Marchi, modelli e brevetti per il rilancio delle imprese cremonesi nel mercato globale Cremona, Camera di Commercio Sala Mercanti, 24 Maggio 2012 invenzioni, modelli, design industriale, marchi, segreto industriale Avv. Sara Landucci Mercato di libera concorrenza: esigenze imprenditoriali e criticità Vantaggio concorrenziale Riconoscibilità Copia 1
Strumenti di tutela della proprietà intellettuale: principali istituti D.Lgs. n.30 del 10.02.2005 «Codice della Proprietà Industriale» Diritti di proprietà industriale titolati: Brevetto per invenzione industriale Modello di utilità Disegno e modello Marchio Diritti di proprietà industriale non titolati: Informazioni aziendali segrete Brevetto per invenzione industriale Diritto esclusivo su soluzione nuova di un problema tecnico irrisolto (durata 20 anni) 2
Modello di utilità Forma nuova di un prodotto esistente che ne rende più comodo l uso, più efficiente l applicazione, l impiego. (durata 10 anni) Disegni e modelli Aspetto esterno di un prodotto o di una sua parte che risulti dalle linee, dai contorni dai colori dalla struttura superficiale dei materiali o dal suo ornamento. (durata max 25 anni) 3
Marchio Segno suscettibile di rappresentazione grafica capace di distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli di un altro Marchio generale Marchio speciale Funzione e ragione del brevetto Scelta imprenditoriale Segreto aziendale Brevettazione Contratto con la collettività Premio dell imprenditore: (temporalmente limitato 20 anni) Contributo dell imprenditore: Descrizione dell invenzione Pagamento di tasse governative Vantaggi per l imprenditore: (temporalmente indefinito: es. 1 secolo) Gratuità Svantaggi: (temporalmente indefinito: es: 1 ora) Rischi perdita innovazione (decesso depositario del segreto) 4
Funzione e ragione del marchio Consentire al titolare di distinguersi dai concorrenti che propongono prodotti e servizi analoghi (funzione distintiva) Tutelare il consumatore sulla provenienza del prodotto da un determinato imprenditore (funzione di indicazione di provenienza) Garantire al consumatore la costanza nel tempo delle qualità di un prodotto. Assicurare al consumatore un messaggio veritiero (art. 14/2 CPI: «il marchio d impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particola circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o col suo consenso») Sfruttamento di brevetti, marchi e modelli Sfruttamento diretto: diritto d esclusiva con conseguente monopolio Cessione: capitalizzazione immediata con trasferimento della proprietà del diritto intellettuale Licenza: trasferimento del diritto di uso il titolo di proprietà intellettuale con pagamento di royalty Esclusiva: concessione del diritto d uso ad un solo imprenditore Non esclusiva: concessione del diritto d uso a più imprenditori N.B. in caso di trasferimento del marchio senza la cessione dell azienda o di licenza non esclusiva avente ad oggetto un marchio d impresa l art. 23 CPI dispone che da tali atti di sfruttamento: «non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell apprezzamento del pubblico» 5