STUDIO NEGRI E ASSOCIATI. NASpI E DIS-COLL



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NASpI E DIS-COLL A tutte le Aziende Clienti Del settore paghe Con la riforma del lavoro, cd. JOBS ACT, il governo è stato incaricato di riordinare la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. A seguito di ciò, nella seduta del 20 Febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n.22 del 04 Marzo 2015, entrato in vigore dal 7 Marzo 2015. Il decreto ha introdotto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) che sostituirà, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1 MAGGIO 2015, i trattamenti oggi riconosciuti ai lavoratori dipendenti ovvero ASpI e Mini ASpI. Pertanto la nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai contratti di lavoro interrotti dal 30 Aprile 2015. La NASpI avrà la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Lo stesso decreto ha introdotto una nuova un indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), che si sostituisce quella prevista dall art.2 cc. 51-56 L.92/2012, per gli eventi verificatesi dal 1 Gennaio 2015. Sommario 1. DESTINATARI... 2 2. REQUISITI... 2 3. DOMANDA... 2 4. CALCOLO E MISURA... 3 5. DURATA DELLA PRESTAZIONE... 3 6. DOMANDA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE... 4 7. CONDIZIONI PER L EROGAZIONE... 4 8. INCENTIVO ALL AUTOIMPRENDITORIALITÀ... 5 9. DECADENZA DELLA PRESTAZIONE... 5 10. EVENTI ANTE 1 MAGGIO 2015... 5 11. PRESTAZIONI ACCESSORIE E REGIME FISCALE... 6 12. RICORSI... 6 13. COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO... 6 14. COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ CON ATTIVITÀ LAVORATIVA AUTONOMA O DI IMPRESA INDIVIDUALE... 7 15. ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI)... 7 16. DIS COLL... 8 1

1. Destinatari Destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01, gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, sono invece destinatari della DIS-COLL, sperimentale per il 2015 per gli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. 2. Requisiti La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 1. siano in stato di disoccupazione involontario e quindi iscritti al centro per l impiego di competenza; 2. possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione; 3. possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, tranne che nei seguenti casi: dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell azienda, spostamento del lavoratore da una sede in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore); dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio); risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art.7, L. n.604/66. 3. Domanda I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il termine decorre dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. 2

Alcune particolarità sulla decorrenza del termine sono connesse alle ipotesi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, maternità, vertenza sindacale o sentenza giudiziaria di un giudizio di merito, indennità di mancato preavviso, cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa, per le quali si rimanda alle istruzioni Inps. 4. Calcolo e misura Base di calcolo Settimane Valore giornaliero Valore mensile Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, inclusi gli elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in Uniemens settimane di tipo X o 2). Nelle ipotesi di pagamento dell indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell indennità è determinato utilizzando il divisore 30. Retribuzione mensile = o < a Indennità mensile pari al 75% della retribuzione. 1.195,00 mensili (per il 2015) Retribuzione mensile > a 1.195,00 mensili (per il 2015) Indennità mensile pari al 75% di 1.195,00 + il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.195,00. Massimale L indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300,00. Riduzioni La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91 della prestazione). Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo pari all aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. 5. Durata della prestazione La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Non si computano i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata. Operativamente: ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione; 3

ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono esclusi i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo; i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Ai fini della durata delle NASpI successive alla prima, le indennità già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione percepita. Dal 1 gennaio 2017 la durata della prestazione sarà limitata a un massimo di 78 settimane. 6. Domanda e decorrenza della prestazione La domanda di NASpI deve essere presentata all INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI spetta, in genere, a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro, se la domanda sia presentata entro l ottavo giorno, oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda presentata successivamente all ottavo giorno. 7. Condizioni per l erogazione L erogazione della NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Con decreto legislativo dovranno essere introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo, mentre con decreto del Ministro del Lavoro saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione in ordine alla condizionalità, nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva. I Centri per l Impiego comunicano all Inps le cause di decadenza dalla NASpI connesse alle attività di loro competenza. I lavoratori potranno rilasciare direttamente all Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l Impiego. 4

8. Incentivo all autoimprenditorialità Il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un unica soluzione dell importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato, a titolo di incentivo all avvio di un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. L incentivo non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Il lavoratore interessato deve presentare all'inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività o, se l attività sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI. L erogazione anticipata in un unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all Assegno per il nucleo familiare. 9. Decadenza della prestazione Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell evento interruttivo e con eventuale restituzione di quanto percepito ma non spettante, nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI; violazione delle regole di condizionalità (art.7, D.Lgs. n.22/15; art.4, co.41 e 42, L. n.92/12). 10. Eventi ante 1 Maggio 2015 Agli eventi di disoccupazione intervenuti fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ASpI. 5

11. Prestazioni accessorie e regime fiscale Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d ufficio i contributi figurativi entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso (per il 2015 1.820,00).Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l anzianità contributiva ai fini pensionistici. Resta confermato il diritto all assegno per il nucleo familiare per l indennità in argomento. L indennità di disoccupazione NASpI costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito, pertanto l Inps, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme erogate a titolo di NASpI: applica le ritenute Irpef; riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito e per carichi di famiglia; effettua il conguaglio fiscale di fine anno; rilascia la Certificazione Unica. 12. Ricorsi Il ricorso avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpI va presentato al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo: online (tramite codice PIN rilasciato dall istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i Servizi Online del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online per tipologia di utente cittadino ricorsi online; tramite i patronati e gli intermediari dell Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi. La vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione va proposta a pena di decadenza entro un anno. 13. Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato potrebbe trovarsi nella condizione di non compatibilità tra la prestazione NASpI ed il rapporto di lavoro. Di seguito i casi previsti dalla normativa: 1) Se il rapporto di lavoro subordinato è superiore ai sei mesi e dallo stesso il lavoratore percepisce un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (per l anno 2015 pari a 8.145 euro): decadenza dal diritto della prestazione; 2) Se il rapporto di lavoro subordinato non ha durata superiore ai 6 mesi, con reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale: sospensione d ufficio della 6

prestazione per tutta la durata del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 6 mesi e rilevanza della contribuzione ai fini dei requisiti e della durata di un eventuale prestazione; 3) Se il rapporto di lavoro subordinato è superiore ai sei mesi, con reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale: mantenimento della prestazione NASpI dietro apposita comunicazione all INPS entro un mese dall inizio dell attività pena la decadenza, del reddito annuo previsto. In questo caso l indennità NASpI subirà una riduzione pari all 80% del reddito previsionale comunicato all INPS; 4) Se il lavoratore è titolare di due o più rapporti di lavoro subordinati a tempo parziale, ed uno dei due cessi per una delle cause rientranti tra quelle che danno diritti alla NASpI: è previsto il diritto di percepire la NASpI a condizione che il reddito annuo, preventivamente comunicato all INPS entro in mese dalla domanda di prestazione pena la decadenza, non superi il limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Anche in tal caso l indennità NASpI subirà una riduzione pari all 80% del reddito previsionale. 14. Compatibilità e cumulabilità con attività lavorativa autonoma o di impresa individuale Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la prestazione NASpI intraprenda un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (per l anno 2015 pari a 4.800 euro), deve informare l INPS entro un mese dall inizio dell attività, pena la decadenza del diritto dell indennità NASpI. L indennità NASpI subirà una riduzione pari all 80% del reddito previsionale comunicato che sarà effettuato in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui dall attività di lavoro autonomo si ricavi un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione si decade dal diritto alla prestazione. 15. Assegno di disoccupazione (ASDI) Del tutto nuovo è l assegno di disoccupazione, in vigore sperimentalmente dal 1 Maggio e per il solo anno 2015. E destinato ai soggetti che abbiano già fruito interamente della NASpI, e siano ancora alla ricerca di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, valutato in termini di ISEE, secondo parametri che saranno successivamente individuati con apposito decreto interministeriale. L ASDI sarà erogato mensilmente per la durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell ultima indennità NASpI percepita, e, comunque in misura non superiore all ammontare dell assegno sociale. La corresponsione dell ASDI è condizionata all adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, 7

disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. 16. DIS COLL L indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), che si sostituisce a quella prevista dalla L.92/2012 è un sussidio che viene riconosciuto, secondo specifici requisiti, per gli eventi verificatesi dal 1 Gennaio 2015. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda; contribuzione accreditata, per almeno 3 mesi, nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno precedente l evento di cessazione del lavoro fino alla data del citato evento; contribuzione accreditata, per almeno un mese, nell anno solare in cui si verifica la cessazione del lavoro, oppure, quale alternativa, un rapporto di collaborazione di durata almeno pari ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto ad un mese di contribuzione (almeno pari a 647,83). Per la misura della prestazione si terrà conto del reddito medio mensile ottenuto dal collaboratore nell anno in cui ha cessato il lavoro e nel precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile risulti pari o inferiore a 1.195,00, l indennità sarà pari al 75% del reddito medio mensile calcolato. Ove quest ultimo superi l importo anzidetto, l indennità sarà pari al 75% di 1.195,00, più il 25% della differenza tra reddito medio mensile e l appena citato importo. La DIS-COLL, corrisposta mensilmente, avrà una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nella gestione separata Inps nel periodo che va dall 1 gennaio, dell anno solare precedente la cessazione del lavoro, fino alla data di cessazione stessa. La domanda relativa alla DIS-COLL dovrà essere presentata all Inps, solo con canale telematico, entro il termine di decadenza di 68 giorni e spetterà dall ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro, se essa verrà presentata entro 8 giorni dalla cessazione stessa. Se la domanda verrà presentata successivamente, l indennità spetterà dal giorno successivo alla domanda. In effetti, come specifica l Inps, solo dall 11 maggio scorso è possibile inviare in via telematica la sopraindicata domanda, essendo solo da quella data in funzione i relativi canali. Data tale situazione l Istituto dispone che i 68 giorni entro cui effettuare la domanda, per eventi avvenuti a far data dal 1 gennaio 2015, decorrano dalla data del 27 aprile 2015 (momento di invio delle istruzioni amministrative). La sussistenza dell indennità è condizionata dal permanere dello stato di disoccupazione dell ex collaboratore, nonché dal rilascio, da parte di quest ultimo, della dichiarazione di immediata disponibilità ad una nuova occupazione. Ove il ricevente la DIS-COLL trovi un occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, l indennità viene sospesa; ove, invece, il contratto avesse una durata superiore ai 5 giorni, il soggetto decade dal diritto a ricevere la DIS-COLL. Attenzione anche al caso in cui il soggetto inizi un attività di tipo autonomo; se il reddito annuo previsto da tale attività risulti inferiore a quello utile ai fini del mantenimento dello stato di disoccupazione, sarà necessario comunicare all Inps l inizio dell attività stessa ed il valore reddituale. La DIS-COLL subirà naturalmente 8

una riduzione. Una simile indicazione vale anche nel caso il soggetto svolga un attività occasionale di tipo accessorio. Le cause di decadenza, dal diritto alla DIS-COLL, sono le seguenti: perdita dello stato di disoccupazione; non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti; nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale, o di un attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all Inps entro trenta giorni dall inizio dell attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l indennità DIS-COLL. La DIS-COLL è assimilata, dal punto di vista fiscale, ai redditi che essa va a sostituire ed è soggetta, quindi, all ordinaria tassazione. L Inps opererà, di conseguenza, quale sostituto d imposta, rilasciando, l anno successivo, la relativa certificazione unica. Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Distinti saluti. Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati Mario Bernardo Daniela Ienco Nicoletta Nasazzi Viviana Gigliotti Chiara Valsecchi Pamela Gobbi 9