FRA LO STATUTO ALBERTINO E L UNITÀ D'ITALIA
IL SISTEMA ELETTORALE: IL SUFFRAGIO CENSITARIO Editto del 17 marzo 1848: il diritto di voto spetta a: Cittadini + Maschi + Almeno venticinquenni + Alfabetizzati + Assoggettati a imposta annua diretta di almeno 40 lire L imposta è dimezzata per Nizza, Savoia e Liguria, e per alcune categorie intellettuali o professionali L imposta non è necessaria per alcune categorie privilegiate: professori, membri di varie Accademie, ufficiali di alto grado, magistrati inamovibili, impiegati civili a riposo con pensione annua di almeno 1.200 lire
IL SISTEMA ELETTORALE: IL SUFFRAGIO CENSITARIO Poteva votare solo il 2% circa della popolazione (circa il 9% dei maschi utraventicinquenni) Collegi uninominali (nel 1848 erano 204 e ciascuno comprendeva tra i 20.000 e i 25.000 abitanti) Si era eletti al 1 turno con almeno 1/3 dei voti espressi (quorum del 50%) Altrimenti 2 turno con ballottaggio maggioranza voti validi L assenteismo era elevato (quasi il 60% nell epoca liberale) D.Lgs. 20.XI.1859: ripropone il sistema precedente: Effetti deleteri in particolare nel Meridione Timore dell influenza della Chiesa e delle dinastie precedenti Pesanti manipolazioni elettorali
LEGGE SULLA LIBERTÀ DI STAMPA Statuto albertino: abolizione censura preventiva 26 marzo 1848: Deposito legale Repressione degli illeciti a mezzo stampa: individuazione del gerente responsabile tendenza verso le sanzioni pecuniarie
STATO E CHIESA «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi» Emancipazione dei culti Legge 19 giugno 1848: libertà religiosa parità nei diritti civili e politici e nell ammissibilità alle cariche civili e militari Leggi Siccardi (9 aprile e 5 giugno 1850): Abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche (compreso il diritto d asilo) Proibizione ai Corpi morali di acquistare immobili o accettare donazioni o eredità senza autorizzazione con R.D. Legge 29 maggio 1855: soppressione degli ordini religiosi di vita contemplativa
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Utilità della macchina amministrativa di Bonaparte Legge 23 marzo 1853 (riordinamento dell amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato) e R.D. 23 ottobre1853 (regolamento organico sullo status del personale e sull organizzazione dell amministrazione centrale): modello ministeriale uniforme struttura piramidale realizzazione dello Stato-macchina Legge sulla magistratura (19 maggio 1851)
L ordinamento locale Regno di Sardegna: Designazione del sindaco dal governo Articolazione territoriale Legge comunale e provinciale (7 ottobre 1848): tre livelli (comuni, province, divisioni) carattere gerarchico Organo collegiale elettivo (consiglio) organo monocratico (intendente generale, intendente provinciale, sindaco) Sindaco: ufficiale di governo e vertice amministrazione comunale Attribuzioni comunali obbligatorie e facoltative Scelta del sistema rappresentativo alla francese piuttosto che sistema onorario (borgomastri, giudici di pace inglesi)
LA MAGISTRATURA E IL GOVERNO Al governo restano i seguenti poteri sulla magistratura. Dei pretori dispone liberamente senza alcuna garanzia. I magistrati sono tutti nominati dal governo; le promozioni loro dipendono per intero dal beneplacito del governo; il governo può negare loro qualsiasi trasferimento; è il governo che determina le funzioni a cui ciascun magistrato deve essere addetto e che ogni anno designa i magistrati che devono giudicare le cause civili e le penali, e li riparte fra le varie sezioni delle corti e dei tribunali, è il governo che compone a piacer suo le sezioni di accusa presso le corti di appello e sceglie i giudici che devono presso i tribunali adempiere le funzioni di giudici istruttori, nel qual modo ha in mano sua l istruzione dei processi penali e così l onore e la libertà dei cittadini; infine il ministro guardasigilli ha il diritto di chiamare a sé e di ammonire qualunque membro di corte e di tribunale. L unico freno al ministero di grazia e giustizia nell esercizio di poteri così estesi è il controllo del Parlamento, ma è questo forse un freno sufficiente? E può dirsi un freno che giovi alla giustizia? O non ha piuttosto per effetto un danno peggiore, quello di far intervenire l azione dei partiti nella giustizia? -Giovanni Giolitti, discorso alla Camera, 1897