli eventuali residui non utilizzati dei plafond assegnati ai singoli Confidi, ovvero se lasciarli in tutto o in parte a disposizione dei Confidi per le medesime o altre finalità. Gli interessi che maturano sul fondo hanno la stessa destinazione. La ripartizione dei Fondi disponibili seguirà i criteri della proporzionalità rispetto all operatività storica effettiva di ognuno nell ultimo triennio.
Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia saranno destinate a finanziare garanzie esclusivamente destinate ad operazione definite nell art.2 del presente Accordo e solo rispetto alle operazioni di finanziamento attuate dalle banche convenzionate con i Confidi. I Confidi sono responsabili della legittimità delle procedure e della conformità delle domande alle finalità dell intervento del presente disciplinare. La controgaranzia verrà concessa fino ad esaurimento del fondo. I Confidi comunicano tempestivamente agli Enti finanziatori l avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Le controgaranzie sono valide per un periodo pari a quello di durata delle garanzie dirette sottostanti e decorrono dalla data di erogazione del finanziamento. In particolare, la controgaranzia può essere concessa a fronte di operazioni di finanziamento di importo massimo di 50.000,00 da restituire in 5 anni e per: investimenti riguardanti innovazioni tecnologiche acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici, automezzi, arredi e mobili destinati all attività d impresa; acquisto, ristrutturazione ed ampliamento dei locali destinati all attività acquisto di scorte ristrutturazione del debito verso terzi Art. 3 L attuazione del presente intervento è conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con riferimento in particolare alla Comunicazione della Commissione sull applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 20/6/2008 C155/10. L intervento è concesso in regime di de minimis nel rispetto, a seconda del settore interessato, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L. 379/5 del 28/12/2006, del Regolamento 8CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea l. 337 del 21/12/2007 o del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 27 luglio 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore pesca e recante modifica del regolamento 8CE) n. 1860/2004, GU dell Unione Europea L. 193 del 27/07/2007. Ciò comporta, tra l altro, che un impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime di de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000,00 nell arco degli ultimi tre esercizi finanziari (100.000 nel caso di imprese dei trasporti su strada di merci e passeggeri; 30.000 nel settore pesca; 7.500 nel caso di
imprese del settore della produzione di prodotti agricoli) purchè non si tratti di impresa in difficoltà secondo la definizione di cui alla Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in GU dell Unione Europea C 244 dell 1/10/2004, p.2. Art. 4 La controgaranzia potrà essere escussa al verificarsi dell insolvenza dell impresa. La controgaranzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell ammissibilità all intervente del fondo, che i Confidi avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale. Art 5 La presente intesa si intende valida fino alla disponibilità del fondo e comunque per operazioni erogate entro il 31/12/2015 Letto, confermato e sottoscritto. Per La Provincia (Massimo Trepidi) Per UNIFIDI (Sergio Capatti) Per Cooperativa tra commercianti (Giovanni Ronchini) Piacenza, lì