PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA MOSCOVA MILANO REGOLAMENTO CONDOMINIALE ARTICOLO 1): Il parcheggio sotterraneo realizzato nell area di Via Moscova a Milano, identificata catastalmente al Foglio 312 Mappale 224, è utilizzato dai Condomini secondo le norme previste dalla convenzione stipulata con il Comune di Milano ed in base alle disposizioni contenute nel presente Regolamento Condominiale. Per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento o della Convenzione di Concessione del Comune di Milano, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile. ARTICOLO 2): Le parti comuni dell edificio, come definite dall Art. 1117 del Codice Civile, sono assegnate ai singoli Condomini in proporzione al valore millesimanle dei singoli box/posti auto loro assegnati, come risultante dalla tabella millesimale allegata al presente Regolamento Condominiale. ARTICOLO 3): Le spese ordinarie e straordinarie di gestione, così come quelle di ricostruzione, innovazione e ristrutturazione, sono ripartite mediante i criteri individuati al successivo Art. 16), utilizzando la relativa tabella millesimale allegata al presente Regolamento Condominiale. ARTICOLO 4): I Condomini sono obbligati, sulla base dei criteri definiti nel presente Regolamento Condominiale, a sostenere tutte le spese relative alla gestione ed amministrazione del parcheggio, come pure a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell immobile nel suo complesso, ivi compreso l eventuale realizzazione delle opere di risanamento e ristrutturazione che dovessero rendersi necessarie onde consentire la riconsegna del parcheggio pertinenziale al Comune di Milano, al termine della concessione, nelle normali condizioni d uso, così come previsto dalla Convenzione di Concessione. ARTICOLO 5): Il Condominio è obbligato ad assicurare il parcheggio mediante polizze da stipularsi con primaria compagnia di assicurazione, contro i rischi di incendio, scoppio, crollo, con capitale assicurato pari ad almeno al costo storico dello stesso, senza deduzioni di ammortamento. Il Condominio è inoltre tenuto ad assicurare il parcheggio mediante polizza da stipularsi con primaria compagnia di assicurazione contro i rischi dovuti alla responsabilità civile per un massimale di almeno. 1.032.914,00, che dovrà essere aggiornato periodicamente in base ai dati ISTAT (costi di costruzione).
ARTICOLO 6): L Assemblea dei condomini svolge le funzioni previste dall Art. 1135 Codice Civile. La convocazione dell Assemblea del Condominio deve avvenire a cura dell Amministratore con lettera raccomandata A.R. o con equivalente informazione inviata ai Condomini almeno cinque giorni prima della data della riunione. La convocazione deve riportare l elenco degli argomenti all ordine del giorno e può indicare luogo e data della eventuale seconda convocazione che dovrà essere fissata tra il primo e il decimo giorno successivo alla prima. Ogni condomino dispone di tanti voti quanti sono i posti auto in sub-concessione o portati per delega. ARTICOLO 7): In Assemblea i Condomini sub-concessionari possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta (massimo n. 10 voti per ogni sub-concessionario). Qualora una porzione materiale appartenga a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante, designato dai sub-concessionari interessati. ARTICOLO 8): L Amministratore ha i poteri e svolge le funzioni di cui all Art. 1130 Codice Civile, egli dura in carica un anno dalla nomina ed è rinnovabile. Il primo amministratore sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società che ha costruito il parcheggio e verrà poi riconfermato dalla prima Assemblea di Condominio che verrà convocata subito dopo i primi atti di vendita. ARTICOLO 9): L esercizio di gestione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L Assemblea per l approvazione del consuntivo e del preventivo delle spese di gestione dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno. ARTICOLO 10): L Assemblea potrà nominare da tre a sette Consiglieri di Condominio, che resteranno in carica per un anno. ARTICOLO 11): In caso di mancato pagamento delle spese condominiali protratto per oltre 30 giorni, l Amministratore, previa diffida, potrà applicare nei confronti dei condomini morosi interessi di mora sui ritardati pagamenti in misura pari al tasso Euribor 3 mesi aumentato di 5 punti percentuale, oltre ai costi di avviso indicati in. 5,00 per ogni sollecito, sempre a parte le spese legali e giudiziarie.
ARTICOLO 12): Salvo esplicita autorizzazione del Comune di Milano e degli organi di Condominio è espressamente vietata qualsiasi modifica alle parti strutturali (aperture di aerazione, trasformazioni di posti auto in box, demolizioni pareti e modifiche volumetriche, ecc ) o impiantistiche dei box, in particolare se finalizzate all uso o all installazione di apparecchiature. Tale modifiche comportano infatti: a) violazione di quanto stabilito dagli organi competenti in materia di sicurezza; b) violazione dei vincoli di convenzione di concessione; c) modifica sostanziale delle tabelle millesimali di riparto delle spese condominiali. Il Condomino che contravvenisse a tale disposizione sarà tenuto a ripristinare, a sue spese, lo stato del box, così come consegnato, e sarà ritenuto a tutti gli effetti responsabile dei danni direttamente ed indirettamente cagionati al Condominio. La motorizzazione della serranda dei box è ammessa alle seguenti condizioni: 1) Venga calcolato il consumo energetico privato mediante il collegamento dell impianto ad un contatore da posizionare all esterno del box; 2) Il proprietario del box comunichi all Amministratore la lettura del contatore di energia ogni anno entro il 15 Gennaio; 3) Venga posizionato un avvisatore lampeggiante che funzioni ogni volta che la serranda basculante entri in funzione; 4) Venga posizionato un cartello di avviso di adeguate dimensioni da applicare sul lato esterno della serranda in posizione visibile; 5) Venga richiesta autorizzazione all Amministratore del Condominio. ARTICOLO 13): Sono specificamente proibiti: a) l esecuzione di qualsiasi opera che possa recare danno od offesa alla stabilità e all estetica del fabbricato o arrecare in qualunque modo molestia o danni a persone o cose; b) l impianto di laboratori, attività professionali, officine, depositi di merci all ingrosso e al minuto, l edificazione di soppalchi in legno e simili e il deposito di materie esplosive, infiammabili, o comunque pericolose, o che diano luogo ad esalazioni nocive e sgradevoli ed in generale lo svolgimento di ogni altra attività non espressamente indicata nel contratto di acquisto del diritto di superficie sui singoli box/posti auto. E altresì vietato il deposito di materiali infiammabili o pericolosi (alcool, benzina, kerosene, ecc ), anche se destinati a consumo privato e comunque in quantità superiori a quelle previste dalle vigenti norme (Decreto 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l esercizio di autorimesse e simili ); c) l uso di fiamme libere, le riparazioni a caldo e le prove motori, l ostruzione con qualsiasi mezzo delle uscite di sicurezza; d) il ricovero di automezzi alimentati a GPL oltre il primo piano interrato (cfr. D.M. 22 novembre 2002); e) fumare sia nel box che nelle relative corsie di servizio; f) l occupazione dei corselli e degli spazi comuni. In caso di occupazione degli spazi comuni, il Condominio autorizza l Amministratore alla rimozione forzata del veicolo con addebito di ogni spesa al Condomino inadempiente; la sosta del veicolo davanti al proprio box dovrà durare il solo tempo necessario all entrata/uscita dallo stesso; g) il lavaggio degli automezzi e altre simili attività, sia nelle parti comuni che nei box/posti auto esclusivi, nonché quelle attività che possano cagionare imbrattamento delle parti comuni;
h) procedere con gli automezzi su tutta l area condominale ad una velocità superiore a 15 km/ora; la circolazione è comunque subordinata al rispetto delle norme del codice stradale (ad es: guida e precedenza a destra, rispetto dei pedoni, accensione luci in caso di scarsa visibilità, ecc ); i) lasciare i motori accesi all interno del box/posto auto o nelle parti comuni; j) lasciare minori di 14 anni nelle parti comuni del fabbricato non accompagnati da un maggiorenne; k) il gioco negli spazi comuni, liberamente o con qualsiasi mezzo (palloni, biciclette, skate, monopattini, pattini, ecc ); l) fare o provocare rumori molesti che possano disturbare il vicinato (ad es. clacson, avvisatori acustici, autoradio ad alto volume, produrre stridore di pneumatici, ecc ); m) manomettere l impianto elettrico presente all interno di ogni singolo box anche per realizzare eventuali prese elettriche per collegare elettrodomestici privati (ad es. frigoriferi, caricabatterie, ecc ); In alternativa è possibile installare un contatore di energia simile a quello indicato al precedente art. 12) per le basculanti, previa richiesta di autorizzazione all Amministratore del Condominio. n) sporcare le parti comuni del fabbricato, scaricare nelle condotte fognarie sostanze inquinanti, affiggere e/o scrivere sui muri/soffitti delle parti comuni. o) sostituire la porta basculante con una avente forma, natura, tipologia differente dall esistente; in particolar modo le porte basculanti microforate necessarie alla corretta ventilazione dei box; p) l accesso con veicoli ad un corsello dell autorimessa differente da quello in cui è ubicato il proprio box; q) ostruire in qualunque modo le griglie di aerazione presenti all interno dei box verso le intercapedini o le microforature delle porte basculanti ove presenti, per impedire, anche solo parzialmente, il flusso dell aria; ARTICOLO 14): Ogni condomino è specificamente obbligato a: a) curare a proprie spese l efficienza del proprio box/posto auto con la diligenza del buon padre di famiglia; b) consentire l accesso all interno del proprio box per permettere, con i dovuti riguardi, alle ispezioni e all esecuzione dei lavori che fossero necessari sulle parti comuni dell edificio, salvo il diritto al ripristino delle parti danneggiate; allo stesso modo dovrà essere permesso l accesso per la pulizia degli scarichi presenti nelle intercapedini e la manutenzione delle condotte di ventilazione; Lo stesso vale per i posti auto n. C10, C11 e C27 al PS1 e C33 al PS2 dovranno permettere l accesso ai locali tecnici (filtro e valvole) dell immobile adiacenti. c) ciascun Condomino si obbliga, tanto in proprio, quanto per i propri eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, compresi i conduttori, ad osservare e fare osservare il presente Regolamento e tutte quelle altre prescrizioni e disposizioni che, nell interesse comune, venissero, in seguito a deliberazione legale dell Assemblea dei comproprietari stessi, applicate dall Amministratore. d) il Condomino deve comunicare all Amministratore il proprio domicilio e ogni altra variazione; e) chiudere la basculante del box ogni volta che lo si lasci incustodito; f) a condurre i cani con il guinzaglio sulle scale, nei corselli e in tutte le parti comuni, evitando che gli stessi lordino la proprietà comune; così come qualsiasi tipo di animale domestico che comunque sono ammessi nell autorimessa sotto la responsabilità dei rispettivi proprietari.
ARTICOLO 15): All interno del Condominio esistono dei locali appositamente realizzati per ospitare il servizio di custodia/pulizia/guardiania. Gli orari e la modalità di presenza sarà definita dall Assemblea di Condominio. ARTICOLO 16): I millesimi sono calcolati secondo diverse funzioni che vengono di seguito brevemente illustrate: 1) Tabella A) - Millesimi di Proprietà Sono quelle che servono ad esprimere il valore di ogni singolo box/posto auto presente all interno del parcheggio condominiale. La Tabella A) viene impiegata nelle Assemblee di Condominio per calcolare i millesimi presenti e per verificare le eventuali maggioranze. 2) Tabella B) - Millesimi di Gestione Sono quelle che servono a ripartire le spese indivisibili e sono poste a carico di tutti indistintamente i condomini, in proporzione alle rispettive quote millesimali, le spese relative all uso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla ricostruzione attinenti alle parti comuni indivisibili e non suscettibili di utilizzazione separata, delle aree adibite a verde pubblico e arredo urbano, come pure le spese relative alle opere che sono indispensabili alla conservazione e all uso comune, nonché alle spese relative all amministrazione dello stabile, all assicurazione, all uso, ai consumi, alle imposte e tasse di carattere generale compreso la Tassa Rifiuti. Tali spese vengono ripartite utilizzando i millesimi dell allegata Tabella B). Se poi ci fossero delle spese che devono essere poste a carico dei compartecipanti che ne traggono utilità, i millesimi della Tabella B) possono essere utilizzati per ripartire delle spese attinenti alle parti suscettibili di utilizzazione separata. 3) Tabella C) - Millesimi di Altezza Sono quelle che servono a ripartire le spese relative ad ogni unità in funzione all altezza rispetto al suolo. Pertanto le spese di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle scale, degli ascensori, dei vani ascensore, nonché le spese di esercizio degli ascensori, verranno ripartite utilizzando i millesimi indicati nell allegata Tabella C). Il metodo di calcolo impiegato è quello stabilito dall Art. 1124 del codice civile.