San Donato Milanese, 21/02/2012 Oggetto: circolare n. 2_2012 Spett.le CLIENTI LORO SEDI 1 COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE: BENI IN GODIMENTO AI SOCI / FAMILIARI Entro il 31.3.2012, le società/ditte individuali che concedono in godimento l utilizzo di beni d impresa (mobili o immobili) ad un socio/familiare devono inviare all Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi a tali beni. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE L Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento precisa che sono obbligati alla comunicazione in esame le ditte individuali, in merito ai familiari dell imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa e le società, in merito ai soci comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell impresa concedente che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa. N.B. Non vanno comunicati i beni della ditta individuale utilizzati dal titolare; Si rammenta che ai sensi dell art. 5, comma 5, TUIR, sono considerati familiari : il coniuge; i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo grado. Oltre ai dati anagrafici dell utilizzatore, devono essere comunicati i beni concessi in godimento, i finanziamenti / capitalizzazioni effettuati. Sul punto il citato Provvedimento 16.11.2011 dispone che la comunicazione va effettuata anche per i beni / finanziamenti o capitalizzazioni, rispettivamente, in godimento / in essere nel periodo d imposta in corso al 17.9.2011 ed infine per i beni concessi in godimento dalla società ai soci o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. I beni concessi in godimento sono stati suddivisi in sei categorie: autovetture, altri veicoli (ad esempio, autocarri), unità da diporto, aeromobili, immobili e altri. L obbligo di comunicazione è stato escluso, con riguardo ai beni inseriti in quest ultima categoria, se gli stessi risultano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell IVA applicata.
CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE FATTISPECIE Determinazione del valore dei beni concessi in godimento Autovettura concessa in uso all amministratore / socio e dipendente della società Società fiduciaria socia e bene Concesso in godimento a persona fisica riferibile alla quota fiduciaria Finanziamenti / versamenti soci Beni in godimento ai soci e finanziamenti / versamenti CHIARIMENTI L Agenzia delle Entrate conferma innanzitutto che per valore di mercato del bene concesso in godimento ai soci / familiari, va inteso il valore normale ex art. 9, comma 3, TUIR, ossia il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. L Agenzia delle Entrate precisa che la disposizione di cui alla citata nuova lett. h-ter) è applicabile solo nel caso in cui il TUIR non prevede specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Di conseguenza, la concessione in uso dell autovettura all amministratore / socio, anche dipendente della società, non identifica una fattispecie di reddito diverso di cui alla lett. h-ter), in quanto configura un fringe benefit disciplinato dall art. 51, TUIR. Va evidenziato che non viene fatto alcun riferimento all obbligo o meno di comunicare i dati relativi ai predetti beni. Ribadendo quanto affermato nel citato Provvedimento 16.11.2011 (punto 1.1) in merito ai soggetti ed all oggetto della comunicazione, l Agenzia delle Entrate specifica che per la fattispecie in esame va comunicato quale soggetto beneficiario il fiduciante. Tale situazione configura nella sostanza detenzione indiretta di quote. Analogamente anche per il trust e godimento del bene al disponente. L Agenzia precisa che i finanziamenti / versamenti effettuati o ricevuti vanno comunicati: per l intero ammontare e non per la quota parte riferibile all acquisizione dei beni concessi in godimento ai soci; a prescindere dal fatto che gli stessi siano finalizzati all acquisizione dei beni concessi in godimento ai soci. L Agenzia chiarisce che vanno comunicati i beni concessi in godimento nonché i finanziamenti/versamenti (effettuati / ricevuti) concretizzati nel periodo d imposta 2011. Inoltre, in sede di prima applicazione, vanno comunicati altresì i finanziamenti/versamenti realizzati in precedenti periodi d imposta, ancora in essere al 17.11.2011. 2
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione va trasmessa, in via telematica, entro il 31.3 dell anno successivo a quello di riferimento sia direttamente che tramite un intermediario abilitato. Va ricordato che in caso di omessa presentazione della comunicazione o presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri verrà applicata una sanzione. Di seguito alleghiamo il questionario che dovrà essere compilato in ogni sua parte, da restituirci entro e non oltre il 12 marzo 2012 per poter effettuare tale comunicazione. 3 Studio GF Cassano in collaborazione con il Centro Studi di Blue Line Consulting S.r.l. rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
QUESTIONARIO RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI / FAMILIARI DATI ANAGRAFICI DEL CONCEDENTE A) DATI ANAGRAFICI DELL UTILIZZATORE/I 4 1) Cognome.. Nome nato/a il a Provincia Codice Fiscale.. Residente in Via Comune di Provincia 2) Cognome.. Nome nato/a il a Provincia Codice Fiscale.. Residente in Via. Comune di Provincia 3) Cognome.. Nome nato/a il a Provincia Codice Fiscale.. Residente in Via Comune di Provincia B) Tipologia di utilizzazione del bene 1) uso privato uso promiscuo altro utilizzo 2) uso privato uso promiscuo altro utilizzo 3) uso privato uso promiscuo altro utilizzo C) Eventuale tipo di contratto in essere con indicazione della data di stipula (es. contratto di comodato ad uso gratuito) 1) 2) 3)
D) Ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o da terzi in essere dal 17/09/2011 1) 2) 3) I Beni oggetto di comunicazione sono suddivisi in sei categorie: 5 - autovetture : 1) Modello.. Targa.... anno di immatricolazione - durata della concessione (data di inizio e fine). - Corrispettivo pattuito.. 2) Modello.. Targa.... anno di immatricolazione - durata della concessione (data di inizio e fine). - Corrispettivo pattuito.. 3) Modello.. Targa.... anno di immatricolazione - durata della concessione (data di inizio e fine). - Corrispettivo pattuito.. - altri veicoli : 1) 2) 3)
- aeromobili: 1) - unità da diporto : 1) - immobili : 6 1) 2) 3) - altri beni di valore superiore ad euro 3.000 al netto dell imposta sul valore aggiunto : 1) 2) Non sono da rilevare i beni di valore, al netto dell IVA, inferiore ad euro 3.000, diversi da auto, barche, aerei e immobili. Modalità e termini di comunicazione dei dati: ENTRO E NON OLTRE IL 12 MARZO 2012 TIMBRO E FIRMA