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Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 10c - Estero - Gestione Incassi INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni Via Bucci, 61-47833 Morciano di Romagna (RN). Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802 e-mail: info@bancavalconca.it / Sito internet: www.bancavalconca.it Iscrizione n. 627.00 all Albo delle Banche, di cui all articolo 13 del Dlgs n. 385 del 01.09.1993 CHE COS È LA GESTIONE INCASSI Per "incasso" s intende il trattamento da parte delle banche di documenti rappresentativi di crediti, di effetti e/o assegni, allo scopo di ottenerne il pagamento e/o l'accettazione. In ambito internazionale, in genere, le operazioni di incasso documentario sono di fatto analiticamente regolate da una specifica normativa emanata dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) - denominata "Norme Uniformi Relative agli Incassi" (NUI) - il cui ultimo aggiornamento è la Brochure 522 del 1995, entrata in vigore il 1 gennaio 1996. Il servizio incasso si rivolge sia agli Importatori che agli Esportatori. L'incasso contro documenti (o rimessa documentaria o documentata incasso) è una forma di pagamento che prevede in genere il regolamento all'atto della consegna dei documenti; nell'incasso dall'estero, il compratore importatore residente (trassato), per ricevere i documenti che gli consentono di ritirare la merce, deve quindi adempiere agli obblighi previsti nel contratto e riportati nel mandato d incasso in generalmente proveniente da una Corrispondente estera (pagamento, accettazione di tratta, emissione di pagherò, ecc.). Tale prodotto è consigliato per il regolamento di documenti rappresentativi della merce, per quanto può essere utilizzato anche per Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 1

documenti non rappresentativi, di soli documenti finanziari o di documenti attestanti l'erogazione di un servizio. Inoltre, il servizio offre la possibilità al cliente esportatore residente (ordinante) - nell'incasso sull'estero - di incassare crediti rappresentati da effetti, assegni o altri titoli e/o documenti vantati nei confronti di debitori non residenti. Il cliente creditore consegna alla banca i titoli o documenti rappresentativi del proprio credito sull'estero e la banca provvede a presentarli per l'incasso al debitore, tramite propri corrispondenti. Le somme incassate, al netto delle spese sostenute e delle commissioni spettanti alla banca stessa o reclamate dal corrispondente estero, vengono riconosciute al creditore ad incasso avvenuto (dopo incasso). È comunque possibile che l'importo delle presentazioni di assegni venga subito accreditato salvo buon fine oppure anticipato al cliente a fronte di specifiche linee di credito. La Banca effettua il servizio di incasso su mandato del cliente creditore (ordinante, cedente o traente) che, tramite la presentazione di effetti finanziari (cambiali, tratte, assegni) e/o di documenti commerciali (fatture, documenti di trasporto e assicurazione), voglia ottenere l accettazione e/o il pagamento da parte del cliente debitore (trassato). In tal caso, l incasso avviene normalmente secondo una delle seguenti forme: pagamento a vista o a scadenza; consegna dei documenti contro pagamento (Cash Against Documents): in questo caso, la banca presentatrice è autorizzata a consegnare i documenti al trassato soltanto contro il pagamento immediato del relativo ammontare; consegna dei documenti contro accettazione (in questo caso, la banca presentatrice è autorizzata a rilasciare i documenti al trassato soltanto contro l accettazione di una tratta); consegna dei documenti contro l assunzione di un impegno di pagamento differito (in questo caso, la banca presentatrice è autorizzata a rilasciare i documenti al trassato contro suo impegno di pagamento ad una data differita emesso in carta semplice). Il servizio di incasso può essere di due tipologie: semplice o documentario. Per incasso semplice si intende la trattazione di cambiali, pagherò, ricevute, assegni, per l accettazione e/o l'incasso. In particolare, gli assegni in euro o in valuta estera su Banca Estera possono essere accreditati al cliente al s.b.f. esclusivamente in presenza di uno specifico accordo con una corrispondente bancaria estera (CASH LETTER), altrimenti vengono inviati al Dopo Incasso. La negoziazione SBF comporta l accredito immediato (più i giorni valuta indicati nelle condizioni economiche) del conto corrente del cliente per il valore dell assegno negoziato e l eventuale riaddebito dello stesso importo dell assegno, più le spese, nel caso che l assegno in questione ritorni insoluto dalla Banca estera. La negoziazione al Dopo Incasso comporta l invio dell assegno negoziato al Banca estera trassata; in tal caso, il conto corrente del cliente potrà essere accreditato solo dopo che la Banca estera avrà trasferito alla Banca il netto ricavo dell assegno. La negoziabilità dell assegno al SBF ovvero al Dopo Incasso, viene comunicata al cliente prima della negoziazione dello stesso sia verbalmente che mediante rilascio della apposita contabile di negoziazione. Per incasso documentario si intende la trattazione di documenti commerciali, accompagnati o meno da effetti per l accettazione e/o incasso. L incasso documentario, a seconda della prestazione che il debitore è chiamato ad effettuare per ritirare i documenti, può assumere la forma di: Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 2

Documenti contro pagamento (documents against payment o D/P): i documenti potranno essere rilasciati solo contro pagamento; Documenti contro accettazione (documents against acceptance o D/A): i documenti potranno essere rilasciati solo contro accettazione di una tratta da parte del trassato; Documenti contro l assunzione di un impegno di pagamento differito: in questo caso, la banca presentatrice è autorizzata a rilasciare i documenti al trassato contro suo impegno di pagamento ad una data differita emesso in carta semplice. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: Per l'esportatore (servizio di incasso sull'estero) variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; rischio di insoluto per mancato pagamento del debitore estero; è il rischio a cui è esposto ogni creditore nei confronti del proprio debitore qualora quest ultimo non dovesse onorare i propri impegni; nel caso di assegni insoluti, si realizza con il riaddebito della somma del titolo insoluto, maggiorata degli oneri previsti per gli insoluti, e con la restituzione dell assegno; si ricorda che in alcuni paesi stranieri l assegno può essere tranquillamente respinto dal titolare del conto senza alcun problema; rischio corriere, possibilità cioè che l effetto e/o i documenti possano essere smarriti nel corso della trasporto; rischio cambio, possibili oscillazioni sfavorevoli nel corso dei cambi, qualora gli effetti e/o i documenti siano espressi in valuta estera, per esempio dollari USA, un indebolimento del cambio del dollaro nei confronti dell Euro comporterebbe la diminuzione del controvalore in Euro incassato; rischio contestazioni, nel caso in cui il debitore estero non onori il proprio impegno per irregolarità, falsità e contraffazione dell effetto e/o dei documenti; rischio paese; è legato alle operazioni internazionali e si riferisce al caso in cui il debitore estero non possa adempiere alle proprie obbligazioni per cause dipendenti dalle variabili macroeconomiche del Paese (per esempio guerra, insurrezione, ecc. ecc.). Per l'importatore (servizio di incasso dall'estero): di pagare, od impegnarsi cambiariamente, senza aver potuto esaminare la merce; di sopportare oneri e rischi della sosta in dogana quando la merce perviene prima dei relativi documenti; variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; rischio cambio, possibili oscillazioni sfavorevoli nel corso dei cambi, qualora gli effetti e/o i documenti siano espressi in valuta estera, per esempio dollari USA, un apprezzamento del cambio del dollaro nei confronti dell Euro comporterebbe l'aumento del controvalore in Euro pagato. CAMBI Trasformazione di una valuta in un'altra a pronti, a termine o con opzione sono soggette alla commissione d'intervento/servizio di 1,60 min. 2,60. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 3

Il cambio applicato alla negoziazione della divisa estera contro euro o contro altra divisa (con esclusione del cambio banconote estere e degli assegni turistici per i quali vale il listino esposto al pubblico nei locali della Filiale) sarà la quotazione Denaro o Lettera in durante della Banca. È a disposizione della clientela il servizio cambi a pronti della Banca- quotazioni operative rilevate alle ore 13 ; nell'ambito di tale servizio, la Banca rileva giornalmente un cambio unico contro euro compreso tra il prezzo minimo e massimo (Denaro/lettera) in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13 e riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora tali informazioni non fossero praticabili. Le modalità per poter usufruire del cambio operativo unico dovranno essere richieste al personale. Tutte le operazioni sul mercato dei cambi avvengono nel rispetto del "calendario internazionale cambisti" (Calendario Forex). Pertanto l'acquisto di divisa contro euro, fermo restando l'addebito del controvalore sul conto euro con data/valuta il giorno dell'operazione, comporterà la disponibilità della divisa 2 giorni lavorativi successivi nel rispetto del calendario succitato; la vendita di divisa contro euro, fermo restando l'acquisizione della disponibilità della divisa con addebito sul conto in divisa con data/valuta il giorno dell'operazione, comporterà la disponibilità del controvalore in euro 2 giorni lavorativi successivi sempre conteggiati in base a detto calendario. Analogo comportamento verrà ovviamente applicato ad eventuali arbitraggi. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE VOCI DI COSTO INCASSI SULL ESTERO Dopo Incasso Commissioni di incasso/accettazione 0,12% con un minimo di 13,00 Spese richiesta esito per effetto 15,00 Modifica di istruzioni 15,00 Commissione insoluto / richiamo 0,22% con un minimo di 15,50 Consegna documenti Franco Valuta 0,22% con un minimo di 13,00 Spese Corriere 50,00 Valute 2 gg. Forex In aggiunta alle commissioni precedenti, andranno sempre recuperate dal cedente le nostre spese, nonché ove ricorra, le spese e/o commissioni reclamate dall estero. Se le commissioni e spese sono a carico del trassato, le stesse devono essere reclamate alla banca estera. Salvo Buon Fine Commissioni di servizio 0,16% con un minimo di 2,60 Spese di ricevimento bonifico 5,00 Assegni ritornati impagati /richiamati 0,25% con un minimo di 15,50 Valute S.b.f. Assegni in divisa estera nella stessa divisa del paese della banca trassata (con o senza cambio valutario) 8 gg. lavorativi Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 4

Assegni in euro tratti su banca italiana o su banca estera area euro 8 gg. lavorativi Assegni in euro tratti su banca estera 16gg.lavorativi Si precisa che gli assegni in divisa diversa da quella del paese della banca trassata verranno accolti esclusivamente al Dopo Incasso. INCASSI DALL ESTERO Commissioni di incasso/accettazione 0,12% con un minimo di 13,00 Spese richiesta esito per effetto 15,00 Modifica di istruzioni 15,00 Commissione insoluto / richiamo 0,22% con un minimo di 15,50 Consegna documenti Franco Valuta 0,22% con un minimo di 13,00 Valuta di addebito Giorno di (per maggiori informazioni sui bonifici si rinvia al F.I. n. 13) esecuzione Le condizioni precedenti sono da applicare quando il cedente estero è operatore non bancario o quando le spese e commissioni sono da far gravare sul trassato. In aggiunta a queste andranno sempre recuperate le nostre spese. RECESSO DAL CONTRATTO Salvo diverso accordo scritto, la Banca ha facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione del servizio e può recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dando un preavviso scritto di almeno 15 giorni; qualora ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., ovvero sussista altra giusta causa, il preavviso potrà essere ridotto ad 1 giorno. Decorso il termine di preavviso, la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente ordinario del Cliente le somme corrispondenti agli assegni e/o agli effetti e/o ai documenti rappresentativi di crediti - in qualunque forma anticipati - ancora a scadere e/o di esito ancora ignoto al momento dell'eventuale recesso da parte della Banca e della conseguente richiesta di rimborso così come le somme dovute per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio sia in relazione ai finanziamenti all'import scaduti sia in relazione ai finanziamenti all'import ancora a scadere al momento del recesso da parte della Banca e della conseguente richiesta di rimborso. Il Cliente si impegna a soddisfare ogni eventuale richiesta della Banca, anche in ordine a interessi, commissioni, e spese, anche irripetibili, richieste in dipendenza del contratto, a prima richiesta senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del Cliente verso i debitori degli importi degli assegni e/o effetti e/o documenti rappresentativi di crediti accolti dalla Banca o verso altri debitori solidali e/o garanti. Il Cliente ha analoga facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta e con il preavviso di 15 giorni, con effetto di chiusura del rapporto mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio. In ogni caso, la Banca considererà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456Cod. Civ. il contratto nei seguenti casi: a ) ritardo di oltre dieci (10) giorni lavorativi nell'effettuare il pagamento, anche Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 5

parziale, di quanto dovuto dal Cliente in base al contratto; b) il Cliente abbia richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 Legge Fallimentare o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e/o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare, il Cliente abbia operato cessione dei beni ai creditori ovvero abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria in generale o per il 50% dei propri crediti; c) deliberazione di liquidazione o messa in liquidazione nel caso in cui il Cliente sia una società; d) peggioramento del grado di affidabilità del Cliente in termini di rischio di credito e merito creditizio (rating), derivante da: segnalazioni pregiudizievoli presso banche dati e/o registri pubblici, deterioramento del credito in Centrale Rischi pubbliche e private, peggioramento del valore delle garanzie che assistono il credito ovvero del patrimonio del Cliente o dei suoi garanti; e) il Cliente si trovi in condizioni che, incidendo sulla sua situazione patrimoniale e/o finanziaria e/o economica, pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca in base al contratto; f) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento della sottoscrizione del contratto; g) nel caso di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori del Cliente. In caso di risoluzione di diritto la Banca, decorso il termine di preavviso di un giorno, è autorizzata ad addebitare il c/c del Cliente per le somme indicate sopra. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamento, la Banca, nei casi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio a norma dell'art. 120 bis del Testo Unico Bancario, chiede al Cliente il rimborso spese sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del recesso. In caso di recesso dal contratto da chiunque effettuato (Banca o Cliente), ovvero in caso di risoluzione di diritto, il Servizio continuerà ad essere espletato per l'incasso degli assegni, degli effetti e/o documenti già presentati, ed il Cliente sarà quindi tenuto a corrispondere le relative commissioni e spese. In ogni caso il recesso, la sospensione del servizio o la risoluzione di diritto hanno l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo di qualsiasi linea di credito (compresi il credito di firma e il credito documentario) concessa dalla Banca. Le eventuali anticipazioni e/o gli eventuali finanziamenti all'import che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso o della risoluzione di diritto non comportano il ripristino del rapporto né dell'affidamento neppure per l'importo delle anticipazioni eseguite e/o dei finanziamenti erogati. Qualora i crediti presentati all'incasso e/o i finanziamenti all'import erogati dalla Banca risultassero pagati successivamente al recesso o alla risoluzione di diritto, le relative somme verranno portate a decurtazione di quanto dovuto alla Banca e saranno utilizzate, nell'ordine che segue, per recuperare gli anticipi concessi in qualunque forma e/o gli insoluti (oltre interessi e accessori) e/o i finanziamenti erogati (oltre interessi e accessori), a sistemazione di ogni eventuale altro credito vantato dalla Banca anche in forza dell'esercizio del diritto di ritenzione e compensazione. L'eventuale eccedenza sarà messa a disposizione del Cliente. RECLAMI I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito l inoltro a mezzo: 1. Posta ordinaria o raccomandata all indirizzo: Via Bucci, 61 47833 Morciano di Romagna (RN); 2. Email ordinaria: direzione@bancavalconca.it; 3. Posta Elettronica Certificata (PEC): direzionepec@bancavalconca.com; Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 6

4. Fax: 0541/987654. L Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel. 06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c). LEGENDA Accordi di cash Convenzione internazionale stipulata tra vari paesi per regolare le condizioni letter di valuta di accredito all esportatore. Assegno bancario È un titolo di credito attraverso il quale un soggetto (traente) ordina alla banca (trattario) di pagare al portatore legittimo del titolo una somma di denaro esattamente determinata nel titolo. L'assegno assolve solo ad una funzione di pagamento; per l'emissione di assegni sono necessari due presupposti: 1. Disponibilità di una somma di denaro (provvista); 2. Autorizzazione della banca ad utilizzarla mediante assegni (convenzione Banca presentatrice Calendario internazionale Forex Divisa Documenti rappresentativi di crediti Effetti Assegni/Effetti/D ocumenti al dopo incasso assegno). E la banca incaricata dell incasso che presenta i documenti al trassato. E tenuta a verificare immediatamente che i documenti ricevuti siano quelli elencati nell ordine di incasso, senza obbligo di esame degli stessi. Notifica immediatamente al trassato l avvenuto ricevimento. Calendario internazionale dei giorni lavorativi sul mercato dei cambi delle diverse divise, stabilito dall associazione internazionale tra i cambisti denominata Forex. Valuta diversa dall'euro indica fatture, ordini e contratti rappresentativi di crediti non scaduti verso terzi presentati dal Cliente alla Banca per lo svolgimento dei servizi disciplinati dal presente contratto e nel contempo accettati dalla stessa Banca in quanto ritenuti, a suo insindacabile giudizio, di proprio gradimento. Indica titoli di credito cambiari ed ricevute commerciali in formato cartaceo presentate alla Banca per lo svolgimento dei servizi di incasso e nel contempo accettate dalla stessa Banca in quanto ritenute, a suo insindacabile giudizio, di proprio gradimento. Assegni/Effetti/Documenti per i quali il correntista riceve l accredito successivamente all'effettivo incasso. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 7

Giorno Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della banca sono regolarmente lavorativo aperti e forniscono servizi alla clientela per l intero orario lavorativo. Insoluto Assegno/effetto per il quale la Banca ha ricevuto la comunicazione di impagato da parte della banca domiciliataria. Ordinante E il venditore/esportatore che in veste di mandante affida alla sua banca l operazione d incasso. Dopo aver spedito la merce raccoglie i documenti relativi alla pratica d incasso e li trasmette alla propria Banca trasmittente (mandataria) con l ordine (mandato) di consegnarli a determinate condizioni. Protesto Atto formale con il quale viene attestato il mancato pagamento di un titolo di credito. Richieste di esito Richieste di esito su effetti inviati all incasso Rimessa Si tratta di una forma di pagamento che permette, secondo preventivi accordi documentaria contrattuali, di perfezionare il regolamento della transazione commerciale tramite l'invio dei documenti rappresentativi della merce alla banca del debitore. Rischio di E il rischio dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare cambio tra due o più valute in un determinato periodo. Titoli di credito indica vaglia cambiari, cambiali tratte accettate e non accettate, tratte cambiari Salvo buon fine (s.b.f.) Trassato Valuta documentate e altri titoli di credito similari. Attraverso questa clausola, la banca si riserva il diritto di annullare o stornare un accredito in caso di mancata ricezione del controvalore dei titoli di credito negoziati al cliente (ad esempio assegni). E il compratore al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l ordine di incasso. Esso, per poter ottenere i documenti, deve effettuare una prestazione di pagamento, un accettazione o rilasciare un impegno di pagamento a scadenza. Data che determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 8