PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE RIFIUTI INERTI NELLA DISCARICA DELLA IDEA

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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE RIFIUTI INERTI NELLA DISCARICA DELLA IDEA 4 s.r.l. A cura dell Amministratore di IDEA 4 S.r.l. e del Prof. Dott. Fabio Benedetti Rev. Ottobre 2016 Il produttore/detentore di rifiuti inerti che intenda avviarli nella discarica della IDEA 4 s.r.l., sita in Magliano Romano (RM), Loc. Monte della Grandine s.n.c., autorizzata dalla Regione Lazio con Determinazione n. A06398 del 06.08.2013, e s.m.i., Determinazione n. G04580 del 10.04.2014, Determinazione n. G11762 del 14/10/2016 (Deroghe ex art 10), Determinazione n. G12156 del 20.10.2016, e s.m.i., deve: 1) Compilare il modulo della caratterizzazione di base del rifiuto, a firma dello stesso produttore/detentore (All. 1); deve dichiarare che il rifiuto inviato in discarica non è recuperabile, deve essere conforme all 3 e all. 5 delle linee guida della Regione Lazio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26.1.2012 n. 34, nonché deve dichiarare che le analisi allegate sono state svolte nel rispetto delle informazioni raccolte, pertinenti e disponibili, su tutte le possibili proprietà di pericolo del rifiuto, rigorosamente valutate con l analisi ai fini della classificazione, riportate in questa stessa rappresentazione di base, del rispetto degli articoli 2 e 5 del D.M. 27.9.2010 e dei Regolamenti nn. 1342, 1357/2014/UE e 2016/460/UE e della Decisione 2014/955/UE. 2) Allegare il verbale di campionamento, per i materiali da sottoporre ad analisi, compilato dal tecnico del laboratorio o da tecnico abilitato incaricato dal produttore/detentore. Il verbale deve qualificare il tecnico per competenza ed esperienza, indicare il metodo di campionamento UNI 10802, indicare la natura del rifiuto, le sue caratteristiche fisiche, la qualità e la quantità del materiale rappresentato dal campione prelevato (All. 2); 3) Trasmettere, per i rifiuti identificati con CER voci a specchio, l analisi di non pericolosità ai sensi della decisione 2014/955/UE e dell Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.M. 24.6.2015, nonché del regolamento 1357/2014/UE, con l utilizzo delle indicazioni di pericolo HP (All. 3), come sostituite dal Regolamento 1357/2014/UE, passando dalle fasi di rischio R e dalle indicazioni di pericolo H a quelle HP del Regolamento CLP n. 2008/1272/CE, con esclusione della caratteristica di pericolo HP 14, effettuata ancora secondo il metodo ADR per la classe 9-M6 e M7, secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE, (All. 3); 4) Trasmettere analisi del test di cessione di cui alla Tab. 2 al D.M. 27.9.2010 e s.m.i.(all. 4); 5) Trasmettere analisi dei composti organici di cui alla Tab. 3 al D.M. 27.9.2010 e s.m.i. (All. 5); 6) Trasmettere analisi del PCB, delle Diossine e dei Furani e degli altri inquinanti organici di cui al comma 2 dell art. 5 e dell all. 3 del D.M. 27.9.2010 e s.m.i. (All. 6), come modificato dal Regolamento Commissione UE 1342/2014/UE, che, con l art. 1, sostituisce l all.4 del Regolamento n. 850/2004 citato al comma 2 dell art. 5 del DM 27.9.2010, dal Regolamento 2016/460/UE; 7) Nel tempo, le analisi sopracitate vanno modificate, adattate ed integrate in rapporto alla normativa comunitaria e nazionale che modificano l ordinamento vigente in tema di ricezione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti autorizzate alla deroga di cui all art. 10 del D.M: 27.9.2010, (vedi All. 4). 8) L analisi deve concludere affermando la rispondenza del materiale alla definizione di rifiuto di cui all art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/03 e dell art. 5 del D.M. 27.9.2010 e s.m.i.. Deve inoltre affermare che il rifiuto è ricevibile in discarica per rifiuti inerti ai sensi della normativa vigente. La documentazione predetta (caratterizzazione di base, sempre, e verbale di campionamento ed analisi, ove necessarie o comunque richieste) è effettuata e trasmessa al gestore della discarica prima del primo conferimento ovvero dopo l ultimo trattamento effettuato, e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti, e comunque almeno una volta l anno. Il verbale di campionamento deve sempre essere allegato. In presenza di modifiche o integrazioni prodotti da nuova normativa comunitaria o nazionale, o da disposizione della Regione Lazio, il presente protocollo verrà modificato. Pagina 1 di 15

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI CARATTERIZZAZIONE DI BASE AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DELLA DITTA IDEA 4 s.r.l., AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2003, DEL D. LGS. N. 152/2006, DEL D.M.27.9.2010, DEL D.G.R. LAZIO 26.1.2012, N. 34, E S.M.I. CARATTERIZZAZIONE DI BASE (All.1) Rev. Ottobre 2016 DELLA DITTA Rifiuto: Descrizione / Denominazione CER (COMPILATO DAL PRODUTTORE DETENTORE) Il sottoscritto, nato a, il, residente in (prov. ),Via, n., CAP, in qualità di (ruolo ricoperto), debitamente autorizzato, rappresentante e referente della Ditta,con sede legale in, Via n, CAP Telefono Fax E-mail P.E.C. P. IVA C.F., con riferimento ai rifiuti prodotti: nel proprio Sito/Stabilimento produttivo/luogo di produzione dei rifiuti (unità locale) in, Via n, CAP ; dalla Ditta con sede produttiva/unità locale in ; (se diverso dal detentore/produttore) il Proprietario è Sede legale, unità locale C.F. P. IVA ; Detenuti in regime di deposito temporaneo: Si No Detenuti in stoccaggio: Si No Attività esercitata da cui hanno origine i rifiuti oggetto della presente caratterizzazione:, autorizzata con il provvedimento n del rilasciato da ; Intermediario (se presente) con sede legale: C.F. P.IVA iscrizione Albo n del ; Trasportatore/i che si intende utilizzare per il trasporto dei suddetti rifiuti munito di autorizzazione dell Albo Gestori Ambientali, Sezione di, con provvedimento n. del di cui si allega documentazione, DICHIARA il rifiuto che si intende avviare all impianto della IDEA 4 s.r.l, sito in Loc. Monte della Grandine snc del Comune di Magliano Romano (RM), per l attività di smaltimento nella discarica per rifiuti inerti, è il seguente: CER denominazione descrizione/costituzione del rifiuto Pagina 2 di 15

Riguardo all attività che ha generato il rifiuto: Descrivere l attività (processo) che ha generato il rifiuto ; rifiuti generati con continuità/regolarità Si No, se no, descrivere la motivazione: una tantum altro ; con caratteristiche: costanti variabili (se il rifiuto è costituito da materiale od a miscela una composizione di più tipologie di rifiuti, originariamente o a seguito di trattamento, indicare se queste hanno cambiato la natura e la composizione del rifiuto originario: si no. In ogni caso indicare i/il CER che caratterizzava il rifiuto prima della selezione/trattamento ); Riguardo alle caratteristiche del rifiuto: Il rifiuto presenta le seguenti caratteristiche fisiche: - stato fisico: solido non pulverulento solido pulverulento fangoso palabile altro ; - odore: ; colore: ; - consistenza: duro, morbido, pastoso altro ; - (se miscuglio) composizione: ; - corpi estranei (se presenti) in percentuale massima del % sul peso; - eventuali trattamenti preliminari subiti (D13 o R12, o precisare quali): ; - tendenza a produrre percolato: nulla bassa media alta; * Sono presenti caratteristiche di pericolo di cui al Regolamento 1357/2014(HP): Si No Riguardo alla consegna dei rifiuti: Quantità di rifiuti da avviare in discarica, rappresentata dalla presente caratterizzazione, quantitativo totale stimato in ton in mc, data prevista di inizio della consegna con frequenza stimata Riguardo ai rischi della sicurezza dei lavoratori, della salute dell uomo e dell ambiente: No, i rifiuti non comportano alcun rischio; Si, i rifiuti possono comportare i seguenti rischi, indicare quali: Riguardo alla verifica di conformità: Con riferimento alla verifica di conformità dell impianto ricevente, si forniscono le seguenti indicazioni: il prodotto da cui origina il rifiuto, o il rifiuto stesso, è generato da un processo produttivo che utilizza sostanze pericolose No Si, se si indicare quali ; - il rifiuto potrebbe presentare il superamento dei valori limite di legge per le seguenti sostanze: No Si, se si indicare quali ; - il rifiuto potrebbe risultare inquinato dalle seguenti sostanze No Si, se si, indicare quali ; Pagina 3 di 15

- eventuali precauzioni supplementari da prendere in discarica: No Si, se si, indicare quali ; - eventuali rischi nella gestione dei rifiuti: No Si, se si, indicare quali ; - eventuali accorgimenti da prendere, necessari per la gestione dei rifiuti in sicurezza, per l ambiente e per gli addetti: No Si, se si indicare quali ; - il rifiuto non contiene contaminanti o altre sostanze estranee come metalli, amianto, plastica sostanze chimiche in quantità superiore a quelle indicate nelle disposizioni di legge per l utilizzo cui è destinato secondo l art. 5 D.M. 27.9.2010 per discarica di rifiuti inerti D1. Riguardo al Campionamento: Il campionamento è stato effettuato da, con qualifica di tecnico campionatore altro, con Piano di campionamento (se presente) n del, con verbale di campionamento n del, altro ; Metodologia di campionamento utilizzata: norma UNI EN 10802; Altro ; Note sul campionamento: ; Luogo di prelevamento del campione ; Quantità rappresentate: circa Mc Ton. Unità ; Il campione è stato inviato al laboratorio il giorno: con modello di trasmissione n del Si allega, il verbale di campionamento; Eventuali altri allegati ; Esaurito il materiale campionato si provvederà a fornire il nuovo verbale di campionamento e le nuove analisi. Essi saranno forniti anche nel caso di modifica del processo produttivo che possa comportare modifica nella composizione chimico-fisica del rifiuto, e comunque almeno una volta l anno. Il rifiuto, al fine dell avvio in discarica per rifiuti inerti, è stato sottoposto alla seguente caratterizzazione analitica: - analisi di non pericolosità per voci a specchio, svolta sulla base dei Regolamenti nn. 1342 e 1357/ 2014/UE 2016/460/UE e della Direttiva 2014/955/UE, nonché della Valutazione e classificazione dell All. D al 152/2006, Parte Quarta (vedi All 3); - Tab. 2 DM 27.9.2010, test di cessione (Vedi All.4); - Tab. 3 DM 27.9.2010, composti organici (Vedi All.5); - PCB in concentrazione non superiore a 1 mg/kg; analisi effettuata sui congeneri specificati all all. 3 DM 27.9.2010, punto 2 (Vedi All.6); - Diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui al Regolamento n. 1342/2014/Ue, in concentrazione non superiore a 0,0001 mg/kg (Vedi All.6); - Altri inquinanti organici persistenti, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento Commissione UE 1342/2014/UE, del Regolamento 13/11/2015, n. 2015/2030/UE, del Regolamento 2016/460/UE (Vedi All.6). Le sopracitate analisi sono richieste sulla base delle normative vigenti intervenute. Indicare gli estremi delle analisi allegate: ; Pagina 4 di 15

Se il rifiuto è classificato con voce a specchio, nell effettuare la caratterizzazione si è tenuto conto di determinare i pericoli connessi ai composti attraverso le etichettature delle sostanze e dei preparati pericolosi SDS/CLP/REACh. Se presenti si allegano schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto:. Condizioni che consentono di qualificare come inerte il rifiuto: sulla base delle informazioni conosciute, assunte e delle analisi effettuate; Altro. Condizioni che consentono di qualificare il rifiuto come non pericoloso: sulla base delle informazioni conosciute, assunte e delle analisi effettuate; Altro. Il rifiuto non è classificato con CER voce a specchio ed è non pericoloso assoluto. Il rifiuto, al fine dello smaltimento in discarica per rifiuti inerti non è stato/non sarà sottoposto alla caratterizzazione analitica, in quanto il CER, correttamente attribuito, è indicato nella Tab. 1 al DM 27.9.2010 Sulla base delle informazioni conosciute, assunte e delle analisi effettuate, il sottoscritto ritiene il rifiuto oggetto della presente caratterizzazione possa essere ricevuto per lo smaltimento nella discarica per rifiuti inerti della IDEA 4 s.r.l., anche sulla base dell autorizzazione rilasciata con Determinazione della Regione Lazio n A06398 del 06/08/2013 e s.m.i. Determinazione n. G04580 del 10.04.2014, Determinazione n. G11762 del 14/10/2016 (Deroghe ex art 10), Determinazione n. G12156 del 20.10.2016, e s.m.i., che sono state opportunamente visionate, e ritenuta idonea allo smaltimento dei succitati rifiuti. Si dichiara che è stato precisato al laboratorio che le analisi debbono essere eseguite secondo le indicazioni riportate nella presente caratterizzazione. Altre indicazioni fornite all analista Si dichiara che il suddetto rifiuto da inviare in discarica è inerte ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs n.36/2003, non è recuperabile, è conforme per il conferimento in discarica per rifiuti inerti ai sensi del D.M. 27/09/2010 e dell allegato 3 e 5 delle linee guida della Regione Lazio di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 26/1/2012 n. 34. Con la presente, il produttore, inoltre, dichiara e garantisce che i suddetti rifiuti non sono mai stati caratterizzati con C.E.R. diversi da quello sopra indicato, nè tanto meno sono stati respinti da altri impianti di gestione di rifiuti con dichiarazione e motivazione di non conformità. Si dichiara inoltre che la presente caratterizzazione viene predisposta sia per l analista, ai fini delle analisi che debbono accompagnare la stessa per la dimostrazione della ricevibilità dei suddetti rifiuti in discarica per rifiuti inerti, sia per la IDEA 4 s.r.l. ai fini di fornire tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza, indicando eventuali rischi che possono essere generati dallo stesso rifiuto ai fini della sicurezza dei lavoratori, della salute dell uomo e dell ambiente. Il produttore/detentore dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato e nella documentazione allegata risponde a verità, inoltre garantisce che sospenderà immediatamente i conferimenti nel caso in cui, per qualsiasi motivo, gli elementi della suddetta caratterizzazione dovessero variare significativamente, dandone tempestiva comunicazione. Luogo Data Il produttore/detentore Pagina 5 di 15

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI VERBALE DI CAMPIONAMENTO (All. 2) N Produttore C.E.R. attribuito dal produttore denominazione Luogo di produzione prelievo del campione (Unità locale) Attività esercitata che origina i rifiuti Descrizione dei rifiuti Corpi estranei (se presenti) Perc.Presenza % circa Stima del quantitativo totale dei rifiuti rappresentati dal campione prelevato circa Quantità di campioni prelevati aliquote Rappresentativo di mc e/o di ton circa In data alle ore Modalità di campionamento: (UNI 10802) altro da cumulo da sacchi da saggio di scavo da sondaggio geognostico altro Prelevato da Qualifica: Tecnico campionatore Altro in data alle ore Tipo di contenitore: Plastica Vetro Altro Campione destinato: al Produttore Altro al Laboratorio a IDEA 4 s.r.l. Per analisi: Caratterizzazione del produttore; analisi rifiuti inerti D.Lgs. 36/2003 e D.M. 27.9.2010 Tab. 2 e Tab. 3; analisi PCB, Diossine e Furani e altri inquinanti organici persistenti di cui ai Regolamenti 1357/2014/Ue e 1342/2014/Ue; analisi di non pericolosità per voce a specchio di cui alla Decisione 2014/955/Ue; tutte le analisi devono essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente; altro Da consegnare NOTE: Luogo e data Tecnico campionatore Firma Pagina 6 di 15

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI ANALISI DI NON PERICOLOSITÀ, SVOLTA SULLA BASE DELLA DECISIONE 2014/955/UE NONCHÉ DELL ALL. D AL 152/2006, PARTE QUARTA, COME SOSTITUITA DALL ART. 1 DELLA DECISIONE MEDESIMA, E S.M.I.. (ALL. 3) Le caratteristiche di pericolo sono quelle indicate nei Regolamenti 1342 e 1357/2014/UE. La valutazione e la classificazione dei rifiuti, compreso il nuovo elenco dei rifiuti, sono riportati nella Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE. La classificazione inoltre, deve tener conto delle novità introdotte dalla Decisione 18.12 2014 n. 2014/955/UE, che di seguito si riportano: Allegato D Definizioni Ai fini del presente allegato, si intende per: 1. "sostanza pericolosa", una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 1272/2008; 2. "metallo pesante", qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose; 3. "policlorodifenili e policlorotrifenili" (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/Ce del Consiglio; 4. "metalli di transizione", uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi; 5. "stabilizzazione", i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi; 6. "solidificazione", processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi; 7. "rifiuto parzialmente stabilizzato", un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. Valutazione e classificazione 1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia Decisione Commissione UE 2014/955/UE per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE,prevalgono i risultati della prova. 2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva. Pagina 7 di 15

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 "infettivo" deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene,clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi. I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*). Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L,M, P, Q, R, e U. 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi. Pagina 8 di 15

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE RIFIUTI TEST DI CESSIONE (ALL. 4) Tabella 2 D.M. 27.9.2010 e s.m.i. Limiti di concentrazione nell eluato per l accettabilità in discariche per rifiuti inerti Parametro As 0,05 Ba 2 Cd 0,004 Cr totale 0,05 Cu 0,2 Hg 0,001 Mo 0,05 Ni 0,04 Pb 0,05 Sb 0,006 Se 0,01 Zn 0,4 Cloruri 80 Fluoruri 1 Solfati 100 Indice Fenolo 0,1 Doc (*) 50 TDS (**) 400 L/S = 10 1/Kg Mg/1 (*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di ph, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 1/Kg e con un ph compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l. (**) E possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri. NB: La prova di eluizione per la verifica dei parametri della Tab. 2 è effettuata secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma UNI 10802. La determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 10802. Per la determinazione del DOC si applica la norma UNI EN 1484. I risultati delle analisi degli eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le metodiche di cui alla norma UNI 10802, equivale al risultato espresso in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10. Pagina 9 di 15

La IDEA 4 s.r.l., con Determinazione Regionale n. G11762 del 14/10/2010, è stata autorizzata a una modifica sostanziale, ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal D.M. 24/06/2015, ai valori limite per l accettabilità dei rifiuti e della Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della quale i limiti di concentrazione nell eluato per l accettabilità nella propria discarica sono variati, aumentando il limite di diversi parametri della succitata Tab. 2. DEROGHE Tab. 2 art. 5 D.M. 27.9.10 Parametro DEROGATI Mg/l Mg/l 3X Arsenico As 0,05 0,15 Bario Ba 2 6 Cadmio Cd 0,004 0,012 Cromo tot. - Cr 0,05 0,15 Rame Cu 0,2 0,6 Mercurio Hg 0,001 0,003 Molibdeno Mo 0,05 0,15 Nichel Ni 0,04 0,12 Piombo Pb 0,05 0,15 Antimonio - Sb 0,006 0,018 Selenio Se 0,01 0,03 Zinco Zn 0,4 1,2 Cloruri 80 240 Fluoruri 1 3 Solfati 100 300 Indice Fenolo 0,1 0,1 ND DOC* 50 50 ND TDS** 400 1200 **E possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i Solfati e per i Cloruri. Pagina 10 di 15

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE RIFIUTI ANALISI COMPOSTI ORGANICI (All. 5) Tab. 3 D.M. 27.9.2010 e s.m.i. Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti Parametro mg/kg TOC (*) 30.000 (*) BTEX 6 Olio minerale (da C10 a C40) 500 Valore (*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l ambiente, con l esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a ph 7 (DOC7). NB: La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40 è effettuata secondo la norma UNI EN 14039. Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati nelle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657. La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale è effettuata secondo la norma UNI EN 13137. NB***: L analisi deve concludere affermando la rispondenza del materiale alla definizione di rifiuto di cui all art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/03 e dell art. 5 del D.M. 27.9.2010. Pagina 11 di 15

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI ANALISI PCB, DELLE DIOSSINE E DEI FURANI E DEGLI ALTRI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI DI CUI AL COMMA 2 DELL ART 5 DEL D.M. 27/09/2010 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (All. 6) ANALISI PCB (ALL.6) PCB 1 mg/kg La determinazione dei PCB deve essere effettuata sui seguenti congeneri: - congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187; - congeneri individuati dall OMS come diodi like : 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. FATTORI DI EQUIVALENZA DIOSSINE E FURANI (All.6) Regolamento Commissione UE n. 1342/2014/UE, All. I e II PCDD/PCDF Fase di equivalenza 2, 3, 7, 8 Tetraclorodi benzodiossina (TeCDD) 1 1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 1 1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01 Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,0003 2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzofurano (TeCDF) 0,1 2, 3, 4, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,3 1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,03 1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 2, 3, 4, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,0003 ALTRI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (All. 6) ALL.1 DEL REGOLAMENTO 1342/2014/UE e ALL.4 del 2016/460/UE Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 Sostanza Numero CAS Numero CE Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) Endosulfan 115-29-7 204-079-4 50 mg/kg Pagina 12 di 15

959-98-8 33213-65-9 Esaclorobutadiene 87-68-3 201-765-5 100 mg/kg Naftaleni policlorurati ( 1 ) Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) Tetrabromodifeniletere C 12 H 6 Br 4 O Pentabromodifeniletere 10 mg/kg 85535-84-8 287-476-5 10 000 mg/kg Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg C 12 H 5 Br 5 O Esabromodifeniletere C 12 H 4 Br 6 O Eptabromodifeniletere C 12 H 3 Br 7 O Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) 50 mg/kg C 8 F 17 SO 2 X (X = OH, sale metallico (O-M + ), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano) 15 μg/kg ( 2 ) 50-29-3 200-024-3 50 mg/kg Clordano 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg Esaclorocicloesani, compreso il lindano 58-89-9 210-168-9 50 mg/kg 319-84-6 200-401-2 319-85-7 206-270-8 608-73-1 206-271-3 Dieldrin 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg Endrin 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg Eptacloro 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg Pagina 13 di 15

Esaclorobenzene 118-74-1 200-273-9 50 mg/kg Clordecone 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg Aldrin 309-00-2 206-215-8 50 mg/kg Pentaclorobenzene 608-93-5 210-172-5 50 mg/kg Bifenili policlorurati (PCB) 1336-36-3 e altri 215-648-1 50 mg/kg ( 3 ) Mirex 2385-85-5 219-196-6 50 mg/kg Toxafene 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg Esabromobifenile 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg ( 1 ) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro. ( 2 ) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito: PCDD TEF 2,3,7,8-TeCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDD 1 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,0003 PCDF TEF 2,3,7,8-TeCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCDD TEF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 ( 3 ) Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.» Pagina 14 di 15

****IL CERTIFICATO ANALITICO O RDP, DOVRÀ COMUNQUE CONCLUDERSI ALMENO CON LA SEGUENTE DICITURA: VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO: ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 184 e s.m.i. e dei Regolamenti nn. 1342 e 1357/ 2014/UE e della Direttiva 2014/955/UE; visti i risultati analitici ottenuti, sulla base dell allegato III al Regolamento n. 1357/2014/UE che sostituisce l allegato III della direttiva 2008/98/CE in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15, considerando che la classe HP14 è stata effettuata sulla base dei criteri di cui all allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, il campione è da considerarsi come: RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO CLASSE DI PERICOLOSITA : NESSUNA CLASSIFICAZIONE: classificazione ai sensi dell elenco dei rifiuti di cui alla Decisione Commissione UE 2014/955/UE; Il rifiuto rientra nei limiti del test di cessione di cui alla Tab. 2 al D.M. 27.9.2010 (All. 4); Il rifiuto rientra nei limiti dei composti organici di cui alla Tab. 3 al D.M. 27.9.2010 (All. 5); Il rifiuto rientra nei limiti del PCB, delle Diossine e dei Furani e degli altri inquinanti organici di cui al comma 2 dell art. 5 del D.M. 27.9.2010 (All. 6), come modificato da successive modificazioni e integrazioni, comunitarie e nazionali; IL MATERIALE RISPONDE ALLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO INERTE DI CUI ALL ART. 2, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 36/03 E DELL ART. 5 DEL D.M. 27.9.2010,, PER LE SUE CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE È COMFORME PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA PER RIFIUTI INERTI AI SENSI DEL D.M. 27/09/2010 E S.M.I. DELLA IDEA 4 s.r.l. Pagina 15 di 15