UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA REGOLAMENTO



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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA REGOLAMENTO Art. 1 - Dipartimento 1. Il Dipartimento di "Ingegneria Industriale e Meccanica" (D.I.I.M.) dell'università degli Studi di Catania svolge le funzioni e i compiti previsti dal D.P.R 382/1980, dallo Statuto dell'università di Catania (G.U. n. 118 del 22/5/96) e dal Regolamento Generale d'ateneo (D.R. n. 4455 del 24/10/96). 2. Il D.I.I.M: a) promuove e coordina le attività di Ricerca nei settori disciplinari dell'ingegneria Industriale, come indicato negli artt. 2 e 3 della proposta di costituzione del D.I.I.M. allegata al D.R. n. 3726 dell'09/09/1 999. b) concorre all'organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, relativamente agli insegnamenti afferenti al Dipartimento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e logistiche; c) organizza i Corsi di dottorato di ricerca, di cui è responsabile, e/o collabora all'organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca dei quali è consociato, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e logistiche; d) sottopone alle Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca; e) esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di posti di ruolo e sulla destinazione dei Docenti, nonché sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle Facoltà. 3. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento all'articolo 30 dello Statuto dell'università di Catania. Art. 2 - Componenti del Dipartimento 1. Al D.I.I.M. afferisce il Personale docente e non docente di cui all'art. 84 del D.P.R. 382/1980, come precisato nel progetto d'istituzione e nel relativo decreto rettorale, nonché i Docenti che, avendone titolo, avanzino domanda di afferenza al Rettore ed in merito alla quale delibera il Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Dipartimento. L'afferenza al D.I.I.M. dei nuovi Membri avverrà con decorrenza dal 1 novembre successivo. Le affiliazioni sono rese esecutive da apposito decreto rettorale. Le cessazioni, da comunicare al Consiglio di Dipartimento e quindi al Rettore, che ne prende atto con apposito provvedimento, hanno efficacia dall'inizio dell'anno accademico successivo. 2. A tutti i Componenti del Dipartimento è garantita la disponibilità delle apparecchiature e dei servizi in dotazione, nel rispetto delle regole definite dal Consiglio. Ai singoli Docenti é garantita inoltre l'autonomia nell'organizzazione della ricerca, nell'impiego delle risorse finanziarie a ciò destinate e a loro assegnate, nella scelta dei metodi, dei tempi e degli strumenti più idonei al suo finanziamento. 3. Ai singoli Docenti che non partecipano a programmi di ricerca comuni e che ne facciano richiesta motivata al Direttore, può essere riservata, in sede di bilancio preventivo, quota parte dei finanziamenti destinati al Dipartimento (dotazione ordinaria, contributi laboratorio, etc.) dopo aver fatto fronte alle spese generali di funzionamento del Dipartimento stesso. Singoli e/o gruppi di Docenti possono inoltrare richieste autonome di finanziamento al M.U.R.S.T., al C.N.R., alla Comunità Europea e ad ogni altro Ente, che pur potendo essere

gestiti separatamente, confluiscono nei fondi della struttura. Dei finanziamenti ottenuti viene informato il Consiglio di Dipartimento. Art. 3 - Struttura del Dipartimento 1. Secondo quanto previsto dall'art. 82, commi 4 e 5, del Regolamento Generale di Ateneo, il Dipartimento può suddividersi al suo interno in Sezioni, comprendenti gruppi omogenei di discipline i cui Afferenti nominano un Responsabile con il compito di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del Dipartimento. 2. Le Sezioni non hanno autonomia di bilancio, nè possono costituire organismi dirigenti al loro interno. 3. Nel D.I.I.M. si costituiscono inizialmente tre sezioni: la sezione Energetica Industriale e Ambientale, la sezione di Costruzione di Macchine e Materiali e la sezione Produzione Meccanica Industriale. 4. Il Consiglio di Dipartimento, allo scopo di perseguire specifici obiettivi didattici e di ricerca, può istituire specifici Centri di studio e Laboratori. Art.4 - Organi del Dipartimento 1. Sono Organi del Dipartimento: a) il Consiglio di Dipartimento; b) il Direttore; c) la Giunta. Art. 5 - Consiglio di Dipartimento 1. Costituiscono il Consiglio di Dipartimento: a) i Professori di ruolo e fuori ruolo, i Ricercatori e gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento; b) il Segretario amministrativo; c) un numero di Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo pari ad un quinto di quello in organico presso il Dipartimento (arrotondato all'intero successivo) e comunque non inferiore a tre; d) un Rappresentante degli iscritti a ciascun Dottorato di Ricerca con sede amministrativa nell'università di Catania, afferente al Dipartimento; e) un numero di Rappresentanti degli Studenti pari al 5% dei Professori di ruolo (arrotondato all'intero successivo), afferenti al Dipartimento e comunque non inferiore a tre. 2. I Rappresentanti di cui in c) restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. L'elettorato attivo e passivo è costituito dal Personale tecnicoamministrativo che, alla data della convocazione straordinaria dell'assemblea da parte del Direttore, è in servizio presso il Dipartimento; al Segretario amministrativo spetta solo l'elettorato attivo. 3. I Rappresentanti di cui in d) ed e) restano in carica 2 anni accademici. I Rappresentanti di cui in d) vengono eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno, dagli iscritti ai Dottorati con sede amministrativa presso l'università di Catania, afferenti al Dipartimento. I Rappresentanti di cui in e) vengono eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno, dagli iscritti all'albo degli Studenti interni del C.d.L.I.M., convocati dal Direttore, mediante affissione all'albo del Dipartimento dell'elenco degli aventi diritto. Sono iscritti a tale albo, che viene istituito a cura del Direttore, gli Studenti iscritti ai corsi del 3, 4 e 5 anno della Facoltà d'ingegneria, afferenti al D.I.I.M.. Tale elenco è affisso all'albo del D.I.I.M. almeno 20 giorni prima delle elezioni. Nel termine di 10 giorni dall'affissione, gli Studenti, erroneamente esclusi dall'elenco, possono chiedere al Direttore di esservi inclusi. Il Direttore provvederà entro i 5 giorni antecedenti la data delle elezioni. 4. Il Consiglio di Dipartimento: a) indica le linee programmatiche di sviluppo della ricerca e collabora con i Corsi di Studio i cui insegnamenti afferiscono al Dipartimento ai fini dello sviluppo della didattica; b) redige i criteri per: I) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca e di didattica; II) il coordinamento delle attività del Personale, indicando il piano generale dei servizi tecnico-amministrativo necessari a garantire la funzionalità del Dipartimento; c) approva il bilancio di previsione entro i terrnini previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza; d) approva il conto consuntivo entro i termini previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza; e) approva le variazioni del bilancio; f) esprime parere in ordine alle richieste di afferenza al Dipartimento; g) collabora con gli Organi di Governo dell'università e gli Organi di Programmazione dell'unione Europea,

Nazionali, Regionali e Locali, all'elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento che, anche se non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, sono rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e educazione permanente; 5. Il Consiglio di Dipartimento: a) formula richieste di posti di ruolo docente alle Facoltà; b) dà parere per il temporaneo allontanamento dei Professori e dei Ricercatori del Dipartimento per motivi di studio o di ricerca; c) concorre in collaborazione con i Consigli di Corso di Studio e con gli Organi direttivi delle scuole di specializzazione all'organizzazione delle rispettive attività didattiche; d) approva l'eventuale articolazione in sezioni del Dipartimento; e) limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento, esprime pareri ai Consigli delle Facoltà interessate in ordine: I) alle chiamate di Professori ed al conferimento degli affidamenti o delle supplenze; II) all'istituzione, alla soppressione o alla modifica delle discipline presenti negli ordinamenti didattici; III) all'attivazione dei Corsi integrativi di quelli ufficiali da attivarsi nei Corsi di Studio. 6. Il Consiglio di Dipartimento: a) ai fini dell'organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, propone o nomina il Coordinatore e i Componenti del Collegio dei Docenti dei Corsi, per quanto di pertinenza del Dipartimento; b) approva l'istituzione di nuovi Dottorati di Ricerca su proposta motivata di gruppi di Docenti. 7. Il Consiglio di Dipartimento: a) esprime pareri sulle modifiche di Statuto dell'università e sui Regolamenti di Ateneo; b) approva Contratti e Convenzioni o ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, secondo le norme previste dai Regolamenti di Ateneo vigenti; c) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui al successivo art. 6 comma 6. d) approva i contratti di ricerca, stabilisce i criteri di stipula ed approva i contratti di diritto privato a tempo determinato e i contratti d'opera in accordo a quanto previsto dall'art. 67 del Regolamento di Contabilità; e) stabilisce le modalità e le quote con cui i responsabili di finanziamenti di ricerca sono tenuti a contribuire alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento. 8. Il Consiglio può altresì delegare la Giunta ad approvare contratti e convenzioni di ricerca nel caso in cui sussistano documentati motivi che rendano obiettivamente impossibile la convocazione dell'assemblea. L'approvazione deve essere ratificata dal Consiglio nella prima seduta utile. 9. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare al dibattito del Consiglio. Per i punti espressi al comma 5a), 5d) e 5e) I) votano i Componenti di cui al comma la). Per i punti espressi al comma 5e) II) e 5e) III) votano i Componenti di cui in la), lc) e 1d), secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Per punti espressi al comma 6 votano i Componenti di al comma 1a) e l c). Per tutti gli altri punti deliberano tutti i Componenti del Consiglio. Art. 6 - Direttore 1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i Professori di ruolo che hanno optato per il regime a tempo pieno. Il Direttore è eletto da tutti i Componenti il Consiglio di Dipartimento, ed è nominato dal Rettore; resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. 2. Il Direttore: a) ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, b) è garante dell'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti all'interno del Dipartimento; c) cura i rapporti con gli Organi Accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti; d) designa il Docente, a tempo pieno, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, quale Vicedirettore; e) predispone annualmente la relazione sullo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento per tutti gli adempimenti previsti. 3. Il Direttore può delegare specifiche funzioni al Vicedirettore. 4. Il Direttore può delegare specifiche funzioni a Componenti non elettivi del Consiglio di Dipartimento, su sua proposta e previo parere positivo del Consiglio stesso. 5 Il Direttore definisce gli ordini di servizio del Personale tecnico-ammininistrativo, secondo il piano generale indicato dal Consiglio. 6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita inoltre le seguenti attribuzioni:

a) predispone annualmente, secondo le modalità previste dai regolamenti di Ateneo vigenti, le richieste di finanziamento e di assegnazione di spazi, di Personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione; b) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di seminari, conferenze e convegni anche in comune con altri Dipartimenti o con altri Centri di ricerca; c) promuove convenzioni fra l'università ed altri Enti interessati; d) collabora alla programmazione didattica per mettere a disposizione del Personale docente l'assistenza, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica; e) assicura il razionale funzionamento delle strutture e delle strumentazioni del Dipartimento. Art. 7 - Giunta 1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, che la presiede, dal Segretario amministrativo con voto consultivo, da due Professori di ruolo di prima fascia e da due di seconda fascia, da due Ricercatori o Assistenti ordinari e da un Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo. Dovrà in ogni caso essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante e non più di due per ciascuna sezione. 2. Il Direttore ed il Segretario amministrativo sono Membri di diritto. Gli altri Componenti vengono eletti nell'ambito delle rispettive categorie. I Componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. In caso di numero di afferenze (all'elettorato) per categoria di ruolo inferiore al doppio o più del numero degli eleggibili è ammessa la rielezione anche più di una volta. 3 La Giunta: a) collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni; b) prepara le delibere da presentare in Consiglio; c) affida ai Professori gli insegnamenti nel Corso di Dottorato di Ricerca, su proposta del collegio dei Docenti. 4. Il Direttore può affidare ai Componenti della Giunta l'incarico di seguire particolari settori dell'attività del Dipartimento. Art. 8 - Segretario amministrativo 1. Il Segretario amministrativo: a) svolge le funzioni previste dall'art. 11 comma 2 della legge 567/89; b) partecipa con voto consultivo alla Giunta del Dipartimento e ne verbalizza le riunioni. Alla stesura del verbale, collabora il più giovane in ruolo dei Professori di ruolo; c) partecipa quale componente di diritto al Consiglio con la funzione di segretario verbalizzante. Alla stesura del verbale, collabora il più giovane in ruolo dei Professori di ruolo; d) informa i propri collaboratori sull'evoluzione legislativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività del Dipartimento, coordinando il Personale amministrativo cui è preposto; e) segue l'applicazione delle norme fiscali, previdenziali e tributarie; f) informa i Membri del Dipartimento sulle nuove disposizioni di leggi e di circolari; g) esplica tutte le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle Convenzioni e dei Contratti stipulati dal Dipartimento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo; 2. Il Direttore può affidare al Segretario amministrativo, nei limiti delle sue mansioni, specifici adempimenti dei quali risponde personalmente e singolarmente. Art.9 - Adunanze 1. Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore. Un numero non inferiore ad un decimo dei Componenti il Consiglio di Dipartimento può fare richiesta di convocazione su specifici argomenti. In caso di vacanza dell'ufficio del Direttore del Dipartimento, la convocazione è disposta dal Vice Direttore del Dipartimento. 2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, deve essere rimesso al domicilio d'ufficio con 4 giorni di anticipo dalla data fissata per l'adunanza, se trattasi di riunione ordinaria e con almeno 24 ore se urgente. 3. E' ammessa la convocazione d'urgenza sia del Consiglio sia della Giunta; il carattere d'urgenza va indicato nell'avviso di convocazione. 4. Le adunanze del Consiglio sono valide a norma di quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo (Art. 64). 5. Per la validità delle sedute di Giunta è richiesta la presenza di almeno metà dei Membri, da conteggiare ad esclusione del Direttore e del Segretario amministrativo.

6. L'assenza dalle adunanze deve essere giustificata per iscritto entro e non oltre l'inizio dell'adunanza stessa. 7. Per quanto riguarda l'assenza di Membri elettivi dalle sedute, per la decadenza dalla carica e per le sostituzioni si fa riferimento all'art. 63 del Regolamento Generale dell'ateneo. 8. Ciascuna delibera deve essere assunta con voto palese. Le votazioni riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo Componente del Consiglio ne faccia richiesta. Le delibere devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 9. E' richiesta la maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio di Dipartimento: a) per l'approvazione del Regolamento di Dipartimento; b) per modifiche al presente Regolamento. 10 E' richiesta la maggioranza assoluta dei Professori, Ricercatori e Assistenti Ordinari: a) per l'eventuale istituzione di Sezioni, per il loro eventuale scioglimento per gravi e giustificati motivi; b) per l'afferenza motivata di Docenti non appartenenti a discipline del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica. 11. Il Segretario amministrativo redige un verbale delle riunioni del Consiglio firmato dallo stesso e dal Direttore. Dopo l'approvazione, copia del verbale resta a disposizione in segreteria. 12. Per quanto non espressamente indicato sulla verbalizzazione si applicano le norme del Regolamento di Ateneo (Art.67). Art. 10 - Adempimenti 1. Ai fini degli adempimenti previsti dai Regolamenti di Ateneo entro il 10 Maggio di ogni anno, i Docenti e/o i Coordinatori dei gruppi di ricerca sono tenuti a presentare al Direttore: a) una relazione illustrativa dell'attività di ricerca effettuata e di quella che intendono programmare per il successivo A.A.; b) eventuali proposte di programmazione culturale (seminari, cicli di conferenze, convegni, scambi con l'estero etc.); c) richieste di servizi, strumenti e locali per il funzionamento delle strutture dipartimentali in merito alla didattica ed alla Ricerca. 2. Il Direttore deve presentare tale documentazione al Consiglio, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività Scientifica e Didattica e della verifica dei piani programmatici in rapporto alla loro effettiva realizzazione. Art. 11 - Gestione finanziaria 1. Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'università di Catania e dal Regolamento conto terzi. 2. Tutti i gruppi di ricerca sono tenuti a partecipare alle spese generali e di funzionamento dei Dipartimento, secondo le modalità e le quote stabilite dal Consiglio all'inizio di ogni anno finanziario. Art. 12 - Modalità delle elezioni 1. Ai fini dell'elezione del Direttore, il decano dei Professori di prima fascia almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore, avvierà le procedure per l'elezione del nuovo Direttore per il triennio successivo. A tal fine, fissa la data per l'elezione, convoca una seduta del Consiglio, da tenersi almeno 10 giorni prima della data delle votazioni, per consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento, nomina una commissione elettorale da lui presieduta e formata da due Professori ed un Ricercatore. Le operazioni di voto avvengono in una giornata dalle ore 9 alle ore 17. Le operazioni di scrutinio devono avvenire subito dopo la chiusura del seggio. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive. A parità di voti di un Professore di prima fascia e uno di seconda fascia viene eletto quello di prima fascia; fra i due Professori della stessa fascia prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa viene eletto quello con maggiore anzianità anagrafica. 2. Per quanto riguarda l'elezione dei Componenti della Giunta, i Rappresentanti dei Professori di ruolo e dei Ricercatori vengono eletti nell'ambito delle relative categorie, con voto limitato ad uno contestualmente al Direttore. Vengono eletti, secondo le modalità previste, coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti tra due Componenti della stessa categoria prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa prevale quello con maggiore anzianità anagrafica. Il Rappresentante del Personale tecnicoamministrativo viene eletto da tutto il Personale tecnico-amministrativo tra i Rappresentanti eletti in Consiglio, in apposita Assemblea Straordinaria della categoria convocata dal Direttore. 3. Per quanto riguarda le elezioni dei Rappresentanti del Personale tecnico amministrativo e dei Rappresentanti dei Dottorati di ricerca in seno al Consiglio, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento Generale di Ateneo (Art. 57). 4. Per quanto riguarda la rappresentanza degli Studenti in seno al Consiglio, le elezioni sono indette dal

Direttore. Per le modalità delle elezioni, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si applicano procedimenti analoghi a quelli previsti dall'art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo Art. 13 - Norme finali e transitorie 1. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'ateneo.