Informazione Promozione della proprietà d abitazione com Plan La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) vi consente di utilizzare il vostro denaro della Cassa pensioni per il finanziamento della proprietà d abitazione ad uso proprio. Tale operazione può avvenire sotto forma di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. Nelle pagine seguenti trovate informazioni utili sulle due opzioni. La proprietà d abitazione deve essere destinata ad uso proprio. S intende con ciò che la proprietà dell abitazione deve essere a vostro appannaggio e che deve trovarsi al vostro domicilio o alla vostra dimora abituale (in Svizzera o all estero), il luogo quindi che è il centro della vostra vita familiare. La proprietà d abitazione è riferita alla casa unifamiliare, l appartamento di proprietà o la proprietà per piani. Le abitazioni secondarie, le case di vacanza, le abitazioni mobili ecc. non rientrano in tale concetto di proprietà così come è inteso nell ambito della promozione per la proprietà d abitazioni. 1. Prelievo anticipato Potete prelevare anticipatamente il vostro denaro dalla previdenza professionale per i seguenti scopi: acquisto e costruzione di proprietà abitativa; investimenti con incremento o conservazione del valore; ammortamento di prestiti ipotecari; acquisizione di quote di partecipazione in una cooperativa di costruzione d abitazioni o partecipazioni simili. Non è previsto invece alcun impiego per l acquisto di terreni edificabili o per il pagamento di imposte e interessi ipotecari. 1.1 Limiti temporali / periodi di blocco Dopo un prelievo anticipato è possibile procedere a un nuovo prelievo anticipato solo dopo un termine di 5 anni. Inoltre, è consentito ricorrere al prelievo anticipato solo entro 3 anni dal pensionamento. Tale termine va osservato anche in caso di pensionamento anticipato. Il versamento può avvenire al più presto al momento di trapasso della proprietà (656 CC Iscrizione della proprietà a registro fondiario) per poter prestare la garanzia dello scopo previdenziale (v. punto 1.5). 1.2. Fondi disponibili Fino al vostro 50 anno di età potete disporre dell attuale avere di vecchiaia (prestazione d uscita) per il finanziamento della proprietà d abitazione. Se avete superato tale età, potete prelevare al massimo il maggiore degli importi indicati qui di seguito: la prestazione d uscita in essere all età di 50 anni o il 50 % della prestazione d uscita al momento del prelievo anticip. L importo disponibile per la promozione della proprietà d abitazione (PPA) può essere desunto dal vostro certificato di previdenza alla rubrica Avere di vecchiaia = Prestazione libero passaggio, promozione della proprietà d abitazione (PPA). L importo minimo per un prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000.. Non è contemplato alcun importo minimo per l acquisizione di quote di partecipazione in una cooperativa di costruzione d abitazioni o partecipazioni simili. 1/5
Le prestazioni risultanti da riscatti effettuati nella Cassa pensioni non possono essere prelevate sotto forma di capitale nei successivi 3 anni. Le somme di riscatto e i relativi interessi fino al momento del prelievo anticipato che rientrano nel periodo di blocco di 3 anni, vanno quindi dedotte dall importo disponibile per la promozione della proprietà d abitazione (PPA). 1.3. Ripercussioni sulle prestazioni di previdenza 1.3.1. Pensionamento (ritiro) Il prelievo anticipato di fondi della previdenza professionale comporta una riduzione delle prestazioni di vecchiaia assicurate e delle aspettative correlate (rendite di vecchiaia per i figli, rendita per coniugi o partner in caso di decesso del beneficiario della rendita stessa). 1.3.2. Invalidità Le prestazioni d invalidità assicurate non le verranno decurtate in quanto membro attivo. Ai beneficiari di una rendita d invalidità che hanno effettuato un prelievo anticipato nell ambito della promozione della proprietà d abitazione si applicherà una riduzione attuariale al compimento del 65 anno di età. Se il prelievo anticipato ai fini della promozione della proprietà d abitazione è stato effettuato illegittimamente dopo l inizio dell inabilità al lavoro che ha causato l invalidità, il prelievo anticipato deve essere restituito in base al grado di invalidità, onde evitare la riduzione proporzionale delle prestazioni d invalidità. A partire da un grado d invalidità del 70 % deve essere restituito l intero prelievo anticipato. 1.3.3. Decesso Le prestazioni assicurate in caso di decesso non sono soggette a riduzioni, tranne se si effettuano prelievi dal conto di risparmio supplementare. In tale ipotesi, la riduzione riguarda il capitale supplementare in caso di decesso I. Stipulare un assicurazione privata contro i rischi in caso di decesso è opportuno solo in caso di prelievo del conto di risparmio supplementare. I premi sono a vostro carico. Una lista delle società di assicurazione sottoposte alla vigilanza dell Ufficio federale delle assicurazioni private può essere richiesta al seguente indirizzo: Ufficio federale delle assicurazioni private Friedheimweg 14, 3007 Berna Telefono + 41 31 322 79 11 1.4. Conseguenze fiscali 1.4.1. Domicilio in Svizzera Il prelievo anticipato ha come effetto immediato l assoggettamento fiscale dell importo riscosso. complan comunica il prelievo anticipato all Amministrazione federale delle contribuzioni entro i 30 giorni successivi al versamento conformemente alle prescrizioni. La tassazione avviene direttamente ad opera delle autorità fiscali cantonali di competenza. Spetta a voi assumervi le imposte con mezzi propri. Per informazioni sul carico fiscale rivolgetevi all ufficio cantonale preposto. 1.4.2. Domicilio all estero Il prelievo anticipato è soggetto all imposta alla fonte. Potete esigere la restituzione dell imposta riscossa, se il Paese in cui siete domiciliato ha stipulato una convenzione sulla doppia imposizione con la Svizzera. Le informazioni e i moduli di richiesta sono disponibili presso l Amministrazione delle contribuzioni del Canton Berna: Amministrazione delle contribuzioni del Canton Berna Reparto imposta alla fonte Casella postale 8334, 3001 Berna Telefono + 41 0848 844 411 1.5. Garanzia dello scopo previdenziale/rapporti di proprietà 1.5.1. Domicilio in Svizzera Nel registro fondiario si fa menzione di una restrizione del diritto di alienazione art. 30 e LPP che garantisce un eventuale obbligo di rimborso del prelievo anticipato all istituto di previdenza in caso di alienazione (vendita dell immobile). La vendita di conseguenza è possibile solo previa autorizzazione della Cassa pensioni. complan comunica la menzione presso l ufficio del registro fondiario contestualmente al versamento del prelievo anticipato. Gli oneri fondiari saranno interamente a vostro carico. L iscrizione nel registro fondiario del prelievo anticipato (restrizione del diritto di alienazione) presuppone che acquisiate la proprietà d abitazione come proprietario unico o comproprietario. L iscrizione come proprietà comune è ammessa solo per coniugi e unioni domestiche registrate. 1.5.2. Domicilio all estero All estero non è possibile alcuna menzione nel registro fondiario circa la restrizione del diritto di alienazione. Da qui la necessità di presentare un autenticazione ufficiale (di un notaio, autorità comunali o uffici del registro fondiario) nonché una conferma del mutuante a riprova dell utilizzo del prelievo anticipato in osservanza della legge (LPP). 2/5
1.6. Annullamento della garanzia dello scopo previdenziale La restrizione del diritto di alienazione può essere cancellata: in caso di pensionamento (3 anni precedenti il sorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia); in caso di rimborso totale (oppure il eventuale ricavato della vendita); in caso al pagamento in contanti della vostra prestazione d uscita; in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza. Gli oneri fondiari saranno interamente a vostro carico. 1.7. Restituzione del prelievo anticipato Potete restituire il prelievo anticipato a titolo volontario al più tardi fino: 3 anni precedenti il sorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia; all inizio dell inabilità al lavoro causa di invalidità; al decesso; al pagamento in contanti della vostra prestazione d uscita. La restituzione è obbligatoria qualora: la proprietà dell abitazione sia alienata; sulla proprietà dell abitazione siano concessi diritti economicamente equivalenti ad un alienazione (es.: affitto o diritto di abitazione a favore di terzi); in caso di decesso, non diventino esigibili le prestazioni di previdenza; l appartamento venga disdetto presso una cooperativa di costruzione d abitazioni o una partecipazione simile; non sussistano più i presupposti dell uso proprio. L importo minimo per una restituzione volontaria ammonta a CHF 20 000. Ove l importo scoperto sia inferiore all importo minimo, la restituzione verrà effettuata in un unica soluzione. In caso di rimborso (parziale o totale) del prelievo anticipato potete richiedere entro 3 anni la restituzione dell ammontare d imposta corrisposto senza interessi. A tal fine dovete far pervenire una richiesta scritta all autorità fiscale che ha riscosso l ammontare in questione. L obbligo e il diritto alla restituzione restano in essere nei 3 anni precedenti il sorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia finché non interverrà un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti. 1.8. Separazione / divorzio In caso di separazione/divorzio, l uso proprio trova applicazione nella misura in cui almeno un membro del nucleo familiare (coniuge/partner registrato separato / divorziato o figlio) soggiorna nell immobile a scopo abitativo. Per tale condizione il legislatore ha previsto una fase di transizione di 2 anni. Eventuali proroghe sono tollerate solo dietro disposizione di un autorità (es.: sentenza di un tribunale). 1.9. Consenso del coniuge / del partner registrato Il prelievo anticipato è ammesso solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Ai fini di tale operazione, la firma del coniuge o del partner registrato deve essere autenticata da un pubblico ufficiale (comune di domicilio o studio notarile). Le persone dello stesso sesso vivono nello stato civile dell unione domestica registrata ove abbiano fatto registrare la loro relazione presso l ufficio di stato civile. 1.10. Uscita da complan In caso di uscita da complan si provvederà ad inviare comunicazione scritta sul prelievo anticipato al nuovo istituto di previdenza affinché possa vigilare sull ulteriore osservanza delle disposizioni di legge. Il nuovo istituto riceverà altresì tutti i documenti di rilievo. 1.11. Sintesi di vantaggi e svantaggi Vantaggi: ulteriore capitale proprio riduzione del capitale di terzi (ipoteca) minori interessi passivi Svantaggi: tassazione immediata prestazione di vecchiaia ridottag menzione di restrizione del diritto di alienazione nessun riscatto possibile se non è stato restituito interamente il prelievo anticipato In caso d alienazione della proprietà d abitazione, l obbligo di rimborso si limita al prelievo anticipato a cui si è fatto ricorso, senza però superare il ricavato della vendita, che viene individuato nel prezzo della vendita detratti i debiti garantiti da ipoteca e i tributi legali cui è soggetto il venditore. 3/5
1.12. Procedura successiva Siete riusciti farvi un idea sulle conseguenze del prelievo anticipato e desiderate ritirare fondi dalla vostra Cassa pensioni. Qui di seguito vengono elencati i passi successivi da intraprendere: compilazione del modulo di richiesta; eventualmente autenticazione della firma del coniuge/ partner registrato; raccolta di tutti i documenti (copie) firmati da tutte le parti come indicato nel modulo di richiesta; presentazione di tutti i documenti e del modulo di richiesta; esame della documentazione, eventuale consultazione di complan (la documentazione può variare a seconda degli scopi previsti); consegna dell accordo scritto sul prelievo anticipato da parte di complan; sottoscrizione (se del caso, anche da parte del coniuge/ partner registrato) e restituzione dell accordo; corresponsione del prelievo anticipato ad opera di complan direttamente al venditore, costruttore, mutuante o notaio (non prima del trapasso della proprietà v. punto 1.1.) 2.2. Fondi disponibili FFino al vostro 50 anno di età potete disporre dell attuale avere di vecchiaia (prestazione d uscita) da destinare alla costituzione in pegno. Se avete superato tale età, potete costituire in pegno al massimo il maggiore degli importi indicati qui di seguito: la prestazione d uscita in essere all età di 50 anni o il 50 % della prestazione d uscita al momento della costituzione in pegno. L importo disponibile per la promozione della proprietà d abitazione (PPA) può essere desunto dal vostro certificato di previdenza alla rubrica Avere di vecchiaia = Prestazione libero passaggio, promozione della proprietà d abitazione (PPA). 2.3. Ripercussioni sulle prestazioni di previdenza La costituzione in pegno non ha alcun effetto diretto sul vostro avere di vecchiaia o sulle vostre prestazioni di previdenza (vecchiaia/ invalidità/decesso). 2. Costituzione in pegno In alternativa al prelievo anticipato, l avere di vecchiaia può essere costituito in pegno al mutuante. Così facendo si evita la diminuzione delle prestazioni previdenziali (vecchiaia/ invalidità/decesso). La costituzione in pegno dei fondi della previdenza del 2 pilastro rappresenta una garanzia di prima classe per il mutuante ipotecario e consente altresì di concordare condizioni vantaggiose con il mutuante stesso. Si distinguono in sostanza due tipi di costituzione in pegno (fruibili anche in combinazione tra loro) per il finanziamento della proprietà d abitazione ad uso proprio: la costituzione in pegno dell attuale avere di vecchiaia (prestazione d uscita); costituzione in pegno di un determinato importo o continuativamente l intera prestazione d uscita; la costituzione in pegno dei vostri diritti a future prestazioni della previdenza (rendite di vecchiaia, invalidità e in caso di decesso). 2.1. Limiti temporali / periodi di blocco E consentito ricorrere alla costituzione in pegno solo entro 3 anni dal pensionamento. Tale termine va osservato anche in caso di pensionamento anticipato. 2.4. Conseguenze fiscali / realizzazione del pegno La costituzione in pegno di fondi della Cassa pensioni non dà luogo ad alcun debito d imposta. Se invece si procede alla realizzazione del pegno, occorre distinguere due tipi di costituzione in pegno: costituzione in pegno dell attuale avere di vecchiaia (prestazione d uscita) per voi comporta la perdita dell avere di vecchiaia costituito in pegno e il prodursi degli effetti del prelievo anticipato; costituzione in pegno dei vostri diritti alle prestazioni della previdenza per voi comporta la perdita della rendita da voi costituita in pegno o della prestazione in capitale al momento della realizzazione del pegno. 2.5. Consenso del creditore pignoratizio Nella misura in cui è interessata la somma costituita in pegno, si rende necessaria l approvazione scritta del vostro creditore pignoratizio per: il pagamento in contanti della prestazione d uscita; il versamento della prestazione di previdenza; la trasmissione di una parte della prestazione d uscita in caso di divorzio. Se il creditore pignoratizio rifiuta tale approvazione, spetta a complan garantire il relativo importo. Il giudice deve decidere in merito al diritto del creditore pignoratizio. 4/5
2.6. Soppressione della costituzione in pegno 2.6.1. Pensionamento (ritiro) La costituzione in pegno può essere soppressa al momento del pensionamento con l approvazione del creditore pignoratizio. Di norma, il creditore pignoratizio provvederà con voi a una nuova regolamentazione delle garanzie. 2.6.2. Intervento del creditore pignoratizio Il creditore pignoratizio ci comunica la soppressione della costituzione in pegno, se ha concordato con voi nuove garanzie o forme di finanziamento alternative. 2.7. Separazione / divorzio In caso di separazione / divorzio, l uso proprio trova applicazione nella misura in cui almeno un membro del nucleo familiare (coniuge/partner registrato separato/divorziato o figlio) soggiorna nell immobile a scopo abitativo. Per tale condizione il legislatore ha previsto una fase di transizione di 2 anni. Eventuali proroghe sono tollerate solo dietro disposizione di un autorità (es.: sentenza di un tribunale). 2.8. Consenso del coniuge / del partner registrato La costituzione in pegno è ammessa solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Contrariamente al prelievo anticipato, non è necessario che la firma del coniuge o del partner registrato venga autenticata da un pubblico ufficiale perché non vengono attinti fondi dalla Cassa pensioni. Tuttavia, allorché si procede alla realizzazione del pegno, il coniuge o il partner registrato deve rilasciare un approvazione scritta e la firma deve essere autenticata. Le persone dello stesso sesso vivono nello stato civile dell unione domestica registrata ove abbiano fatto registrare la loro relazione presso l ufficio di stato civile. 2.10. Sintesi di vantaggi e svantaggi Vantaggi: le prestazioni di vecchiaia non vengono ridotte nessuna tassazione (solo alla realizzazione del pegno) a seconda del creditore, tasso d interesse del prestito inferiore Svantaggi: consenso del creditore pignoratizio necessario in caso di diritto a capitale o rendita elevato capitale di terzi (ipoteca) maggiori interessi passivi 2.11. Procedura successiva Siete riusciti farvi un idea sulle conseguenze della costituzione in pegno e desiderate costituire in pegno dei fondi della vostra Cassa pensioni. Qui di seguito vengono elencati i passi successivi da intraprendere: compilazione del modulo di richiesta; raccolta di tutti i documenti (copie) firmati da tutte le parti come indicato nel modulo di richiesta; presentazione di tutti i documenti e del modulo di richiesta; esame della documentazione, eventuale consultazione di complan (la documentazione può variare a seconda degli scopi previsti); conferma della costituzione in pegno da parte di complan nei confronti del creditore pignoratizio. Fonti: Regolamento per la previdenza personale (art. 19) Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP artt. 30 a 30 g) Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP artt. 30 a 30 g) 2.9. Uscita da complan In caso di uscita da complan si provvederà ad inviare comunicazione scritta sulla costituzione in pegno al nuovo istituto di previdenza nonché al creditore pignoratizio. Il nuovo istituto riceverà altresì tutti i documenti di rilievo. Febbraio 2014 Stadtbachstrasse 36, 3012 Bern Telefon 058 221 72 73 Fax 058 221 81 62 admin.complan@swisscom.com www.pk-complan.ch 5/5