Seminario LE AGEVOLAZIONI DOGANALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE UNIONALE Le Garanzie GIOVEDI 26 OTTOBRE 2017 - ore 8,45 Sala Colucci Relatore: LOREDANA SASSO Ufficio Dogane Milano 3 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale per la Lombardia 1
NORMATIVA: Quadro di riferimento Codice Doganale dell Unione Reg. (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CDU) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (RD) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (RE) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (RDT) Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) ISTRUZIONI APPLICATIVE: Circolare 8/D/2016 Circolare 38945/RU del 30/03/2017 Nota prot. 77251 RU del 03/08/2016 Nota prot. 109198 RU del 14/09/2017 2
Garanzie: elementi introduttivi Il Nuovo codice Doganale Unionale (CDU - Reg. UE 952/2013), al Capo 2 del Titolo III (dall art. 89 all art. 98), ha rimodulato la disciplina delle garanzie stabilendo competenze e obblighi sia per gli operatori (che richiedono la costituzione della garanzia) sia per l Autorità doganale (che emette le autorizzazioni). Nel dettaglio: può essere obbligatoria o facoltativa (artt. 90 e 91 CDU); può essere costituita mediante deposito in contanti (bolletta A28) o fideiussione (art. 92 CDU); può essere isolata (art. 89 par. 4 CDU) o globale (art. 89 par. 5 CDU); può essere costituita per obbligazioni sorte o che possono sorgere (art. 89 par. 1 CDU); NOVITA può essere spendibile in uno Stato membro o in più stati membri dell UE (art. 89 par. 2 CDU), risultando così ampliata la validità territoriale NOVITA. 3
Operazioni sorte o che possono sorgere Per meglio tutelare gli interessi finanziari dell Unione Europea, la garanzia accompagna l obbligazione doganale dalla sua nascita alla sua estinzione. Da ciò deriva l obbligatorietà sia delle garanzie presentate per i conti di debito (obbligazioni doganali esistenti), sia di quelle presentate per tutti i regimi doganali speciali (obbligazioni potenziali). L art. 89, par. 1 del CDU definisce la distinzione distinzione tra obbligazioni sorte o che possono sorgere. IMPORTO DI RIFERIMENTO: Regole generali: art. 90 CDU; Regole dettagliate: art. 155 del RE 2015/2447. MONITORAGGIO IMPORTO DI RIFERIMENTO: Per la persona tenuta a fornire la garanzia: art. 156 RE; Per le autorità doganali: art. 157 RE; 4
Durata della garanzia Sulla base del principio fissato dall art. 98 CDU, la garanzia è svincolata solo quando l obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere (il termine di decadenza è di tre anni); Ne consegue un ampliamento dell efficacia temporale della garanzia stessa, stabilito dall art. 89 par. 4 CDU; L art. 89 par. 4 CDU, infatti, estende gli effetti della garanzia che, se non è stata svincolata, può essere usata, entro i limiti dell importo garantito per le obbligazioni sorte, per il recupero degli importi dei dazi e degli altri oneri dovuti a seguito di un controllo a posteriori delle merci per la quale è stata presentata. 5
Durata della garanzia A tal proposito è opportuno precisare che, fino a quando non si pronuncerà nel merito la Commissione Europea, l art. 89.4 viene applicato unicamente alla garanzia isolata. Fermo restando infatti che la garanzia isolata deve essere svincolata immediatamente dopo che l operazione doganale è stata appurata, qualora nel periodo intercorrente tra la definizione dell operazione e lo svincolo della garanzia si accertino, a seguito di un controllo a posteriori della medesima dichiarazione doganale, maggiori diritti, la garanzia potrà essere utilizzata anche per il recupero di tali diritti. 6
Globale o isolata L art.89 (paragrafi 4 e 5) del CDU dispone le seguenti due modalità con cui può essere costituita una garanzia: Isolata: merci specifiche/una dichiarazione specifica non è soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione da parte dell Autorità doganale e deve garantire tutti i diritti doganali liquidati nella dichiarazione (no riduzioni/esoneri per obbligazioni potenziali: uso del dazio massimo); Va presentata all UD in cui le merci sono vincolate al regime o sono in custodia temporanea. Globale: viene costituita per due o più operazioni, due o più dichiarazioni e due o più regimi previa richiesta di autorizzazione, viene concessa alle Società che soddisfano le condizioni di cui all art. 95 del CDU. Presentata all unico Ufficio di Garanzia. 7
Garanzia Globale L innovazione più importante del sistema delle garanzie, è l estensione del concetto di garanzia globale che, ai sensi dell art. 89, par. 5 CDU, viene concessa alle Società che soddisfano le seguenti condizioni (art. 95 del CDU) : 1. Sono stabilite nel territorio dell Unione; 2. Soddisfano i criteri di cui all art. 39 lettera a) CDU (assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all attività economica del richiedente); 3. Si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfino i criteri di cui all art. 39 lettera d) del CDU. 8
Autorizzazione CGU La costituzione di una garanzia globale e la fissazione dell importo di riferimento richiedono un provvedimento autorizzativo (ex art. 22 CDU) dell Autorità doganale che verifica i requisiti stabiliti dall art. 95 CDU su richiamati e, in caso di riduzioni/esoneri, anche i requisiti dell art. 39 CDU, che prevede i seguenti momenti: 1. (sogg. istante) Presentazione dell istanza + allegato + altre informazioni necessarie; 2. (U.D. - Direttore) Entro 30 gg accettazione/richiesta integrazione dell istanza con verifica dei requisiti formali (art. 95, competenza dell Ufficio, casellario giudiziario/carichi pendenti, certificato antimafia, completezza dell istanza); 3. (U.D. - Direttore) Entro 120 gg dall accettazione, fissazione dell importo di riferimento, degli eventuali esoneri/riduzioni e trasmissione della decisione alla Parte; 4. (sogg. istante) Presentazione della fidejussione c/o il Capo Area Gestione Tributi dell UdG e verifica della veridicità della polizza da parte dell Ufficio; 5. (U.D. Capo Area Gestione Tributi) Accettazione dell impegno, notificata alla parte, all ente garante e agli altri Uffici delle Dogane coinvolti. 9
Novità: Garanzie Globali a valenza UE Individuare lo Stato membro UE competente e stabilire l Ufficio delle Dogane competente; Prendere contatti con l UD e presentare l istanza CGU barrando i paesi coinvolti (quadro F1 cod. 2 caselle dei vari paesi); L UD competente verificherà le condizioni di accettabilità, e accetterà l istanza notiziandone la parte ed il punto di contatto centrale (UTIFUE) per l Italia c/o Direzione Centrale dogane.legislazionedogane.tutela@agenziadogane.it; Il punto centrale di contatto consulterà gli altri punti centrali di contatto, contestualmente ed entro 80 gg l Ufficio di Garanzia conduce l istruttoria complessiva e relaziona all UTIFUE; L UTIFUE adotterà la decisione entro i 30gg restanti. L OPERATORE DUNQUE NON HA ALCUN AGGRAVIO D INCOMBENZE PER LA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA E MANTIENE I CONTATTI CON IL SOLO UFFICIO DELLE DOGANE COMPETENTE. 10
L istanza di autorizzazione alla CGU Per richiedere all Autorità doganale l autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale occorre presentare delle domande da parte dell operatore economico tramite il «Customs Decisions System» (CDS). Il form da compilare contiene gli elementi inseriti nel modello di domanda pubblicato sul sito dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (domanda - allegati). L autorizzazione alla costituzione di garanzia globale è unica mentre le fideiussioni, a seconda di quanti regimi e procedure attivare, possono essere diverse, a condizione che ciascun regime/procedura sia garantito da una sola polizza e che tutte le polizze abbiano la stessa scadenza. Il sistema non è «bloccante» in termini di competenza dell ufficio di garanzia che dovrà quindi essere valutata dall operatore 11
Alcuni chiarimenti sulla competenza dell UdG Considerato che l autorizzazione all utilizzo di una garanzia globale impone la valutazione del soggetto richiedente, deve essere assunta da un solo Ufficio delle dogane da individuarsi sulla base delle seguenti condizioni, percorribili in via gerarchica: 1. TITOLARITÀ (processo richiesta) AEO iniziato: UD competente è quello presso cui è già incardinato l AEO; 2. ART. 22 CDU: luogo dove verrà svolta almeno parte dell attività doganale e dove è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali; 3. ART. 12 RE: luogo dove è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali () sede amministrativa; 4. Diversi Uffici nelle medesime condizioni: UD con più procedure e/o MAGGIOR NUMERO DI OPERAZIONI; 5. In via residuale: SEDE LEGALE. 12
L istanza di autorizzazione al pagamento periodico e differito Per il Pagamento Periodico e Differito va presentata, sempre tramite Portale Unico, anche la richiesta di dilazione di pagamento (contenente gli elementi della domanda e allegato come disponibili su sito). Anche questa decisione viene gestita mediante Custom Decision Management System, mediante il quale verrà trasmessa una specifica autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO), con contestuale creazione di un nuovo conto di debito. Mentre l istanza per la Costituzione di Garanzia Globale è unica, l autorizzazione alla dilazione di pagamento può essere richiesta a diverse dogane nell intenzione di voler avere diversi conti di debito. L importo dei vari conti di debito va comunque tutto incluso nella CGU. L intento del legislatore è quello di semplificare i rapporti con la dogana creando un conto di debito UNICO. 13
Informazioni integrative da fornire in sede di istanza CGU Indicare l importo di riferimento come dato globale, cioè la somma di dazio e degli altri oneri entro il quale si vuole operare su tutti i regimi/procedure non l importo che si chiede di garantire; se garanzia spendibile solo in Italia: suddivisione quota dazio e quota IVA per ciascun regime/procedura (escluso transito); se in possesso di autorizzazioni esonero art. 90 specificarlo, indicando Ufficio di rilascio, data validità, importo totale e sua ripartizione (modalità d utilizzo e di Uffici coinvolti); se già in possesso di riduzioni sul transito comune, specificarlo indicandone l entità (al 30%, al 50% o esonero); riportare tutte le autorizzazioni possedute sul territorio italiano esistenti, specificando se si vogliono mantenere tutte o quale si vuole cessare (es: vari conti di debito); elencare le fidejussioni attive con riferimento all ente garante, numero polizza, regime assicurato, massimale garantito, data di scadenza, volontà di mantenere attive quelle fidejussioni anche dopo l autorizzazione oppure attivarne una nuova e unica; 14
DEPOSITI IVA Non rientrano nella previsione normativa del CDU in quanto relativi alla sola fiscalità interna; L UdG continua ad essere quello dove insiste la sede del Deposito IVA. In caso di più depositi servono specifiche garanzie per ciascuno. Valutare con l UdG se, in sede di Garanzia Globale, possono essere inserite le competenze relative al deposito IVA (comunque la polizza sarà separata); Due casi di esclusione assoluta dall obbligo di prestazione della garanzia (caso di beni non comunitari immessi in libera pratica mediante intro in dep. IVA): 1. il soggetto che estrae coincide con colui che ha dichiarato l immissione in libera pratica con introduzione in deposito (regime 45) 2. Il soggetto che estrae è AEO oppure è esonerato ai sensi dell art. 90 TULD Fondamentale è il monitoraggio costante dell importo da garantire ed il rispetto degli obblighi da parte del gestore del deposito IVA che è solidalmente responsabile con il soggetto passivo. 15
Come calcolare l importo di riferimento L UdG stabilisce l IdR in collaborazione con colui che è tenuto a prestare la garanzia (art. 155.4 RE), garantendo la massima precisione possibile; È necessario prendere a base dei calcoli i 12 mesi precedenti l istanza (salvo diversi accordi per motivate ragioni); Tre elementi da prendere in considerazione: 1. VALORE 2. DAZI E ALTRI ONERI: considerare i più alti tassi di dazio applicabili alle merci dello stesso tipo; 3. PERIODO DI APPURAMENTO: tempo medio/massimo che intercorre tra il vincolo della merce al regime e il suo successivo appuramento. Se non viene fornita questa informazione si prende il termine massimo per ciascun regime; Fondamentale è il monitoraggio costante dell importo da parte dell operatore. 16
Come calcolare l importo di riferimento PERFEZIONAMENTO ATTIVO Validità AUT Periodo max appuramento Valore totale mercinel periodo di validità 5 anni (60 mesi) 6 mesi 500.000,00 Dazio 10% IVA 22% Valore max delle merci che possono essere vincolate in un dato momento (500.000/60)= 8.333,33*6 = 50.000 IdR dazio 50.000*10%= 5.000 IdR IVA 55.000*22%=12.100 IdR totale 17.100 DEP. DOG./ TEMPORANEA CUSTODIA Valore merci in DD/TC in un anno Periodo medio appuramento 5.000.000,00 2 settimane Dazio 10% IVA 22% Dazio annuale 5.000.000*10%=500.000,00 Esposizione Dazio settimanale 500.000/52=9.615 Esposiz. IVA settimanale 509.615*22%= 112.115,30 IdR Dazio 9.615*2=19.230 IdR IVA 112.115,30*2=224.230,60 IdR totale 243.460,00 17
Riduzioni/Esonero CDU ed esonero ex Art. 90 TULD Il riconoscimento del beneficio della riduzione e/o esonero dal prestare garanzia si differenzia in base a: 1. VALIDITA TERRITORIALE DELLA GARANZIA (normativa di riferimento): i. garanzia globale spendibile in altri Paesi dell UE e regime del transito (art. 89.2CDU) da CDU garantire dazio e altri oneri; ii. garanzia spendibile solo in Italia da CDU garantire almeno il dazio; 2. TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE (requisiti soggetto/livello di compliance) i. Caso della garanzia spendibile solo in Italia: ii. SOGGETTO AEO: può richiedere esonero o riduzioni al 30% e al 50% sul SOLO DAZIO relativo alle obbligazioni potenziali + riduzione al 30% sul SOLO DAZIO relativo alle obbligazioni esistenti; SOGGETTO NON AEO: può richiedere esonero o riduzioni al 30% e al 50% sul SOLO DAZIO relativo alle obbligazioni potenziali. Nessuna riduzione sulle obbligazioni esistenti; SOGGETTI DOTATI DI NOTORIA SOLVIBILITA : esonero ex art. 90 TULD sulla fiscalità interna, autorizzato con provvedimento separato e poi incluso nella decisione CGU. Caso della garanzia a valenza UE o transito comune: SOGGETTO AEO: può richiedere esonero o riduzioni al 30% e al 50% su DAZIO e IVA relativo alle obbligazioni potenziali + riduzione al 30% sul DAZIO e IVA relativo alle obbligazioni esistenti; SOGGETTO NON AEO: può richiedere esonero o riduzioni al 30% e al 50% su DAZIO e IVA relativo alle obbligazioni potenziali. Nessuna riduzione sulle obbligazioni esistenti; 18
Esonero Art. 90 TULD Se il soggetto non è titolare di esonero art. 90 TULD: L operatore chiederà il beneficio della riduzione nella domanda per la costituzione della garanzia globale (quadro F5); l autorità doganale autorizzerà quanto richiesto nel relativo provvedimento, limitatamente al dazio; per la fiscalità interna (IVA), il soggetto interessato richiederà con apposita istanza (in corso di pubblicazione) il riconoscimento dell esonero art. 90 TULD; L Autorità doganale, sussistendo le condizioni, con un provvedimento autonomo autorizzerà il beneficio richiesto. Se il soggetto è titolare di esonero art. 90 TULD: nella domanda potrà chiedere, esclusivamente per l IVA, di utilizzarlo per la garanzia globale (se ancora valido); ALCUNE PRECISAZIONI IMPORTANTI: Attualmente la competenza per il rilascio dell esonero ex art. 90 è diversa da quella per il rilascio dell autorizzazione alla CGU (UD competente in base alla sede legale); soggetto AEO puo richiedere l esonero dal prestare cauzione sull IVA inerente le merci introdotte nel deposito iva in considerazione del suo status AEO. 19
Solvibilità dei soggetti e riduzioni È evidente che la riduzione al 30% dell IdR per dazio su debiti sorti, ancorchè prevista ex-lege quale effetto derivante dal possesso dell autorizzazione AEOC, deve essere richiesta dalla parte, la quale ha l opportunità di valutare la sua reale solvibilità finanziaria, intesa come la capacità di ottemperare ai propri obblighi ed adempiere ai propri impegni (art. 26.1 lett. C, RD). In pratica i soggetti che richiedono riduzioni/esoneri devono dimostrare la loro capacità di sostenere, nell eventualità fosse necessario, le obbligazioni relative alla quota non garantita. 20
Le fideiussioni Se la garanzia è fornita sotto forma di impegno di un fideiussore: Gli enti garanti soggetti stabiliti in un paese membro UE che eleggono domicilio in ogni stato coinvolto nella garanzia globale; possono essere istituti bancari o assicurativi, non intermediari finanziari; riconosciuti dall IVASS come soggetti abilitati al ramo cauzioni; Le assicurazioni vanno a coprire un rischio mentre le banche elargiscono un credito: in caso di garanzie assicurative, prestate per un IdR ridotto/parziale: inserire la clausola assicurazione a primo rischio assoluto (deroga espressa al principio di cui all art. 1907 CC); Corredare le polizze di autentica notarile di firma che attesti la veridicità: della firma apposta in polizza dal soggetto garante; dei poteri di firma del soggetto che rilascia la fidejussione; del limite di impegno entro cui il soggetto è autorizzato a firmare le polizze. 21
GRAZIE PER L ATTENZIONE 22