MOBILITA IN DEROGA ANZIANITA LAVORATIVA l lavoratori devono essere in possesso, all atto della risoluzione del rapporto di lavoro dei requisiti individuali di cui all art. 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ossia un anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità. STATO DI DISOCCUPAZIONE La concessione è condizionata allo stato di disoccupazione ai sensi dell art. 2 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche (Centro per l Impiego/servizi competenti). DOMANDA Deve essere presentata telematicamente entro 68 giorni da: Cessazione del rapporto di lavoro Fine indennità per mancato preavviso Termine del trattamento di disoccupazione ordinaria Termine del trattamento di ASpI Termine del trattamento di Mini-ASpI entro 60 giorni dal Termine del congedo di maternità (astensione obbligatoria) Termine dell indennità di malattia 1
A BENEFICIARI A CONDIZIONI DURATA Lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, cessati a decorrere dal 1 gennaio 2013. cessazione attività giustificato motivo oggettivo licenziamento collettivo fine contratto a termine recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato per giusta causa raggiunta a MAX 12 MESI comunque non oltre il 31/12/2013 entro l anno di vita del bambino All atto della cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori non devono avere i requisiti per percepire il: trattamento di mobilità ordinaria trattamento ASpI trattamento mini-aspi 2
B BENEFICIARI B CONDIZIONI DURATA Lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, cessati a decorrere dal 1 gennaio 2013, che abbiano usufruito del trattamento di Mini- ASpI. cessazione attività giustificato motivo oggettivo licenziamento collettivo fine contratto a termine recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato per giusta causa raggiunta a seguito di accordo presso la competente D.T.L. in sede di procedura preventiva di cui all art. 1, co. 40 L.92/12 A decorrere dalla fine del trattamento di Mini-ASpI il periodo residuale a completamento dei 12 mesi, comunque entro il 31 dicembre 2013. (Es.: 6 mesi di Mini-ASpI + 6 mesi di comunque entro il 31.12.2013) entro l anno di vita del bambino 3
C BENEFICIARI C CONDIZIONI DURATA Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, cessati a decorrere dal 14 dicembre 2012 che hanno usufruito di CIGD in deroga nei 30 giorni precedenti alla data di intimazione del licenziamento o alla data di fine del contratto a termine o alla data in cui il rapporto si è concluso per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato o per per giusta causa. Al fine del calcolo dei 30 giorni il giorno in cui si è verificato l evento non viene computato. cessazione attività giustificato motivo oggettivo licenziamento collettivo fine contratto a termine recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato per giusta causa raggiunta a entro l anno di vita del bambino I lavoratori non devono avere i requisiti per percepire il trattamento di mobilità ordinaria e devono soddisfare una delle seguenti condizioni: aver usufruito dell indennità di disoccupazione per 8 mesi aver usufruito del trattamento di ASpI per 8 mesi aver usufruito del trattamento Mini-ASpI indipendentemente dalla durata aver usufruito dell indennità di disoccupazione per 12 mesi e avere un età superiore ai 55 anni alla data del licenziamento MAX 4 mesi per coloro che hanno usufruito per 8 mesi dell indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento di ASpI; Periodo residuale per il raggiungimento di 12 mesi tra trattamento di Mini-ASpI e (esempio: 6 mesi trattamento Mini- ASpI + 6 mesi indennità di mobilità in deroga). Comunque non oltre il 31/12/2013 Per i lavoratori che alla data del licenziamento, hanno un età pari o superiore a 55 anni, durata massima complessiva pari a 18 mesi sommando ai periodi di indennità di disoccupazione ordinaria/aspi/miniaspi il trattamento di indennità di mobilità in deroga. Durata oltre il 31/12/2013 Esempi: (per ultra 55 enni) 12 mesi indennità di disoccupazione ordinaria + 6 mesi indennità di mobilità in deroga 6 mesi Mini-ASpI + 12 mesi ; 12 mesi di ASpI + 6 mesi di 4
D BENEFICIARI D CONDIZIONI DURATA Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, cessati a decorrere dal 1/1/2012 al 13/12/2012 che hanno usufruito di CIGD in deroga nei 30 giorni precedenti alla data di intimazione del licenziamento o alla data di fine del contratto a termine o alla data in cui il rapporto si è concluso per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato o per per giusta causa. Al fine del calcolo dei 30 giorni il giorno in cui si è verificato l evento non viene computato. cessazione attività giustificato motivo oggettivo licenziamento collettivo fine contratto a termine recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato per giusta causa raggiunta a MAX 4 mesi dal termine dell indennità di disoccupazione ordinaria. Comunque non oltre il 31/12/2013 entro l anno di vita del bambino E BENEFICIARI E ESTENSIONE Lavoratori che nell anno 2012 hanno usufruito dell per un periodo inferiore a 12 mesi o 4 mesi se provenienti da Disoccupazione ordinaria I lavoratori non devono avere i requisiti per percepire l indennità di mobilità ordinaria e devono aver usufruito di indennità di disoccupazione per 8 mesi. Non è necessario che il lavoratore presenti una nuova domanda DURATA DAL 1/1/2013 fino al raggiungimento dei 12 mesi o dei 4 mesi se provenienti da indennità di disoccupazione ordinaria Elaborazione a cura della Direzione regionale INPS della Lombardia, di Regione Lombardia e dell Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro 5