CAPITOLATO SPECIALE - CONVENZIONE

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CAPITOLATO SPECIALE - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA Il servizio di tesoreria è svolto dal Tesoriere, in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'ente nonché alle condizioni di cui al presente capitolato ed ha per oggetto il complesso delle operazioni di cui all'articolo 209 del TUEL. ART. 2 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, ART. 3 - RESPONSABILITÀ' DEL TESORIERE Per eventuali danni causati all'ente o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. ART. 4 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO Dì TESORERIA Il servizio di tesoreria è gestito con le metodologie informatiche previste dall'articolo 213 del TUEL. ART. 5 RISCOSSIONI Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone appositamente individuate, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati. Le reversali devono contenere le informazioni contenute nell'articolo 180 del TUEL. Le bollette devono avere un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio e contenere l'indicazione dell'esercizio a cui si riferisce. Il Tesoriere deve accettare, anche senza l'autorizzazione dell'ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dello stesso, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento. Tali incassi sono segnalati all'ente con contestuale richiesta di emissione dei relativi ordini di riscossione, che devono essere emessi per tempo e comunque entro la fine dell'esercizio. ART. 6 PAGAMENTI Tenuto presente il disposto degli articoli 216, 217 e 218 del TUEL, i pagamenti sono effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone individuate. I mandati di pagamento devono portare le indicazioni contenute nell'art. 185 del TUEL. I mandati sono pagabili dal Tesoriere, entro i due giorni lavorativi successivi a quello di consegna, contro il ritiro di regolari quietanze sul mandato o sul documento che allega al mandato stesso. L'Ente può disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità:

a) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore; b) accredito in conto corrente postale intestato al creditore; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da inviare al domicilio dello stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e con spese a carico del destinatario; d) commutazione in vaglia- postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario. II Tesoriere provvede a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal Servizio Bancario, i mandati di pagamento che dovessero interamente o parzialmente rimanere inestinti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. A comprova dei pagamenti effettuati il Tesoriere annota sui mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione ed appone il timbro "pagato" e la firma dell'addetto al servizio. In relazione ai mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare,-si-considera accertato 1 l'effettivo pagamento con il ricevimento del corrispondente avviso restituito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare l'importo degli assegni circolari rientranti per la irreperibilità degli intestatari^ nonché a fornire richiesta degli intestatari stessi, da inoltrarsi per il tramite dell'ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa, trascorsi 30 giorni dalla emissione degli assegni stessi. Nel caso di pagamento con accreditamento nel conto corrente postale la relativa ricevuta postale costituisce atto valido ai fini della quietanza, i mandati dì pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione. L'Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre il termine del 15 dicembre, salvo quelli aventi scadenza perentoria successiva e quelli relativi al pagamento delle competenze al personale. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell'indicazione del codice meccanografico di bilancio e SIOPE o che presentino cancellature ed abrasioni nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanza tra la somma scritta in lettere e quella in cifre. Le eventuali correzioni devono essere trascritte e controfirmate. ART. 7 - TRASMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO Gli ordinativi d'incasso e di pagamento sono trasmessi dall'ente al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da un elenco di trasmissione in doppia copia di cui una è restituita dal Tesoriere datata e firmata in segno di ricevuta. ART. 8 - FIRME AUTORIZZATE L'Ente deve comunicare al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza o nuova nomina corredando le comunicazioni stesse con la copia dei provvedimenti degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati da sostituti si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza od impedimento dei titolari. ART. 9 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Sulla base di quanto previsto dall'art. 222 del TUEL, il Tesoriere accorda, a richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, anticipazioni di cassa sino ad un importo pari

ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del' bilancio dell'ente, accertate nel" penultimo anno precedente. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme. L'Ente, all'inizio di ogni anno, trasmette al Tesoriere apposita certificazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, contenente l'indicazione dell'importo da concedere in anticipazione, correlato alle entrate accertate di cui al comma precedente. Il Tesoriere si rivale delle anticipazioni concesse, in linea capitale e per gli interessi, su tutte le entrate comunali non appena siano acquisite. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dal servizio, l'ente si impegna ad estinguere ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti concessi dal Tesoriere, obbligandosi, altresì, se necessario, a rivalersi nei confronti del subentrante, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente. ART. 10 CONDIZIONI Il Tesoriere pratica sulle giacenze dell'ente e sulle anticipazioni di cassa, qualora l'ente debba far ricorso alle stesse, le condizioni che sono definite in sede di aggiudicazione della gara e riferite a valute, tasso creditore, tasso debitore. ART. 11 - CONCESSIONE DI MUTUI Il Tesoriere comunale si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a concedere su richiesta dell'ente, mutui da destinare ad opere pubbliche o altro, alle condizioni offerte in sede di gara per l'affidamento del servizio. ART. 12 - BILANCIO DI PREVISIONE L Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all inizio di ciascun anno finanziario: a) nelle more dell approvazione del bilancio di previsione, l elenco dei residui attivi e passivi; b) copia esecutiva del bilancio di previsione, redatto in conformità alle norme dettate dal TUEL, corredata della copia autentica del provvedimento di approvazione. L'Ente si obbliga a trasmettere nel corso, dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni di variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva. In mancanza del bilancio di previsione, il Tesoriere effettua i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di un dodicesimo degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato, ovvero della maggiore spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti l'annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. ART. 13 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e di custodire: -i bollettari della riscossione, distinti per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; -le reversali di incasso ed i mandati di pagamento; -lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, per accertare in ogni momento la posizione degli introiti e delle spese e la conseguente situazione di cassa, correlata alle operazioni registrate sulla contabilità speciale; -i verbali delle verifiche di cassa ed eventuali altre evidenze previste dalla legge.

ART. 14 - GESTIONE DI TITOLI E VALORI Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'ente stesso comunicati per iscritto e sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente con versamento delle cedole nel conto di Tesoreria alle rispettive scadenze. Il Tesoriere riscuote i depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione. Il regolamento di contabilità dell'ente definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni. ART. 15 - SPESE DI GESTIONE - COMMISSIONI BANCARIE CAUZIONE Il servizio di Tesoreria è svolto gratuitamente. Nessun compenso è richiesto per l'effettuazione del servizio o ad altro titolo ad esso inerente. L'Ente esonera il Tesoriere a prestare cauzione. ART. 16 - CONTO DEL TESORIERE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO Il Tesoriere entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio deve rendere il conto finanziario all'ente, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto. ART. 17 ESECUZIONE FORZATA - VERIFICHE DI CASSA L'esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall'art. 159 del TUEL. Per le verifiche di cassa si applicano gli artt. 223 e 224 del T.U.E.L. ART. 18 - DECORRENZA - NORMA DI RINVIO Il servizio di tesoreria, secondo le condizioni risultanti dalla gara, e previo affidamento mediante apposito provvedimento, decorre dalla data di aggiudicazione e ha termine il 31 dicembre 2016. Per quanto eventualmente non previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al Regolamento di contabilità, che disciplina la materia e che l'ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere ai sensi del T.U.E.L. Il Tesoriere si impegna a procedere, su richiesta del Comune, alla revisione del contratto nell'ipotesi dovessero modificarsi le norme relative alla tesoreria. Qualora il Tesoriere aggiudicatario non adempia a tutto quanto contenuto nel contratto, l'amministrazione comunale può risolvere il contratto e rivalersi sull'istituto aggiudicatario dei danni derivati al Comune dall'inadempimento dello stesso Istituto. ART. 19 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE DOMICILIO Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. La presente convenzione, alla quale è attribuito il valore di euro settanta cinque mila, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'ente e il Tesoriere eleggono il proprio domiciliò presso le rispettive sedi come di seguito indicato: per l'ente pressò Sede Comunale di San Demetrio Corone per il Tesoriere.