DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL CONSUMO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA

Documenti analoghi
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL CONSUMO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA GROSSA ABBATTUTA DURANTE L ESERCIZIO VENATORIO

Cenni di legislazione sanitaria della selvaggina

Capo 1. Cessione di piccole quantità di cinghiali e altri ungulati selvatici

Dal punto di vista normativo la fauna selvatica è tutelata dalla legge. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

CORSO TEORICO PRATICO di FORMAZIONE in MATERIA di IGIENE e SANITÀ delle CARNI. SCHEDA di PRESENTAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA DELLA SELVAGGINA ABBATTUTA

Il Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti

Linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina selvatica cacciata

Linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina selvatica cacciata

INDICAZIONI TECNICHE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNI DI SELVAGGINA ABBATTUTA IN ATTUAZIONE DELLA DG. 970/2007

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Corso controllo fauna selvatica Provincia di Bari TRATTAMENTO DELLE SPOGLIE. Dr. Silvio Azara

Situazione epidemiologica della fauna selvatica in Abruzzo: consumo di carni degli ungulati selvatici e della selvaggina cacciata

Allegato A. DIRETTIVE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA ATTRAVERSO LA PRESENZA DI CENTRI DI SOSTA (CdS)

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

SELVAGGINA CACCIATA COMMERCIALIZZAZIONE E RISTORAZIONE LA LEGISLAZIONE IN VIGORE

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA DELLA SELVAGGINA ABBATTUTA

Dr.Francesco Tripodi Servizio Veterinario AUSL Modena distretto di Pavullo nel Frignano ESPERIENZE DI CESSIONE DIRETTA DI GROSSA SELVAGGINA CACCIATA

L esame preliminare. Persone fisiche e giuridiche soggette al campo di applicazione della normativa

Il cacciatore produttore primario

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

tenuto conto delle osservazioni formulate dal Settore Prevenzione Veterinaria;

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta. DELIBERAZIONE 15 dicembre 2014, n. 1185

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione di carne di selvatici. Torino 19 giugno 2014 Dott. Carlo Raschio

CORSO CACCIATORE FORMATO

52 Bollettino Ufficiale

Commercializzazione carni di selvaggina cacciata D.G.R. N del 12/12/2011. Alessandria 18 Maggio 2012

Corso Cacciatore Formato Regione Campania 5 aprile 2018

CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI BOLOGNA

IL CACCIATORE FORMATO: DA CACCIATORE A CACCIATORE CONSAPEVOLE

PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI BOLOGNA

ALLEGATO A: REQUISITI IGIENICO SANITARI PER L IMMISSIONE IN COMMERCIO ED IL CONSUMO DI CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA

All. 3) - Protocollo per il trattamento delle carcasse di Cinghiale provenienti dal prelievo selettivo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini

LA SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI UNGULATI SELVATICI E NELLA SELVAGGINA CACCIATA

Allegato A INDICE. Definizioni

Sondrio, 26 luglio 2010

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Selvaggina cacciata, una risorsa in Toscana

Decreto Dirigenziale n. 341 del 12/08/2015

MODALITÁ RELATIVE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO NELLA CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autocontrollo e gestione. all interno della aziende. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino. Prato, 5 dicembre 2017

Produzione primaria per uso domestico. privato. che Preparazione, esegua manipolazione e. destinati al consumo domestico privato e

COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

INDICE. Capo 1. Specie animali allevate in azienda ai fini della macellazione. Capo 2. Quantità massime consentite

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA U.O. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE ANNO 2019

LINEE GUIDA E CRITICITA LEGATE AL CONSUMO DI CARNI DI UNGULATI SELVATICI E DELLA SELVAGGINA CACCIATA Dott. Giuseppe BUCCIARELLI

Città di Filottrano Provincia di Ancona

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 17 DICEMBRE 2007

LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

ALLEGATO A - INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI MACELLAZIONE A DOMICILIO DEL PRIVATO AI SENSI DELL ART.13 DEL R.D. 20 DICEMBRE 1928, N.

19/10/2009. Giudizi ispettivi sui rischi specifici. Giudizi ispettivi sui rischi specifici. Giudizi ispettivi sui rischi specifici

L ETICA NEL MONDO VENATORIO

norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

ORDINANZA SUINI COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 DELIBERAZIONE 27 ottobre 2008, n. 861

ALLEGATO TECNICO ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA CACCIA DI SELEZIONE

Sfide e opportunità per la Sanità Pubblica Veterinaria: gestione SANITARIA della fauna selvatica E SICUREZZA ALIMENTARE

IL QUADRO NORMATIVO RELATIVO AL CONSUMO DI CARNI DI UNGULATI SELVATICI E SELVAGGINA CACCIATA E PROBLEMATICHE SANITARIE PER IL CONSUMATORE

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE CARNI DELLA SPECIE UNGULATI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 36 DELIBERAZIONE 31 agosto 2009, n. 746

Il controllo del Benessere Animale durante il trasporto. Macellazione d urgenzad. Ferrara, 31 maggio 2013 dott. Andrea Poli

Oggetto: Tavolo tecnico con ASUR/ASL/IZSUM Piano di gestione del Cinghiale Problematiche relative al trattamento delle carcasse Documento condiviso

Ordinanza del DFI concernente l igiene nella macellazione

ALLEGATOA alla Dgr n del 20 novembre 2007 pag. 1/6

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI PER IL CONSUMO PRIVATO

RISPOSTE CON ASTERISCO 5 6 * SONO QUELLE CORRETTE

ARTICOLO 1 FINALITA ARTICOLO 2 MODALITA DI GESTIONE DELLA CARCASSA. allegato A punto

~ v REGIONE MARCHE

LA CONFERENZA PERMENENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

FIDC MAGENTA 3 NOVEMBRE / 17 DICEMBRE 2014 CORSO PER LA FORMAZIONE E L ABILITAZIONE PER ASPIRANTI CACCIATORI DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI

D.G. Sanità D.d.g. 23 ottobre n Indicazioni regionali in materia di Macellazione a domicilio

Notizie dal Consorzio

Notizie dal Consorzio

PROCEDURA PER LA MACELLAZIONI DI SUINI PER USO DOMESTICO PRIVATO

PROVINCIA DI SONDRIO

LA GESTIONE DEI SELVATICI E I TEMI DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Protocollo data. SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA Via C.A.P. Comune Località Telefono Fax. Legale rappresentante Sig. nato a il e residente a Prov.

852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari e del

Le probelmatiche relative al consumo di pesce crudo. Aspetti normativi

INDICE. Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Esclusioni Art. 4 - Definizioni

Regolamentazione della macellazione dei suini a domicilio - Protocollo operativo

Cosa cambia: cultura della sicurezza pianificazione e programmazione regionale faunistico-venatoria nuovi organismi informativi e consultivi

Cenni di Legislazione sanitaria della selvaggina. Valerio Giaccone

GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

Corso di Formazione per cacciatori in materia di igiene e sanità. Chieri, 03 settembre 2009

DEVELOPING HARMONIZED PROTOCOLS FOR SANITARY SURVEILLANCE IN THE GAME CONTROL CENTRES IN THE EASTERN ITALIAN ALPS

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l art. 18 concernente le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria;

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISITA ANTE-MORTEM - All. I Cap. VI FINALITA DELLA VISITA ANTE-MORTEM. IGIENE DELLA MACELLAZIONE - All. I Cap. VII

La carne di selvaggina nell attuale contesto normativo Prof. T. Civera -Dr. Raschio. Università degli Studi di Torino Servizio Veterinario ASLAT

Delibera della Giunta Regionale n. 862 del 14/12/2010

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: sono ammessi al corso tutti gli interessati

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

ISPEZIONE, CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI (C.I.) Modulo 1 Prof. Marcello Trevisani (2 CFU)

VDA Net Srl VDA Net Srl VDA Net Srl

MODALITÁ RELATIVE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CERVO IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Transcript:

Corso di formazione per Cacciatori/Coadiutori al controllo faunistico in materia di igiene e di sanità della selvaggina DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL CONSUMO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello Carpegna (PU) 30/31 Gennaio e 6/7 Febbraio 2009 Dr. CLAUDIO BENEDETTI SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - ASUR Z.T. n.2 URBINO (PU)

Definizioni ai sensi del Reg. CE 853/04 Carne: tutte le parti commestibili degli animali compreso il sangue Visceri: organi della cavità toracica, addominale e pelvica, nonché la trachea, l esofago e il gozzo degli uccelli Carcassa: il corpo di un animale dopo il macello e la toelettatura

Definizioni ai sensi del Reg. CE 853/04 Selvaggina selvatica: ungulati e lagomorfi selvatici nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero. Selvaggina selvatica piccola: selvaggina da penna e lagomorfi che vivono in libertà Selvaggina selvatica grossa: mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola

Carne selvaggina selvatica - destinazione: autoconsumo commercializzazione cessione diretta

AUTOCONSUMO SELVAGGINA SELVATICA NON CI SONO ADEMPIMENTI SALVO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI TUTELA DELLA FAUNA (ES. LEGGE 157 DELL 11 FEBBRAIO 1992, LEGGE REGIONALE 7 DEL 5 GENNAIO 1995, CALENDARI VENATORI, ECC.) AD ECCEZIONE DEL CINGHIALE (O ALTRI ANIMALI POSSIBILI VEICOLI DI TRICHINELLA)

AUTOCONSUMO SELVAGGINA SELVATICA Solo per il cinghiale DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE MARCHE n.114 del 02/09/1999 PROFILASSI DELLA TRICHINOSI

AUTOCONSUMO SELVAGGINA SELVATICA D.P.G.R. n.114 del 02/09/1999 Art.1 Le carni dei cinghiali uccisi nel territorio regionale non possono essere consumate per uso familiare se non sono state sottoposte all esame trichinoscopico con esito favorevole

AUTOCONSUMO SELVAGGINA SELVATICA D.P.G.R. n.114 del 02/09/1999 Art.2 è consentito presentare al servizio veterinario della A.S.L. per l esame trichinoscopico la sola corata (lingua, cuore, polmoni, diaframma, fegato) così come viene comunemente asportata le carni non possono essere consumate fino alla comunicazione dell esito favorevole del predetto esame

AUTOCONSUMO SELVAGGINA SELVATICA D.P.G.R. n.114 del 02/09/1999 Art.3 A conferma dell esito favorevole del controllo trichinoscopico il servizio veterinario della A.S.L. rilascia un attestato nel caso in cui l esame trichinoscopico dia esito positivo è previsto il sequestro e la distruzione della carcassa e delle frattaglie

COMMERCIALIZZAZIONE SELVAGGINA SELVATICA Per tutta la selvaggina selvatica REGOLAMENTO CE n.852/2004 NORME SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI REGOLAMENTO CE n.853/2004 NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Regolamento CE n.852/2004 Il cacciatore diventa un produttore primario e come tale un operatore del settore alimentare diventa quindi responsabile della sicurezza alimentare del suo prodotto (l animale cacciato) e per immetterlo sul mercato deve garantire che tutte le fasi della produzione (dall abbattimento fino alla presentazione presso un centro di lavorazione della selvaggina) soddisfino i requisiti di igiene

Regolamento CE n.853/2004 Sezione IV Cap. I Corsi di formazione per cacciatori in materia di igiene e di sanità 1) Le persone che cacciano la selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto

Regolamento CE n.853/2004 2) Tuttavia è sufficiente una persona per poter svolgere (persona formata) le funzioni di cui al punto 1 3) La persona formata può essere un componente di un gruppo di cacciatori, il responsabile di una riserva venatoria, un allevatore di selvaggina. In questi ultimi casi il cacciatore deve presentare la selvaggina alla persona formata ed informarla di qualsiasi comportamento anomalo osservato prima dell abbattimento

Regolamento CE n.853/2004 4) La formazione deve garantire che i cacciatori dispongano delle nozioni necessarie e deve contemplare almeno le seguenti materie: Normale quadro anatomico, fisiologico, comportamentale della selvaggina selvatica Comportamenti anomali e modificazioni patologiche riscontrabili nella selvaggina a seguito di malattie, contaminazioni ambientali o altri fattori che possano incidere sulla salute umana dopo il consumo

Regolamento CE n.853/2004 Norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto, l eviscerazione, ecc dei capi di selvaggina dopo l abbattimento Disposizioni legislative ed amministrative concernenti le condizioni di sanità ed igiene pubblica e degli animali per la commercializzazione della selvaggina selvatica

Regolamento CE n.853/2004 Cap. II Trattamento della selvaggina selvatica grossa 1) Dopo l abbattimento deve essere privata della stomaco e dell intestino il più rapidamente possibile e, se necessario, essere dissanguata 2) La persona formata deve effettuare un esame della carcassa e dei visceri asportati... L esame deve essere eseguito al più presto dopo l abbattimento

Regolamento CE n.853/2004 3) Le carni di selvaggina selvatica grossa possono essere immesse sul mercato soltanto se la carcassa è trasportata ad un centro di lavorazione della selvaggina al più presto possibile I visceri devono accompagnare la carcassa I visceri devono essere identificabili come appartenenti ad un determinato animale

Regolamento CE n.853/2004 4) a. La persona formata deve allegare alla carcassa una dichiarazione con numero di serie che attesti che non è stata riscontrata alcuna anomalia. Questa dichiarazione deve riportare la data, l ora e il luogo dell abbattimento In questo caso i visceri possono non accompagnare la carcassa ad eccezione di suidi (ed altri) in cui la testa ed il diaframma devono essere ispezionati (ed utilizzati per l esame trichinoscopico)

Regolamento CE n.853/2004 4) b. In altre circostanze (dove ci sono anomalie) la persona formata che ha effettuato l esame deve informare l autorità competente delle caratteristiche anomale... In questo caso tutti i visceri, eccetto stomaco ed intestini, devono accompagnare la carcassa

Regolamento CE n.853/2004 4) c. Se nessuna persona è disponibile per effettuare l esame, la testa e tutti i visceri, eccetto lo stomaco e gli intestini, devono accompagnare la carcassa

Regolamento CE n.853/2004 5) La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall abbattimento e raggiungere in tutta la carne una temperatura non superiore a 7 c. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria

Regolamento CE n.853/2004 6) Durante il trasporto al centro di lavorazione selvaggina è vietato ammucchiare le carcasse

Regolamento CE n.853/2004 7) La selvaggina selvatica grossa consegnata ad un centro di lavorazione della selvaggina deve essere presentata all autorità competente per l ispezione, se giudicata idonea sarà sottoposta a bollatura sanitaria e licenziata al consumo

Regolamento CE n.853/2004 Cap. III Trattamento della selvaggina selvatica piccola 1) La persona formata deve effettuare un esame volto ad individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. L esame deve essere eseguito al più presto dopo l abbattimento

Regolamento CE n.853/2004 Cap. III Trattamento della selvaggina selvatica piccola 2) Se vengono riscontrate anomalie durante l esame, rilevati comportamenti anomali prima dell abbattimento o vi siano sospetti di contaminazione ambientale, la persona formata provvede ad informare l Autorità competente

Regolamento CE n.853/2004 Cap. III Trattamento della selvaggina selvatica piccola 3) Le carni di selvaggina selvatica piccola possono essere immesse sul mercato soltanto se la carcassa è trasportata ad un centro di lavorazione della selvaggina il più presto possibile

Regolamento CE n.853/2004 Cap. III Trattamento della selvaggina selvatica piccola 4) La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 4 C. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria

Regolamento CE n.853/2004 Cap. III Trattamento della selvaggina selvatica piccola 5) L eviscerazione deve essere effettuata o completata senza ritardi indebiti all arrivo nel centro di lavorazione della selvaggina, a meno che l Autorità competente non autorizzi diversamente

Regolamento CE n.853/2004 Cap. III Trattamento della selvaggina selvatica piccola 6) La selvaggina selvatica piccola consegnata a un centro di lavorazione della selvaggina deve essere presentata all Autorità competente per l ispezione

Reg. CE 853/2004 Reg. CE 178/2002 CESSIONE DIRETTA SELVAGGINA SELVATICA Per tutta la selvaggina selvatica grossa D.P.G.R. CE 114/1999 D.G.R.M. n.339 del 27/03/2006 e s.m.i. Linee guida applicative dei Reg. CE 852-853/2004 Stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

CESSIONE DIRETTA SELVAGGINA SELVATICA Il Regolamento CE n.853/2004 non si applica Art.1 Punto 3, lett.c Ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale

CESSIONE DIRETTA SELVAGGINA SELVATICA Il piccolo quantitativo, per quanto riguarda la selvaggina selvatica, è stabilito in: 500 CAPI / CACCIATORE / ANNO: SELVAGGINA SELVATICA PICCOLA 1 CAPO / CACCIATORE / ANNO: SELVAGGINA SELVATICA GROSSA Per tale capo, nel cinghiale, vale quanto previsto dal D.P.G.R. n.114 del 02/09/1999 sulla trichinellosi

CESSIONE DIRETTA SELVAGGINA SELVATICA Il DPGR n.114 del 02/09/1999, per tale cessione diretta, prevede all Art.2, che venga portata al servizio veterinario della A.S.L. la carcassa e la corata

CESSIONE DIRETTA SELVAGGINA SELVATICA Il cacciatore deve comunque comunicare in forma scritta all esercente del commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati Il commerciante al dettaglio in ambito locale ha l obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutigli dal cacciatore secondo le disposizioni del Reg. CE n.178/2002 relativamente alla rintracciabilità

CESSIONE DIRETTA SELVAGGINA SELVATICA Il Regolamento CE n.853/2004 si applica Alla cessione dei capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti nell ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate In questo caso le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina per essere sottoposta a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria

Grazie per l attenzione