ART.36 E ART.37 D.LGS 81/08 D.LGS 106/09 ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE LAVORATORI 2012 INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN EDILIZIA

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ART.36 E ART.37 D.LGS 81/08 D.LGS 106/09 ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE LAVORATORI 2012 INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN EDILIZIA 1

OBBLIGO DI INFORMAZIONE. Ai sensi dell art. 36 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati come figure sensibili(antincendio e primo soccorso). 2

Obblighi di informazione del Medico competente. Il MEDICO COMPETENTE: fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; collabora all'attività di formazione e informazione. 3

MISURE DI TUTELA. La circostanza che la lett. s) dell art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 ponga l obbligo di fornire adeguate istruzioni ai lavoratori tra le misure generali di prevenzione e protezione rivela la funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza fondamentale per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi residui (in tal senso anche la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 1998). 4

FORMAZIONE ADEGUATA. Ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm. il datore di lavoro o il dirigente assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio e quelli con contratto di portierato di diritto privato - del D.Lgs. medesimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5

Contenuti Formazione. Ai sensi dell art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997 i contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. 6

Formazione dei lavoratori incaricati di gestire l emergenza. Ai sensi del quinto comma dell art. 37 del D.Lgs. n.81/08 i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. 7

Fattore Ki L osservazione della realtà lavorativa evidenzia che un alta percentuale di infortuni e malattie professionali dipendono da comportamenti errati o inidonei. Per sottolineare tale aspetto si inserisce nella formula del R = P X M il fattore Ki(fattore INFORMAZIONE, FORMAZIONE,ISTRUZIONI,ADDESTRAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO,CONSULTAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ADDETTI; IDONEA QUALIFICA DEGLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI). E evidente che il fattore Ki deve essere collocato al denominatore perché IL RISCHIO SI RIDUCE AL SUO AUMENTARE, cioè all aumentare delle iniziative di INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ETC. Il fattore Ki è cruciale nella determinazione di COMPORTAMENTI SICURI. I comportamenti errati o non adeguati sono spesso causa di infortuni gravi. 8