Le assicurazioni private svizzere. Guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF



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Transcript:

Le assicurazioni private svizzere Guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 3 a edizione completamente rielaborata Giugno 2004

Sigla editoriale Guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 3 a edizione completamente rielaborata Giugno 2004 Indirizzo per le ordinazioni/editore Associazione Svizzera d Assicurazioni ASA C.F.Meyer-Strasse 14 Casella postale 8022 Zurigo Telefono 01 208 28 28 Fax 01 208 28 00 info@svv.ch, www.svv.ch 2004 Associazione Svizzera d Assicurazioni Titolo francese: Guide de l assurance-accidents obligatoire LAA Titolo tedesco: Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG

Le assicurazioni private svizzere Guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 3 a edizione completamente rielaborata Giugno 2004 Si è tenuto conto della legislazione / giurisprudenza fino al 1/1/2004 compreso

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3 Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Spiegazioni Testi di legge e delle ordinanze Indice alfabetico

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5 Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Spiegazioni Testi di legge e delle ordinanze Indice alfabetico

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7 Prefazione Sono lieto di potervi presentare già la nuova edizione della guida degli assicuratori privati all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). La guida è stata ancora una volta completamente rielaborata e adattata allo stato attuale della legislazione. Nel 1984 con la LAINF l obbligatorietà dell assicurazione contro gli infortuni è stata estesa a tutti i lavoratori in Svizzera. Gli assicuratori privati, in questi 20 anni, hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di gestire con successo questo ramo assicurativo e di soddisfare le esigenze specifiche delle assicurazioni sociali. La presente guida si rivolge soprattutto ai professionisti del ramo incaricati della concreta messa in atto dell assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Ne fanno parte non solo gli impiegati delle compagnie di assicurazioni ma anche i datori di lavoro e i lavoratori, le autorità, il personale medico, gli avvocati e, non da ultimi, i produttori di media. La guida non si propone di sostituire alcun commento giuridico, bensì di fornire informazioni integrative rispetto al contratto di assicurazione, ai fogli informativi, alla legge e alle ordinanze, utili per una concreta messa in atto della LAINF. Ci siamo pertanto sforzati di redigere le spiegazioni in una lingua comprensibile ai più. Martin Bründler Presidente della Commissione Malattie/Infortuni della Associazione Svizzera d Assicurazioni

8

9 Indice analitico Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Prefazione 7 Indice analitico 9 Abbreviazioni 10 Spiegazioni 0 Introduzione 15 1 Persone assicurate 18 2 Obblighi del datore di lavoro 25 3 Assicuratori e stipulazione del contratto nell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 29 4 Inizio, sospensione e fine della copertura assicurativa 31 5 Rischi assicurati 33 6 Prestazioni assicurative 38 7 Comportamento in caso d infortunio 71 8 Calcolo dei premi e riscossione dei premi 74 9 Assicurati all estero 79 10 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 81 11 Posizione giuridica dei datori di lavoro e degli assicurati 83 12 Conseguenze giuridiche dell inosservanza degli obblighi legali 88 13 Privilegio di rivalsa e responsabilità del datore di lavoro e di altre persone responsabili di infortunio 90 14 Assicurazione facoltativa 91 15 L assicurazione complementare LAINF 94 Testi di legge e delle ordinanze 97 Indice alfabetico 287

10 Abbreviazioni Accordi bilaterali AI AVS INP IP IPG LADI LAF LAI LAINF LAM LAMal LAVS LL LPD LPGA LPP OAID OAINF OAMal OAVS OMAINF Accordo tra la Svizzera e la UE sulla libera circolazione delle persone (le altre parti dell accordo non riguardano l assicurazione contro gli infortuni) Assicurazione per l invalidità Assicurazione vecchiaia e superstiti Infortuni non professionali Infortuni e malattie professionali Indennità per perdita di guadagno Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull'assicurazione militare Legge federale sull'assicurazione malattie Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) Legge federale sulla protezione dei dati Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,i superstiti e l'invalidità Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni per disoccupati Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni Ordinanza sull'assicurazione malattie Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione contro gli infortuni

11 OPI OPGA PA UFAS Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Legge federale del sulla procedura amministrativa Ufficio federale delle assicurazioni sociali

12

13 Prefazione, Indice analitico, Abbreviazioni Spiegazioni Testi di legge e delle ordinanze Indice alfabetico

14 Spiegazioni

Spiegazioni 15 0 INTRODUZIONE 0.1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Dopo lungo dibattimento parlamentare il Consiglio Federale in data 1 gennaio 2003 ha messo in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. Con questa legge vengono uniformati, per quanto possibile e necessario, concetti generalmente validi del diritto delle assicurazioni sociali come il concetto di infortunio, di malattia, di inabilità al lavoro e di incapacità di guadagnare, di invalidità, di assegno per grandi invalidi nonché diverse questioni procedurali per tutte le assicurazioni sociali. Nei casi in cui la LPGA ha effetti sull assicurazione contro gli infortuni secondo quanto previsto dalla LAINF nel testo esplicativo seguente se ne tiene conto. 0.2 Accordi bilaterali Il 1 giugno 2002, nell ambito degli accordi bilaterali tra la Svizzera e la UE, è entrato in vigore l accordo sulla libera circolazione delle persone. Nello stesso momento è entrata in vigore la convenzione EFTA rivista con la quale l accordo sulla libera circolazione delle persone è stato esteso anche ai Paesi EFTA, Norvegia, Islanda e Liechtenstein (nel testo seguente questi Paesi ed i loro appartenenti vengono parificati ai Paesi UE ed agli appartenenti ad un Paese UE). Gli accordi bilaterali regolano inoltre l assoggettamento delle persone interessate dall accordo ai sistemi di assicurazione sociale di un Paese. L accordo ha in tal modo effetti anche sull assicurazione ai sensi della LAINF. Come principio generale vale che una persona, d ora in poi, viene registrata in un solo Paese e assoggettata ai sistemi di assicurazione sociale di tale Paese. Interessati dall accordo sono tutti gli appartenenti di un Paese UE, nonché tutti i cittadini svizzeri, che svolgono un attività lucrativa in Svizzera e/o nella UE.

16 Spiegazioni Per tutte le altre persone che svolgono un attività lucrativa nella UE o in Svizzera (appartenenti a Paesi non-ue come ad esempio la Ex-Jugoslavia, l Africa, l Asia, gli USA, il Canada e il Sudamerica) gli accordi bilaterali non hanno alcun effetto. 0.2.1 Principio fondamentale L accordo si fonda sul principio del luogo in cui viene svolta l attività lucrativa. Ciò significa che i lavoratori che rientrano nell accordo, dal punto di vista della normativa relativa alle assicurazioni sociali, sono assoggettati alle disposizioni dello Stato in cui lavorano. Gli appartenenti ad uno Stato UE e gli svizzeri che svolgono un attività lucrativa esclusivamente in Svizzera, sono quindi assoggettati al sistema di assicurazioni sociali svizzero. Gli appartenenti ad uno Stato UE e gli svizzeri, che svolgono un attività lucrativa esclusivamente in uno Stato UE, sono assoggettati al sistema di assicurazioni sociali dello Stato UE in cui lavorano. 0.2.2 Eccezioni Nel caso di più attività lavorative dipendenti contemporanee in diversi Stati (ad es. In Svizzera ma anche in Germania e, in parte, in Francia) valgono le norme dello Stato di residenza, a condizione che parte dell attività lavorativa sia svolta in quello Stato. 0.2.3 Effetti degli accordi bilaterali sull assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF Per i lavoratori con residenza e luogo di lavoro in Svizzera non cambia nulla per quanto riguarda l assoggettamento alla LAINF. E la situazione in cui si trovano con ogni probabilità la gran parte degli occupati in Svizzera. Tuttavia un lavoratore che abita all estero e svolge un attività lucrativa sia in Svizzera che l estero, è assicurato per entrambe le attività secondo il diritto straniero, anche per gli infortuni che si verifichino in un azienda svizzera.

Spiegazioni 17 Chi invece, abita in Svizzera e svolge un attività lucrativa sia in Svizzera che all estero, deve essere assicurato anche per l attività svolta all estero secondo le norme previste dalla LAINF.

18 Spiegazioni 1 PERSONE ASSICURATE 1.1 In generale LAINF 1a Quanto esposto qui di seguito vale solo a condizione che non abbia luogo l assoggettamento dell assicurato all assicurazione sociale di un altra nazione sualla base degli accordi bilaterali (vedi punto 0.2). Ricadono sotto l'assicurazione obbligatoria tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato e nei laboratori protetti. Viene considerato lavoratore ai sensi di legge chi, in base alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti (AVS), esercita un'attività lucrativa dipendente ricevendo, per il lavoro esercitato, un salario stabilito in anticipo o quando l'attività viene esercitata per scopi formativi. Il salario non deve obbligatoriamente essere versato sotto forma di somma di denaro. Anche una remunerazione sotto forma di prestazioni in natura può far ipotizzare l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente. Viene, ad esempio, considerato salario in natura il cibo e l'alloggio gratuito, I'utilizzo gratuito di un servizio offerto dal datore di lavoro come, ad esempio, la possibilità di cavalcare cavalli, la cessione di buoni, etc. Aiuti occasionali o prestazioni d'assistenza spontanee non configurano una condizione di lavoratore dipendente anche quando l'interessato riceve in cambio un compenso in una qualsiasi forma. Datori di lavoro e lavoratori autonomi non ricadono nell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione AVS. Possono però aderirvi su base volontaria ai sensi della LAINF (cfr. pagina 91).

Spiegazioni 19 1.2 Casi speciali 1.2.1 Estensioni dell obbligatorietà Il Consiglio federale ha esteso l'assicurazione obbligatoria ai seguenti gruppi di persone: OAINF 1a I OAINF 1a II OAINF 1a III OAINF 1a IV persone esercitanti un'attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione (i cosiddetti stagisti); Ie persone detenute in un istituto penitenziario o d'internamento oppure collocate in case di educazione al lavoro o di rieducazione, che siano occupate e retribuite da terzi al di fuori dell istituto o della casa; i membri di comunità religiose che svolgano un attività retribuita al di fuori della comunità (es. attività di insegnamento presso scuole pubbliche, servizi infermieristici ecc.); Per le Ie persone detenute in un istituto penitenziario o d'internamento oppure collocate in case di educazione al lavoro o di rieducazione nonché per i membri di comunità religiose gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno sono considerati alla stregua di infortuni professionali. 1.2.2 Limitazioni riguardanti la cerchia delle persone assicurate obbligatoriamente Le persone, rispettivamente i gruppi di persone, indicati qui di seguito, non rientrano nel criterio dell'obbligo assicurativo. Per loro esiste la possibilità di stipulare un assicurazione contro gli infortuni adeguata alle loro specifiche necessità presso una compagnia d assicurazione privata, al di fuori dell assicurazione contro gli infortuni disciplinata dallo stato: OAINF 2 I a OAINF 2 I a I familiari del datore di lavoro, che collaborano nell'azienda senza ricevere un salario in contanti e che non versano contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Familiari, che collaborano in un'azienda agricola e che in base alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura sono parificati agli agricoltori indipendenti. Si tratta in particolare:

20 Spiegazioni della moglie dell'agricoltore; del genero risp. della nuora dell'agricoltore quando è probabile che rileverà in futuro l'azienda per gestirla in proprio; dei parenti dell'agricoltore in linea ascendente e discendente e delle loro mogli. OAINF 2 I f OAINF 2 I g OAINF 2 I h Membri dei consigli d'amministrazione non sono attivi nell'azienda. Se un consigliere d'amministrazione è assicurato nell'ambito della LAINF in forza di un'attività lavorativa svolta in un'altra azienda e grazie a quel contratto beneficia anche della copertura per gli infortuni non professionali, questa copertura si estende anche agli infortuni che potrebbe subire durante l'esercizio del mandato di consigliere d'amministrazione presso l'azienda in cui non è attivo. Le persone che vivono in concubinato e che in quanto tali hanno l obbligo di versare i contributi AVS. Secondo la giurisprudenza una persona che vive in concubinato è tenuta a versare i contributi AVS relativi ad una attività lucrativa dipendente per la propria partner, se quenst ultima di occupa dell economia domestica comune e riceve in cambio vitto e alloggio gratuiti. La partner convivente viene quindi considerata al contrario della casalinga coniugata una lavoratrice ai sensi dell AVS. Per evitare però che le partner conviventi beneficiassero al contrario delle casalinghe coniugate della protezione assicurativa obbligatoria, queste persone sono state esplicitamente escluse dalla copertura assicurativa. (Nota della redazione: per la descrizione della situazione si è stata utilizzata la ripartizione dei ruoli classica. Ovviamente quanto esposto vale anche in caso di ruoli "scambiati.) Persone che esercitano un'attività di interesse pubblico, a condizione che non sussista un contratto di lavoro, come, ad esempio, membri di Parlamenti, autorità e commissioni. Queste persone, o dispongono già di una sufficiente copertura assicurativa loro derivante da un'attività lucrativa indipendente o, in forza di un'altra attività lavorativa da loro esercitata, sono comunque assicurate nell'ambito dell'obbligatorietà assicurativa conformemente a quanto previsto

Spiegazioni 21 dalla LAINF. Con questa esclusione si evita così un assoggettamento plurimo di numerose persone. OAINF 2 II Persone che esercitano un'attività accessoria o svolgono una funzione accessoria. L'eccezione dell'obbligo assicurativo si limita a quelle persone che esercitano un'attività principale come dipendenti o come lavoratori autonomi e che, per l'attività accessoria o la funzione accessoria esercitata, ricevono solo una remunerazione modesta, attualmente inferiore a Fr. 2'000. per anno e datore di lavoro. La rinuncia all'assicurazione in conformità alla LAINF va presentata anticipatamente al competente assicuratore e necessita del consenso del datore di lavoro. Se non esiste nessun assicuratore, perché al di fuori della persona in questione non è occupato alcun altro dipendente soggetto all'obbligo assicurativo, la rinuncia va presentata, a seconda del tipo d'azienda, alla cassa suppletiva o alla SUVA (ex INSAI). La possibilità di rinunciare alla corresponsione dei contributi AVS per un attività accessoria o una funzione accessoria con una remunerazione modesta è limitata alle persone che svolgono, oltre a questa attività, anche un'attività principale retribuita. Questo significa che per gli studenti e i pensionati che non svolgono contemporaneamente alcuna altra attività sia come dipendenti che come lavoratori autonomi, non è possibile l'esenzione dei contributi. Queste persone rientrano perciò sempre nell'obbligo assicurativo se svolgono un'attività lucrativa come aiuto temporaneo, anche se il reddito che percepiscono da questa attività è inferiore a Fr. 2000.. Chi provvede, completamente o parzialmente, al suo sostentamento con compensi derivanti da attività lavorative accessorie (diverse occupazioni ad ore per diversi datori di lavoro), ricade quindi nell'obbligo assicurativo, indipendentemente dall'entità del compenso nel singolo caso. Al contrario, la gestione dell economia familiare viene considerata ai sensi della AVS un attività principale e per questo le donne e gli uomini che svolgono tale attività ed una attività lucrativa accessoria retribuita possono rinunciare all assicurazione specifica per questa attività a condizione che la retribuzione non superi i 2'000. franchi per anno e per datore di lavoro.

22 Spiegazioni OAINF 2 I e OAINF 3 Dipendenti della Confederazione assoggettati all assicurazione militare secondo quanto previsto dall art. 1 par. 1 lit b della Legge federale sull assicurazione militare (LAM). Si tratta, in particolare, di membri del Corpo degli istruttori dell'esercito e della protezione civile, membri del Corpo della guardia delle fortificazioni e della squadra di vigilanza, controllori d'armi, custodi e capi di una piazza d'armi, al servizio della Confederazione. Persone che godono di privilegi secondo il diritto internazionale. Non sono assicurati i membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche in Svizzera e delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, i funzionari consolari di carriera in Svizzera e i familiari di queste persone. Il personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche o delle sedi consolari può, se lo desidera, essere assicurato solo se le persone da assicurare sono cittadini svizzeri o domiciliati in Svizzera. A questo scopo va presentata una richiesta all'ufficio federale delle assicurazioni sociali. 1.2.3 Lavoratori mandati all'estero OAINF 4 Se un lavoratore assicurato in conformità a questa legge viene mandato all'estero e se resta vincolato da un rapporto di lavoro ad un datore di lavoro con sede in Svizzera, il rapporto assicurativo non viene interrotto. Resta valido anche durante il soggiorno all'estero, e precisamente per la durata di due anni. Se la permanenza all'estero si protrae oltre i due anni, la protezione assicurativa può essere prolungata fino ad un massimo di sei anni. A questo scopo, il datore di lavoro deve presentare una corrispondente domanda alla sua compagnia d'assicurazione prima che la normale copertura assicurativa di due anni sia scaduta. Restano riservate disposizioni derogatorie previste da eventuali accordi bilaterali o convenzioni tra stati in tema di assicurazioni sociali (cfr. pagina 79).

Spiegazioni 23 OAINF 5 La regolamentazione precedente non vale per persone assunte all'estero e che vengono impiegate in una agenzia o filiale estera di un datore di lavoro con sede in Svizzera, a meno che il datore di lavoro non sia un'amministrazione pubblica svizzera (ambasciata, consolato, ecc.) o una centrale svizzera per la promozione del commercio o del turismo. Il personale di questi enti è sempre assicurato in conformità a questa legge a condizione che l'assunzione sia avvenuta secondo il diritto svizzero. 1.2.4 Dipendenti di datori di lavoro con sede all'estero OAINF 6 Se un datore di lavoro con sede all'estero impiega dipendenti in Svizzera, questi vanno assicurati conformemente alla LAINF. Non è determinante a questo proposito se i dipendenti riscuotono il salario in Svizzera o all'estero. Se però un siffatto datore di lavoro invia dei suoi collaboratori in Svizzera dalla sua sede estera, queste persone, nel primo anno, non sono assicurate conformemente a questa legge. Questo termine di un anno può essere protratto per un massimo di sei anni se sussiste una protezione assicurativa di altra natura. A tale scopo è necessario presentare domanda di proroga presso la Cassa Supplettiva LAINF (Casella postale 4889, 8022 Zurigo) prima della scadenza del termine di un anno. Restano riservate le disposizioni derogatorie di eventuali accordi bilaterali o intergovernativi sulle assicurazioni sociali (cfr. pagina 79). Contrariamente a quanto previsto dalli'art. 4 della OAINF, per i lavoratori inviati in Svizzera da datori di lavoro con sede all esterohier viene mantenuto il termine di un anno perché vi possono essere dei casi in cui i dipendenti inviati in Svizzera non dispongono di alcuna protezione assicurativa. Queste persone non devono quindi attendere due anni ma soltanto un anno per ricadere nell'obbligo assicurativo. 1.2.5 Disoccupati LADI 22a Le persone disoccupate che hanno diritto ad un'indennità di disoccupazione sono assicurate obbligatoriamente conformemente a quanto previsto dalla LAINF. Dal 1 gennaio 1996, queste persone sono automaticamente assicurate presso la SUVA. Questo vale anche quando la persona interessata era attiva, prima dell'entrata in disoccupazione, presso un datore di lavo-

24 Spiegazioni ro che non aveva assicurato il suo personale presso la SUVA ma presso un altro assicuratore in conformità all'art. 68 della LAINF. OAID 2 Le prestazioni assicurative sono regolate dalla LAINF; casi particolari sono disciplinati dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (OADI). Per eventuali informazioni rivolgersi direttamente alla SUVA.

Spiegazioni 25 2 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 2.1 Obbligo assicurativo LAINF 1a Un datore di lavoro che occupa dei dipendenti deve assicurarli LAINF 59 II con riserva delle disposizioni di eventuali accordi bilaterali LAINF 69 secondo quanto previsto dalla LAINF. I dipendenti hanno diritto di partecipare alla scelta dell'assicuratore. 2.2 Registrazione dei salari Il datore di lavoro deve registrare, separatamente per uomini e donne, i salari soggetti all'avs di tutti i dipendenti assicurati obbligatoriamente. Deve inoltre registrare separatamente le seguenti categorie di dipendenti: Persone con salari superiori all'importo massimo del guadagno assicurato (attualmente Fr. 106'800.--) Persone che lavorano meno di 8 ore per settimana. Persone che esercitano un'attività accessoria e che hanno rinunciato all'assicurazione secondo quanto previsto dalla LAINF. Va considerato che i salari di persone che, in base ad accordi bilaterali, non sono soggette al diritto svizzero delle assicurazioni sociali e quindi nemmeno alla LAINF non devono essere dichiarati. Quali salari sono da registrare e come debbano essere suddivisi è spiegato al punto 8.7. LAINF 93 OAINF 116 I Unitamente alla registrazione dei salari vanno anche riportati costantemente il tipo di occupazione/la funzione di ogni assicurato i suoi giorni lavorativi e le rispettive date il suo tempo di lavoro per ogni giorno lavorativo (vale soprattutto per coloro che lavorano a tempo parziale o con paga oraria) Questi documenti vanno conservati per un periodo di 5 anni.

26 Spiegazioni 2.3 Pagamento dei premi LAINF 91 Il datore di lavoro deve all'assicuratore la totalità dei premi, siano essi dovuti per infortuni professionali o per infortuni non professionali. Può però dedurre, completamente o parzialmente, i premi per gli infortuni non professionali dal salario del dipendente. 2.4 Informazioni ai dipendenti OAINF 72 Il datore di lavoro ha l obbligo di informare adeguatamente i propri dipendenti in merito alle questioni assicurative che li riguardano. Al momento dell'assunzione, e successivamente su richiesta o in caso di necessità, il dipendente deve essere informato del fatto che è assicurato contro gli infortuni professionali, ed eventualmente non professionali. Deve inoltre essere ragguagliato in merito alle protezioni assicurative che può attendersi e sul modo in cui procedere qualora dovesse subire un infortunio. Il modo più idoneo per fornire tali informazioni è quello di consegnare o esporre in bacheca il foglio d'istruzioni rilasciato dall'assicuratore al datore di lavoro. L'informazione dovrebbe essere estesa anche ad eventuali assicurazioni complementari affinché l'assicurato possa disporre di un quadro d'assieme completo della sua protezione assicurativa. Per i dipendenti che lavorano meno di 8 ore settimanali va evidenziato che sono assicurati solo per gli infortuni professionali (inclusi gli infortuni lungo il tragitto casa luogo di lavoro e viceversa). Quando cessa il rapporto di lavoro (a seguito di licenziamento, pensionamento o invalidità) o se il lavoro viene interrotto per un periodo superiore ai 30 giorni senza pagamento continuato del salario (ferie non retribuite), il datore di lavoro è tenuto ad informare il dipendente che l'assicurazione rimarrà valida per 30 giorni, e a richiamare la sua attenzione sulla possibilità di far continuare l'assicurazione contro gli infortuni non professionali stipulando un'assicurazione mediante convenzione per

Spiegazioni 27 un periodo massimo di 6 mesi. A tale scopo va consegnato al dipendente l'apposito formulario. 2.5 Cooperazione in caso di infortunio LAINF 45 OAINF 56 LAINF 49 Il datore di lavoro è tenuto ad avvisare tempestivamente l'assicuratore quando un suo dipendente è vittima di un infortunio o contrae una malattia professionale. L'assicuratore gli metterà a disposizione gli appositi formulari, in formato cartaceo o elettronico, con le spiegazioni per la loro compilazione. Il datore di lavoro deve inoltre dare all'assicuratore tutte le informazioni necessarie atte a chiarire le circostanze dell'infortunio e permettere ai suoi incaricati il libero accesso all'azienda. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'assicuratore, il datore di lavoro versa le indennità giornaliere per conto dell'assicuratore. Il datore di lavoro può però richiedere che il versamento delle indennità venga effettuato direttamente alla persona infortunata. 2.6 Cooperazione nella prevenzione degli infortuni LAINF 82 La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è un importante compito del datore di lavoro. Egli deve sollecitare i dipendenti a collaborare attivamente nell'opera di prevenzione. Gli equipaggiamenti di protezione e di sicurezza devono essere utilizzati e non devono essere modificati o alterati per nessuna ragione. L'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) regola nei dettagli la materia. 2.7 Cambiamenti nelle condizioni aziendali LAINF 92 IV Dal momento che i tassi dei premi dipendono dal tipo d'azienda, il datore di lavoro è obbligato a segnalare ali'assicuratore, entro un periodo di 14 giorni, eventuali cambiamenti nelle condizioni aziendali che possono influenzare la classe d'attribuzione (inizio/cessazione della fabbricazione, introduzione/eliminazione di linee di prodotti le cui caratteristiche divergono notevolmente dai rimanenti).

28 Spiegazioni 2.8 Cessazione dell attività/cessione dell azienda OAINF 97 La cessazione dell'attività o la cessione dell'azienda ad un altro proprietario va comunicata all'assicuratore entro 14 giorni

Spiegazioni 29 3 ASSICURATORI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI 3.1 Assicuratori LAINF 58 Soggetti giuridici dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF come pure dell'assicurazione facoltativa secondo le disposizioni della LAINF sono: Compagnie private d'assicurazione Casse malati Casse d'assicurazione pubbliche contro gli infortuni SUVA, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (ex INSAI) LAINF 66 OAINF 73 89 Il campo d'attività della SUVA è disciplinato in modo definitivo dall art. 66 LAINF. LAINF 66 Le aziende che non rientrano in quanto previsto dall'art. 66 LAINF 68 della LAINF sono tenute ad assicurarsi presso una compagnia d'assicurazione privata o una Cassa malati. Queste sono iscritte nel registro tenuto dail'ufficio federale delle assicurazioni sociali. LAINF 70 II OAINF 88 LAINF 72 Le Casse malati possono praticare direttamente l'assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure per l'indennità giornaliera. Per l assicurazione delle restanti prestazioni sono tenute a stipulare un accordo di cooperazione reciproca con un assicuratore privato. Per la scelta del soggetto competente è determinante l azienda principale. Le aziende accessorie e ausiliarie seguono l'azienda principale. Le aziende accessorie e ausiliarie sono aziende, o parti d'aziende, oggettivamente connesse all'azienda principale e ad essa collegate dal punto di vista dell'ubicazione e/o del personale. Attuando quanto previsto dalla legge le compagnie di assicurazioni private e le Casse malati hanno istituito congiuntamente la Cassa suppletiva sotto forma di fondazione.

30 Spiegazioni LAINF 73 La Cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati la cui assicurazione esula dalle competenze della SUVA (ex INSAI) e che non sono stati assicurati dal loro datore di lavoro. 3.2 Disdetta LAINF 59 Il contratto assicurativo può essere disdetto dopo una durata contrattuale fissata nella polizza. Se non viene disdetto, esso si intende tacitamente rinnovato. Il termine di disdetta è di tre mesi. Se un contratto assicurativo viene rescisso mediante disdetta, il datore di lavoro che continua ad impiegare dipendenti deve garantire l assoluta continuità della protezione assicurativa completa stipulando un nuovo contratto presso un altro assicuratore LAINF. 3.3 Assicurazioni complementari Le compagnie d'assicurazione private offrono, oltre alla LAINF, delle assicurazioni complementari contro gli infortuni mediante le quali possono essere assicurate specifiche esigenze che eccedono le prestazioni previste dalla LAINF. L'assicurazione complementare LAINF flessibile permette, in caso d'infortunio, di convertire I'assicurazione LAINF unificata in una previdenza personalizzata per il personale (cfr. pagina 94).