Gestione Associata Comuni della Val di Pecora Comuni di Follonica - Gavorrano - Scarlino CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI GESTIONE del RANDAGISMO, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO CANILE MUNICIPALE E CANILE RIFUGIO COMPRENSORIALE MEDIANTE DELEGA AI COMUNI di FOLLONICA e SCARLINO (in relazione a distinte fasi gestionali). L anno nel giorno del mese di, tra i Comuni della Val di Pecora, e precisamente: Comune di Follonica, in persona del Sindaco.., domiciliato per la sua carica in Follonica Largo Cavallotti 1 (Sede Comunale), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione C.C. n. del, esecutiva, che ha approvato la presente convenzione; Comune di Gavorrano, in persona del Sindaco., domiciliato per la sua carica in Gavorrano (Sede Comunale), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione C.C. n. del, esecutiva, che ha approvato la presente convenzione; Comune di Scarlino, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Scarlino.. (Sede Comunale), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione C.C. n. del, esecutiva, che ha approvato la presente convenzione; PREMESSO 1. che i citati Comuni hanno espresso la volontà di ampliare gradualmente le forme di gestione associata, per realizzare obiettivi di omogeneità ed economicità organizzativa; 2. che, tra le funzioni elencate dalla Del.G.R.22.3.2004 n.238 coordinata con Del. G.R. 28.6.2004 n.601, per le quali si può prevedere l attuazione di una politica di interventi 1
univoca, è stata individuata la funzione di GESTIONE DEI CANILI di cui al paragrafo 62 della D.G.R. 238/2004, intesa come insieme di funzioni distinguibili in due fasi: a) gestione attuale del randagismo con utilizzo della struttura - rifugio esistente, già utilizzata con valenza comprensoriale, mediante delega al Comune di Follonica, nel cui territorio sorge la struttura; b)costruzione e gestione del nuovo canile municipale e canile rifugio comprensoriale mediante delega al comune di Scarlino, nel cui territorio sorgerà il nuovo impianto; 3. che tra i suddetti Comuni già in passato è stata formalizzata la volontà di giungere ad una condivisione delle problematiche, con la sottoscrizione di un accordo di programma (inizialmente esteso anche ad altri Enti) che ha portato alla elaborazione di una progettazione di massima ed alla ricerca della strategie idonee al raggiungimento dell obiettivo comune, con l individuazione anche del luogo di costruzione della struttura, si conviene e si stipula quanto segue: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ENTI PARTECIPANTI E ENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE 1. I Comuni della Val di Pecora (Follonica, Gavorrano, Scarlino) con la presente convenzione intendono gestire in modo associato l attuale struttura del canile comprensoriale situata nel Comune di Follonica e procedere alla costruizione e gestione in modo coordinato ed associato del nuovo canile municipale e canile rifugio comprensoriale che si intende far sorgere in area già individuata in località La Botte, nel territorio del Comune di Scarlino, ai sensi della L.R.8.4.1995 n.43 e successive modificazioni; 2. Detta gestione associata sarà realizzata mediante il conferimento di delega di funzioni, ai sensi dell art.30 del d.lg.vo n.267/2000, al Comune di Follonica, in qualità di Comune nel cui territorio sorge l esistente struttura comprensoriale, per quanto attiene l attuale 2
gestione del randagismo, ed Comune di Scarlino, in qualità di Comune nel cui territorio sorgerà la nuova struttura comprensoriale, quale Ente incaricato della costruzione e gestione di quest ultima. I due Comuni individuati assumono quindi il ruolo di Comune capofila per due fasi separate, distinte e complementari, della gestione associata. 3. Sono incluse nella gestione associata tutte le procedure istruttorie, amministrative e di supporto giuridico strumentali al raggiungimento dell obiettivo. ART. 2 FINALITA 1. Scopo della presente convenzione è l ottimizzazione dei tempi e dei costi per il raggiungimento dell obiettivo finale della costruzione di un nuovo canile comprensoriale moderno, funzionale e rispondente ai criteri impartiti dalla Regione Toscana, ed in grado di dare una risposta adeguata anche alle esigenze dei privati che abbiano la necessità di collocare i propri cani ART. 3 FUNZIONI, ATTIVITA E SERVIZI CONFERITI. PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI DELEGATI. Il Comune capofila della fase gestionale attuale (Comune di Follonica)è tenuto a : 1)gestire la fase gestionale attuale, attivando forme di collaborazione con soggetti terzi (es. associazioni di volontariato) in nome e per conto anche degli altri Enti associati; 2)sviluppare le attività di controllo che si rendano necessarie per garantire il rispetto di livelli minimi di adeguatezza nella gestione del randagismo; 3
3)valutare ed attivare gli interventi necessari per sopperire ad esigenze urgenti per il mantenimento della struttura, in attesa della costruzione del nuovo impianto. Il Comune capofila della nuova fase gestionale (Comune di Scarlino) è tenuto a: 1)individuare l esatta localizzazione dell area, situata nel territorio di competenza, per la realizzazione della struttura e ad assicurarne la piena disponibilità, non gravata da vincoli di alcun genere tali da ritardare o impedire la costruzione della struttura; 2) assumere la responsabilità delle varie fasi progettuali, sovrintendendo alla formazione di un gruppo tecnico di lavoro comprensoriale delegato alla elaborazione del progetto ed alla stima dei costi; 3) assumere la responsabilità di un gruppo tecnico di lavoro comprensoriale per attivare tutte le possibili forme di finanziamento previste da leggi nazionali o regionali in materia; 4) espletare le procedure di gara per la realizzazione della struttura; 5)formulare proposte in merito alla gestione, da sottoporre al vaglio degli Enti associati, assumendo funzioni decisorie per la sua concreta attivazione. Per quanto di specifica competenza, i Comuni si avvalgono, per l espletamento delle funzioni loro delegate, della regolamentazione delle procedure in vigore presso il proprio Ente, con il consenso dei Comuni convenzionati. ART. 4 ATTIVITA CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI 1. I Comuni convenzionati hanno l obbligo, sulla base del disciplinare organizzativo che determinerà le modalità operative della gestione associata, di individuare i referenti tecnici ed amministrativi che faranno parte dei gruppi di lavoro chiamati a realizzare le varie e distinti fasi dell intervento (fase gestionale intermedia - fase progettuale fase di reperimento delle risorse fase di appalto fase della nuova gestione), e che saranno quindi chiamati a collaborare sulla base delle direttive dei Comuni capofila. 4
CAPO II DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE ART.5 REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 1. I Comuni capofila provvederanno, di concerto con l altro Comune associato, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, alla elaborazione di un disciplinare che regolamenti gli aspetti gestionali tipici delle attività e delle funzioni delegate, per le parti non espressamente previste e disciplinate dalle leggi in materia. 2. In particolare, il disciplinare identificherà la struttura operativa destinata allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite ai Comuni capofila, delineando le modalità operative per permettere alla struttura dei Comuni capofila di avvalersi della collaborazione reciproca e di quella del personale dell altro Ente convenzionato, ferma restando l effettività della delega dal momento della stipula della convenzione, nelle more dell approvazione del regolamento in questione. CAPO III RAPPORTI TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla stipula, con tacito rinnovo. 2. Resta salva la facoltà di recesso, ai sensi del successivo art.11. ART.7 STRUMENTI DI CONSULTAZIONE TRA I CONTRAENTI 5
1. Le funzioni di sovrintendenza e controllo della gestione associata, in merito alla rispondenza della stessa ai programmi delle rispettive Amministrazioni, sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci della Val di Pecora, la quale detta le direttive generali per lo svolgimento delle funzioni ed esamina le questioni di interesse comune. 2. A tali fini, la Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Val di Pecora è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune individuato come capofila in relazione alla fase di competenza. ART.8 RISORSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA, RAPPORTI FINANZIARI, GARANZIE 1. Ciascun Comune contribuisce con proprie risorse alla presente convenzione. 2. Per la copertura dei costi relativi all espletamento delle varie fasi procedurali, sarà cura dei Comuni capofila predisporre una preventiva quantificazione e ripartizione degli stessi, da comunicare ai comuni convenzionati, con la relativa imputazione. I Comuni convenzionati saranno tenuti al rimborso di quota parte dei costi sostenuti. La suddivisione dei costi sarà oggetto di un separato accordo convenzionale, tenuto conto del fatto che le fasi iniziali, relative agli aspetti procedurali ed amministrativi, dovranno gravare in modo generale sulla gestione associata e che il loro costo dovrà essere ripartito in maniera uguale tra gli Enti aderenti, mentre dovranno essere diversamente ripartiti i costi relativi alla costruzione e gestione della struttura, in modo proporzionale rispetto al numero degli abitanti, dei cani ospitati e della consistenza della popolazione canina. Il richiamato accordo determinerà i criteri qualitativi e quantitativi che saranno utilizzati per la ripartizione di detti costi. 3. Ai fini del contenimento dei costi e dello snellimento delle procedure e dei rapporti tra Enti convenzionati, sarà privilegiato l utilizzo di forme di comunicazione interpersonale telematica. 6
ART.9 DOTAZIONE DI PERSONALE I Comuni capofila provvederanno alle funzioni loro assegnate con il personale in dotazione al servizio e avvalendosi, per specifiche procedure ed attività, di altro personale individuato dai Comuni convenzionati. Il disciplinare operativo ne determinerà modalità e limiti. ART.10 BENI E STRUTTURE Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il personale dei Comuni capofila e quello individuato da parte dei Comuni contraenti, utilizzano le sedi, le strutture e le attrezzature in loro dotazione. ART.11 RECESSO, SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO CONVENZIONALE Ciascun Comune può decidere di recedere unilateralmente dal vincolo convenzionale, dandone preavviso scritto e motivato. Nel caso che soggetto recedente sia uno dei due Comuni individuato come capofila in rapporto alle distinte fasi gestionali, il preavviso di recesso deve essere comunicato con almeno due mesi di anticipo. Deve essere comunque assicurato il regolare svolgimento delle procedure avviate alla data di comunicazione della volontà del recesso e per le quali non sia possibile procedere ad interruzione o sospensione, tenuto conto dell interesse primario delle P.A. coinvolte e degli animali ospitati nelle strutture esistenti. Lo scioglimento della convenzione, se contestuale e non determinato dalla somma dei recessi unilaterali dei singoli Enti convenzionati, deve essere oggetto di deliberazione di C.C.. ART.12 7
ALTRI RAPPORTI E FORME DI CONTRIBUZIONE 1. Gli enti aderenti alla gestione associata dichiarano la volontà di inoltrare alla Regione Toscana, in base alla L.R.40/2001, la richiesta dei contributi previsti.l Ente delegato all attivazione della domanda di contributo, in nome e per conto anche degli altri Comuni, è il Comune di Follonica. 2. Il Comune capofila, in qualità di beneficiario dei contributi, provvederà a disporre dell utilizzo degli stessi sulla base delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci, nell interesse esclusivo della gestione associata, ai fini di implementare la dotazione delle risorse umane o materiali necessarie allo svolgimento delle funzioni. 3. In relazione alla Circolare MEF 4/05, punto G.3, che prevede che i Comuni capofila, ai fini del patto di stabilità per gli anni 2005-2006-2007, possano attivare una procedura che gli consenta di considerare nel complesso delle spese sostenute per la gestione dei servizi soltanto la quota a proprio carico, i Comuni aderenti provvederanno ad assumere a proprio carico le spese di competenza sostenute a fronte dei contributi ottenuti per la gestione convenzionata del servizio associato (competenza e cassa); allo stesso scopo, i Comuni aderenti si impegnano a inviare al Dipartimento del Ministero dell Economia e delle Finanze competente la relativa certificazione di adesione al meccanismo previsto al punto G.3 della circolare entro e non oltre il 28/02 di ogni anno successivo. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART.13 DISPOSIZIONI DI RINVIO Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lg.vo 267/2000, alle norme del c.c. applicabili ed alle normative vigenti in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione. ART.14 8
ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE La presente convenzione è esente da imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d uso, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.642, all.b art.16 e del D.P.R. 26.4.1986 n.131. Il presente atto, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato in quanto conforme alla loro volontà, si compone di n. pagine. Per il Comune di Follonica : Il Sindaco Per il Comune di Gavorrano: Il Sindaco. Per il Comune di Scarlino: Il Sindaco 9