stretto, nel piano in atti tavolari sub G.N /2014, con le congiunte 76/1000 (settantasei millesime) p.i. del corpo tavolare 1 della Partita

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stretto, nel piano in atti tavolari sub G.N. 10740/2014, con le congiunte 76/1000 (settantasei millesime) p.i. del corpo tavolare 1 della Partita Tavolare 2826, fondo e parti comuni dell edificio. L immobile in oggetto risulta censito al catasto fabbricati come segue: COMUNE DI TRIESTE Catasto Fabbricati - Sezione Urbana Q - Foglio 30 - mappale 3910 sub 3, Via Rita Rosani n. 6/1, piani T-S1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 70, escluse aree scoperte mq. 68, R.C. Euro 370,56 (Rendita proposta ex D.M. 701/94). Per una migliore identificazione dell'unità in oggetto si fa espresso riferimento alla planimetria contenuta nella denuncia di variazione presentata al Catasto Fabbricati di Trieste in data 21 novembre 2016 n.9426.1 (prot.n.ts0076781) per esatta rappresentazione grafica, che in copia, previa visione ed approvazione, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985 n.52, così come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2010 n.122: - la parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende atto, che i sopra riportati dati catastali dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, nonché la sua rappresentazione grafica portata nella planimetria catastale sopra citata sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da imporre l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della normativa vigente; - l intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dell'ufficio Tavolare. ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI Nella vendita, effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto noto alla parte acquirente, sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, le servitù attive e passive afferenti a quanto venduto con questo atto, nonché la quota proporzionale sulle parti ed impianti comuni di cui agli artt. 1117 e segg. del C.C.. ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE E PRESTAZIONE ENERGETICA Ai sensi della vigente normativa edilizia ed urbanistica, la parte venditrice, come sopra rappresentata, da me Notaio edotta sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 3 e 76, attesta che la costruzione di quanto oggetto del presente atto è iniziata anteriormente al 1 settembre 1967 (giusta licenza di costruire del Comune di Trieste di data 4 marzo 1966 n.677/1-65 prot.corr.) e che successivamente non sono intervenute modificazioni tali da necessitare il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la presentazione di segnalazioni certificate e/o denunce di inizio attività e che lo stesso non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi delle leggi 1150/1942, 765/1967 e 10/1977. La parte venditrice, come sopra rappresentata, precisa che il fabbricato è stato dichiarato abitabile con provvedimento del Comune di Trieste in data 28 maggio 1968 n.677/6-65 prot.corr. e garantisce pertanto che nulla osta alla commerciabilità dell'immobile in oggetto in conformità alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica. A tal fine si dà atto che la parte venditrice ha consegnato alla parte acquirente, che conferma, il prescritto attestato di prestazione energetica relativo alla unità immobiliare oggetto della presente compravendita, redatto in data 29 luglio 2016 dall'ing. Paolo Prestigiovanni di Trieste, in qualità di tecnico incaricato, che in

originale si allega al presente atto sotto la lettera "B". ARTICOLO 4 - GARANZIE La parte venditrice garantisce la parte acquirente da ogni ipotesi di evizione, sia totale sia parziale, dichiarando a tal fine che su quanto venduto non gravano garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestri, privilegi, oneri e diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento e la piena disponibilità. È fatta eccezione per l'ipoteca legale simultanea intavolata sub G.N.8445/2015, a favore di "Equitalia Nord S.p.A. - Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia", per la complessiva somma di Euro 19.999.170,36 (diciannovemilioninovecentonovantanovemilacentosettanta virgola trentasei) ed a peso del corpo tavolare 1 della Partita Tavolare 21909 di Santa Maria Maddalena Inferiore, in relazione alla quale è stato prestato l'assenso alla restrizione, con liberazione del bene in oggetto, con dichiarazione di "Agenzia delle Entrate - Riscossione" di data odierna che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C". Le parti convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare in oggetto alla vigente normativa in materia di sicurezza. La parte venditrice garantisce di essere in regola con il pagamento di qualsiasi imposta, tassa ed onere, anche condominiale, relativi all'immobile compravenduto e si impegna a pagare quelli eventualmente dovuti fino ad oggi, ancorché accertati od iscritti a ruolo in data successiva. La parte venditrice si dichiara edotta del contenuto dell'art. 63, quinto comma, d.att. del C.C. relativo all'onere a carico di essa parte venditrice di trasmettere all'amministratore del condominio copia autentica del presente atto e garantisce che allo stato attuale non sono in essere delibere per lavori condominiali non ancora eseguiti e pagati i cui oneri resterebbero comunque a carico di essa parte venditrice. La parte acquirente si dichiara edotta del contenuto dell'art. 63, quarto comma, d.att. del C.C. e si obbliga di rispettare le norme di regolamento condominiale. ARTICOLO 5 - PREZZO ED IPOTECA LEGALE Il prezzo di vendita è stato fra le parti convenuto ed accettato in Euro 43.022,00 (quattrocentotrentamilaventidue virgola zero zero). Le parti, da me Notaio edotte sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e delle sanzioni amministrative, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 3 e 76, attestano che il prezzo è stato pagato con le seguenti modalità: - quanto ad Euro 4.302,00 (quattromilatrecentodue virgola zero zero) mediante bonifico bancario n.03071548306 CRO effettuato dalla signora PICININ VALENTINA in data 12 settembre 2017 sul c/c aperto presso la "ING BANK N.V."" a favore dell'"ente PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T.", intestatario del c/c IBAN n.it79d0103036490000001331634 presso la "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a."; - quanto ad Euro 38.720,00 (trentottomilasettecentoventi virgola zero zero) mediante assegno circolare n. 5205855322/500001600, recante la clausola "non trasferibile", emesso in data 14 settembre 2017 dalla "ING BANK N.V.", a favore di "Agenzia delle Entrate - Riscossione" su indicazione della parte venditrice a fronte della restrizione ipotecaria di cui sopra. La parte venditrice, come sopra rappresentata, rilascia quietanza di pieno saldo.

Le parti rinunziano all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c.. Le parti dichiarano di non volersi avvalere della facoltà prevista dall'art.1, comma 63, lettera c) della legge 27 dicembre 2013 n.147, come modificato dalla legge 4 agosto 2017 n.124. La parte acquirente dichiara e riconosce che l'intero prezzo è stato pagato con denaro del nonno signor Zucca Giovanni. ARTICOLO 6 - POSSESSO Il possesso di quanto venduto, con gli accessori e le pertinenze, viene trasferito fin da questo momento alla parte acquirente, che da tale data ne trarrà i frutti e ne sopporterà gli oneri. La parte venditrice precisa che quanto venduto con questo atto è assolutamente libero da persone e cose. ARTICOLO 7 - PROVENIENZA Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice in forza del seguente titolo: - atto di compravendita autenticato dal Notaio MARIO FROGLIA di Trieste in data 7 e 8 gennaio 1957 n.30314 e 30331 rep., registrato a Trieste il 18 gennaio 1957 al n.14686/ii/262 ed intavolato sub G.N.361/1957. ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONI PATRIMONIALI, FISCALI E SPESE Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n.151: - la signora PICININ VALENTINA dichiara di essere di stato civile libero. Le parti dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art.12, comma 2-bis, della legge 13 maggio 1988 n.154, in quanto la rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto del presente atto è rendita proposta ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n.701. In deroga alla disciplina di cui all'art.43 del D.P.R. n.131/86 e ricorrendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art.1 comma 497 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e successive modificazioni, la parte acquirente chiede che la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali della presente cessione, sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.52, commi 4 e 5 del citato D.P.R. n.131/86, indipendentemente dal prezzo come sopra pattuito. Detto valore ammonta a complessivi Euro 42.799,68 (quarantaduemilasettecentonovantanove virgola sessantotto). Le parti, da me Notaio edotte sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e sulle sanzioni amministrative, ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 3 e 76, dichiarano di non essersi avvalse di un Agente Immobiliare per la conclusione del presente contratto. Spese e competenze del presente atto e conseguenti sono a carico della parte acquirente. Il presente trasferimento è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma n.8 bis, D.P.R. n.633/1972 e successive modificazioni, in quanto trattasi di trasferimento di fabbricato a destinazione residenziale posto in essere da impresa diversa da quelle indicate nella disposizione in oggetto, e pertanto è soggetto alle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale. Le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, nel suo testo aggiornato (riduzione dell'imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale fisse), dichiarando: a) la parte venditrice - che il presente trasferimento è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma n.8 bis, D.P.R. n.633/1972 e successive modificazioni, in

quanto posto in essere da impresa diversa da quelle indicate nella disposizione in oggetto; b) la parte acquirente - che l'immobile oggetto del presente contratto è ubicato nel territorio del Comune in cui ha la propria residenza; - che ha acquistato un fabbricato ad uso abitazione, limitrofo a quello oggetto del presente atto, usufruendo delle agevolazioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, con atto a mio rogito in data 22 dicembre 2014 n.1605/1202 rep. registrato a Trieste il 16 gennaio 2015 al n.393/1t, censito al Catasto Fabbricati di Trieste - Sezione Urbana Q - Foglio 30 - mappale 3910 sub 2; - di non essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato con il presente atto oltre a quella di cui sopra; - di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto con le agevolazioni di cui al presente articolo, ovvero con quelle disposte dalle norme indicate nel comma 1, lettera c) della predetta nota II-bis ad eccezione di quella di cui sopra; - di essere a conoscenza delle penalità previste dalla legge nel caso in cui gli immobili acquistati con il presente atto fossero ceduti a titolo oneroso o gratuito prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data odierna; c) tutte le parti, che i locali trasferiti sono destinati ad uso abitazione non di lusso ai sensi di legge. La parte acquirente dichiara di voler accorpare nel più breve tempo possibile le due unità individuate dai mappali 3910 sub 2 e 3910 sub 3 per formare un'unica abitazione e si impegna a presentare all'agenzia delle Entrate di Trieste entro tre anni la documentazione comprovante l'unificazione delle due unità. La parte acquirente dichiara che non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.7, Capo II, della Legge 23 dicembre 1998 n.448 (credito d'imposta). Le parti incaricano me Notaio a presentare la domanda d'intavolazione conseguente al presente atto ed eleggono domicilio per la notificazione del relativo decreto di accoglimento, che autorizzano in un unico esemplare, presso il mio studio in Trieste, Via Pierluigi da Palestrina n. 4, ai sensi dell art.123 bis della legge tavolare. Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati. Del presente atto scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia su tre fogli per nove facciate e quanto fin qui della decima ho dato lettura alle parti, che giudicandolo conforme alla loro volontà lo approvano e lo sottoscrivono alle ore undici e minuti trenta. F.to: Paolo Marchesi F.to: Picinin Valentina F.to: LUCIANO PERRI - NOTAIO