Ecoreati nel codice penale. #ChiInquinaPaghi Relazione dell avv. David Zanforlini, presidente nazionale del Centro Azione Giuridica di Legambiente Università di Bologna Aula Absidale Santa Lucia Bologna, 21 marzo 2015 1
Quando devo partecipare ad un convegno come relatore, il mio primo obbiettivo è quello di cercare di non far morire di noia i partecipanti, perché normalmente il mio compito è quello di parlare da tecnico di materie giuridiche, argomenti che si fa molta fatica a rendere avvincenti ed appassionanti. Dunque, promettendovi che profonderò tutto il mio impegno a non farvi sbadigliare almeno nei primi cinque minuti, tengo a fare una premessa storica al tema di oggi. La questione ambientale in Italia, o almeno l interesse del Legislatore in questa materia, ha iniziato a manifestarsi negli anni 40, precisamente nel 1941, quando il governo emise norme per regolare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pure la Costituzione si è occupata della questione all art. 9, II c., quando parla del bene paesaggio e all art. 117, II c., lett. s, quando descrive l ambiente, l ecosistema e i beni culturali. Insomma si tratta di un interesse che è iniziato storicamente non molto tempo fa, ma che sta assumendo un rilievo ed un interesse sempre maggiore tanto da far divenire pressante una regolamentazione efficace inserita efficacemente nel corpo normativo nazionale. Per continuare sul tema storico, si può, poi, citare il decreto del Presidente della Repubblica del 1982(915) sui rifiuti speciali, che, in 2
attuazione alle direttive CEE del 1975(442), 1976(403), 1978(319), mostra una attenzione al problema, anche dal punto di vista sanzionatorio penale, introducendo per l appunto norme precettive e sanzionatorie che prevedevano l introduzione di contravvenzioni, cioè norme penali che inquadrano comportamenti vietati, attribuendogli, però, una scarsa rilevanza, vale a dire riconoscendo che si trattava di comportamenti che non creavano un particolare allarme sociale. Pochi anni dopo, ecco comparire un altro provvedimento normativo il n. 397\1988, sullo smaltimento dei rifiuti industriali e ancora la L. 394\1991, Legge quadro delle Aree Protette, dove sono stati inseriti, all art. 30, precetti e sanzioni contravvenzionali sempre più gravi dal punto di vista edittale (cioè quanto ad entità della pena, sia detentiva, che pecuniaria). Nel 1997 finalmente un testo normativo organico sulla materia, il n. 22, quello conosciuto come Decreto Ronchi, affinato, completato e migliorato, poi, nel 206 dal d.l.vo 152, il cd. Codice dell Ambiente. Come avete potuto notare in pochi anni si è passati da un timido interesse del Legislatore che recepiva comunque l interesse della Collettività, circa la tutela dell ambiente: si cominciava cioè a definire sempre più puntualmente dal punto di vista normativo quello che i cittadini sentivano da tempo, cioè il disagio di vedere ammalorato l ambiente in cui vivevano, la loro casa comune, il nostro territorio. 3
Chissà quale può essere stata la scintilla che ha innescato questa attenzione, forse le domeniche ecologiche dell austerity, o il disastro di Seveso, o l industrializzazione delle nostre aree metropolitane, fatto sta che è avvenuto: gli Italiani e di conseguenza il Parlamento, hanno iniziato ad avere un interesse sempre maggiore per la Cosa Pubblica, intesa come ambiente. Va da sé che la produzione normativa in materia è sempre stata più complessa ed efficace, tentando di organizzare e pianificare un settore in cui convergono molti interessi, non solo quelli del piccolo artigiano, o del singolo cittadino, ma soprattutto quelli della produzione industriale, e, soprattutto, quelli della malavita organizzata. Una piccola parentesi: ho notato da tempo che la differenza sostanziale fra una norma nazionale ed una europea sta nella formulazione. La norma europea spesso è redatta in forma di consiglio (che viene però generalmente percepito come vincolante per i cittadini d oltralpe), mentre per gli Italiani la norma non solo deve contenere il precetto, cioè la indicazione positiva o negativa di cosa bisogna fare od omettere, ma anche la sanzione: se fai questo, ti infliggerò quello. Non solo ma per gli Italiani è necessario anche aggiungere un ulteriore ammonimento: guarda che non si può proprio fare questa o quella cosa. Bisogna, cioè, aggiungere un rafforzativo se non si vuole che si dica: ma si non è poi tanto male se faccio questa cosa qui. E necessario che il 4
comportamento negativo, o vietato, non solo sia sanzionato, ma che venga sottolineato che proprio non si può fare. Il nostro concetto di illecito, cioè, è legato a quello che effettivamente ci può capitare e perché ci rendiamo conto che non si può fare ce lo devono dire almeno due volte, sennò non vale. Sembra astruso, ma per confermare questo atteggiamento vi cito un fatto per tutti: quando ci elevano la cd. multa per strada, ci inviano una raccomandata con il verbale, e poi un altra che ci avvisa che ci hanno inviato una raccomandata. In buona sostanza dobbiamo sapere senza ombra di dubbio che un certo comportamento commissivo, od omissivo, è vietato. Ritornando ora al tema che oggi ci occupa, il Legislatore, sotto forti richieste della comunità, ed a fatti di estrema gravità, come il notissimo caso della Terra dei Fuochi, ha riconosciuto la necessità di avvisare gli italiani di non fare certe cose, sennò E come lo ha fatto?: mi riferisco al progetto di legge S 1345. In esso si ratifica urbi et orbi l importanza sociale di tutelare l Ambiente, inserendo un nuovo Titolo nel Codice Penale, il VI Bis, con tredici nuovi articoli che disciplinano i precetti e le sanzioni per i comportamenti lesivi dell Ambiente, ritenuti gravi: si va dal l inquinamento ambientale, alla morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, al disastro ambientale, al traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività, all impedimento del 5
controllo, all omessa bonifica, e, udite, udite, anche la violazione per la ispezione di fondali marini, quanto meno quando, ricercando idrocarburi, questa venga effettuata con tecniche di air gun o materiale esplosivi. Ci sono poi altre norme che riguardano la confisca, aggravanti, previsione colpose, come pure sono codificati gli effetti (positivi per il reo) del ravvedimento operoso. Come si può notare molte e sfaccettate sono le previsioni normative inserite in questo nuovo Titolo del Codice Penale, frutto, purtroppo, di una nefasta esperienza sul campo. Io, comunque, preferisco vedere le cose dal lato positivo: almeno ora si è riconosciuto il problema nella sua interezza e si sono prodotte norme forse non perfette, come d altronde tutte le norme umane, ma che danno una grande mano agli operatori pubblici destinati a sorvegliare questo bene prezioso, fornendogli buoni strumenti per agire, e anche, contestualmente, per dissuadere eventuali malintenzionati ad organizzarsi per commettere illeciti in questo ambito. Infatti la nostra esperienza più recente ci ha insegnato che il mondo commerciale che ruota attorno ai rifiuti è estremamente lucrativo, soprattutto se si eludono gli impegni di un corretto smaltimento. La Terra dei Fuochi direi è l emblema di questo aspetto; non 6
dimentichiamo, però che il fenomeno è diffuso su tutto il territorio, soprattutto dalle regioni ricche, verso quelle meno fortunate e non solo. Le sanzioni ora sono effettivamente importanti e molto differenti, anche dal punto di vista delle pene accessorie, da quelle che le hanno precedute: infatti come è stato ben segnalato dal nostro Presidente, le pene, in questo momento storico, più efficaci, per una popolazione di abbienti, sono quelle che colpiscono il patrimonio, più che la libertà. Sembra un paradosso, se si pensa a tutti quelli che hanno sacrificato la loro vita per consentirci di vivere liberi, ma la realtà è che il malvivente, soprattutto quello organizzato, teme più che gli venga requisito il patrimonio illecitamente conquistato, che non, forse, di perdere transitoriamente, la propria libertà personale. Per cui ben vengano norme che diano importanza al disvalore sociale di questi comportamenti prevedendo pene edittali importanti, ma ancora più efficaci le norme che intervengono sulla bonifica, sulla confisca, sul ravvedimento operoso, sul ripristino dei luoghi. In questo modo lo strumento normativo diviene efficace a 360 e finalmente si potrebbero vedere anche a breve, ottimi ed efficaci risultati pratici. Rimarrebbe da parlare ancora delle contravvenzioni, inserite nel Codice dell Ambiente, ma forse è meglio dare spazio al dibattito. 7
Solo un ultima osservazione: non dobbiamo dimenticare mai che le leggi sono strumenti posti a tutela della Comunità. Le leggi non sono fine a se stesse, ma sono il mezzo con cui è possibile migliorare la qualità della vita di ognuno di noi. Se vogliamo che il sistema Ambiente funzioni e si preservi, per consentirci la miglior vita possibile, dobbiamo intervenire per evitare e scongiurare eventi come quelli che di recente hanno coinvolto la Campania, perché il problema della Terra dei Fuochi non è confinato a quella terra, o a quella regione, perché è impegno di ogni buon cittadino italiano schierarsi a fianco di coloro che, più sfortunati, devono subire direttamente gli influssi nefasti della criminalità. David Zanforlini 8