CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA BORSA MERCI DI PARMA REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL INGROSSO
REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL INGROSSO DELLA BORSA MERCI DI PARMA Art. 1 A norma dell art. 46 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, dell art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e degli artt. 22, 23 e 24 del Regolamento generale della Borsa Merci, la Camera di Commercio provvede, per mezzo del Comitato di Vigilanza, alla rilevazione dei prezzi all ingrosso delle merci che formano oggetto di maggior trattazione presso la Borsa Merci e cura la pubblicazione anche informatica del relativo listino. Art. 2 Le merci e i prodotti da considerare nel listino di borsa sono distribuiti nei seguenti gruppi merceologici: Prodotti caseari: Suini Zangolato Formaggio Siero di latte Carni fresche suine e grassine Prosciutti freschi Altri tagli di carni suine fresche Grassi da fondere Prosciutti stagionati e salumi Derivati del pomodoro, residui di pomodoro Foraggi Cereali farine e sottoprodotti Patate e ortaggi Uve Pollame e uova
Le eventuali variazioni o modificazioni nell articolazione dei gruppi merceologici sono approvate dalla Giunta, su proposta del Comitato di Vigilanza. Nell ambito di tali gruppi merceologici possono essere rilevati anche prodotti biologici. Art. 3 Il Comitato di Vigilanza per l espletamento dei compiti di rilevazione dei prezzi si articola in apposite Commissioni. La Giunta della Camera di Commercio fissa il numero dei componenti delle varie Commissioni e provvede alla nomina degli stessi scegliendoli tra gli operatori interessati all acquisto e alla vendita delle merci i cui prezzi sono oggetto di rilevazione. La Giunta nomina inoltre esperti nell intermediazione dei prodotti oggetto di rilevazione, previa consultazione delle Associazioni di Categoria di riferimento. Nel procedere alla determinazione del numero dei componenti ed alla loro nomina, la Giunta opera in modo da assicurare il più efficace contraddittorio tra gli operatori del settore oggetto di rilevazione. Art. 4 Le Commissioni per la rilevazione dei prezzi sono composte da componenti effettivi e supplenti. Essi sono nominati dalla Giunta Camerale sulla base delle designazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria, maggiormente rappresentative nei settori di riferimento delle merci oggetto di rilevazione. Per ciascun componente effettivo la Giunta camerale nomina un componente supplente, il quale può partecipare alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento del titolare. Le Associazioni di Categoria per i settori con tendenza oligopolistica avranno cura di fornire designazioni tali da escludere la contemporanea presenza in Commissione di soggetti provenienti da imprese che rappresentino una quota troppo rilevante del mercato. Le Commissioni sono presiedute dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato. Le funzioni di Segreteria sono svolte da funzionari camerali incaricati dal Segretario Generale. I componenti delle Commissioni durano in carica un anno. Possono essere riconfermati alla fine dell incarico. La Giunta può disporre la sostituzione di quei componenti che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive. La Giunta Camerale può, altresì, disporre la sostituzione di quel componente che si ponga sistematicamente in contrasto con gli altri membri della Commissione, pregiudicandone il funzionamento. Art. 5 Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, di cui uno interessato all acquisto e uno alla vendita. Le Commissioni deliberano con voto palese a maggioranza dei presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 6 Le quotazioni da riportare devono rappresentare una valutazione media dei prezzi effettivamente praticati sul mercato di Parma nel periodo che viene stabilito nel calendario di Borsa, relativamente alle merci di competenza. La rilevazione dei prezzi deve essere preceduta da un breve commento sull andamento del mercato e deve avvenire mediante discussione dei dati esposti dai singoli componenti, tenendo conto delle informazioni acquisite dall ufficio camerale. Il prezzo di listino non deve tener conto dell esistenza di eventuali premi concordati al momento della stipulazione dei contratti. Nel caso esista la disponibilità di una merce, ma di questa non siano avvenute contrattazioni o siano state poco significative ed i prezzi vengano desunti da semplici informazioni o forniti in via presuntiva a seconda delle tendenze del mercato e dei prezzi accertati in precedenza, si indicherà espressamente, a fianco delle quotazioni, prezzo nominale. Qualora all interno della Commissione emergano divergenze tali da non consentire una rilevazione univoca del prezzo, il Presidente potrà decidere: di rilevare un prezzo indicativo, fornendo una sintetica motivazione da trascriversi a cura del Segretario sul verbale della riunione della Commissione; di non quotare il prezzo (c.d. non quotato sul listino prezzi ) nei casi eccezionali in cui risulti impossibile individuare la tendenza del mercato. Per i prodotti a carattere stagionale tale dicitura corrisponde, invece, al periodo in cui la merce non viene trattata sul mercato. Art. 7 Per l individuazione della declaratoria delle merci e dei prodotti di cui all art. 2, delle fasi di scambio, dei luoghi di consegna, delle modalità di pagamento e di ogni altra clausola inerente alle contrattazioni si fa riferimento al listino dei prezzi all ingrosso pubblicato dalla Camera di Commercio e relativo alla settimana precedente la rilevazione. Ogni variazione della declaratoria delle merci e dei prodotti e di ogni clausola inerente alle contrattazioni è deliberata dalla Giunta su proposta della Commissione interessata, sentita la Deputazione. Art. 8 I prezzi rilevati settimanalmente servono anche ai fini del calcolo delle medie mensili. Il tipo di media da utilizzare è quella aritmetica semplice dei prezzi considerati. I prezzi rilevati in conformità alle presenti norme costituiscono la base per le certificazioni richieste alla Camera di commercio e per ogni altro fine di interesse pubblico. Art. 9 Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1^ gennaio 2004 e da tale data sostituirà a tutti gli effetti quello precedentemente in vigore.