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Approvato con DCC 12 del 30/06/2005 Comune di Suno REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1- Competenze del Comune 1. Il Comune, ai sensi delle vigenti norme, ha le seguenti attribuzioni: a) adeguamento del Regolamento di Igiene relativamente alle norme contro l'inquinamento acustico; b) classificazione del territorio comunale per l'applicazione dei valori di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo (zonizzazione) e adozione del piano di risanamento; c) coordinamento della zonizzazione con gli strumenti urbanistici, controllo del rispetto della normativa all'atto della presentazione delle "dichiarazioni inizio attività", del rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni commerciali polifunzionali, del rilascio dell'agibilità degli edifici, nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive; d) autorizzazione, anche in deroga ai valori limite acustici se richiesta, allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobili; e) autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose di carattere permanente; f) vigilanza e controllo delle norme e delle prescrizioni contro l'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare e da sorgenti fisse, della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto. 2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'arpa e dell'azienda USL. Art. 2 - Competenze dell'arpa L'ARPA fornisce i pareri tecnici di supporto alle attribuzioni del Comune, relativamente sia all'adozione degli strumenti di pianificazione (Piano di Zonizzazione Acustica, Regolamento Urbanistico ed Edilizio) connessi alla prevenzione dell'inquinamento acustico, sia all'istruttoria degli atti di gestione amministrativa attribuiti al Comune dalle norme e dal presente Regolamento. Art. 3 - Competenze dell'azienda ASL 1. L'Azienda ASL ha competenza in merito alla stima e valutazione dei rischi per la salute pubblica connessi all'inquinamento acustico. Art. 4 - Prescrizioni per le sorgenti sonore 1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95. 2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". 3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 4. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme prescritte dalle leggi 447/1995 e DPCM 05/12/1997 Requisiti acustici passivi in edilizia, dalle direttive in vigore e dal presente regolamento in riferimento alla protezione contro il rumore. Il certificato di abitabilità e/o di agibilità dell edificio sarà rilasciato a seguito di certificazione di conformità dell opera a quanto previsto dal DPCM 05/12/1997. 5. All interno del perimetro del centro abitato, le attività industriali e artigianali già esistenti sono confermate, indipendentemente dalla classe acustica assegnata, salvo eventuale variazione di destinazione d uso del territorio, in seguito a variante di P.R.G.C. Entro sei mesi dall entrata in vigore del piano di zonizzazione acustica, tali attività sono tenute alla verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali di rumore e alla realizzazione di piano di bonifica acustica, ove necessario. In caso di variazione di attività e/o di acquisto di nuovi macchinari i proprietari sono comunque tenuti alla verifica del rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale. 6. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento. CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO Art. 5 Definizioni 1. Sono attività a carattere temporaneo le attività che si esauriscono in periodi di tempo limitato e/o legate a ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Art. 6 -Procedimenti Amministrativi 1. L esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga ai valori limiti di cui all art. 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all ottenimento dell autorizzazione prevista dall art. 6, comma 1, lettera h) della stessa legge. Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

Art. 7 Attività rumorose nell ambito di cantieri 1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo l esercizio di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi svolti nell ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili. 2. Nell ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora. 3.Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Art. 8 Orari delle attività rumorose nei cantieri edili. 1. L inizio delle attività come definite all art. 7, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario: a) dal 1 giugno al 30 settembre: 7.00 12.30 13.30 20.00 b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 12.30 13.00 18.30 2. Non sono posti vincoli d orario per i cantieri per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti e per i cantieri itineranti con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni. Art. 9 Modalità di autorizzazione in deroga 1. Il rilascio dell autorizzazione per cantieri di cui all art. 6, comma 1 avviene con le seguenti modalità: - cantieri con durata massima 31 giorni o itineranti : a) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia massima di 31 giorni lavorativi o nell ambito di cantieri itineranti, deve essere presentata dal legale rappresentante dell impresa incaricata dei lavori o da suo delegato, almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori; b) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento; c) la domanda deve contenere l indicazione della durata presunta dei lavori, dell ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento; d) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l autorizzazione con eventuali prescrizioni. - cantieri con durata superiore a 31 giorni : a) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia superiore a 31 giorni lavorativi deve essere presentata dal legale rappresentante dell impresa incaricata dei lavori o da suo delegato, almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori; Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

b) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento; c) la domanda deve contenere l indicazione della durata presunta dei lavori, dell ubicazione del cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: adeguata documentazione cartografica, la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l impiego; la loro collocazione all interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il livello atteso di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento; d) l autorizzazione viene rilasciata da Comune sentito il parere dell ARPA. e) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l autorizzazione con eventuali prescrizioni. Art. 10 Emergenze. 1. L attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all art. 8 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. CAPO III - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI Art. 11 Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche. 1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all articolo 1, comma 1, punto d), è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 02.00. Fatto salvo per la giornata del 31 dicembre per la quale è consentito fino alle ore 4,00 del giorno successivo. 2. Il rilascio dell autorizzazione per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico avviene con le seguenti modalità: a) qualora, il responsabile dell attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della DO.IM.A. di cui all Allegato A (per manifestazioni, feste, etc...). b) la domanda di autorizzazione deve essere presentata, 20 giorni prima dell inizio della manifestazione, al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo. c) il Sindaco, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell attività e della sua collocazione, può, sentita l ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti. d) Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose a carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o, dalla data di approvazione della zonizzazione acustica, nelle zone I. e) Ogni qual volta, su indicazioni dell ARPA, venga riscontrata l esistenza o l insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l Organo competente procederà al diniego od alla revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività rumorosa a carattere temporaneo. Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

CAPO IV - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE. Art. 12 -Condizioni d impiego per attrezzature specifiche. 1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per la lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; al sabato e nei giorni festivi il loro uso è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L'impiego di tali macchine e impianti avviene con modalità tali da limitare l'inquinamento acustico, anche ricorrendo a macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature. 2. L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 3. Le emissioni sonore da sistemi di allarme acustico hanno durata non superiore a minuti 10, indipendentemente dai livelli di rumore prodotti. CAPO V -VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO Art. 13 Ambito di applicazione 1. Secondo quanto previsto dall articolo 8, commi 1 e 2 della legge 447/95 e dall articolo 10, comma 2 della L.R. n.52/2000, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 2. Secondo quanto previsto dall articolo 8, comma 4 della legge 447/95, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonchè le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 3. Le attività già in essere adottano tutti i provvedimenti tecnici idonei a impedire la immissione all'esterno del rumore oltre i limiti di zona, con le modalità e nei tempi determinati dalla Regione per i piani di risanamento delle imprese. Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

4. Per tutte le attività rumorose di carattere permanente, il Comune determina l'orario di funzionamento con provvedimento di carattere generale. 5. Con singolo provvedimento motivato, il Comune può limitare gli orari o autorizzarne di diversi per particolari esigenze produttive o di servizio o per la tutela del comfort acustico, fatta sempre e comunque salva l'osservanza del limite di rumore di zona. Art. 14 Documentazione richiesta 1. La domanda di autorizzazione è corredata da: a) documentazione di impatto acustico (DO.IM.A), firmata da tecnico competente in acustica ambientale, che dimostri il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione rispetto ai ricettori più esposti (ALLEGATO A); b) relazione tecnico esecutiva, nell'ambito dello studio di impatto acustico, relativa alle apparecchiature e impianti sorgenti di rumore, con i valori di emissione oltre agli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari a garantire il rispetto dei limiti. Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative o di ricettori sensibili all'impatto, è sufficiente dichiarazione dello stesso tecnico, mediante modulistica predisposta dal Comune in accordo con ARPA, in sostituzione della documentazione di impatto acustico. CAPO VI -VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO Art. 15 Ambiti di applicazione 1 E' fatto obbligo di produrre per gli interventi di nuova costruzione, una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.), redatta in conformità a quanto previsto dall articolo 8, comma 3 della legge 447/95 e dall articolo 11, comma 2 della L.R. n.52/2000, per le seguenti tipologie di insediamento: 1. scuole e asili nido; 2. ospedali; 3. case di cura e di riposo; 4. parchi pubblici urbani ed extraurbani; 5. nuovi insediamenti residenziali e ricettivi, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate all art. 13, comma 1. 2. La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri, per case di cura e riposo e residenze. 3. Per quanto riguarda gli interventi in prossimità di infrastrutture di trasporto si dovrà tener conto di eventuali limiti di immissione specifici previsti dalle norme vigenti. Nella D.P.C.A. si potrà tenere conto di eventuali interventi di mitigazione delle infrastrutture già previsti o in corso di realizzazione. Art. 16 Documentazione richiesta 1. La domanda di autorizzazione è corredata da: Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

a) documentazione di clima acustico (D.P.C.A), firmata da tecnico competente in acustica ambientale, che dimostri il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione rispetto ai ricettori più esposti (ALLEGATO B). CAPO VII - DIFESA DALL INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI. Art. 17 Prescrizioni contro l'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare 1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall attuazione dei piani della mobilità, o di pianificazione del territorio, è programmata dall A.R.P.A. in collaborazione con i competenti uffici comunali. 2. Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti: a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati; b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità; c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari; d) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti; e) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente; f) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli; g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità. CAPO VIII -SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI. art. 18 Vigilanza 1. L'ARPA esercita la vigilanza negli ambienti di vita, esterni e abitativi ai fini del controllo dell'osservanza: a) dell'efficacia delle disposizioni autorizzative, prescrittive, ordinatorie adottate dal Comune; b) delle norme relative alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico da traffico veicolare e da sorgenti fisse; c) della disciplina relativa alle attività rumorose di carattere temporaneo e permanente; d) della normativa relativa ai contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 447/1995. 2. Il personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessari per Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo; tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale. 3. L'ARPA assicura il monitoraggio acustico nel territorio comunale. 4. I risultati delle vigilanza, dei controlli e delle attività di monitoraggio acustico sono trasmessi periodicamente dall'arpa al Comune, fatte salve le segnalazioni sollecite per emergenze e quelle relative a inottemperanza alle norme che comportano la proposta di ARPA per provvedimenti amministrativi. 5. Il Comune ha facoltà di sospendere, per un tempo determinato entro cui viene dato adempimento alle norme, o di revocare, nei casi più gravi e di reiterata inottemperanza, le diverse autorizzazioni amministrative al funzionamento delle attività rumorose, allorché le irregolarità riscontrate determinino una situazione di rischio per l'ambiente, come stimato e valutato dall'arpa. Il Comune esercita la stessa facoltà qualora sia stato riscontrato dall'azienda USL, autonomamente o a seguito di richiesta del Comune o dell'arpa, un rischio per la salute. 6. Il Sindaco, Autorità Sanitaria Locale e ufficiale di governo, nei casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento acustico, ha facoltà di adottare ordinanza contingibile e urgente per modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e, di intesa con i responsabili territoriali delle competenti amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici. 7. Ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate dal Sindaco per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, quando siano riscontrate eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. 8. Il Comune, tramite la polizia municipale, controlla e vigila sul rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle attività dei cantieri e dei pubblici esercizi e di quant'altro prescritto nelle autorizzazioni. Art. 19 - Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni penali previste nei casi di inottemperanza alle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco, le violazioni delle vigenti norme comportano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 447/1995 e dall'art. 17 della L.R. 52/2000. 2. Per le violazioni delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico, non sanzionate dalle leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 344 del T.U. leggi sanitarie. 3. Il Sindaco è l'autorità competente a ricevere le comunicazioni di accertata violazione anche delle norme per le quali ha competenza la Regione e il Comune è l'ente cui vanno versate le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie; tali somme sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento del Comune. Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

ALLEGATO A: DOCUMENTAZIONE D IMPATTO ACUSTICO Per gli interventi soggetti a DO.IM.A il tecnico competente redige apposita documentazione previsionale completa di autocertificazione di compatibilità acustica. La documentazione d impatto acustico deve contenere: 1. Descrizione dell attività. 2. Descrizione dell ubicazione dell insediamento e del contesto in cui è inserito (corredata da cartografia come descritta al punto 7). Deve essere specificate le zone di appartenenza del luogo ove l insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti, potenzialmente interessate al rumore proveniente dall insediamento, in base alla suddivisione indicata nella tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997. 3. Descrizione delle sorgenti di rumore. a) analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti; b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico, se previsti; c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo; d) indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all opera in progetto. 4. Individuazione dei ricettori: Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.). 5. Livelli esistenti e livelli previsti: Indicazione dei livelli indicati ai commi a) e b), almeno nei seguenti punti: confine dell insediamento, abitazioni esistenti più vicine, eventuali zone protette: a) livelli di rumore esistenti prima dell attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.) b) livelli di rumore previsti dopo l attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. 6. Descrizione degli interventi di bonifica: Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati. In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell attività, di rispetto dei limiti di legge. 7. Elaborati cartografici Gli elaborati cartografici devono contenere almeno: planimetria di scala adeguata (almeno 1:1000) comprendente l insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell insediamento; indicazione della classe acustica della zona; indicazione della destinazione d uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore; indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti. ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO La documentazione previsionale del clima acustico D.P.C.A., comprende: 1. Descrizione dell ubicazione dell insediamento e del contesto in cui è inserito (corredata da cartografia come descritta al punto 5). Deve essere specificate le zone di appartenenza del luogo ove l insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti, in base alla suddivisione indicata nella tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997. 2. Descrizione dei livelli di rumore ambientale e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l edificio o l area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza delle posizioni spaziali ove sono previsti i ricettori sensibili; l indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), o da valori ricavati da modelli di simulazione. 3. Valutazione della compatibilità acustica dell insediamento previsto con il clima acustico preesistente nell area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore, occorre fornire dettagli tecnici delle misure adottate in fase di progettazione. descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97. 4. La descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette. 5. Elaborati cartografici Gli elaborati cartografici devono contenere almeno: Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it

planimetria di scala adeguata (almeno 1:1000) comprendente il ricettore in esame, le pertinenze dello stesso, con indicate tutte le sorgenti sonore significative circostanti; indicazione della classe acustica della zona; indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti. Dott. Alessandro Bossi - via C. Porta 36/a - 28100 Novara Tel. e Fax 0321-331444 - email eqbos@tin.it