La previdenza in Italia in vigore dal 1 gennaio 2012



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La previdenza in Italia in vigore dal 1 gennaio 2012 La riforma delle pensioni Monti-Fornero (decreto legge 201/2011, convertito in legge 241/2011), rispetto anche ai recenti interventi in materia, che pure hanno prodotto una sensibile riduzione nel numero di pensioni annualmente erogate per la prima volta, è strutturale e destinata a rivoluzionare il meccanismo di accesso al trattamento previdenziale, sia per le pensioni di anzianità contributiva che peraltro sono destinate a scomparire anche sotto il profilo formale, in quanto prenderanno il nome di pensioni anticipate - che per quelle di vecchiaia. In un colpo solo, si interviene infatti: Sui requisiti di accesso, eliminando il meccanismo delle quote (che resta valido soltanto per i lavori usuranti pur con una penalizzazione), innalzando l età minima per gli uomini (da subito) e per le donne (da subito e progressivamente fino ad arrivare alla parità nel 2018) ed introducendo una soglia flessibile con incentividisincentivi; Sul meccanismo di calcolo degli assegni con contributivo per tutti a partire dal 1 gennaio 2012; Sul momento dell effettivo pensionamento, eliminando il sistema delle finestre a scorrimento; Sul criterio della speranza di vita, con adeguamenti biennali a partire dal 1 gennaio 2019 e con una clausola di salvaguardia fissata ad almeno 67 anni nel 2021; Sulle aliquote contributive degli autonomi (24%), primo passaggio verso un allineamento con quelle dei lavoratori dipendenti (33%); Sulla organizzazione degli enti previdenziali, con creazione della Super Inps che incorpora anche l Inpdap e l Enpals. In aggiunta, vi è anche un blocco temporaneo della perequazione degli assegni pensionistici superiori a tre volte il minimo (del valore quindi di 1.400 euro) all indice di inflazione Istat; un contributo di solidarietà da alcuni fondi (dirigenti, piloti, telefonici) e dalle pensioni superiori a 200mila euro e misure di riordino per le casse professionali. Dalle misure adottate, è atteso un risparmio nel breve periodo di 3-3,5 miliardi di euro che potranno salire fino a 15 miliardi a regime. L obiettivo della manovra è duplice: innalzare l età di uscita per le pensioni di vecchiaia; ridurre le uscite con le pensioni di anzianità contributiva. Le misure adottate Contributivo per tutti e pro rata (art. 24, comma 2, Dl 201/2011) A decorrere dal 1 gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente a tale anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. La misura interessa tutti coloro che, al 31 dicembre 2011, si trovavano nel regime retributivo, avendo maturato al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi. L adozione del contributivo pro rata porterà ad una probabile riduzione dell assegno erogato, in misura maggiore rispetto agli anni mancanti al conseguimento della pensione. Secondo alcune simulazioni, il passaggio al contributivo pro rata potrebbe portare ad una penalizzazione fino a 13-14 punti percentuali nel caso in cui dovessero mancare sei anni: rispetto all ultima retribuzione, il tasso di sostituzione sarebbe dell 80% con il sistema retributivo e del 66-67% con il sistema misto con contributivo pro rata. Su base mensile, l assegno pensionistico sarebbe in calo fra i dieci e i settanta euro, come evidenziato dalla tabella che segue (Tab. 1) nella quale si simula l introduzione della riforma dal 1 gennaio 2012: Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 1

Confronto fra calcolo pensione con solo sistema retributivo e con parte di contributivo Tab. 1 Ultima Pensione Differenza Differenza Differenza mensile retribuzione solo con mensile pensione mensile pensione pensione con un annua retributivo con 5 anni di con 3 anni di anno di contributivo contributivo contributivo 25.000 1.539-50 - 27-9 30.000 1.846-52 - 32-11 35.000 2.154-61 - 38-13 40.000 2.462-73 - 44-15 Le misure adottate Il campo di applicazione e la nuova terminologia (art. 24, comma 3, Dl 201/2011) Le nuove norme si applicano a partire dal 1 gennaio 2012, per cui chi ha maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011 potrà accedere alla prestazione pensionistica secondo queste regole. L interessato dovrà farsi certificare dall ente previdenziale di appartenenza il conseguimento del diritto. A partire dal 1 gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle pensioni di vecchiaia e dalle pensioni anticipate. Le misure adottate Pensioni di vecchiaia (art. 24, commi 4-9, Dl 201/2011) La norma ritocca i requisiti anagrafici minimi, inglobando la finestra a scorrimento (art. 12, Dl 78/2010; è abrogata anche la norma che riguarda il personale della scuola, art. 1, comma 21, Dl 138/2011), incentivando la permanenza al lavoro fino a 70 anni (attraverso l estensione dei coefficienti di trasformazione) e confermando l aggancio alla speranza di vita (con una scansione temporale diversa rispetto al passato, per il quale si fa riferimento all articolo 12 delle legge 122/2010, come modificato dall articolo 18 del decreto legge 98/2011). A decorrere dal 1 gennaio 2012, sono individuate quattro tipologie di requisiti anagrafici: 1. lavoratrici dipendenti del settore privato: 62 anni in aumento fino a 66 nel 2018; 2. lavoratrici autonome: 63 anni e 6 mesi in aumento fino a 66 nel 2018 3. lavoratori dipendenti privati e pubblici e lavoratrici dipendenti pubbliche: 66 anni; 4. lavoratori autonomi: 66 anni. Nello specifico, l età pensionabile aumenta come evidenziato nella Tabella 2. L età pensionabile al 1 gennaio di ciascun anno Tab. 2 2012 2014 2016 2018 Lavoratrice dipendente settore privato 62 63+6 65 66 Lavoratrice autonoma 63+6 64+6 65+6 66 Lavoratori dipendenti privati e pubblici e lavoratrici dipendenti 66 66 66 66 pubbliche Lavoratori autonomi 66 66 66 66 L età pensionabile è destinata a crescere per effetto dell adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita (comma 13), il prossimo dei quali è previsto Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 2

a decorrere dal 1 gennaio 2019, con aggiornamento a cadenza biennale, con la previsione di una età pensionabile pari a 67 anni per tutti nel 2021. Gli effetti di questa misura, come è possibile apprezzare dalla Tabella 3, penalizzano maggiormente le lavoratrici dipendenti del settore privato. Età di effettivo pensionamento confronto fra vecchio regime e nuovo regime Pensioni di vecchiaia Tab. 3 2013 vecchio regime* 2013 nuovo regime 2021 vecchio regime** 2021 nuovo regime Lav. dipendenti 66 anni + 3 mesi 66 anni 66 anni + 11 mesi 67 anni Lav/trici dip. 61 anni + 3 mesi 62 anni 63 anni + 8 mesi 67 anni *all età pensionistica di 65 anni (60 anni) va aggiunto l anno di attesa per la finestra a scorrimento e l adeguamento alla speranza di vita; ** all età pensionistica di 66 anni (63 anni) va aggiunto l anno di attesa per la finestra a scorrimento, comprensivo dell adeguamento alla speranza di vita. Come pro memoria, si ricorda che l articolo 1 del decreto legge 138/2011 aveva anticipato al 2014 dal 2020 il progressivo innalzamento dell età pensionabile delle donne nel settore privato, per cui l effettiva parità si sarebbe conseguita nel 2026 e non più nel 2032, come precedentemente disposto nel Dl 98/2011. La Tabella 3-bis ricostruisce l incremento dell età pensionabile come sarebbe stata se non fosse intervenuto successivamente il decreto legge 201/2011; all età pensionabile indicata in tabella vanno sommati i mesi di attesa (12 per i lavoratori dipendenti e 18 per quelli autonomi) effetto delle finestre a scorrimento. Speranza di vita e progressivo innalzamento requisito età donne Pensioni di vecchiaia anno e requisito anagrafico Tab. 3-bis Anno Requisito (anni+mesi) Anno Requisito (anni+mesi) Anno Requisito (anni+mesi) Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 2013 65+3 mesi 60 +3 mesi 2021 65+11 mesi 63+8 mesi 2034 67+6 mesi 67+6 mesi 2014 65+3 mesi 60+4 mesi 2022 66+3 mesi 64+6 mesi 2037 67+9 mesi 67+9 mesi 2015 65+3 mesi 60+6 mesi 2023 66+3 mesi 65 2040 68 68 2016 65+7 mesi 61+1 mesi 2024 66+3 mesi 65+6 mesi 2043 68+3 mesi 68+3 mesi 2017 65+7 mesi 61+5 mesi 2025 66+7 mesi 66+4 mesi 2046 68+6 mesi 68+6 mesi 2018 65+7 mesi 61+10 mesi 2026 66+7 mesi 66+7 mesi 2049 68+9 mesi 68+9 mesi 2019 65+11 mesi 62+8 mesi 2028 66+11 mesi 66+11 mesi 2052 69 69 2020 65+11 mesi 63+2 mesi 2031 67+3 mesi 67+3 mesi Ai sensi del comma 7, il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l importo dell assegno sia pari ad almeno 1,5 volte l assegno sociale. La soglia dell 1,5%, al di sotto della quale comunque non è possibile scendere, è annualmente rivalutata sulla base dell andamento medio quinquennale del prodotto interno lordo. Per chi ha un età anagrafica di 70 anni, l anzianità contributiva minima richiesta è di 5 anni. A decorrere dal 1 gennaio 2018, è incrementata di un anno (e quindi sale a 66 anni) anche l età anagrafica per l accesso all assegno sociale (art. 3, comma 6, legge 335/1995) Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 3

e alle prestazioni a sostegno di sordomuti (art. 10, legge 381/1970), mutilati ed invalidi civili (art. 19, legge 118/1971). Le misure adottate Pensioni anticipate (ex pensioni di anzianità) (art. 24, commi 10-12, Dl 201/2011) Le novità riguardano il sistema di calcolo degli assegni pensionistici e i requisiti di accesso. Come già accennato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il sistema contributivo è esteso a tutti i lavoratori, compresi quelli che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e quindi si ritrovano nel cosiddetto sistema retributivo. Per questi il sistema contributivo si applica pro rata, cioè a dire dai contributi versati dopo il 1 gennaio 2012, mentre per gli anni precedenti si continua ad applicare il sistema retributivo. A decorrere dalla stessa data, è ammesso il pensionamento anticipato con il raggiungimento di 42 anni ed un mese di contributi per gli uomini e di 41 anni ed un mese per le donne, con una età minima anagrafica fissata in 62 anni. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per ciascuno degli anni 2013 e 2014, come previsto nel decreto legge 98/2011. Età di effettivo pensionamento confronto fra vecchio nuovo regime Pensioni anticipate (ex anzianità contributiva) Tab. 4 2011* 2012 2013 2014 Uomini 41 anni 42 anni + 1 mese 42 anni + 2 mesi 42 anni + 3 mesi Donne 41 anni 41 anni + 1 mese 41 anni + 2 mesi 41 anni + 3 mesi *per effetto della finestra a scorrimento Come evidenziato dalla tabella 4, la nuova disciplina penalizza maggiormente gli uomini, mentre non ha effetti negativi aggiuntivi sulle donne. Si ricorda che il criterio dell adeguamento alla speranza di vita (comma 13) si applica anche in questo caso, sia sui requisiti anagrafici che su quelli contributivi; il prossimo adeguamento (probabile tre mesi) è previsto nel 2019. È introdotto un ulteriore paletto rappresentato dall età minima di 62 anni, per cui chi matura il requisito richiesto in materia di anzianità contributiva prima di aver compiuto i 62 anni potrà accedere alla pensione in anticipo, ma avrà una penalizzazione pari al 1% per ogni anno anticipato fino a due; i punti percentuali diventano 2 per ogni anno ulteriore oltre a due. La penalizzazione si applica sulla quota di trattamento maturata prima del 1 gennaio 2012. Penalizzazione per chi lascia il lavoro prima dei 62 anni di età, avendo maturato i requisiti contributivi richiesti Tab. 5 Età anagrafica primo lavoro 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni 20 anni Penalizzazione -6% -4% -2% -1% 0 Le misure adottate Le eccezioni (art. 24, commi 11, 14 e 15 bis, Dl 201/2011) Ai sensi del comma 11, coloro che hanno il primo accredito contributivo successivo al 1 gennaio 1996 (e quindi sono interamente nel sistema contributivo) possono accedere al trattamento pensionistico a 63 anni purché abbiano almeno venti anni di anzianità e la prima rata di pensione sia superiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale. Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 4

Per l accesso al trattamento pensionistico è richiesta la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre la soglia di 2,8 volte l importo minimo è soggetta a revisione annuale, sempre in rapporto all andamento del prodotto interno lordo. La normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011 continua ad applicarsi: a chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2011; alle lavoratici dipendenti e autonome che, con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età anagrafica minima rispettivamente di 57 e 58 anni, optano per il calcolo interamente contributivo (misura sperimentale introdotta dall articolo 1, comma 9, legge 243/2004 e valida fino al 31 dicembre 2015); ad una platea di lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011 e che si trovano in una delle seguenti condizioni: in mobilità in seguito ad accordi sindacali stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità; in mobilità lunga per effetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011; a carico di fondi di solidarietà o per i quali sia stato previsto il diritto di accesso agli stessi fondi (sempre alla data del 4 dicembre 2011); le persone autorizzate ad accedere al fondo resteranno comunque a carico dello stesso fino almeno al compimento del 59 anno di età; a chi è stato autorizzato, sempre entro il 4 dicembre 2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione; a chi è stato esonerato dal servizio, sempre entro il 4 dicembre 2011. Il numero dei lavoratori coinvolti, ai sensi del comma 15, è connesso alle risorse disponibili che sono pari a 240 milioni di euro per il 2013, a 630 milioni di euro per il 2014, a 1.040 milioni per il 2015, a 1.220 milioni per il 2016, a 1.030 milioni per il 2017, a 610 milioni per il 2018 e a 300 milioni per il 2019. Il monitoraggio della platea spetta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Si specifica che chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2011 dovrà tener conto della normativa vigente fino a quella data (e quindi delle finestre a scorrimento), mentre per chi matura i requisiti dopo questa data vale il criterio dell adeguamento alla speranza di vita. Il comma 15 bis dispone, in via eccezionale, le ipotesi di: pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 hanno un anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un età anagrafica non inferiore a 64 anni (Quota 99; per memoria: alla stessa data, la 243/2004, come modificata dalla legge 247/2007, prevedeva Quota 97, con età minima di 61 anni); pensionamento anticipato per le lavoratrici del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2012 un età anagrafica di 60 anni ed una anzianità contributiva di almeno 20 anni. Le misure adottate La disciplina per i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti (cd Lavori usuranti) (art. 24, comma 17, Dl 201/2011) Il meccanismo delle Quote resta in vigore per i soli lavoratori occupati in attività particolarmente faticose e pesanti, i cosiddetti lavori usuranti. La platea degli interessati al provvedimento è definita dal decreto legislativo 67/2011, in attuazione della delega contenuta nella legge 247/2007: a. Lavoratori impegnati in lavorazioni particolarmente usuranti decreto 19 maggio 1999; b. Lavoratori notturni: Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 5

1. almeno 6 ore per un numero minimo di giorni non inferiore a 78 (per chi matura i requisiti fra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o non inferiore a 64 (per chi matura i requisiti dal 1 luglio 2009); 2. almeno tre ore nell intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino per l intero anno lavorativo; c. Lavoratori occupati in aziende individuate da specifico codice Inail che si caratterizzano per processi produttivi in serie con ripetizione costante del ciclo; d. I conducenti di veicoli con non meno di 9 posti del servizio di trasporto pubblico. Le condizioni di accesso: 1. Requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni; 2. Rispetto del regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati; 3. Aver svolto almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività in lavorazioni esplicitamente elencate (valido fino al 31 dicembre 2017); 4. Aver svolto almeno la metà della vita lavorativa complessiva nelle lavorazioni esplicitamente elencate (a regime dal 1 gennaio 2018). La domanda, con allegata la documentazione in data certa comprovante l attività svolta, va presentata all Istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Raggiungimento requisiti Scadenza presentazione domanda Entro il 31 dicembre 2011 Entro il 30 settembre 2011 A decorrere dal 1 gennaio 2012 Entro il 1 marzo dell anno di maturazione Il decreto legge 201/2011, all articolo 24, prevede però, rispetto a quanto stabilito precedentemente e che rimane in vigore per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, un inasprimento degli stessi, con la quota che sale da 94 a 96 (con età anagrafica minima di 60 anni) nel 2012 e poi a quota 97 (con età anagrafica minima di 61 anni) nel 2013; di fatto il beneficio viene dimezzato, in quanto ai lavoratori usuranti vengono applicate le norme che fino al 31 dicembre 2011 sono state applicate a tutti i lavoratori dipendenti. Il periodo transitorio, inizialmente previsto dal 2008 al 2012, finisce il 31 dicembre 2011 (Tab. 6.1 e 6.2), mentre a regime si applica la tabella B della legge 247/2007 anticipata di un anno (Tab. 6.3). Periodo transitorio Come cambia la Tabella A della legge 247 del 2007 Tab. 6.1 Periodo Età anagrafica Nuova età anagrafica richiesta Da 01/07/2008 a 30/06/2009 58 57 Come cambia la Tabella B della legge 247 del 2007 Tab. 6.2 Periodo Quota legge 247/2007 Quota dlgs 67/2011 Età anagrafica legge 247/2007 Età anagrafica dlgs 67/2011 II semestre 95 93 59 57 2009 2010 95 94 59 57 2011 96 94 60 57 Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 6

Beneficio a regime Cosa prevede la Tabella B della legge 247 del 2007 Tab. 6.3 Periodo Età anagrafica + anzianità contributiva Età anagrafica minima (cd. Quota) Dal 2012 (2013) 97 61 Sempre il comma 17, interviene sui benefici riconosciuti alla particolare categoria dei lavoratori notturni impiegati in attività usuranti, distinguendo fra coloro che svolgono fra 64 e 71 giorni lavorativi e fra 72 e 77 giorni lavorativi annui. Il riferimento è sempre alla Tabella B della legge 247/2007, rispetto alla quale sono aumentati i requisiti contributivi ed anagrafici, come evidenziato dalla tabella 7. I nuovi requisiti per il pensionamento dei lavoratori notturni Tab. 7 Legge 247/2007 Lav. notturni 64-71 gg Lav. notturni 72-77 gg Quota Età minima Quota Età minima Quota Età minima 2012 96 60 98 62 97 61 Dal 2013 97 61 99 63 98 62 Per i lavoratori interessati dagli effetti del comma 17, ai sensi del successivo comma 17 bis, continua ad applicarsi il meccanismo delle finestre a scorrimento, per cui l età effettiva di pensionamento è incrementata di un anno. Le misure adottate Rivalutazione automatica delle pensioni (art. 24, comma 25, Dl 201/2011) In considerazione della particolare situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (ai sensi dell articolo 34, comma 1, della legge 448/1998) è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 nella misura del 100% esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps. Per gli importi superiori a tale soglia, la rivalutazione automatica è comunque riconosciuta per la parte inferiore a tale limite. Di conseguenza, viene abrogato il comma 3 dell articolo 18 del decreto legge 98/2011 che aveva previsto anche l indicizzazione al 70% per la fascia compresa fra tre volte e cinque volte il minimo Inps. Rivalutazione delle pensioni confronto fra vecchio e nuovo regime Tab. 8 Rivalutazione nuovo regime 2012-2013 Fascia Importo lordo 2011 Indicizzazione Fino a tre volte il minimo 1.402,29* max 100% Oltre tre volte il minimo + di 1.402,29 0 Rivalutazione vecchio regime (legge 388/2000) Fascia Importo lordo 2011 Indicizzazione Fino a tre volte il minimo 1.402,29 max 100% Fra tre e cinque volte il minimo 2.337,15 max 90%** Oltre cinque volte il minimo + di 2.337,15 75%*** *Detto valore, che è riferito al 2011, dovrà essere aggiornato dall Inps **Il decreto legge 98/2011 aveva previsto una rivalutazione rispettivamente del 70% **Il decreto legge 98/2011 non aveva previsto una rivalutazione È opportuno specificare che l aumento di rivalutazione è attribuito fino a concorrenza del limite indicato; ciò vuol dire che un titolare di pensione con assegno, ad esempio, di 1.500 euro avrà una rivalutazione per la sola parte fino a 1402 euro e non sui restanti 98 euro. Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 7

Le altre misure 1. Le pensioni sopra a mille euro sono pagate soltanto in formato elettronico con accredito su conto corrente o carta prepagata, mentre quelle al di sotto della soglia continuano ad essere pagate in contanti (art. 12, comma 2, lettera c, Dl 201/2011). 2. Soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di Inpdap ed Enpals con conseguente trasferimento delle funzioni dei due enti nell Inps; il nuovo ente previdenziale avrà circa 33mila dipendenti (25.500 da Inps; 7mila da Inpdap; 350 da Enpals); è atteso un decreto di natura regolamentare entro 60 giorni dalla chiusura dei bilanci prevista per il 31 marzo 2012 per il trasferimento all Inps delle risorse strumentali, umane e finanziarie; nei successivi sei mesi, l Inps provvederà a varare il riassetto organizzativo e funzionale; il consiglio di indirizzo e vigilanza dell Inps è integrato con sei membri; dalla misura il governo si attende risparmi per 20 milioni di euro nel 2012, per 50 milioni di euro nel 2013 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014; il presidente di Inps rimane in carica fino al 31 dicembre 2014 (art. 21, commi 1-9, Dl 201/2011). 3. In attesa della revisione dei coefficienti di trasformazione, quello relativo alla data di uscita dal lavoro attualmente vigente è esteso, con effetto dal 1 gennaio 2013, fino a 70 anni, valore quest ultimo adeguato agli incrementi della speranza di vita (art. 24, comma 16, Dl 201/2011). 4. La previsione di una progressiva armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, attraverso un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012; la norma interessa anche i lavoratori impiegati in attività in miniera e il personale delle Forze armate e di Polizia (art. 24, comma 18, Dl 201/2011). 5. A decorrere dal 1 gennaio 2012 viene meno il limite di tre anni previsto come condizione per la totalizzazione dei contributi ai fini previdenziali (art. 24, comma 19, Dl 201/2011). 6. Continuano a trovare applicazione gli istituti previsti dall articolo 72 del decreto legge 112/2008 (esonero dal servizio, permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva), mentre i provvedimenti di collocamento a riposo nella pubblica amministrazione già adottati sono validi, anche se aventi effetto successivamente al 1 gennaio 2012 (art. 24, comma 20, Dl 201/2011). 7. Per il periodo fra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017, è introdotto di un contributo di solidarietà variabile fra lo 0,3% e l 1% sui pensionati dei fondi speciali Inps (piloti, dirigenti di azienda, trasportatori, elettrici, telefonici) nonché di un contributo di solidarietà dello 0,5% per chi è iscritto agli stessi fondi, ma è ancora al lavoro (si veda la Tabella 9); sono escluse dal contributo le pensioni di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità (art. 24, comma 21, Dl 201/2011). 8. Con effetto dal 1 gennaio 2012, progressivo innalzamento delle aliquote contributive di artigiani e commercianti fino ad arrivare al 24% nel 2018; incremento anche per le aliquote di finanziamento e di computo per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni (art. 24, commi 22 e 23, Dl 201/2011)le aliquote di finanziamento e di computo sono nelle Tabelle 10.1 e 10.2. 9. Le casse professionali hanno l obbligo di adottare entro il 30 giugno 2012 delle misure per assicurare l equilibrio del saldo previdenziale; se ciò non accade, si applica il contributivo pro rata e un contributo di solidarietà dell 1% per il biennio 2012-2013; gli enti previdenziali dei professionisti (avvocati; commercialisti; geometri; architetti e ingegneri; notai; ragionieri e periti commerciali; rappresentanti Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 8

di commercio; consulenti del lavoro; medici; farmacisti; veterinari; agricoltura; imprese di spedizione e agenzie marittime; giornalisti; psicologi; periti industriali; infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia; biologi; agronomi; attuari; chimici; geologi) sono stati privatizzati dal 1 gennaio 1995 e, per alcuni enti, dal 1 gennaio 1996 (art. 24, comma 24, Dl 201/2011). 10. Estensione delle indennità di malattia, degenza ospedaliera e maternità ai professionisti iscritti nella gestione separata (art. 24, comma 26, Dl 201/2011). 11. Istituzione di una Commissione di esperti e rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza nel settore previdenziale per valutare lo stato di salute del sistema previdenziale entro il 31 dicembre 2012 e per valutare l ipotesi di introdurre delle forme di decontribuzione parziale dell aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi con particolare attenzione alle giovani generazioni (art. 24, comma 28, Dl 201/2011). 12. Elaborazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un programma di iniziative informative e di educazione previdenziale (art. 24, comma 29, Dl 201/2011). 13. Esclusione dalla tassazione separata del Tfr il cui importo sia superiore ad un milione di euro (art. 24, comma 31, Dl 201/2011). 14. Contributo di solidarietà del 15% sulle pensioni superiori a 200mila euro per le parte eccedente tale valore; il contributo è richiesto per il periodo 1 agosto 2011-31 dicembre 2014 (art. 24, comma 31 bis, Dl 201/2011) (Tab. 11). Contributo di solidarietà a carico di pensionati e lavoratori iscritti a specifici fondi Tab. 9 Anzianità contributiva al 31.12.1995 Da 5 a 15 anni fra 15 e 25 anni Oltre 25 anni Pensionati Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1% Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1% Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1% Ex Inpdai 0,3% 0,6% 1% Fondo volo 0,3% 0,6% 1% Lavoratori Ex Fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5% Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5% Ex Fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5% Ex Inpdai 0,5% 0,5% 0,5% Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5% Aliquote di finanziamento - Tab. 10.1 Zona normale Zona svantaggiata Anno + di 21 anni - di 21 anni + di 21 anni - di 21 anni 2012 21,6% 19,4% 18,7% 15% 2013 22% 20,2% 19,6% 16,5% 2014 22,4% 21% 20,5% 18% 2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5% 2016 23,2% 22,6% 22,3% 21% 2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5% Dal 2018 24% 24% 24% 24% Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 9

Aliquote di computo Tab. 10.2 Anno + di 21 anni 2012 21,6% 2013 22% 2014 22,4% 2015 22,8% 2016 23,2% 2017 23,6% Dal 2018 24% Contributo di solidarietà richiesto ai titolari di pensioni Tab. 11 Ammontare importo Contributo Da 90mila a 150mila 5% Da 150mila a 200mila 10% Oltre 200mila 15% Altre misure adottate con i decreti legge precedenti il 201/2011 La revisione della aliquota percentuale della pensione al coniuge superstite, cosiddetta reversibilità (art. 18, Dl 98/2011) in ragione dell età dell assicurato/pensionato (più di 70 anni) e della differenza di età al momento del matrimonio (più di 20 anni): Riduzione del 10% in ragione di ogni anno mancante rispetto al numero di 10; La misura non si applica in presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili. La norma decorre dal 1 gennaio 2012. Interpretazione corretta della norma, che si applica al pubblico impiego, sulle percentuali di incremento dell indennità integrativa speciale (legge 730/1983), della norma sul contributo di solidarietà (legge 144/99) che spetta sia ai dipendenti che ai pensionati degli enti pubblici e della norma sul collocamento in pensione per il raggiungimento del massimo di contributi (art. 16, DL 98/2011); Misure specifiche per le Casse previdenziali professionali (sono sottoposte al controllo della Covip, articolo 14, DL 98/2011), i lavoratori autonomi e la contribuzione Enasarco (art. 18, Dl 98/2011); Le amministrazioni pubbliche possono, con preavviso di sei mesi, sciogliere il rapporto di lavoro con i dipendenti che raggiungono i 40 anni di contributi (art. 72, Dl 112/2008); la norma trova applicazione anche nel periodo 2012-2014; Il lavoratore dipendente pubblico che intende restare in servizio anche dopo il raggiungimento dell età pensionabile presenta la propria disponibilità che è valutata dall amministrazione (modifica all art. 16, dlgs 503/92); Il trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici è erogato entro 24 mesi e non più entro sei mesi Fanno eccezione i collocamenti a riposo per il raggiungimento dell anzianità massima di servizio con leggi o regolamenti applicabili nell amministrazione; Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 10

La norma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2012. Sono estinti di diritto, per effetto dell articolo 38 del decreto legge 98/2011, i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l Inps di valore non superiore a 500 euro con riconoscimento della pretesa economica del ricorrente; La misura dovrebbe interessare circa 150mila processi pendenti È richiesto un preventivo accertamento tecnico obbligatorio nei casi di controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità; L istanza deve essere presentata presso il Tribunale nel cui circondario risiede il ricorrente Altre misure riguardano: Il pagamento dovuto dagli enti previdenziali ai procuratori legalmente costituiti; La prescrizione dei ratei arretrati a partire dal 1 gennaio 2012; Soppressione ed accorpamento di enti previdenziali pubblici (Ipsema ed Ispesl in Inail; Ipost in Inps; Enam in Inpdap; Enappsmsad in Enpals), riduzione dei componenti degli organi direttivi e degli emolumenti spettanti e contrasto al fenomeno degli abusi in materia di invalidità civile (art. 12, legge 122/2010). Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 11

Domande e risposte sulla riforma delle pensioni 2012 D) Sono un operaio finora in regime retributivo; come cambia il calcolo dell assegno pensionistico? R) Il regime retributivo si applica a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi. Per effetto della modifica introdotta con il decreto legge 201/2011, sui contributi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2012 si applica il metodo contributivo che, in ragione del fatto che è utilizzato per una sola parte del montante, prende il nome di contributivo pro rata. D) Sono una lavoratrice impiegata in una azienda chimica: vorrei sapere se il passaggio dal retributivo al contributivo ha effetti negativi in termini di assegno pensionistico? R) Le simulazioni sembrano confermare una penalizzazione diffusa che naturalmente varia in ragione degli anni che mancano per il conseguimento dei requisiti per l accesso al trattamento pensionistico. Premesso che è necessario verificare caso per caso, si può arrivare ad ipotizzare una penalizzazione nell ordine di 13-14 punti percentuali nel caso in cui al lavoratore mancano sei anni per l accesso al trattamento pensionistico. D) Sono occupato presso una azienda tessile e mi trovo nel regime misto, avendo cinque anni anzianità contributiva prima del 1996; cosa mi cambia con l introduzione del contributivo pro rata? R) A chi si trova nel regime misto non cambia nulla, in quanto sui contributi maturati prima del 31 dicembre 1995 continuerà ad applicarsi il metodo retributivo, mentre in quelli successivi a quella data già si applica il metodo contributivo. D) Sono un impiegato in una azienda di servizi di Catania; a novembre 2011 ho raggiunto i 40 anni di contributi; quando potrò andare in pensione? R) La riforma introdotta con il decreto legge 201/2011 è a decorrere dal 1 gennaio 2012. A tutti coloro che hanno maturato i requisiti prima di questa data, si continua ad applicare la normativa vigente fino al 31 dicembre 2011. Nel caso specifico la persona dovrà attendere la finestra a scorrimento, la quale, essendo l interessato un lavoratore dipendente, si aprirà decorsi dodici mesi e cioè a dicembre 2012. D) Sono occupato presso una azienda ospedaliera, per la quale presto lavoro anche in turni di notte; vi sono dei benefici in termini pensionistici? R) Per lavoro notturno, ai sensi della normativa vigente (dlgs 67/2011, come modificato dal decreto legge 201/2011), si intende un turno di almeno sei ore comprendente l intervallo mezzanotte-cinque del mattino per un determinato numero di notti (compreso nelle soglie 64-71 e 72-77 giornate di lavoro) o di almeno tre ore nell intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino per l intero anno lavorativo. Lavorando su turni, la persona interessata dovrà verificare il numero degli stessi nell arco dell anno, ricordando che per coloro che lavorano in attività usuranti resta il regime delle quote. Per l anno 2012, le quote che si applicano sono 98 (con età minima a 62 anni) e 97 (con età minima a 61 anni), rispettivamente in caso di lavoro notturno fra 64-71 giornate e fra 72 e 77 giornate. Quote ed età minima sono destinate a crescere di una unità ciascuna a decorrere dal 2013. Superate le 78 giornate la quota è 97 con età minima a 61 anni. D) Sono uno studente universitario prossimo alla laurea; conviene riscattare gli anni del corso ai fini pensionistici? Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 12

R) Il riscatto degli anni universitari conviene sotto il profilo previdenziale in quanto aumenta gli anni utili per il raggiungimento dei necessari requisiti. Deve, però, essere valutata con attenzione la convenienza economica. Infatti, il riscatto prevede il pagamento di un corrispettivo che proporzionale alla retribuzione della persona interessata. È evidente che il riscatto che avviene dopo diversi anni dal conseguimento della laurea, quando verosimilmente si è già fatto un certo percorso professionale, avrà un costo sensibilmente maggiore rispetto a quello fatto appena usciti dall università, magari prima ancora di iniziare a lavorare. È possibile dilazionare il pagamento fino a 120 rate mensili. D) Sono un pensionato di Napoli; nel 2011 prendevo mensilmente circa 1.650 euro lorde; saranno rivalutate? R) Il decreto legge 201/2011 è intervento sulla noma relativa all indicizzazione delle pensioni al costo della vita (articolo 34, comma 1, legge 448/1998), prevedendo una indicizzazione piena fino a tre volte il minimo. Il pensionato di Napoli avrà quindi la pensione indicizzata al 100% fino a tale importo (di poco superiore a 1.400 euro), mentre non avrà nessuna indicizzazione per la parte restante. Se non fosse intervenuta questa norma avrebbe avuto una indicizzazione piena per la parte fino a tre volte il minimo e del 90% per la restante parte. D) Sono un conducente di un veicolo pubblico adibito al trasporto persone; rientro nella categoria di lavoratore usurante? R) I conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico con non meno di 9 posti rientrano nella categoria di coloro che sono impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti. Sono però richiesti dei requisiti, fra i quali una anzianità contributiva minima di 35 anni (la quale va coordinata con l altro requisito dell età minima che è destinato a salire ad un minimo di 61 anni) e soprattutto l aver svolto questa attività per un certo periodo della propria vita lavorativa. Fino al 31 dicembre 2017, questo secondo parametro è pari a sette degli ultimi dieci anni di attività professionale, mentre a decorrere dal 1 gennaio 2018 è richiesta la metà della vita lavorativa. D) Sono un iscritto ad un fondo speciale presso l Inps con una anzianità contributiva di 21 anni; sono state introdotte delle misure specifiche? R) Gli iscritti ai fondi speciali Inps (piloti, dirigenti di azienda, trasportatori, elettrici, telefonici) saranno chiamati a dare un contributo di solidarietà variabile fra lo 0,3 e l 1% in rapporto all anzianità contributiva. Nel caso specifico, il contributo è dello 0,5% a valere sul periodo compreso fra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017. Il contributo è richiesto anche ai pensionati iscritti a tali fondi, con l esclusione dei titolari di pensioni pari a meno di cinque volte il minimo, di pensioni o assegni di invalidità o di inabilità. D) Sono un metalmeccanico iscritto al fondo Cometa; il decreto legge Monti Salva Italia ha effetti sulla previdenza complementare? R) La previdenza complementare segue quella obbligatoria, di conseguenza aumentando l età pensionabile cresce anche il periodo di permanenza nel fondo di previdenza complementare. Ciò porterà dei benefici in termini di montante e quindi di capitale o rendita percepita. Inoltre, l iscritto potrebbe avere dei maggiori vantaggi fiscali in quanto l aliquota applicata alla pensione complementare diminuisce in proporzione al periodo in cui si è iscritti, fino a raggiungere l aliquota minima del 9% con una permanenza di 35 anni. D) Sono un impiegato di banca; ho iniziato a lavorare a 19 anni, terminati gli studi superiori. Oggi ho 58 anni; quando potrò andare in pensione? Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 13

R) Chi ha iniziato a lavorare molto presto è particolarmente penalizzato dalle nuove norme. Fino al 31 dicembre 2011, era infatti sufficiente raggiungere i 40 anni di contributi; l uscita effettiva dal lavoro era un anno dopo per effetto delle finestre a scorrimento. A decorrere dal 1 gennaio 2012 serviranno almeno 42 anni ed un mese, soglia che è destinata a crescere di un ulteriore mese per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e poi in seguito per l aggancio alla speranza di vita. Il decreto legge 201/2011 ha, però, introdotto una seconda novità fondamentale che è quella dell età minima di 62 anni. Nel caso specifico, la persona andrà in pensione fra quattro anni con 43 anni di contributi. Potrebbe accedere alla pensione con alcuni mesi di anticipo (fino a nove), ma con una penalizzazione dell 1% applicata sulla quota di trattamento maturata prima del 1 gennaio 2012. D) Sono una dipendente di una azienda di servizi di Torino; oggi ho 50 anni, ma ho iniziato a lavorare soltanto dieci anni fa perché prima mi sono dedicata alla cura dei miei figli. Quando potrò andare in pensione? R) Avendo iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio del 1996, la lavoratrice potrà andare in pensione in via eccezionale a 63 anni (cioè nel 2025) con una anzianità contributiva di 23 (quindi superiore alla soglia richiesta che è di 20 anni), purché la rata di pensione sia superiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l importo mensile dell assegno mensile (ai valori attuali poco più di 1.300 euro lordi). Se non si raggiunge tale soglia, allora la lavoratrice dovrà aspettare almeno fino al 2030, quando avrà 68 anni. D) Sono un operaio di Reggio Emilia: compio 60 anni nell aprile prossimo, ho 35 anni di contributi ed attualmente in mobilità in seguito ad accordo sindacale del 20 ottobre 2011. Quando potrò andare in pensione? R) La norma che modifica i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1 gennaio 2012 prevede delle eccezioni, fra le quali quella dei lavoratori in mobilità in seguito ad accordi stipulati prima della data del 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità stessa. Il nostro operaio potrà quindi andare in pensione secondo la regola delle quote. Ad aprile 2013 avrà raggiunto i requisiti richiesti (età anagrafica minima di 60 anni e 37 anni di contributi per una quota 97); dovrà poi attendere l anno previsto per la finestra a scorrimento e quindi maggio 2014. Se lo stesso lavoratore non fosse stato in mobilità, sarebbe potuto andare in pensione a decorrere dal 1 maggio 2016. D) Sono impiegato presso una ditta di trasporti privata di Genova; a maggio 2012 avrò 64 anni, mentre a novembre arriverò a 35 anni di contributi. Quando andrò in pensione? R) Il lavoratore può utilizzare la possibilità riconosciuta dal comma 15 bis dell articolo 24 del decreto legge 201/2011, la quale permette in via eccezionale di accedere al trattamento pensionistico a chi ha un età anagrafica non inferiore a 64 anni ed almeno 35 anni di contributi. Le due condizioni devono verificarsi entro il 31 dicembre 2012, cosa che puntualmente accade con il nostro impiegato di Genova che quindi potrà andare in pensione dal 1 dicembre 2012. Naturalmente, se vorrà, potrà proseguire a lavorare con un beneficio in termini di maggiore assegno pensionistico, stimato in 3-4 punti percentuali in più. D) Sono un impiegato di banca di Napoli di 60 anni, nel fondo di solidarietà di categoria. Sono interessato a sapere se tutti coloro che si trovano nella mia stessa situazione potranno accedere al trattamento pensionistico con le vecchie regole? R) La norma ha introdotto delle eccezioni all applicazione delle nuove regole sul conseguimento del trattamento pensionistico. Fra queste, vi è anche quella di coloro che Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 14

sono già a carico dei fondi di solidarietà di categoria alla data del 4 dicembre 2011 o per i quali è stato previsto l accesso agli stessi fondi sempre nella medesima data. C è da ricordare però che questo diritto è subordinato alle risorse effettivamente disponibili, per cui periodicamente l Inps è chiamata a monitorare la platea dei lavoratori interessati. Le risorse al momento stanziate ammontano ad oltre 5 miliardi di euro spalmati fra il 2013 e il 2019. D) Sono una insegnante di una scuola pubblica di 48 anni di Pescara e vorrei sapere se le nuove regole si applicano anche al nostro comparto? R) Le nuove regole si applicano anche al settore della scuola. D) Sono una dipendente di un negozio di parrucchiera; sto pensando di mettermi in proprio. Cosa cambia con questa riforma? R) La riforma delle pensioni introdotta con il decreto legge 201/2011 equipara l età pensionabile per tutte le categorie (lavoratori e lavoratrici dipendenti pubbliche o private; lavoratori o lavoratrici autonome) a partire dal 2018. A quella data, infatti, l età pensionabile sarà di 66 anni per tutti; ad oggi la differenza è invece di un anno e mezzo con 62 anni per le lavoratrici dipendenti del privato e 63 anni e mezzo per la lavoratrici autonome. Inoltre, la manovra ha previsto un progressivo innalzamento delle aliquote contributive per gli artigiani e i commerciati fino ad arrivare al 24% nel 2018; nel 2012 l aliquota contributiva è del 21,6%. D) Sono un dipendente pubblico per il quale entro il 31 dicembre del 2011 è stato adottato un provvedimento di collocamento a riposo che però avrà effetto nel corso del 2012. Questo provvedimento è ancora valido? R) Il comma 20 dell articolo 24 del decreto legge 201/2011 conferma la validità dei provvedimenti di collocamento a riposo già adottati, ma che hanno però effetto dopo il 1 gennaio 2012. D) Sono un pensionato di Roma che percepisce un assegno di circa 900 euro al mese. Cambia qualcosa nella forma di pagamento dello stesso? R) L articolo 12 del decreto legge 201/2011 è volto a ridurre il denaro circolante e a limitare i pagamenti in contante della pubblica amministrazione. La norma si applica a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo e, quindi, anche alle pensioni e agli stipendi. Il comma 2 pone la soglia per i pagamenti in contante delle pensioni a mille euro; al di sopra di questo limite, l interessato dovrà avere un conto corrente. È anche prevista la possibilità che l importo da pagare sui caricato su carta prepagata. La norma prevede che gli istituti di credito e finanziari aggiornino le loro offerte prevedendo dei conti correnti a costo zero per particolari categorie di cittadini. Anche diversi enti locali, ai quali è passata la gestione della social card, si stanno muovendo per venire incontro a questa esigenza. Nel caso del pensionato romano, la pensione potrà sempre essere pagata in contanti in quanto è al di sotto della soglia di mille euro. D) Sono una psicologa iscritta alla cassa professionale di categoria. Quali sono le novità? R) Le casse professionali sono tenute ad adottare entro il 30 giugno 2012 tutte le misure necessarie per garantire l equilibrio di gestione. Se ciò non accade, il governo interverrà estendendo il contributivo pro rata a tutti gli iscritti e introducendo un contributo di solidarietà dell 1% per il biennio 2012-2013. D) Al momento sono un lavoratore dipendente, ma ho dei contributi versati nella gestione separata. Posso procedere alla totalizzazione? Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 15

R) La totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti di riunire tutti i contributi eventualmente versati nelle diverse gestioni, arrivando così a percepire la pensione. La totalizzazione è gratuita ed è fruibile dagli iscritti a più forme obbligatorie, alle forme sostitutive, alla casse professionali, ad appositi elenchi previsti dalla legge, alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, al fondo di previdenza per il clero. Il decreto legge 201/2011 cancella, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il vincolo di permanenza minima di tre anni. In alternativa, l interessato può utilizzare lo strumento della ricongiunzione che, per effetto della norma introdotta dalla legge 122/2010, è però onerosa. D) Sono un dipendente 30enne di una azienda del settore chimico; la recente riforma pensionistica rende sempre utile l iscrizione ad una forma di previdenza complementare? R) La previdenza complementare è funzionale all obiettivo di assicurare una rendita ulteriore al lavoratore nel momento in cui andrà in pensione. L incremento dell età pensionabile ha sicuramente un effetto positivo sull ammontare dell assegno percepito; nonostante ciò, l iscrizione ad una forma di previdenza complementare resta sempre utile, in quanto presenta anche dei benefici in termini fiscali. Nel caso del lavoratore in oggetto, aderendo al Fonchim avrà inoltre il contributo aggiuntivo del datore di lavoro che si somma a quello proprio e al trattamento di fine rapporto. Si chiarisce comunque che la scelta di iscriversi ad un fondo resta un atto volontario del lavoratore. D) Sono una vedova di pensionato, ex lavoratore dipendente; ho diritto alla pensione di reversibilità? R) Il decreto legge 98/2011, all articolo 18, ha modificato alcune cose in materia di reversibilità, intervenendo in particolare sulla percentuale di pensione spettante al coniuge superstite che è messa in relazione con l età dell assicurato/pensionato e con la differenza di età al momento di matrimonio. Se l età del pensionato/assicurato è superiore a 70 anni e se la differenza di età fra i coniugi è maggiore di 20 anni, allora vi sarà una riduzione del 10% in ragione di ogni anno mancante rispetto al numero di 10. La norma che decorre dal 1 gennaio 2012 non si applica in presenza di figli minori, di figli che studiano o che sono inabili. D) Sono una impiegata di 52 anni. Ho sentito parlare dei coefficienti di trasformazione, ma non ho ben compreso cosa si intende con questo termine. È cambiato qualcosa in materia con la recente riforma? R) Il coefficiente di trasformazione è un parametro fondamentale per il calcolo dell assegno pensionistico nel sistema contributivo. Tale coefficiente che è stabilito in relazione all età della persona interessata al momento della decorrenza della pensioni moltiplicato per il montante contributivo individuale permette di calcolare l importo della pensione annua. Il montante contributivo individuale è composto dalla massa contributiva accumulata rivalutata al tasso di capitalizzazione, un parametro quest ultimo legato alla variazione media del prodotto interno lordo nel quinquennio precedente l anno da valutare. In attesa delle revisione periodica, il valore dell ultimo coefficiente di trasformazione (65 anni) è esteso, con effetto dal 1 gennaio 2013, fino a 70 anni. Volendo fare un esempio: un montante individuale pari a 300mila euro genera, per una persona che ha 66 anni, un assegno mensile lordo di circa 1.300 euro su tredici mensilità (300.000x5,62%=1.296) Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 16

La Previdenza in Italia in vigore fino al 31 dicembre 2011 Fra il 2009 e il 2011, il governo è intervenuto diverse volte in materia previdenziale. Molte misure sono state successivamente superate dal decreto legge 201/2011, che pure si muove nel solco tracciato in precedenza, in particolare relativamente all innalzamento dell età pensionabile delle donne nel settore privato e all aggancio alla speranza di vita. È comunque opportuno tracciare un quadro del sistema previdenziale in vigore fino al 31 dicembre 2011, in quanto essa si applica a tutti coloro che entro quella data hanno raggiunti i necessari requisiti per l accesso alla pensione. Il sistema vigente al 31 dicembre 2011 prevedeva la possibilità di andare in pensione di vecchiaia o di anzianità; nel primo caso era richiesta una età anagrafica di 65 anni per gli uomini (lavoratori dipendenti), di 61 anni per le donne del pubblico impiego e di 60 anni per le donne del settore privato; nel secondo caso, si applicava il sistema delle quote derivanti dalla somma fra età anagrafica ed anzianità contributiva. La norma di riferimento per il calcolo della quota è la tabella B allegata alla legge 247/2007, che prevede per il 2011 quota 96, con età minima di 60 anni (e quindi con 36 anni di contributi). Una prima eccezione a questo sistema è rappresentata dai 40 anni di contributi, maturati i quali l interessato ha i requisiti per accedere al trattamento pensionistico a prescindere dall età anagrafica. Una seconda eccezione riguarda invece gli addetti ai lavori particolarmente faticosi, cosiddetti usuranti, per i quali è prevista una riduzione sia dell età anagrafica minima (57 anni) che della quota (94). Su questa base, il decreto legge 78/2010 ha introdotto, fra le altre cose, tre misure importanti: l innalzamento dell età pensionabile delle donne del pubblico impiego; il riferimento alla speranza di vita; l introduzione delle finestre a scorrimento I decreti legge 98/2011 e 138/2011 si muovono sulla stessa linea: Prevedendo anche un innalzamento progressivo dell età pensionabile delle donne nel settore privato; Anticipando al 2013 il primo adeguamento dell età pensionabile per tutte le forme pensionistiche in ragione della speranza di vita, precedentemente previsto per il 2015; Confermando le finestre a scorrimento; Introducendo una nuova norma che, a partire dal 2012, comporta per coloro che hanno 40 anni di contributi una attesa maggiore per conseguire il diritto alla pensione Si ricorda che, rispetto ai punti elencati immediatamente sopra, il decreto legge 201/2011 accentua il processo di parificazione dell età pensionabile delle donne nel settore privato anticipandolo dal 2026 al 2018 - ed elimina le finestre a scorrimento incorporandole nell età pensionabile a decorrere dal 1 gennaio 2012. Le misure adottate e che restano valide riguardano: L innalzamento dell età pensionabile delle donne nel pubblico impiego (art. 22-ter, legge 102/99, come modificata da art. 12, legge 122/2011): Il primo incremento, pari ad un anno, è stato a decorrere dal 1 gennaio 2010, mentre il secondo, pari a quattro anni, è stato a decorrere dal 1 gennaio 2012; I maggiori risparmi sono destinati ad interventi sul versante delle politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza e alla conciliazione. Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 17

Il meccanismo delle finestre a scorrimento in sostituzione delle finestre programmate di uscita (art. 12, legge 122/2010) che resta in vigore per tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2011: Raggiunti i requisiti anagrafici e/o contributivi, l accesso al trattamento pensionistico avviene decorsi 12 mesi per il lavoratore dipendente e 18 mesi per il lavoratore autonomo; Rispetto alla norma previgente, il sistema delle finestre a scorrimento comporta per chi, lavoratore o lavoratrice dipendente, ha maturato i requisiti nel 2011 una maggiore attesa variabile fra i sette e i nove mesi nel sistema delle quote e fra uno e sei mesi in caso di anzianità contributiva pari a 40 anni (Tab. 12.1, 12.2 e 12.3. L onerosità della ricongiunzione all Inps della contribuzione versata su altri fondi (art. 12, legge 122/2010): La norma ha avuto decorrenza dal 1 luglio 2010 ed ha portato alla abrogazione di diverse norme (legge 322/1958 Costituzione della posizione assicurativa; Dlgs 562/96 - Fondo di previdenza per gli elettrici; legge 1450/56 - Fondo di previdenza per i telefonici; legge 1646/62 - personale dipendente amministrazioni statali, personale ora iscritto Inpdap, personale iscritto Ipost; dpr 1092/73 - dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo; legge 958/86 - carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento. Lavoratori/trici dipendenti - Requisiti maturati a partire dal 1 gennaio 2011 Tab. 12.1 Mese Nuova uscita Vecchio regime Differenza Gennaio febbraio anno seguente luglio stesso anno 7 mesi Febbraio marzo anno seguente luglio stesso anno 8 mesi Marzo aprile anno seguente luglio stesso anno 9 mesi Aprile maggio anno seguente ottobre stesso anno 7 mesi Maggio giugno anno seguente ottobre stesso anno 8 mesi Giugno luglio anno seguente ottobre stesso anno 9 mesi Luglio agosto anno seguente gennaio anno seguente 7 mesi Agosto settembre anno seguente gennaio anno seguente 8 mesi Settembre ottobre anno seguente gennaio anno seguente 9 mesi Ottobre novembre anno seguente aprile anno seguente 7 mesi Novembre dicembre anno seguente aprile anno seguente 8 mesi Dicembre gennaio passato un anno aprile anno seguente 9 mesi Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 18

Lavoratori/trici dipendenti Requisiti maturati a partire dal 1 gennaio 2011 meno di 40 anni di contributi Tab 12.2 Mese Nuova uscita Vecchio regime Differenza Gennaio febbraio anno seguente gennaio anno seguente 1 mese Febbraio marzo anno seguente gennaio anno seguente 2 mesi Marzo aprile anno seguente gennaio anno seguente 3 mesi Aprile maggio anno seguente gennaio anno seguente 4 mesi Maggio giugno anno seguente gennaio anno seguente 5 mesi Giugno luglio anno seguente gennaio anno seguente 6 mesi Luglio agosto anno seguente luglio anno seguente 1 mese Agosto settembre anno seguente luglio anno seguente 2 mesi Settembre ottobre anno seguente luglio anno seguente 3 mesi Ottobre novembre anno seguente luglio anno seguente 4 mesi Novembre dicembre anno seguente luglio anno seguente 5 mesi Dicembre gennaio passato un anno luglio anno seguente 6 mesi Lavoratori/trici dipendenti Requisiti maturati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011- almeno 40 anni di contributi Tab. 12.3 Mese Nuova uscita Vecchio regime Differenza Gennaio febbraio anno seguente luglio stesso anno 7 mesi Febbraio marzo anno seguente luglio stesso anno 8 mesi Marzo aprile anno seguente luglio stesso anno 9 mesi Aprile maggio anno seguente ottobre stesso anno 7 mesi Maggio giugno anno seguente ottobre stesso anno 8 mesi Giugno luglio anno seguente ottobre stesso anno 9 mesi Luglio agosto anno seguente gennaio anno seguente 7 mesi Agosto settembre anno seguente gennaio anno seguente 8 mesi Settembre ottobre anno seguente gennaio anno seguente 9 mesi Ottobre novembre anno seguente aprile anno seguente 7 mesi Novembre dicembre anno seguente aprile anno seguente 8 mesi Dicembre gennaio passato un anno aprile anno seguente 9 mesi Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 19

La previdenza complementare La previdenza complementare rappresenta il secondo pilastro sul quale costruire il futuro previdenziale della persona. Infatti, alla previdenza obbligatoria è possibile affiancare forme di previdenza complementare e quindi aggiuntiva sia attraverso l adesione a fondi collettivi sia con piani pensionistici individuali, sui quali indirizzare il trattamento di fine rapporto e/o contributivi volontari. Un terzo pilastro è infine rappresentato dalle cosiddette polizze vita alimentate da contributi volontari; quest ultima opzione è quella che correttamente viene definita previdenza integrativa, anche se poi tale termine è usato spesso come sinonimo di previdenza complementare. Per semplificare, i piani di previdenza complementare hanno una scadenza legata al momento in cui l interessato matura i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico, mentre la previdenza integrativa delle polizze vita hanno una scadenza predefinita già al momento della sottoscrizione del piano. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, a settembre 2011 sono poco meno di 5 milioni e mezzo gli iscritti alle forme di previdenza complementare, in crescita del 3,6% rispetto alla fine del 2010. Il 72% degli iscritti rientra nella categoria dei lavoratori dipendenti del settore privato, a dimostrazione di come la previdenza complementare sia una tematica molto sentita nel lavoro dipendente che pure si caratterizza per aliquote contributive più alte rispetto al lavoro autonomo e alle professioni. Adesioni alle forme pensionistiche complementari Tab. 13 Tipo fondo set. 2011 giu. 2011 mar. 2011 dic. 2011 Var. % set11/dic10 Negoziale solo LDSP 1 2.000.778 1.851.025 2.003.579 1.854.270 2.010.784 1.864.453 2.010.904 1.870.723-0,5% -1,1% Aperto solo LDSP Pip nuovi solo LDSP Pip vecchi 2 solo LDSP Preesistenti 2 solo LDSP Totale Iscritti solo LDSP 869.553 416.159 1.346.089 830.904 610.000 201.000 667.000 639.000 5.461.775 3.934.698 2.000.778 1.851.025 2.000.778 1.851.025 610.000 201.000 667.000 639.000 5.413.924 3.907.080 2.000.778 1.851.025 2.000.778 1.851.025 610.000 201.000 667.000 639.000 5.341.561 3.872.782 2.000.778 1.851.025 2.000.778 1.851.025 610.000 201.000 667.000 639.000 5.271.884 3.835.764 2,5% 1,5% 16% 16,9% 3,6% 2,6% Fonte Covip 1 LDSP = Lavoratori dipendenti del settore privato 2 I dati si riferiscono alla fine del 2010 L importanza della previdenza complementare è destinata a crescere in ragione delle riforme pensionistiche che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi venti anni, con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, per effetto del quale l assegno pensionistico viene calcolato sull ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa, rivalutati secondo l andamento del prodotto interno lordo e dell inflazione e tenendo conto della speranza di vita. Ciò comporta una progressiva riduzione dell assegno erogato, con un tasso di sostituzione (cioè a dire il rapporto fra assegno erogato e ultima retribuzione) decrescente che, Documento di educazione previdenziale aggiornato al 17 gennaio 2012 20