RISOLUZIONE N. 73 / E

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RISOLUZIONE N. 73 / E Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di versamenti IVA Da più parti sono pervenute richieste di chiarimenti in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 - convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, legge 1 dicembre 2016, n. 225 - recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. In particolare, il comma 20 dell articolo 7-quater del citato D.L. n. 193, ha modificato gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che per l effetto, ora dispongono rispettivamente che: La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. (articolo 6, comma 1), e che I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per: ( omissis )

2 b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. (articolo 17, comma 1, lettera b)). Al riguardo, sono sorti dubbi in merito alla possibilità di continuare ad applicare le indicazioni in materia di termini di versamento IVA, rese in via amministrativa sulla base delle norme previgenti. Si forniscono di seguito le risposte ai quesiti più ricorrenti. 1) Si chiede conferma che il richiamo al comma 1 dell articolo 17, D.P.R. n. 435 del 2001, contenuto negli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 542 del 1999, sia da riferirsi ai termini di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi/irap per i soli soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, compreso quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre. Ciò in quanto i termini di versamento per i soggetti IRES con periodi d imposta diversi da quello solare (a cavallo d anno o in parte d anno per effetto di operazioni straordinarie) o per le società o le associazioni di cui all articolo 5, nelle ipotesi di operazioni straordinarie, non sono applicabili al versamento dell IVA annuale. R: Gli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 542 del 1999 consentono di posticipare il versamento del saldo IVA dal 16 marzo di ciascun anno al termine previsto, per il versamento delle imposte dirette ed IRAP, dall articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001. Al riguardo, il comma 1 dell articolo 17 fissa:

3 al 30 giugno di ogni anno il termine di versamento delle imposte da parte delle persone fisiche e ditte individuali, il cui esercizio d imposta coincide con l anno solare; all ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, il termine di versamento delle imposte da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998; all ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi, il termine di versamento da parte delle persone giuridiche. Tuttavia, una lettura sistematica e coordinata delle norme porta a ritenere che il rinvio contenuto nei citati articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), deve intendersi fatto al solo termine di cui al primo periodo del comma 1 dell articolo 17 (30 giugno di ogni anno), e ciò anche per coloro che hanno diversi termini di versamento delle imposte dirette, nel presupposto che, essendo l IVA un imposta solare, il termine cui riferire il differimento non possa che essere quello stabilito per coloro che hanno un esercizio d imposta coincidente con l anno solare. Ciò significa, in altre parole, che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell IVA, disposto dall articolo 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, versando l imposta entro il 30 giugno. 2) In caso di versamento del saldo IVA il 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede se sia confermata la possibilità di compensare il debito IVA

4 con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito IVA non compensato. R: Come già chiarito con la circolare n. 144 del 9 giugno 1998, paragrafo 5.5., nonché con la circolare n. 113 del 31 maggio 2000, quesito 1.7, la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato art. 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, si applica ( ) sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. Detta precisazione resta valida ancorché non più riprodotta nella modulistica di riferimento. D altronde, in presenza di crediti d imposta compensabili già a partire dal 1 gennaio, la scelta di rinviare l esposizione nel modello F24 della compensazione del debito IVA con detti crediti - dalla data di scadenza del saldo annuale IVA (16 marzo) a quella di scadenza del versamento delle IIDD (30 giugno) - è solo formale e non può per questo produrre interessi corrispettivi. 3) Sempre con riferimento al differimento del pagamento IVA al 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede se rimane la possibilità di rateizzare il debito IVA a partire dal 30 giugno. R: Come chiarito dalle istruzioni del modello IVA/2017 (anno 2016) i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, può iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine. 4) Qualora sia consentita la rateizzazione del saldo IVA annuale a decorrere dal 30 giugno, si chiede conferma che rimanga possibile compensare

5 il debito totale IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e rateizzare la sola IVA in eccedenza. R: L articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette. Come già detto con riferimento all incremento dello 0,40 per cento, è evidente che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte. 5) Si chiede se sia possibile versare l IVA annuale il 30 luglio (31 luglio perché nel 2017 il 30 cade di domenica) con ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento dal 30 giugno al 30 luglio. Il dubbio sorge perché gli articoli 6 e 7, comma 1, del D.P.R. n. 542 del 1999 non richiamano la disposizione di cui al comma 2 dell articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, che dispone il differimento dei versamenti al 30 luglio. R: Gli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 542 del 1999 consentono il differimento del versamento del saldo IVA al termine di cui all articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001 (come chiarito in risposta al quesito n. 1, 30 giugno), termine che viene ulteriormente posticipato dal successivo comma 2 (30 luglio). Una lettura coordinata delle citate norme consente, come già fatto in passato, di ammettere l ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001. Ne consegue che il versamento del saldo IVA può essere differito: al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

6 al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40 per cento. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. ROMA, 20/06/2017 IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)