NOTIZIARIO n. 6 - GIUGNO 2011 In questo numero: 1. Accordo UE/Corea - Certificazione Origine 2. Avvio accordo mutuo riconoscimento UE/Giappone 3. Precisazioni termini presentazione Intrastat 4. Trasmissione telematica dichiarazione sommaria di entrata 5. C I T E S: aggiornamento elenco dogane abilitate 6. Attività di spedizioniere doganale - modifiche al dpr 43/73 apportate dal d.lgs. 59/2010 7. Croazia I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: Mattino 8:30-12:30 Pomeriggio 14:00-17:30 Via Trento, 51-43122 - Parma Tel 0521 784271 - fax 0521 707578
1. Accordo UE/Corea - Certificazione Origine Si ricorda che dal 01.07.11 entrerà in vigore l'accordo di origine preferenziale siglato tra la UE e la Corea del Sud. In forza di tale accordo le merci oggetto di interscambio tra i due territori (UE e Corea) potranno usufruire di una esenzione o riduzione daziaria all'atto dell'importazione nel Paese di destino (UE o Corea). Le regole che devono essere rispettate dai prodotti per poter usufruire dell'agevolazione daziaria sono contenute in apposita Gazzetta Ufficiale della UE al cui interno sono evidenziate voce doganale per voce doganale le specifiche regole. Tuttavia, diversamente da quanto avviene negli altri accordi di origine precedentemente siglati dalla UE, non è stato contemplato il rilascio del certificato Eur1 quale documento attestante l'origine preferenziale. Gli operatori potranno pertanto accompagnare le merci in dogana solamente con una dichiarazione su fattura comprovante il rispetto delle regole di origine preferenziale. Si segnala che: la dichiarazione su fattura sarà libera (non è necessaria alcuna autorizzazione doganale) per forniture di importo inferiore ad Euro 6.000 per tutte le forniture di valore superiore al citato importo, sempre relative a merci che soddisfano le condizioni per essere definite preferenziali, la dichiarazione potrà essere apposta solo dagli operatori che assumeranno lo status di esportatori autorizzati Al fine di ottenere tale status è necessario presentare all'agenzia delle Dogane apposita istanza: la dogana effettuerà una verifica aziendale finalizzata alla verifica della conoscenza ed al rispetto delle regole di origine preferenziale superata la verifica l'agenzia rilascerà al richiedente un apposito numero di autorizzazione che dovrà essere apposto in fattura. Con l'occasione segnaliamo che in futuro il certificato Eur1 verrà probabilmente eliminato da tutti gli accordi di origine preferenziale siglati dalla UE in quanto trattasi di documento che viaggia (accompagna le merci) in originale e si presenta poco compatibile con la circolazione elettronica dei documenti. Riteniamo pertanto che nel prossimo futuro (entro anno 2016) tutti gli operatori che vorranno gestire l'origine preferenziale dovranno assumere lo status di esportatori autorizzati (previa verifica della dogana) al fine di poter dichiarare l'origine preferenziale delle merci esportate.
2. AEO: Avvio accordo mutuo riconoscimento UE/Giappone La Direzione Generale Taxation and Customs Union della Commissione europea, con comunicato del 16 maggio 2011, ha reso noto che l accordo in questione avrà inizio il 24 MAGGIO 2011 e pertanto da tale data gli AEO europei e giapponesi potranno iniziare ad usufruire dei benefici connessi allo stesso in materia di valutazione rischio sicurezza. L AGENZIA DELLE DOGANE, A SUA VOLTA, COMUNICA QUANTO SEGUE:...(OMISSIS) In particolare: AL FINE DI USUFRUIRE DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DA PARTE DEGLI AEO EUROPEI IN GIAPPONE si raccomanda di informare i propri partner commerciali giapponesi del codice MRA a 12 caratteri fornito loro dalla Amministrazione doganale giapponese a seguito del consenso allo scambio dei dati precedentemente fornito. Il commercio destinato in Giappone da parte degli esportatori europei AEO o il commercio proveniente dal Giappone da parte degli importatori AEO europei sarà agevolato al momento della presentazione delle dichiarazioni doganali rispettivamente di importazione ed esportazione presentate in Giappone. Gli importatori o esportatori giapponesi inseriranno il codice MRA a 12 caratteri nella dichiarazione doganale al momento dell entrata o uscita della merce in tale territorio. AL FINE DI USUFRUIRE DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DA PARTE DEGLI AEO GIAPPONESI NELL UNIONE EUROPEA gli AEO giapponesi dovranno comunicare ai propri partner commerciali europei il codice MRA a 14 caratteri assegnato loro. Nel campo 44 della dichiarazione ai fini della sicurezza deve essere inserito il codice TARIC Y031 più il codice a 14 caratteri rilasciato ai fini dell accordo di mutuo riconoscimento. PER LE MERCI IN ENTRATA NELLA U.E. il codice TARIC più il codice a 14 cifre deve essere usato nella dichiarazione sommaria di entrata (ENS) o in alternativa nella dichiarazione doganale se questa sostituisce la ENS. PER LE MERCI IN USCITA DALLA U.E. il codice TARIC Y031 più il codice MRA a 14 cifre dell AEO giapponese devono essere indicati nella dichiarazione doganale di esportazione o, nei casi previsti, nella dichiarazione sommaria di esportazione (EXS). (Comunicazione del 24 maggio 2011 della AGENZIA DELLE DOGANE)
3. Precisazioni termini presentazione Intrastat Nel cosiddetto decreto sviluppo, all art. 7 (semplificazione fiscale), viene stabilito che: i versamenti e gli adempimenti, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica, previsti da norme riguardanti l Amministrazione economico finanziaria che scadono il SABATO O IN UN GIORNO FESTIVO sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Pertanto, dal 14 maggio 2011, se il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT cade di sabato, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno successivo a prescindere dal canale telematico utilizzato. (G.U. N. 110 DEL 13/05/2011) 4. Trasmissione telematica dichiarazione sommaria di entrata Si rammenta che entro il 30 giugno 2011 diventerà obbligatorio, per la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità, l utilizzo della modalità telematica per la trasmissione dell ENTRY SUMMARY DECLARATION (ENS). In tale data, infatti, avrà termine il periodo di grazia semestrale, riconosciuto dalla Commissione in seguito alle oggettive difficoltà incontrate da alcuni stati membri e dagli operatori; non sono previste ulteriori proroghe. (AGENZIA DELLE DOGANE prot. 21499/ru del 7 giugno 2011) 5. C I T E S: aggiornamento elenco dogane abilitate Con Determinazione del Direttore della Agenzia delle Dogane prot. 57008/ru del 27 maggio 2011 è stato aggiornato l elenco degli uffici doganali abilitati alle operazioni di import export di esemplari di flora e di fauna inclusi negli elenchi della Convenzione CITES e del reg. 338/97. Nell allegato 1 vengono indicate le dogane abilitate alle operazioni relative agli esemplari di flora e fauna mentre nell allegato 2 vengono indicate le dogane abilitate alle operazioni relative agli esemplari di LEGNAME.
6. Attività di spedizioniere doganale - modifiche al dpr 43/73 apportate dal d.lgs. 59/2010 Con circolare n. 19/D del 24 giugno 2011 la Agenzia delle Dogane ha dettato le direttive agli uffici interessati in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 43/73 in materia di attività degli spedizionieri doganali. Tra le modifiche di particolare interesse risulta essere quella relativa all art. 47 del DPR 43/73 che è stato interamente sostituito dal seguente: 1) la nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata 2) la patente è rilasciata dall Agenzia delle Dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali 3) la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull INTERO TERRITORIO NAZIONALE Il nuovo testo, infatti, introduce una novità di notevole portata, prevedendo che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall interessato. 7. Croazia La Commissione U.E. ha comunicato che la CROAZIA sarà il 28mo stato membro dell'unione. Terminati, infatti, i negoziati tra UE e Croazia il presidente dell'esecutivo J.M.BARROSO ha confermato che l'allargamento dovrebbe avvenire a partire dal 1 luglio 2013. I nostri uffici rimarranno chiusi dal 8 al 17 Agosto p.v. Ogni comunicazione pervenuta via email sarà visionata a partire dal 18/8 e regolarmente processata da quel momento.