Quadro RE: i componenti rilevanti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo

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Transcript:

Focus di pratica professionale di Luca Caramaschi Quadro RE: i componenti rilevanti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo Il quadro RE del modello Unico è rivolto alle persone fisiche titolari di partita Iva che svolgono in maniera abituale attività di lavoro autonomo, quadro da utilizzare ai fini della determinazione del loro reddito professionale. Con riferimento al requisito della professionalità, le istruzioni alla compilazione di Unico ribadiscono che lo stesso sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. L abitualità, pertanto, si diversifica dall occasionalità in quanto quest ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. Tale differenza è fondamentale per distinguere: i redditi di lavoro autonomo abituale che vanno dichiarati nel quadro RE; (o nel nuovo quadro CM se si tratta di contribuenti che adottano il regime dei contribuenti minimi introdotto dalla Finanziaria 2008); dai redditi di lavoro autonomo occasionale che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL del modello Unico. Le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo contenute nel Tuir all art.54 hanno subito, nel corso degli ultimi anni, diverse innovazioni, che hanno di fatto realizzato, per molte fattispecie reddituali, un concreto avvicinamento alle regole di determinazione del reddito d impresa, creando dubbi applicativi non ancora del tutto superati. Con il presente intervento, si darà evidenza ad alcune tematiche riferite alla compilazione della dichiarazione dei redditi, rinviando ad altro specifico contributo la disciplina di altre importanti fattispecie attinenti alla determinazione del reddito professionale (trattamento degli immobili posseduti a vario titolo dal professionista ed utilizzati nello svolgimento dell attività professionale, corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela oltre che alla delicata questione dello scomputo delle ritenute). In alcune situazioni, le poche righe che le istruzioni dedicano alla compilazione del quadro RE del modello Unico non paiono sufficienti a risolvere tutte le problematiche compilative e, pertanto, in molti casi occorre fare riferimento ai contributi forniti dalla dottrina: un utile e recente contributo dottrinale è rappresentato dalla circolare n.1/ir del 12 maggio 2008, pubblicata dal Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Plusvalenze e minusvalenze Le attuali disposizioni contenute nell art.54 del Tuir assegnano rilevanza dopo una sostanziale indifferenza di tali componenti fino al 4 luglio 2006 alle plusvalenze conseguite ed alle minusvalenze realizzate nell ambito del reddito professionale. 18

Il co.1-bis) del citato art.54, infatti, attrae a tassazione nel reddito professionale le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, con esclusione degli oggetti d arte, di antiquariato o da collezione se: realizzate mediante cessione a titolo oneroso; realizzate mediante risarcimento, anche assicurativo, in caso di perdita o danneggiamento dei beni; relative a beni destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all esercizio dell attività di lavoro autonomo (è questo il caso, ad esempio, dei beni strumentali che il professionista si assegna in occasione della cessazione della propria attività). In base al co.1-bis1, invece, le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate mediante cessioni a titolo oneroso o mediante risarcimento. Nessuna possibilità si ha, al contrario, di dedurre, in ambito professionale, le minusvalenze derivanti da autoconsumo. I righi del quadro RE del modello Unico 2009 dedicati all esposizione di tali componenti sono i seguenti: RE4 plusvalenze patrimoniali RE18 minusvalenze patrimoniali Con riferimento ai beni ammortizzabili del professionista, che assumono rilevanza ai fini del conseguimento di plusvalenze tassabili e minusvalenze deducibili, è opportuno svolgere alcune considerazioni. L Agenzia delle Entrate, dapprima in risposta ad un interrogazione parlamentare (question time del 21 febbraio 2007) e successivamente con la R.M. n.310/e/08, ha precisato che: le nuove regole che assegnano rilevanza a plusvalenze e minusvalenze, nel mondo professionale, sono applicabili solo ai beni acquisiti dal professionista in epoca successiva all entrata in vigore delle nuove norme recate dal D.L. n.223/06 e dalla Finanziaria 2007. Pertanto, solo con riferimento a: beni mobili acquistati successivamente al 4 luglio 2006; beni immobili acquistati dal 1 gennaio 2007; assumono rilevanza nel reddito professionale plusvalenze e minusvalenze, determinate sulla base della differenza tra il corrispettivo o l indennizzo percepito e il costo non ammortizzato, ovvero in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene e il medesimo costo non ammortizzato. Analogamente a quanto accade nel mondo delle imprese, l Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.28/e/06, ha chiarito che, per i beni del professionista il cui costo non sia integralmente deducibile (ad esempio le autovetture o gli impianti di telefonia sia fissa che mobile), le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito nella stessa proporzione esistente tra l ammontare dell ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Il processo di tendenziale avvicinamento del reddito di lavoro autonomo alle logiche di determinazione del reddito d impresa, tuttavia, non è tale da sovvertire la tradizionale 19

differenza che sta alla base della determinazione del reddito delle due fattispecie reddituali (impresa e lavoro autonomo): nella nuova disciplina, infatti, manca una norma che permetta di superare i rigidi dettami del principio di cassa. Ne consegue che il criterio di imputazione temporale delle plusvalenze e delle minusvalenze del professionista porta questi elementi al concorso alla formazione del reddito nell anno in cui il corrispettivo o l indennità sono percepiti. Per contro, nell ambito del reddito professionale, non è possibile applicare la tassazione in quote costanti delle plusvalenze patrimoniali come, invece, previsto per gli imprenditori nell art.86 del Tuir. Ulteriore elemento da evidenziare è che non pare possibile assegnare rilevanza alle plusvalenze nell ipotesi di beni immobili ad uso promiscuo: ai sensi dell art.43 del Tuir, infatti, sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l esercizio dell arte o professione e, nel contempo, l art.54 prevede la rilevanza di tali componenti solo se relativi a beni strumentali. Nel caso, invece, di beni mobili ad uso promiscuo, considerato che l art.54 ammette la deducibilità nella misura del 50% degli ammortamenti, si ritiene quale tesi più convincente quella di ritenere la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze nella stessa misura. Spese relative a mezzi di trasporto Come per le imprese, anche per i professionisti la percentuale di deducibilità degli oneri relativi ai veicoli stradali a motore di cui all art.164, co.1, lett.b) è fissata nella misura del 40% (con il tetto massimo di 18.075,99 per le spese relative all acquisizione dei veicoli e cioè quote di ammortamento e canoni di leasing, mentre per i canoni di noleggio il limite massimo di deducibilità è stabilito in 3.615,20). Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, invece, tale percentuale di deducibilità sale al 90%, senza alcun tetto massimo di deduzione per le componenti legate all acquisizione (quote ammortamento, canoni di noleggio e leasing). Da ricordare, infine, il contenuto della risposta 5.4 della C.M. n.12/e/08, nella quale è stato precisato che: le percentuali di deducibilità sopra indicate non si applicano al costo deducibile, ma sono invece da applicare alle singole quote annuali di ammortamento, quindi, a prescindere dalla percentuale di costo complessivamente dedotta. Dal punto di vista compilativo, nel quadro RE di Unico 2009 si riscontra, con riferimento all indicazione dei costi relativi al carburante di autovetture, ciclomotori e motocicli, una novità rispetto alla precedente dichiarazione Unico 2008: per quest anno, tutte le spese sostenute per l acquisto di carburante devono essere indicate al rigo RE19 e, non più, in due righi distinti a seconda del mezzo a cui fanno riferimento. Carburanti Unico 2008 CARBURANTI: limite 40% della spesa sostenuta Autovetture Ciclomotori e motocicli Unico 2009 CARBURANTI: limite 40% della spesa sostenuta AUTOVETTURE + Ciclomotori e motocicli 20

Spese per la telefonia fissa e mobile Il co.3-bis dell art.54 del Tuir fissa, all 80%, la misura fiscalmente deducibile delle quote d ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad: apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, nr 259. Con la R.M. n.320/e/08, l Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di deducibilità parziale nella misura dell 80% riguarda: non più soltanto, come in passato, gli impianti di telefonia mobile (telefoni cellulari, per i quali la deducibilità era limitata al 50%); ma anche gli impianti di telefonia fissa (per i quali, in precedenza, era ammessa la deduzione integrale dei costi, se inerenti con l attività esercitata). Come sottolineato dalla stessa Agenzia nella R.M. n.104/e/07, tra le spese di acquisto e impiego degli apparecchi telefonici sono ricomprese anche quelle relative alle componenti accessorie necessarie per la connessione ed il funzionamento del servizio telefonico quali, ad esempio, le spese per l acquisto del modem, del router ADSL, ovvero dello specifico software. Le disposizioni in commento non si estendono, invece, alla spesa relativa al personal computer utilizzato per la connessione. Con riferimento alle esposizioni delle voci relative ad autovetture, ciclomotori, motocicli e telefonia all interno del modello dichiarativo, il quadro RE prevede due distinti righi: i righi RE7-RE8-RE9 con riferimento alle spese di acquisizione di tali beni (ammortamenti, leasing e noleggi) il rigo RE19 relativamente alle spese di impiego (traffico telefonico, assicurazioni, bollo, manutenzioni, carburante, ecc.) La deducibilità dell Irap dall Irpef del professionista Anche per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo, trova applicazione dal periodo d imposta 2008 la disposizione recata dall art.6 del D.L. n.185/08 (provvedimento anticrisi), che consente la deduzione parziale dell Irap dall Irpef dovuta dallo stesso professionista. Tale disciplina, la cui interpretazione ha generato più di un dubbio in dottrina, è stata oggetto di recente commento da parte dell Agenzia delle Entrate con la C.M. n.16/e/09. Al fine di monitorate tale componente all interno del modello dichiarativo, l Agenzia delle Entrate ne richiede la distinta evidenziazione nella col.1 del rigo RE19, che rappresenta, pertanto, un di cui del totale delle Altre spese documentate evidenziate in col.2 del rigo medesimo. 10% IRAP DEDUCIBILE (D.L. n.185/08) 21

Spese di vitto e alloggio Con riferimento alle spese di vitto e alloggio, va segnalato che le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n.112/08 (manovra d estate) che limitano la deduzione di tali spese alla misura del 75%, in aggiunta alla soglia calcolata in ragione del 2% dei compensi, decorrono dal periodo d imposta 2009 e, pertanto, nel modello Unico 2009 relativo al periodo d imposta 2008, si dovrà tenere unicamente conto del tradizionale limite del 2%. Decorre, invece, dal 1 settembre 2008 la disposizione che consente la detrazione integrale dell Iva assolta su tali spese. In deroga alla limitata deducibilità, le spese sopra citate, possono essere dedotte interamente (senza quindi la verifica della soglia del 2% e, dal 2009, della ulteriore limitazione del 75%) se: sostenute dal committente per conto del professionista; addebitate dal professionista nella fattura emessa nei confronti del proprio cliente. Come sottolineato dall Agenzia delle Entrate nella C.M. n.28/e/06, tale disposizione è collegata al fatto che la spesa alberghiera e/o di ristorazione sostenuta dal committente rappresenta, per il lavoratore autonomo, un compenso in natura, da indicare nella fattura emessa nei confronti del committente stesso. Il professionista potrà dedurre interamente dal reddito di lavoro autonomo le spese in esame, senza dover verificare il citato limite del 2% operante per le spese sostenute direttamente dal medesimo. Da un lato, quindi, le stesse concorrono alla formazione del reddito quale compenso in natura, dall altro rappresentano un componente negativo interamente deducibile. Con la C.M. n.47/e/08, l Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione in esame non è applicabile al caso in cui le spese siano sostenute direttamente dal professionista e addebitate in fattura, a titolo di rimborso, al cliente. Tali spese, pertanto, per poter essere interamente dedotte, devono essere sostenute direttamente dal committente. L esposizione all interno del modello dichiarativo di tali spese avviene nel rigo RE15 del quadro RE, ulteriormente suddivise in: col.1 col.2 col.3 con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e, da questi, addebitate in fattura, integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi del co.5 dell art.54 del Tuir; nella quale indicare l intero ammontare delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista; recante l importo deducibile, ricordando che l importo deducibile di col.2 non può essere superiore al 2% dell ammontare dei compensi percepiti, risultante dalla differenza tra l importo totale dei compensi (rigo RE6) al netto dell importo delle plusvalenze patrimoniali indicato nel rigo RE4., Spese di vitto e alloggio deducibili al 100% Spese di vitto e alloggio soggette a verifica del limite del 2% 22