LA CARTELLA CLINICA D.



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Transcript:

Lezioni SIO on-line I parte LA CARTELLA CLINICA D. Casolino,, V. Mallardi* F. Soprani, D.Padovani U.O. ORL AUSL di Ravenna *Cattedra ORL Università Politecnica delle Marche

LA CARTELLA CLINICA, QUESTA SCONOSCIUTA INTRODUZIONE AL TEMA Tutti ne parlano, tutti la odiano, quasi tutti la sottovalutano, ben pochi però ne conoscono la reale importanza, pochissimi le dedicano il tempo necessario

CENNI STORICI L uomo nel corso della storia ha sempre ritenuto di dover lasciare delle tracce scritte dei mali che lo affliggevano e delle cure praticate per debellarli, infatti già nelle grotte della Spagna, sono rintracciabili in alcuni graffiti dei riferimenti a malati e malattie, primi accenni di quella che attualmente viene denominata cartella clinica. Ma è solo con l invenzione della scrittura che ci giungono le prime tracce delle descrizioni delle cure mediche praticate, in particolare ricordiamo che la civiltà egiziana (Imhotep 2600 a.c.), raggiunse vette molto elevate anche in questo campo, dato che molti medici si curarono di annotare la loro attività, in favore dei loro pazienti.

CENNI STORICI L inventore di quella che poteva avere una parvenza di cartella clinica fu, tuttavia, Ippocrate, il padre della medicina, il quale, osservò che per una buona riuscita delle cure fosse necessario osservare razionalmente i pazienti, annotarne i sintomi riferiti e rilevati, le deduzioni in termini di diagnosi e le cure prescritte

CENNI STORICI Altro contributo alla materia fu dato dal medico greco-romano Galeno il quale trasferitosi dalla Grecia a Roma, curò per anni le ferite dei gladiatori e poi fu medico di corte degli Imperatori. Egli si prese inoltre cura di realizzare delle pubblicazioni sui risultati dei suoi esperimenti e annotò le diagnosi e le cure riferite ai pazienti Nel corso dei tempi le annotazioni furono indirizzate sempre più a necessità di diagnosi esatta e di cure efficaci. Oggi la cartella clinica, non solo ha assunto una notevole importanza nell ambito dell attività medica, in particolare di quella ospedaliera, ma ha assunto rilevanza anche amministrativa e legale, pur se non esiste ancora una legislazione precisa che ne definisca contenuti e ne delimiti i contorni, ma solo linee guida di massima sul modo di realizzarla

DEFINIZIONI LESSICALE L incartamento o documentazione riguardante la malattia di una persona ricoverata in una clinica o in un ospedale e contenente i dati relativi all esame clinico, alle ricerche diagnostiche espletate, alla diagnosi formulata, alle cure istituite ed all evoluzione della malattia durante il periodo di degenza (Treccani 1994)

DEFINIZIONI PROFESSIONALE Lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero (Min. Sanità 1992) The Medical record is the who, what, why, when and how of patient care during hospitalization (Am. Hosp. Med. Record Association)

DEFINIZIONI GIURIDICA La cartella clinica è un insieme di documenti nei quali viene registrato dai medici e dagli infermieri un complesso di informazioni (anagrafiche, sanitarie, sociali, ambientali, giuridiche) concernenti un determinato paziente allo scopo di poterne rilevare ciò che lo riguarda in senso diagnostico-terapeutico anche in tempi successivi al fine di predisporre gli opportuni interventi medici e poterne anche usufruire per le varie indagini di natura scientifica, statistica, medico-legale e per l insegnamento. M. Perelli Ercolini, 2002

FUNZIONI Fornire una base informativa per scelte assistenziali razionali Consentire la tracciabilità delle diverse attività svolte Facilitare l integrazione di competenze multi-professionali Costituire una fonte informativa Permettere l esercizio dei diritti

Per l insieme di questi elementi la cartella clinica riveste un notevole ruolo documentale a cui possiamo attribuire due distinte finalità: A) SANITARIA: in quanto la cartella clinica rappresenta una raccolta di notizie riguardanti il paziente nei riferimenti anamnestici, obiettivi, terapeutici e dietetici, raccolte dai medici curanti e destinate soprattutto alla diagnosi ed alla cura; subordinatamente allo studio, alla ricerca scientifica ed all insegnamento. B) GIURIDICA: in quanto la cartella clinica costituisce un Atto Pubblico di Fede Privilegiata poiché proviene da un Pubblico Ufficiale o da un dipendente Incaricato di Pubblico Servizio nell esercizio delle sue funzioni; trattasi di un documento originale che costituisce la fonte prima ed autonoma di quanto in essa contenuta; i fatti e le attestazioni di scienza che in essa figurano hanno rilevanza giuridica perché produttivi del diritto del paziente di essere assistito e dello Stato di assisterlo.

NELLA PRATICA La cartella clinica offre numerose possibilità di utilizzo, ma la funzione fondamentale rimane quella di rappresentare una Testimonianza delle decisioni assunte per la tutela della salute del paziente

ASPETTI SANITARI

IN AMBITO SANITARIO La cartella clinica è il raccoglitore di tutte le informazioni sanitarie e non, relative al cittadino e, per quanto di interesse, ai suoi familiari, rilevate e trascritte dal personale sanitario nel corso del suo ricovero; informazioni pregnanti ed utili per un rapido e puntuale inquadramento nosologico del caso clinico e le correlate, opportune o necessarie, ed altrettanto pronte, prestazioni sanitarie ed assistenziali In via subordinata, strumento essenziale a fini di: - ricerca scientifica -farmaco-vigilanza - insegnamento - valutazione e revisione - rilevazioni statistiche ed epidemiologiche delle prestazioni - prevenzione primaria e secondaria - gestione del budget - educazione sanitaria - tutela medico-legale Linee guida per la gestione della cartella clinica - Policlinico S. Matteo

QUINDI La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnosticoterapeutiche praticate (Codice di Deontologia Medica 1998, art.23)

TUTTAVIA La legislazione sanitaria italiana è vistosamente povera di precisi riferimenti alla CC (anche se le prime indicazioni risalgono al 1891) Nessuna disposizione di legge regolamenta la CC nel suo insieme: specifici riferimenti concernono il verbale operatorio (disposizione n. 900.2/2.7/190 del 14/3/1996 del Ministero della Sanità) e la scheda nosologica (o di dimissione) (D.M. 28/12/1991) Case di Cura private: DPCM 27/6/1986, art 35

ATTUALMENTE Medicina basata sulle impressioni, sulle intuizioni o sul cosiddetto occhio clinico MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE Potenziale nemico: LA MANCANZA DI PROVE RUOLO DELLA CC Appare sempre più importante creare le premesse per valutare l efficacia degli interventi medici, mediante la tempestiva ed aggiornata acquisizione delle informazioni cliniche disponibili

ATTUALMENTE Utilizzo sempre più esteso, a partire dal nord-america (1969), della CARTELLA ORIENTATA PER PROBLEMI Scopo: ASSISTENZA GLOBALE AL PAZIENTE Tramite CRESCITA DI COMUNICAZIONE FRA LE EQUIPE CLINICHE COINVOLTE NELL ASSISTENZA FACILITAZIONE ALL APPROCCIO APPROCCIO DEI SINGOLI PROBLEMI MEDICI ED AL RAGIONAMENTO CLINICO

ATTUALMENTE Indicazioni e linee guida sulla realizzazione delle CC non nascono da assetti legislativi generali, bensì dall interesse più o meno accentuato che le strutture di direzione della politica sanitaria, anche localmente, pongono al problema, nell ambito del miglioramento della assistenza sanitaria LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA CLINICA Policlinico S. Matteo (1999) MANUALE DELLA CARTELLA CLINICA Regione Lombardia - Divisione Generale Sanità Unità Organizzativa Qualità ed Integrazione dei Servizi Sanitari (Giugno 2001)

CHI PUÒ REDIGERE LA CC Personale medico dipendente Personale infermieristico dipendente Medici specializzandi Borsisti* Medici ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale * * limitatamente agli atti medici loro delegati) NON HANNO TITOLO ALLA REDAZIONE DELLA CC Laureati volontari Studenti Universitari (DPR 128/69 e 129/69, art. 24 DM 5/8/77, DL 257/91, Legge 42/99)

DI FATTO La CC è la raccolta organica e funzionale dei dati attinenti ai singoli casi di ricovero: identificazione della struttura di ricovero generalità dell assistito caratteristiche del ricovero anamnesi es.obiettivo referti di trattamento diagnostico e terapeutici diagnosi e terapia verbale operatorio diario della degenza documentazione dei professionisti sanitari non medici lettera di dimissione e SDO INFORMAZIONI Anagrafico- Amministrative Inquadramento clinico Decorso del ricovero Cessazione del ricovero I II III IV

IN PARTICOLARE Le diverse parti che compongono la CC devono essere chiaramente individuabili. Può essere prevista una parte comune a tutti i reparti ed una specifica per ogni unità operativa Documenti ed informazioni devono rispondere a criteri di: rintracciabilità chiarezza accuratezza veridicità pertinenza completezza

IN PRATICA FORMATO E SUPPORTO: - cartella redatta su supporto cartaceo - fogli in formato UNI-A4 o suoi multipli - uso esclusivo di penna a sfera (nero oppure rosso per evidenziare) - struttura modulare: parte generale comune parti specifiche della U.O. I fogli dei moduli devono essere numerati ed intestati con: codice della CC ed altri dati identificativi del paziente titolo del documento cui si riferisce (anamnesi, esame obiettivo, ) Non esiste l obbligo di un indice ma le pagine debbono essere numerate

IN PRATICA FORMATO E SUPPORTO Dal primo gennaio 2006 il D. Lgs del 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale, definisce al punto p il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La cartella clinica quindi può nascere o essere trasformata in documento informatico, nel rispetto di quanto contenuto nel predetto decreto legislativo e sempre con salvaguardia della privacy delle persone.