SANA Bologna 9 settembre 2011 Incontro Federbio Prog. INFORMA-BIO INFORMA-BIO Mezzi tecnici in agricoltura biologica. I corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali Francesco Riva
Premessa sull impiego dei mezzi tecnici in AB Il Reg. (CE) 834/2007 è chiarissimo sin dal considerando 1 (art. 5 e 12) (solo per grave rischio.allora.si può..) Il Reg. (CE) 889/2008 conferma (art. 5) (doc. giustificativi) La Dir. 128/2009 in all.to III dedica ampio spazio (impiego subordinato, oltremodo limitato...) Per i Fitofarmaci, il Reg. (CE) 1107/2009 introduce una nuova visione, e sollecita nuove strategie al Biologico.
La difesa delle colture in agricoltura biologica si basa essenzialmente sull impiego di misure preventive AGRONOMICI: rotazioni colturali, scelta varietale, lavorazioni del terreno, spaziatura delle piante, siepi FISICI: solarizzazione, disinfezione delle sementi con il calore MEZZI DI DIFESA PREVENTIVI MECCANICI: raccolta di materiale infetto, trappole, barriere BIOLOGICI: introduzione di predatori e parassiti
Ammissibilità di prodotti fitosanitari in AB Doppia condizione per l ammissibilità dei mezzi tecnici 1. Il Regolamento ci dice che: I prodotti fitosanitari utilizzabili sono elencati nell allegato II del Reg. CE n. 889/08 e che le sostanze figuranti in questo elenco ristretto possono essere usate solo in quanto l uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell agricoltura generale negli Stati membri interessati; Ciascuno Stato Membro può utilizzare, pertanto, solamente i prodotti dell Allegato II che risultano autorizzati nel proprio territorio
Ammissibilità di altri prodotti in AB Art. 16 del Reg. (CE)n 834/07 prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l autorizzazione: 4. Gli Stati membri possono disciplinare, all interno del loro territorio, l uso nell agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali. 5. L uso di prodotti e sostanze diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, è consentito in agricoltura biologica. C è una specifica richiesta di chiarimento da parte italiana allo SCOF con richiesta verifica realtà in altri stati membri
Scelte dell Ufficio SAQ X Allegato 1 al D.M. 18354 del 27 novembre 2009; Ci si poteva affidare alla categoria basso rischio prevista dal Reg. (CE) 1107 che, con procedura semplificata, rilasciava l Aut. In 120 + 180 gg; Denominazioni di fantasia miscele?
MODIFICA DEL DPR 290/01 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti In ottemperanza alla Legge n. 96 del 4 giugno 2010 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, sono state predisposte, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Salute, dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico, le proposte di modifica al Decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 In particolare l art. 41 comma 1 lettera c) della legge comunitaria ha richiesto di ridefinire la disciplina di autorizzazione all immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale E stato, pertanto, concordata, in sede di incontri tecnici con le Amministrazioni, una proposta di modifica dell articolo 38 sui corroboranti e ne sono stati stabiliti i criteri di ammissibilità
Art 2 Definizioni Corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante: sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che: Migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi; Proteggono le piante da danni non provocati da parassiti. Tali sostanze, che includono anche quelle agenti per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzate per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili in funzione delle proprietà di cui ai punti 1 e 2.
Art. 38 Disposizioni per taluni prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale Rimanda all allegato I del D.M. 18354/09 per l elenco dei prodotti ad attività corroborante e ne definisce le condizioni per l immissione sul mercato. Un corroborante sarà approvato, sentito il Ministero della Salute, solo dopo pertinenti valutazioni effettuate da una apposita Commissione Tecnica
Art 40 Banca Dati E previsto che le informazioni relative ai corroboranti siano raccolte in una banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Cosa è?? Fertilizzante? Mangime? Prodotto fitosanitario? Corroborante? Miscela di due Regime iva!! (4%, 10%, %, 10%, 20%)
D. Lgs. 206/2005 Codice del consumo mod D. Lgs. 146/07 Armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori Affida tale compito all Antitrust, Autorità garante per tutela consumatori; Art. 21 vieta pratiche ingannevoli (decisioni che altrimenti non avrebbe preso)
Denominazione del prodotto: parole protette da evitare Fungicida anticrittogamico Insetticida Acaricida Aficida Nematocida Limacida Rodenticida Fitoregolatore Allegante, Anticascolante, Antigermogliante Nanizzante Diradante radicante diserbante Fertilizzante Concime Ammendante Substrato di coltivazione Prodotto ad azione specifica Biostimolanti corroborante potenziatore delle difese naturali dei vegetali
Descrizione del prodotto: frasi da evitare protegge le piante dagli organismi nocivi favorisce/regola i processi vitali conserva i prodotti vegetali elimina le piante indesiderate frena o evita indesiderati accrescimenti fornisce elementi nutritivi alle piante favorisce o regola l'assorbimento degli elementi nutritivi corregge determinate anomalie di tipo fisiologico migliora le caratteristiche fisiche/chimiche/l attivita' biologica del terreno potenzia la resistenza delle piante
Conclusioni I mezzi tecnici ed in particolare i corroboranti NON sono un elemento da considerarsi strategico nel panorama dei dibattiti tecnici e non solo, per il comparto biologico ; Le modalità di applicazione dell art. 38 saranno determinanti per valutarne la positività ; Il PAN è un documento strategico che condizionerà il settore; Indispensabile uniformità di applicazione del regolamento a livello europeo; Serve efficace collaborazione tra le parti (Autorità, OdC, associazioni, aziende) per la risoluzione delle criticità interpretative.
Tel 06 4665.6082 E.mail f.riva@politicheagricole.gov.it Grazie per l attenzione Francesco Riva
e e in Europa? Utilizzo dei Plant Resistence Improvers (PRI) in Germania PRI: sostanze in grado di migliorare la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e proteggere le piante dai danni non parassitari. Possono essere commercializzati a condizione che: la loro destinazione ed il corretto uso non producano effetti nocivi sulla salute dell uomo, degli animali, sulle falde acquifere e l equilibrio naturale; siano stati inclusi in un elenco dei PRI rilasciato dall Ufficio Federale per la Salvaguardia del Consumatore e la Sicurezza Alimentare (BLV); la dicitura Plant Resistance Improvers ed il numero dell elenco siano riportati sui contenitori, sull imballaggio esterno e sul foglietto illustrativo, in accordo con l articolo 31a relativo all inclusione dei plant resistence improvers in un elenco.
Utilizzo dei Pflanzenhilfsmittel in Austria I plant resistence improvers (PRI) autorizzati in Germania, dal 1 febbraio 2004 con l entrata in vigore del Düngemittelverordnung (regolamento austriaco sui fertilizzanti), sono stati autorizzati anche in Austria come pflanzenhilfsmittel. Ne è consentito l utilizzo in l agricoltura biologica senza ulteriori valutazioni, sfruttando il principio del mutuo riconoscimento con la Germania
Utilizzo di Otros medios de defensa fitosanitaria in Spagna Regolamentati dall ORDEN APA/1470/2007, ordinanza che regola le comunicazioni di commercializzazione di particolari mezzi di difesa fitosanitaria. L ORDEN APA/1470/2007 nasce dall esigenza di colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito dell entrata in vigore del Real Decreto n. 824/2005 dell 8 luglio sui fertilizzanti che ha escluso espressamente gli OMDF (fortificanti o fitofortificanti), precedentemente inseriti tra i fertilizzanti, dalla normativa. Si tratta di prodotti non fitosanitari in grado di migliorare la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi o di proteggere le piante da condizioni ambientali avverse. La commercializzazione dei fitofortificanti richiede la presentazione di una specifica comunicazione per l inscrizione nel Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario.
Utilizzo dei RUB in Olanda La legge sui pesticidi Bestrijdingsmiddelenwet 1962, che ha normato l immissione in commercio e l impiego dei prodotti fitosanitari fino al 17 ottobre 2007, non veniva applicata ai prodotti a basso rischio per l uomo e l ambiente. Tali prodotti erano regolamentati dal Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (Regolamento di esenzione dei pesticidi - RUB) ed erano elencati all articolo 1. Dal 17 ottobre 2007, con l entrata in vigore del nuovo regolamento (Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - WGB), il Bestrijdingsmiddelenwet 1962 è stato abrogato e, conseguentemente, anche il Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. Allo stato attuale, pertanto, non risulta possibile presentare domanda per l inclusione di nuove sostanze attive nell elenco dei RUB. Tutti i prodotti presenti in commercio e contenenti le sostanze attive elencate nel RUB risultano però ancora autorizzati. L impiego dei prodotti con autorizzazione RUB in agricoltura biologica rimane, comunque, subordinato alla loro inclusione nell Allegato II del Regolamento CE n. 889/08.