che convergono alla sicurezza dei lavori

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Transcript:

Aspetti concreti di regolarità contrattuale che convergono alla sicurezza dei lavori Art. 1655 cod civ L appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro

Art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369 E vietato all imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d opera assunta e retribuita dall appaltatore o dall intermediario, qualunque sia la natura dell opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresì vietato all imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto, subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite all appaltante, quand anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all appaltante. [...] I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

Legge 30/2003 D.Lgs 276/2003 D.Lgs. 251/2004 Abrogazione L.1369/1960 Mantenimento dei principi fondanti la L.1369/1960 Individuazione di soluzioni di somministrazione e di incarico di manodopera flessibile

Appalti,subappalti e sicurezza sul lavoro Quali responsabilità per appaltatore e subappaltatore nel caso di un infortunio mortale in cantiere? Una sentenza della Cassazione. Con la sentenza n.14361/2002, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha stabilito che nel caso il subappalto di opere mascheri un appalto di mere prestazioni di lavoro, sia l'appaltatore sia il subappaltatore rispondono della morte del lavoratore dovuta al mancato rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere. Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore morto a causa di una caduta dal tetto di un capannone per la rottura di un pannello. L'uomo, dipendente di una ditta che aveva ottenuto in appalto i lavori di ristrutturazione in seguito subappaltati ad una ditta individuale, non era dotato della cintura di sicurezza obbligatoria per i lavori in altezza. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano affermato la responsabilità penale sia dell'appaltatore sub-appaltante (A), in quanto il contratto integrava in realtà un appalto di mere prestazioni di mano d'opera, sia del subappaltatore, in realtà anche appaltante (B), in quanto aveva accettato di creare uno schermo contrattuale per la gestione del personale dipendente formalmente dalla ditta sub-appaltante, una situazione che tuttavia non lo esimeva dalle sue funzioni in materia di sicurezza. In questa particolare situazione di ''fornitura di mere prestazioni di mano d'operà', la responsabilità dell'appaltante (B) si aggiunge e non si sostituisce a quella dell'appaltatore (A) che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti. Creando questo schermo contrattuale di interposizione il subappaltatore aveva permesso al subappaltante di creare una situazione nella quale i lavoratori non erano coordinati ed erano senza controllo per quanto riguarda le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 2/Titolo 1 Dlgs 81-2008 - Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Art. 2/ Titolo 1 Dlgs 81-2008 - Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) ; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Art. 37/Titolo 1 Dlgs 81-2008 smi2009 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda.

Art. 38/Titolo 1 Dlgs 81-2008 smi2009 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Art. 37/Titolo 1 Dlgs 81-2008 smi2009 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7 I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico

Capo 1 Titolo IV Dlgs 81-2008 smi2009 Articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) VERIFICA l idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all ALLEGATO XVII

In sintesi Nel caso di opere di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorni o che presentano rischi particolari (allegato XI), il Committente o il Responsabile dei lavori è tenuto ad acquisire DALLE IMPRESE ESECUTRICI almeno: iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente tipologia appalto; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell attività imprenditoriale; dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; dichiarazione dell Organico medio annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa edile; DURC; DVR, riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, DPI, incaricati sicurezza e emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità sanitaria;

In sintesi Nel caso di opere di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorni o che presentano rischi particolari (allegato XI), il Committente o il Responsabile dei lavori è tenuto ad acquisire DAI LAVORATORI AUTONOMI almeno: iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente tipologia appalto; documentazione conformità macchine, attrezzature e opere provvisionali; elenco DPI in dotazione; attestati formazione prevista; certificati idoneità sanitaria prevista; DURC.

In sintesi Nel caso di opere di entità inferiore a 200 uomini-giorni, senza rischi particolari, il Committente o il Responsabile dei lavori è comunque tenuto ad acquisire DALLE IMPRESE ESECUTRICI almeno: certificato CCIAA; DURC; autocertificazione relativa a Contratto collettivo applicato; autocertificazione possesso DVR.

In sintesi Nel caso di opere di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorni o che presentano rischi particolari (allegato XI), il Committente o il Responsabile dei lavori è tenuto ad acquisire DAI LAVORATORI AUTONOMI almeno: certificato CCIAA; DURC; autocertificazione conformità macchine, attrezzature e opere provvisionali, DPI specifici, incarichi sicurezza, formazione prevista, idoneità sanitaria specifica prevista.

Con il correttivo in più Anche l Impresa affidataria è soggetta a verifica di Idoneità tecnico-professionale e dovrà verificare l Idoneità tecnico-professionale delle Subappaltatrici e dei Lavoratori autonomi

Verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese 1. Incarichi OBBLIGATORI sicurezza: - Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o dichiarazione svolgimento diretto delle funzioni dell RSPP da parte del Datore di lavoro - Nomina Medico competente - Incarico Lavoratori incaricati antincendio - Incarico Lavoratori incaricati soccorso - Verbale elezione o designazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Incarichi Dirigenti e Preposti segue

seguito Verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese 2. Formazione OBBLIGATORIA alla sicurezza: - Formazione di TUTTI i Lavoratori in relazione alle mansioni specifiche (lavoratori edili, escavatoristi, asfaltisti, ) ai sensi art.37,1 (durata minima 16 ore) - Formazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi art.37 comma 10 (durata minima 32 ore ex Ccnl); - Formazione Lavoratori incaricati antincendio ai sensi art.37 comma 9 (durata minima per aziende edili 8 ore ex D.M. 10 marzo 1998); - Formazione Lavoratori incaricati soccorso ai sensi art.37 comma 9 (durata per aziende edili 12/16 ore ex D.M.388/2004); - Formazione Lavoratori che utilizzano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ai sensi art.116; (durata 32 ore) - Formazione Lavoratori addetti al montaggio dei ponteggi ai sensi art.136; (durata 28 ore) DEVE ESSERE CERTIFICATA LA COLLABORAZIONE CON IL C. P. T. DI TUTTA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA ai sensi dell art.38 comma 12 D.Lgs.n.81/2008 smi2009 segue

seguito Formazione OBBLIGATORIA alla sicurezza: - Formazione Dirigenti e Preposti (capi squadra) in genere, ai sensi art.19 e 37 - Formazione Preposti al montaggio dei ponteggi ai sensi art.136 - Formazione Addetti agli interventi di bonifica Amianto - Formazione Dirigenti agli interventi di bonifica Amianto - Formazione Responsabili Servizi Prevenzione e Protesione (durata 112 ore, rif. Conferenza Presidenti Regioni) o Datori di lavoro che ne svolgono direttamente l incarico (durata minima 16 48 ore ex D.M.16 gennaio 1997) DEVE ESSERE CERTIFICATA LA COLLABORAZIONE CON IL C. P. T. DI TUTTA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA ai sensi dell art.38 comma 12 D.Lgs. n.81/2008 smi2009 segue Verifica idoneità tecnicoprofessionale delle imprese

seguito Verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese 3. Dotazione aziendale Una qualunque azienda per prendere in appalto un lavoro deve essere dotata di mezzi PROPRI in base ai principi della L.1369/1960 confermati dalla L.30/2003, che individua proprio questo elemento come prima differenziazione dalla somministrazione di lavoro 4. Camera di commericio 5. Regolarità contributiva, DURC 6. Libro matricola 7. Elenchi DPI forniti 8. Certificazione conformità attrezzature 9.

Capo 1 Titolo IV Dlgs 81-2008 smi2009 9. c) trasmette all amministrazione competente, prima dell inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, Copia della notifica preliminare di cui all art.99 ( ), al DURC ( ) Articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione ( ) In assenza del del Piano di sicurezza e coordinamento ( ) o del Fascicolo ( ), oppure in assenza di notifica ( ), oppure del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell impresa esecutrice dei lavori, l efficacia del titolo abilitativo è sospesa.