News Lavoro STUDIO MEGGIORINI CONSULENZA DEL LAVORO 1- INCENTIVI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEI GIOVANI

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Transcript:

News Lavoro STUDIO MEGGIORINI CONSULENZA DEL LAVORO PRINCIPALI NOVITÀ DECRETO LAVORO 03 Luglio 2013 1- INCENTIVI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEI GIOVANI Tra gli obiettivi prefissati dal decreto legge sul lavoro affiora come rimedio alla disoccupazione giovanile la previsione, in via sperimentale, di un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. I presupposti per poter usufruire di tale incentivo sono i seguenti: 1. status del lavoratore: possono accedervi i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: a. siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b. siano privi del diploma di scuola media superiore o professionale; c. vivono da soli con una o più persone a carico; 2. incremento occupazionale netto: all assunzione del lavoratore deve corrispondere un incremento occupazionale nella realtà aziendale da valutare facendo riferimento alla media dei dipendenti occupati nella stessa nei 12 mesi antecedenti l assunzione; 3. decorrenza: l incentivo riguarda le assunzioni fatte successivamente all entrata in vigore del decreto lavoro fino ad esaurimento dei fondi stanziati e, comunque, non oltre il 30/06/2015; 4. esclusioni: sono escluse dall incentivo le assunzioni: obbligatorie, che violano il diritto di precedenza, di lavoratori occupati presso la stessa impresa e licenziati nei 6 mesi precedenti e se ci sono rapporti di lavoro sospesi. La misura dell incentivo corrisponde a un terzo della retribuzione mensile lorda (previdenziale) entro l importo massimo di 650,00 al mese, per 18 mesi. L erogazione avverrà mensilmente tramite conguaglio con i contributi dovuti. È inoltre ammesso all incentivo il datore di lavoro che trasforma il contratto di lavoro di un lavoratore giovane, in possesso dello status sopra riportato,da tempo determinato a indeterminato, predisponendo poi l assunzione di un altro lavoratore, per assolvere al requisito

dell incremento occupazionale netto. Anche in questi casi la misura dell incentivo corrisponde a un terzo della retribuzione mensile ma la durata è ridotta a 12 mesi. Per accedere concretamente all incentivo, quindi, il datore di lavoro formula la richiesta all INPS che, verificata la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, e in presenza dei fondi, ammette al beneficio. Condizione di non poca rilevanza è la copertura finanziaria del beneficio dato che i fondi nazionali sono stati ripartiti per ogni sede regionale INPS e, di conseguenza, l ente si riserva di concedere l incentivo in base alla data di assunzione e secondo l ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei finanziamenti stanziati. 2- CONTRIBUTO ASPI PER LICENZIAMENTI Con l entrata in vigore della legge n. 92/2012 l indennità di disoccupazione, a partire dal 01/01/2013, è sostituita dalle prestazioni di ASpI e mni-aspi. La prestazione dell ASpI viene erogata per soggetti disoccupati involontari con anzianità assicurativa di almeno 2 anni e anzianità contributiva di almeno 1 anno nel biennio precedente. La tutela contemplata nella previsione dell ASpI si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e al personale artistico assunto con contratto di lavoro subordinato. 3- FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASPI E MINI-ASPI Per finanziare le assicurazioni è previsto l obbligo di versamento di: A) un contributo ordinario pari all 1,61% della prestazione; B) un contributo addizionale dell 1,40%, che deve essere corrisposto per tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 01/01/2013 a seguire; C) un contributo c.d. di licenziamento. Quest ultimo contributo è da corrispondere in tutti i casi in cui le causali del licenziamento darebbero al lavoratore il diritto a fruire dell ASpI, quindi anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato, di recesso al termine del periodo di formazione e mancato superamento del periodo di prova (se la durata dello stesso fa maturare il diritto alla prestazione ASpI). Il contributo è uniforme, a prescindere che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o part-time.

Il testo normativo della legge n. 92/20132 prevede che il contributo è pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale per massimo 3 anni; l INPS, interpretando lo stesso dettato ha comunicato che la rilevanza del periodo non si valuti annualmente ma sia riproporzionata mensilmente (L importo del contributo andrà da un minimo di 40,31 a un massimo di 1451, in base all anzianità di servizio del lavoratore cessato). Sono esclusi dall obbligo i datori di lavoro domestici e quelli tenuti al versamento del contributo d ingresso nelle procedure di mobilità, ex art. 5, c. 4, l. n. 223/1991; inoltre sono esclusi i casi di recesso per dimissioni (salvo quelle per giusta causa o in maternità), risoluzione consensuale (salvo per quelle in sede di conciliazione in D.T.L., nei casi di giustificato rifiuto al trasferimento del dipendente), i licenziamenti per cambio di appalto ai quali sono succedute assunzioni presso altri datori di lavoro secondo clausole di assorbimento, e le interruzioni del rapporto nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Le recenti indicazioni dell'inps prevedono che entro il 17/06/2013 i datori di lavoro devono versare in un unica tranche il ticket dovuto sui rapporti chiusi tra il periodo di gennaio e marzo 2013, oltre a quello del mese di aprile. In seguito, il versamento dovrà essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. (Ad esempio: per un licenziamento intimato al 04/05/2013 il ticket dovrà essere pagato entro la denuncia del mese di giugno, quindi 16 e 31 luglio.) 4- RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA) La disciplina del rapporto di lavoro intermittente (a chiamata), che già era stata riformata con la legge n. 92/2012 (legge Fornero), è ora oggetto di ulteriori modifiche che introducono delle novità in merito: 1- alle modalità ed ai canali di comunicazione della chiamata; 2- alla durata massima del rapporto; 3- ai termini di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina novellata dalla riforma Fornero. MODALITÀ E CANALI DELLA CHIAMATA La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introduce una novità di estrema rilevanza in merito alle modalità di comunicazione e di trasferimento dei dati relativi alla chiamata di lavoro che, a decorrere dal 03/07/2013, dovranno essere predisposte adottando il modello UNI Intermittente.

Questo modello non sostituisce la comunicazione precedente ma costituisce un ulteriore adempimento a carico del datore di lavoro e dei soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione in loro nome e per conto. Il modello, che deve essere compilato in ogni sua parte, contiene i dati identificativi del datore di lavoro (codice fiscale e indirizzo di posta elettronica) e del lavoratore (codice fiscale), il codice di comunicazione UNILAV e la data di inizio e di fine della prestazione. I canali di comunicazione della chiamata ammessi dalla legge, che si devono ritenere come esclusivi dato che le eventuali comunicazioni rese con modalità differenti non verranno prese in considerazione, sono: 1. e-mail all indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, allegando il modello UNI Intermittente in formato xml o pdf, tramite l opzione posta in basso al modello di Genera xml e invia via e-mail (non sono previste mail di conferma o ricezione quindi, per dimostrare l esatto adempimento, il datore di lavoro dovrà stampare copia del documento allegato cliccando l opzione Stampa presente sulla parte bassa del modello); 2. portale Clic-lavoro (www.cliclavoro.gov.it), compilando l apposito modulo; 3. sms al numero 339-9942256, possibile solo per prestazioni che hanno inizio entro le 12 ore successive alla comunicazione, con preventiva registrazione del datore di lavoro al portale Cliclavoro e con l inserimento nello stesso del numero di cellulare abilitato a inviare il messaggio di comunicazione. È mantenuta la possibilità di annullare le chiamate fatte tramite l invio di una e-mail all indirizzo PEC o riprendendo il modello già inviato annullandolo. In caso di mal funzionamento del servizio informatico i soggetti abilitati possono inviare in modello UNI Intermittente al numero fax della competente Direzione territoriale del lavoro. DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO Il decreto lavoro introduce un termine massimo di utilizzo del contratto di lavoro a chiamata individuato in 400 giornate effettive di lavoro prestate nell arco di 3 anni solari TERMINI ADEGUAMENTO Lo stesso decreto ha prorogato al 01/01/2014 il termine entro il quale i contratti di lavoro intermittenti, stipulati prima dell entrata in vigore della legge n. 92/2012 e non conformi alla disciplina contemplata nella stessa, siano riformati alla nuova regolamentazione.

5- LAVORO A TERMINE Non è più richiesto il requisito della causale nel caso : del primo contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi tra datore e lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione; in ogni altro caso esplicitato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Non è più presente il divieto di proroga dei contratti a tempo determinato acausali. È stata riformulata la norma che sanciva gli intervalli da rispettare tra un contratto di lavoro a termine e un altro : 10 (dieci giorni) per i lavoratori riassunti a termine con precedente contratto inferiore a sei mesi; 20 (venti giorni) per i lavoratori con precedente contratto di durata superiore ai sei mesi. Se tali termini non vengono rispettati il secondo contratto a termine stipulato col lavoratore sarà considerato come contratto a tempo indeterminato. 6- LAVORO A PROGETTO Il contratto dei lavoratori a progetto (co.co.pro.) e quindi le mansioni svolte dal collaboratore non potranno riguardare compiti esecutivi e ripetitivi, quindi non si ha più la dicitura esecutivi o ripetitivi. 7- LAVORO ACCESSORIO Per quanto riguarda la tipologia di lavoro che devono svolgere i lavoratori a chiamata presente il riferimento : alla natura meramente occasionale. non è più Viene inoltre data la possibilità al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari per particolari categorie di soggetti (disabili, detenuti, tossicodipendenti, o destinatari degli ammortizzatori sociali). 8- ASSUNZIONI DI LAVORATORI PERCETTORI DI ASPI Al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell Aspi è concesso (per ogni mensilità di retribuzione corrisposta) un contributo pari al 50% dell indennità mensile residua che il lavoratore avrebbe dovuto percepire se non fosse stato assunto. Il contributo non viene concesso per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un impresa che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporto di controllo/collegamento con quelli dell impresa che assume.