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2 "utilizzatore". Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, premesso - che l'immobile oggetto del presente atto è ubicato nell'ambito territoriale dell'"ente per la Zona Industriale di Trieste - EZIT"; - che l'utilizzatore, per le sue necessità imprenditoriali, ha visionato e scelto l'immobile in contratto, presentando offerta di acquisto ex art.2 del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare dell'ente" per sé o per società di leasing da nominare; - che l'utilizzatore si è reso aggiudicatario dell'immobile in oggetto a seguito di asta pubblica risultante dal verbale di aggiudicazione dell'"ente PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T." di data 21 luglio 2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"; - che l'utilizzatore ha definito direttamente con la parte venditrice il prezzo e le modalità tutte per il trasferimento di proprietà; - che la parte utilizzatrice ha chiesto alla parte acquirente di ottenere in leasing l'immobile di seguito descritto; - che la parte venditrice garantisce la perfetta conformità dell Immobile e degli impianti a tutte le norme di legge e di regolamento, anche locali, in materia urbanistica, edilizia, di antinfortunistica, di antinquinamento e di legislazione di protezione contro gli infortuni sul lavoro; - che viste le garanzie espressamente rilasciate dalla parte venditrice nelle premesse che precedono la parte concedente è addivenuta nella determinazione di perfezionare il presente atto, - che ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. 10 ottobre 2002 n.25, come sostituito dall'art.22, comma 7, della L.R. 30 aprile 2003 n.12, e successive modifiche l'efficacia degli atti di trasferimento della proprietà degli immobili esistenti nel predetto ambito, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte del Comune territorialmente competente di apposita approvazione; - che pertanto copia autentica del presente atto sarà inviata al Comune di Trieste per l'approvazione entro quindici giorni da oggi a cura del Notaio rogante; - che le parti intendono far constare da apposito atto l'avveramento della condizione sospensiva di cui sopra con efficacia non retroattiva; tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 - CONSENSO E OGGETTO L'"ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T.", come sopra rappresentato, vende alla società "UNICREDIT LEASING S.P.A.", che, come sopra rappresentata, acquista, al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatore, la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Comune di Trieste, Via dei Frigessi n.2, individuato all Ufficio Tavolare di Trieste come segue: Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore Partita Tavolare 22188, corpo tavolare 1, unità condominiale costituita da magazzino e corte siti al piano terra e primo dell'edificio civico numero 2 di Via dei Frigessi, costruito sulla p.c.n. 4076/5 in Partita Tavolare 8000, corpo tavolare 1 di Santa Maria Maddalena Inferiore, marcata "3", in arancione, nel piano in atti tavolari sub G.N. 8197/2016, con le congiunte: - 235/1000 (duecentotrentacinque millesime) p.i. del corpo tavolare 1 della Partita

3 Tavolare 8000, fondo e parti comuni dell edificio; - 1/4 (una quarta) p.i. del corpo tavolare 1 della Partita Tavolare 22190, unità condominiale costituita da lastrico solare e cabina elettrica sita al piano di copertura del medesimo edificio, marcata "5", in verde, nel piano citato con 40/1000 (quaranta millesime) p.i. del corpo tavolare 1 della Partita Tavolare La proprietà è intavolata sub G.N.9483/1980 a nome dell'"ente PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE". L immobile in oggetto risulta censito al catasto fabbricati come segue: COMUNE DI TRIESTE Catasto Fabbricati - Sezione Urbana Q - Foglio 36 - mappale 4076 / 5 sub 3, Via Dei Frigessi n. 2, piani T-1, zona censuaria 2, categoria D/7, R.C. Euro 2.150,00, piena proprietà; - mappale 4076 / 5 sub 5, Via Dei Frigessi n. 2, piano 1, zona censuaria 2, categoria D/1, R.C. Euro 1.360,00, proprietà indivisa per un quarto. Per una migliore identificazione delle unità in oggetto si fa espresso riferimento alle planimetrie contenute nelle denunce di variazione presentate al Catasto Fabbricati di Trieste in data 30 giugno 2016 n.ts prot., per il magazzino con corte, e n.ts prot., per la cabina elettrica e lastrico solare, che in copia, previa visione ed approvazione, si allegano al presente atto sotto le lettere "C" e "D". Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985 n.52, così come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2010 n.122: - la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara e la parte acquirente e la parte utilizzatrice, come sopra rappresentate, prendono atto, che i sopra riportati dati catastali delle unità immobiliari urbane oggetto del presente atto, nonché la loro rappresentazione grafica portata nelle planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da imporre l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della normativa vigente; - l intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dell'ufficio Tavolare. ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI Nella vendita, effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto noto alla parte acquirente ed alla parte utlizzatrice, sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, le servitù attive e passive afferenti a quanto venduto con questo atto, nonché la quota proporzionale sulle parti ed impianti comuni di cui agli artt e segg. del C.C.. La parte acquirente e per essa la parte utilizzatrice si impegna a: 1) informare il Comune di Trieste delle locazioni anche parziali dell'immobile in oggetto, entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, ponendo al subentrante il medesimo onere informativo di cui sopra; 2) continuare ad utilizzare o far utilizzare l'immobile in conformità con la destinazione d'uso urbanistica vigente nel tempo per la zona, informando il Comune di Trieste di eventuali variazioni nella specie delle attività presenti nell'immobile. La parte acquirente e la parte utilizzatrice si obbligano, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad accettare il regolamento di condominio che verrà predisposto dall'"ente PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T.". Le parti, entro il termine di quindici giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui in premessa, si impegnano ad addivenire ad un atto notarile

4 ricognitivo, nel quale: - si darà atto dell'avveramento della condizione sospensiva in oggetto, con efficacia non retroattiva; - verrà eseguito il pagamento del prezzo. ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE E PRESTAZIONE ENERGETICA Ai sensi della vigente normativa edilizia ed urbanistica, la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che quanto in oggetto è stato costruito in forza di: - concessione edilizia rilasciata dal Comune di Trieste in data 2 novembre 1985 n.xiii/1-85/120/1 prot.corr.; - autorizzazione per l'utilizzazione rilasciata dal medesimo Comune in data 28 ottobre 1987 n.xiii/1-85/120/17 prot.corr.. La parte venditrice, come sopra rappresentata, precisa che il fabbricato in oggetto è stato dichiarato agibile con provvedimento del Comune di Trieste in data 26 agosto 2005 n /11/92/89 prot.corr., che successivamente non sono intervenute modificazioni tali da necessitare il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la presentazione di segnalazioni certificate e/o denunce di inizio attività e che lo stesso non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi delle leggi 1150/1942, 765/1967 e 10/1977. La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce pertanto che nulla osta alla commerciabilità degli immobili in oggetto in conformità alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., la parte acquirente e la parte utilizzatrice danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione prevista in ordine alla prestazione energetica degli edifici. A tal fine si dà atto che la parte venditrice ha consegnato alla parte acquirente ed alla parte utilizzatrice, come sopra rappresentate, che confermano, il prescritto attestato di prestazione energetica relativo alla unità immobiliare oggetto della presente compravendita, redatto in data 27 giugno 2016 dal geom. Federico Serafini di Trieste, in qualità di tecnico incaricato, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E". La parte venditrice dichiara che il suddetto attestato è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto per cause sopravvenute. ARTICOLO 4 - GARANZIE La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la parte acquirente da ogni ipotesi di evizione, sia totale sia parziale, dichiarando a tal fine che su quanto venduto non gravano garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestri, privilegi, oneri e diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento e la piena disponibilità. È fatta eccezione per l'ipoteca legale simultanea intavolata sub G.N.8445/2015, trasportata con G.N.8197/2016, a favore di "Equitalia Nord S.p.A. - Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia", per la complessiva somma di Euro ,36 (diciannovemilioninovecentonovantanovemilacentosettanta virgola trentasei), in relazione alla quale verrà prestato l'assenso alla restrizione, con liberazione dei beni in oggetto, con dichiarazione di "Agenzia delle Entrate - Riscossione" già "Equitalia Servizi di riscossione S.p.A." in sede di stipula dell'atto di avveramento della condizione sospensiva sopra citato. La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti posti al servizio dell immobile in contratto, ivi compresi quelli condominiali, e, più in generale, di tutti gli impianti di

5 cui all elenco previsto all art. 1 del D.M. n.37/2008, nonché la loro conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza. Le parti contraenti, come sopra intervenute e rappresentate, convengono che eventuali obblighi di adeguamento dei predetti impianti in conseguenza di normativa eventualmente sopravvenuta, graveranno esclusivamente sulla parte utilizzatrice. La parte utilizzatrice dichiara espressamente che l'immobile ed i relativi impianti sono in ottimo stato d uso e di manutenzione, conformi alle proprie esigenze ed adatti all uso per il quale sono autorizzati e concessi in locazione finanziaria. La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce di essere in regola con il pagamento di qualsiasi imposta, tassa ed onere, anche condominiale, relativi all'immobile compravenduto e si impegna a pagare quelli eventualmente dovuti fino all'avveramento della condizione sospensiva di cui sopra, ancorché accertati od iscritti a ruolo in data successiva. La parte venditrice dichiara che l Immobile qui compravenduto non partecipa ad alcun consorzio di bonifica. ARTICOLO 5 - PREZZO ED IPOTECA LEGALE Il prezzo della vendita è stato fra le parti convenuto ed accettato in Euro ,00 (duecentoventimila virgola zero zero). Le parti, da me Notaio edotte sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e delle sanzioni amministrative, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 3 e 76, attestano che il prezzo viene pagato con le seguenti modalità: - quanto ad Euro ,00 (ventiduemila virgola zero zero) mediante bonifico bancario n effettuato dalla società "NUOVA AUTOCARROZZERIA SAN MARCO - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO DI TURINA ROBERTO E LUKAC MIRKO & C." in data 15 giugno 2017 sul c/c aperto presso la "Unicredit S.p.a." a favore dell'"ente PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T.", intestatario del c/c IBAN n.it79d presso la "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a."; - quanto ad Euro ,00 (ventiduemila virgola zero zero) assegno circolare n , recante la clausola "non trasferibile", emesso in data 26 luglio 2017 dalla "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", dall'"ente PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T." a favore della società "NUOVA AUTOCARROZZERIA SAN MARCO - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO DI TURINA ROBERTO E LUKAC MIRKO & C." in restituzione della cauzione versata in sede di aggiudicazione dell'immobile in oggetto; - quanto ad Euro ,00 (ventiduemila virgola zero zero) mediante assegno circolare n , recante la clausola "non trasferibile", emesso in data 31 luglio 2017 dalla "Unicredit S.p.A.", a favore dell'"ente PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE"; - quanto ad Euro ,00 (centonovantottomila virgola zero zero) mediante assegno circolare n , recante la clausola "non trasferibile", emesso in data 31 luglio 2017 dalla "Unicredit S.p.A.", a favore di "Agenzia delle Entrate - Riscossione" su indicazione della parte venditrice a fronte della restrizione ipotecaria di cui sopra. Detti assegni vengono, per volontà delle parti, consegnati in deposito fiduciario a me Notaio per essere consegnati alla parte venditrice e ad "Agenzia delle Entrate - Riscossione" in sede di stipula dell'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva previsto al precedente articolo 2. In caso di mancato avveramento della condizione sospensiva suddetta i predetti

6 assegni saranno restituiti alla società "UNICREDIT LEASING S.P.A." Di detto affidamento io notaio prenderò nota nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 64. La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale di cui all'art c.c.. ARTICOLO 6 - POSSESSO Le parti contraenti convengono concordemente che gli effetti del presente atto, tra cui anche l'immissione in possesso, siano subordinati al verificarsi della condizione sospensiva di sopra. La parte venditrice, come sopra rappresentata, precisa che quanto venduto con questo atto è locato all'utilizzatore in forza di contratto stipulato in data 10 dicembre 2013, registrato a Trieste il 17 dicembre 2013 al n.2735 serie 3T e successivo atto di cessione d'azienda autenticato dal Notaio GIULIANO CHERSI di Trieste in data 2 maggio 2014 n.55338/26601 rep., registrato a Trieste il 21 maggio 2014 al n.3315 serie 1T. La parte venditrice precisa che quanto venduto con questo atto è assolutamente libero da persone e cose, fatta eccezione per il lastrico solare, oggetto pro quota del presente atto, attualmente locato a terzi, giusta contratto di locazione registrato a Trieste nel 2012 numero 2289 serie 3T, e su cui è posto in opera un impianto fotovoltaico non di proprietà della parte venditrice. Limitatamente alla porzione del lastrico solare, in espressa deroga al disposto di cui all'articolo 1602 del Codice Civile, le parti convengono che, nell'ambito del citato contratto di locazione, in luogo della parte acquirente subentrerà la parte utilizzatrice la quale, conseguentemente, assumerà la veste del locatore nell'ambito del contratto medesimo e, acquisirà ogni diritto e si farà carico di qualsiasi obbligo, ivi compresi quelli di natura fiscale, derivanti da tale contratto. Resta peraltro inteso che, senza il preventivo consenso scritto della parte acquirente, la parte utilizzatrice non potrà modificare le pattuizioni del predetto contratto di locazione commerciale né, tanto meno, addivenire alla risoluzione del contratto medesimo ovvero alla cessione dei relativi crediti oppure alla definitiva rinuncia di qualunque diritto da tale contratto derivante. Resta altresì inteso che la deroga al disposto di cui all'articolo 1602 del Codice Civile sarà operante soltanto fino a quando resterà valido ed efficace il contratto di locazione finanziaria stipulato fra la parte acquirente, in qualità di concedente, e la parte utilizzatrice, in qualità di utilizzatore: nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il contratto di locazione finanziaria si risolvesse anticipatamente ovvero, comunque, cessasse di avere efficacia senza il contemporaneo acquisto dell'immobile da parte della parte utilizzatrice, anche la deroga cesserà di avere efficacia e, pertanto, nel contratto di locazione subentrerà, ad ogni effetto, la parte acquirente; tale subentro si verificherà automaticamente con decorrenza dal momento della risoluzione del contratto di locazione finanziaria. La parte acquirente e la parte utilizzatrice, come sopra rappresentate, prendono atto delle dichiarazioni di cui sopra ad ogni effetto di legge. ARTICOLO 7 - PATTI SPECIALI La parte acquirente come sopra rappresentata acquista l Immobile al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice che ha trattato e definito direttamente con la parte venditrice prezzo e condizioni della vendita, onde utilizzarlo come fabbricato ad uso opificio (autocarrozzeria). Ai sensi e per gli effetti dell art. 10, comma 1, n.8, del DPR 633/72, la parte acquirente ha optato per l imposizione al regime I.V.A. dei corrispettivi derivanti da detto contratto di locazione finanziaria e da sue eventuali successive modifiche

7 ed integrazioni. Conseguentemente la parte venditrice dichiara di accettare espressamente che le azioni di garanzia ed ogni altra azione spettante alla parte acquirente nei confronti della parte venditrice, con la sola esclusione delle azioni di annullamento e risoluzione del contratto, ma inclusa l eventuale azione di riduzione del prezzo che per legge potesse competere alla parte acquirente, possono essere esercitate direttamente ed autonomamente anche dalla parte utilizzatrice in vece della parte acquirente. ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONI PATRIMONIALI, FISCALI E SPESE Le parti, da me Notaio edotte sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e sulle sanzioni amministrative, ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 3 e 76, dichiarano di non essersi avvalse di un Agente Immobiliare per la conclusione del presente contratto. Spese e competenze del presente atto e conseguenti sono a carico della parte utilizzatrice, fatta eccezione per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale che è assunta dalla parte acquirente. La parte acquirente chiede l'applicazione dell'art.27 del D.P.R. n.131/86 in quanto trattasi di atto sottoposto a condizione sospensiva. La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara sin d'ora di esercitare l'opzione per l'imposizione al presente atto, avente per oggetto un fabbricato strumentale per natura (categoria catastale "D/7" e "D/1"), dell'i.v.a., ai sensi dell'art.10, n.8 ter, del D.P.R. n.633/1972, e di emettere ai sensi dell'art.17 del medesimo D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche ed integrazioni come integrato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 25 maggio 2007, la relativa fattura senza indicazione né dell'aliquota né dell'importo dell'imposta e contenente l'espresso riferimento al comma 5 dell'art.17 suddetto. La parte acquirente, come sopra rappresentata, dichiara di essere a conoscenza e di assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta e degli adempimenti posti a suo carico dalle citate disposizioni e, in particolare, dell'obbligo di integrare la fattura con l'indicazione dei suddetti dati. Il presente trasferimento sarà pertanto soggetto: - ad imposta di registro in misura fissa; - ad imposta ipotecaria con aliquota del 3% (tre per cento); - ad imposta catastale con aliquota dell'1% (uno per cento). Le parti incaricano me Notaio a presentare la domanda d'intavolazione conseguente al presente atto ed eleggono domicilio per la notificazione del relativo decreto di accoglimento, che autorizzano in un unico esemplare, presso il mio studio in Trieste, Via Pierluigi da Palestrina n. 4, ai sensi dell art.123 bis della legge tavolare. Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati. Del presente atto scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia su quattro fogli per tredici facciate e quanto fin qui della quattordicesima ho dato lettura alle parti, che giudicandolo conforme alla loro volontà lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti cinque. F.to: Paolo Marchesi F.to: Turina Roberto F.to: Lukac Mirko F.to: Federico Tacconi F.to: LUCIANO PERRI - NOTAIO

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