Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

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Seminario Tecnico sui DD.Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009 Pistoia, 24 marzo 2010 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dott. ing. Biagio Mugnieco Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia Servizio Ispezione del Lavoro Responsabile L.O. Appalti Pubblici e FF.S.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) Attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Aggiornamenti legislativi: Legge 2 agosto 2008, n. 129 (G.U. n. 180 del 02/08/2008) Legge di conversione del D.L. 03 giugno 2008, n. 97 Legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 195 del 21/08/2008) Legge di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Legge 27 febbraio 2009, n. 14 (G.U. n. 49 del 28/02/2009) Legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (G.U. n. 161 del 14/07/2009 Suppl. Ord. n. 110/L) D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (G.U. n. 180 del 05/082009 Suppl. Ord. n. 142)

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell Allegato I.

Il provvedimento di sospensione va adottato al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Il provvedimento possiede natura discrezionale, sia per quanto riguarda l ipotesi di adozione in caso di lavoro irregolare sia nell ipotesi di gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche. È possibile non adottarlo: se la sospensione può determinare un maggior pericolo se si compromette il regolare funzionamento di un attività di servizio pubblico se viene arrecato un grave danno ad impianti, attrezzature o ai beni

ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto.

ALLEGATO I Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d amianto Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell Allegato I. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell ambito dei cantieri edili. Si ritiene possibile la prosecuzione dell attività lavorativa per il tempo strettamente necessario per ottemperare alle prescrizioni obbligatorie in materia di sicurezza emanate dall organo di vigilanza.

Il potere di sospensione di un attività imprenditoriale spetta anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In materia di prevenzione incendi il potere di sospensione è competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell organo di vigilanza che lo ha adottato. L adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

La durata del provvedimento interdittivo è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell interdizione a seguito dell acquisizione della revoca della sospensione.

È condizione per la revoca del provvedimento di sospensione: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Comma 6: È comunque fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito: con l arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l unico occupato dall impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.