COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI PROVINCIA DI VICENZA Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 26.09.2002 Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 1
INDICE CAPO I - APETTI GENERALI... 3 Art. 1 - Finalità e campo di applicazione... 3 Art. 2 - Raccolta e stoccaggio... 3 Art. 3 - Carichi massimi di deiezioni... 3 CAPO II - NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DEL LETAME... 4 Art. 4 - Definizioni... 4 Art. 5 - Divieti... 4 Art. 6 - Modalità di spargimento... 4 CAPO III - NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ED ALTRE DEIEZIONI ZOOTECNICHE... 6 Art. 7 - Definizioni... 6 Art. 8 - Divieti... 6 Art. 9 - Modalità di spargimento... 7 Art. 10 - Modalità di trasporto... 7 CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI... 8 Art. 11 - Riferimenti legislativi... 8 Art. 12 - Abrogazione norme comunali... 8 Art. 13 - Sanzioni... 8 ALLEGATO - A -... 9 CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 2
CAPO I ASPETTI GENERALI Art. 1 Finalità e campo di applicazione 1. Le presenti norme regolamentano le modalità di spargimento delle deiezioni zootecniche al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni. 2. Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente allo scopo di garantire una migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica. 3. Per quanto concerne le altre fasi connesse all'utilizzo delle deiezioni non contemplate nel presente Regolamento (raccolta, stoccaggio, maturazione, trasporto, quantità massima spargibile per ettaro, ecc.) si rimanda alle specifiche norme. 4. Le norme del presente Regolamento non si applicano alla concimazione con il letame degli orti privati. 5. Per l'esecuzione di questa pratica nei centri abitati è necessario provvedere all'immediato interramento del letame dopo lo spargimento; Se accumulato, il letame dovrà essere coperto con tela di materiale plastico. Art. 2 Raccolta e stoccaggio 1. Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi utili, le deiezioni zootecniche devono essere raccolte e stoccate in idonee strutture di contenimento a perfetta tenuta con una capacità utile complessiva non inferiore al volume delle deiezioni prodotte dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti avicoli e suinicoli e quattro mesi per tutti gli altri allevamenti. Per il dimensionamento delle strutture destinate allo stoccaggio provvisorio delle deiezioni zootecniche vedasi l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Art. 3 Carichi massimi di deiezioni 1. La distribuzione delle deiezioni è ammessa nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da: 2,5 (duevirgolacinque) tonnellate di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti avi-cunicoli; 3,5 (trevirgolacinque) tonnellate di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti suinicoli o di vitelli a carne bianca; 4,0 (quattro) tonnellate di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli altri tipi di allevamento. Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 3
CAPO II NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DEL LETAME Art. 4 Definizioni 1. Si definisce "letame" le deiezioni animali provenienti da allevamenti su lettiera (paglia o altro materiale ligno-cellulosico) nonché le frazioni solide, grossolane, palabili ottenute dal liquame attraverso processi di separazione meccanica. 2. Per la "pollina" (deiezioni provenienti da allevamenti avicoli) valgono le norme più restrittive previste al CAPO II del presente Regolamento. Art. 5 Divieti 1. E' vietato lo spargimento del letame: a) a meno di 25 metri da abitazioni di terzi, da attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, direzionali), da zone F deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi, ecc), fatto salvo l'assenso scritto dei terzi interessati; Nel caso di zone F l'eventuale deroga sarà rilasciata dal Sindaco; b) a distanze inferiori a 150 metri dalle abitazioni di terzi per tutto l'anno: dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle 18,00 alle 20,00. dalle ore 11,00 alle ore 20,00 del sabato. dopo le ore 09,00 della domenica. c) In tutto il territorio comunale è vietato lo spargimento delle deiezioni dalle ore 8,00 alle ore 22,00 nei mesi da giugno a settembre compresi; d) nelle fasce di rispetto degli approvvigionamenti idro-potabili (area delimitata da un raggio di 200 metri attorno ai pozzi e alle sorgenti salvo diversa delimitazione effettuata sulla base di indagine idrogeologiche); e) in tali aree il Dipartimento di Prevenzione dell ULSS congiuntamente all ARPAV su richiesta dell'interessato, potrà valutare, sulla scorta della locale vulnerabilità e delle conoscenze tecniche acquisite, la possibilità di concedere eventuali deroghe a quanto stabilito nel presente comma da parte dell'autorità competente; f) su terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi: nei dieci mesi precedenti e durante il raccolto stesso. Art. 6 Modalità di spargimento 1. Effettuato lo spargimento delle deiezioni si deve procedere ad immediata aratura operando in modo che la superficie in attesa di essere immediatamente arata non sia Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 4
mai superiore ad ettari 1 (uno) e comunque si dovrà iniziare dalla porzione di terreno più vicina alle case di terzi. 2. Eventuali accumuli temporanei di letame predisposti per facilitare le successive operazioni di concimazione dovranno essere: posti ad almeno metri 50 (cinquanta) da abitazioni, attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, direzionali) e da zone "F" (effe) deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi, ecc.) posti a non meno di metri 10 (dieci) da corsi d'acqua effettuati con letame maturo utilizzati entro giorni 20 (venti). Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 5
CAPO III NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ED ALTRE DEIEZIONI ZOOTECNICHE Art. 7 Definizioni 1. Si definisce liquame zootecnico il materiale liquido costituito dalle deiezioni animali, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio proveniente da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposto a trattamenti per accelerare i processi di maturazione. 2. Le disposizioni degli artt. 8, 9 e 1O si applicano anche allo spargimento di: fanghi provenienti da trattamenti e non rientranti nella definizione di letame di cui all'art. 2; pollina proveniente da allevamenti avicoli; liquido di percolazione del letame (colaticcio); acque meteoriche di dilavamento del letame, opportunamente raccolte; Art. 8 Divieti 1. E' vietato lo spargimento del liquame zootecnico e delle altre deiezioni sopra indicate: a) nelle aree non agricole; b) a meno di metri 250 (duecentocinquanta) da abitazioni di terzi, da attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, direzionali), da zone "F" (effe) deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi, ecc.); c) a distanze inferiori a metri 150 (centocinquanta) dalle abitazioni di terzi per tutto l'anno: dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e. dalle ore 18,00 alle ore 20,00 dalle ore 11,00 alle ore 20,00 del sabato dopo ore 09,00 della domenica d) in tutto il territorio comunale è vietato lo spargimento delle deiezioni dalle ore 8,00 alle ore 22,00 nei mesi da giugno a settembre compresi; e) nelle zone boscate, a meno di metri 5 (cinque) da corsi d'acqua e su terreni innevati, saturi d'acqua o ghiacciati. Un terreno è da ritenersi ghiacciato quando non è lavorabile con le ordinarie attrezzature (es. aratri, erpici, ecc.); Non rientra quindi nella fattispecie la presenza di una crosta di ghiaccio negli strati superficiali del terreno; f) nelle aree di bacini autorizzati e coltivati; g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad ogni precipitazione nel periodo 01/11-31/03; Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 6
h) nelle fasce di rispetto degli approvvigionamenti idro-potabili (aree delimitate da un raggio di metri 200 (duecento) attorno ai pozzi e sorgenti), salvo diversa delimitazione effettuata sulla base di indagini idrogeologiche; i) su terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi: nei dieci mesi precedenti e durante il raccolto stesso; Art. 9 Modalità di spargimento 1. Lo spargimento dei liquami su terreni agricoli deve essere eseguito nel minor tempo possibile, in maniera uniforme, ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol in particolare nelle vicinanze di abitazioni e/o insediamenti (ad es. a raso, indirizzando, mediante la "spatola" di cui sono dotati i carri botte, il getto verso il basso). 2. E' vietato l'uso di irrigatori a pioggia. 3. L'interramento del liquame sparso su terreno arativo privo di colture in atto a meno di metri 150 (centocinquanta) da abitazioni di terzi, da attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, direzionali), da zone "F" (effe) deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi, ecc.), dovrà iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno ad esse più vicina. 4. Eventuali accumuli di pollina predisposti per facilitare le successive operazioni di concimazione dovranno contestualmente essere: posti ad almeno metri 200 (duecento) da abitazioni di terzi; effettuati a non meno di metri 10 (dieci) da corsi d'acqua; utilizzati entro il giorno successivo. Art. 10 Modalità di trasporto 1. In caso di trasporto delle deiezioni in pubblica via al di fuori del fondo di proprietà dovranno essere usati appositi mezzi muniti di cassoni o serbatoi a tenuta per evitare nel modo più assoluto lo spandimento e dovranno essere omologati per tale uso. Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 7
CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 11 Riferimenti legislativi 1. Le presenti disposizioni integrano quanto già disposto anche dalla seguente legislazione statale e regionale (citata a mero titolo esemplificativo ma non certamente esaustivo): L. 319/76 e succ. modifiche e integrazioni; allegato D al Piano Regionale Risanamento Acque (DGR 3733 del 26.06.92); DGR nr. 3782/93 del 03.08.93 e successive modifiche ed integrazioni, - Linee guida per la predisposizione dei Piani di Concimazione; circolare nr. 20/93 del 18.05.93- Note esplicative dell'allegato D al PRRA; disposizioni dell'amministrazione Provinciale (es. zonizzazione del territorio per lo spargimento). Art. 12 Abrogazione norme comunali 1. Sono abrogate eventuali disposizioni comunali precedentemente emanate ed incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento. Art. 13 Sanzioni 1. In caso di mancanza, inadempienza, omissione, inosservanza, ecc. alle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero alle norme di legge di Regolamento, di atto amministrativo in materia, il Comune - ove non diversamente previsto - ha la facoltà di applicare una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo pari ad Euro 103,00= ed un massimo pari ad Euro 10.329,00= salvo che il fatto non costituisca più grave reato, fermo restando in ogni caso, in capo al contravventore, l'obbligo di ripristino della normalità e di risarcibilità e salvi, comunque, i diritti dei terzi e l'applicazione delle più severe disposizioni penali, civili ed amministrative. Per l'entità della sanzione si tiene conto della natura e della gravità del fatto (mancanza, inadempienza, omissione, inosservanza, ecc.) e della sua eventuale reiterazione nonché delle disposizioni di cui alla legge nr.689/81. Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 8
ALLEGATO A CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO STOCCAGGIO PROVVSORIO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE La capacità delle vasche deve essere commisurata alla quantità delle deiezioni prodotte nell insediamento facendo riferimento alla capacità di stabulazione dello stesso, ovvero alla superficie coperta utilizzabile degli edifici di ricovero animali ed alle diverse tipologie di pulizia, pavimentazione, nonché al peso medio degli animali. A STOCCAGGIO DEL LETAME E DELLE DEIEZIONI SOLIDE 1. Lo stoccaggio del letame deve venire effettuato in una concimaia, costituita da una platea in calcestruzzo e caratterizzata da una o più pendenze atte a convogliare i liquidi di percolazione, le urine e le acque meteoriche in una apposita vasca di raccolta posta in adiacenza e costruita essa stessa in calcestruzzo. Per lo stoccaggio della pollina può essere omessa la costruzione delle vasche di raccolta, la fuoriuscita del letame e dei liquidi di percolazione dovrà essere impedita costruendo intorno alla concimaia stessa un muretto di contenimento di opportuna altezza e comunque non inferiore a 30 cm. 2. Il letame dovrà essere accumulato nella concimaia presentando una pendenza del cumulo non superiore a 45 circa. 3. Nel caso vi sia necessità di movimentare il letame, cioè di avere accesso alla platea con mezzi meccanici dovranno essere previste soluzioni costruttive (esempio scivoli) sufficienti ad evitare la fuoriuscita del letame stesso. B STOCCAGGIO DEI LIQUAMI 1. Si fa riferimento ai seguenti criteri costruttivi e dimensionali, comuni alle diverse tipologie di vasconi: a) In tutte le vasche di stoccaggio, qualunque sia la tipologia costruttiva, dovranno essere adottate soluzioni impiantistiche tali da consentire le operazioni di pulizia, di adeguato riempimento e svuotamento, in modo tale da prevenire spandimenti e formazione di odori molesti, e dovranno essere adottate tutte le precauzioni del caso per la sicurezza della salute. b) Al fine di una razionale gestione le dimensioni massime di una singola vasca non dovrebbero superare la volumetria di 2500 mc.; in ogni caso dovranno essere di norma almeno due, in modo tale da consentire l'utilizzo alternato delle stesse consentendo così una migliore stabilizzazione dei liquami. c) Nel dimensionamento delle vasche in dotazione alle concimaie, oppure delle vasche di raccolta liquami, se scoperte, si dovrà tener conto, oltre al volume delle deiezioni liquide o semiliquide, anche del volume derivante dalla piovosità media, calcolato tenendo conto di tutte le superfici impermeabili scoperte imbrattate (concimaie, paddock, vasche scoperte, ecc.): visto che il Comune di Campiglia dei Berici ricade nella fascia di piovosità annua di 1000 mm. Si può considerare come volume derivante dalla pioggia, la quantità di 1,O mc/mq di superficie interessata. Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche Pag. 9