COMUNE DI POGGIO BERNI PROVINCIA DI RIMINI

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COMUNE DI POGGIO BERNI PROVINCIA DI RIMINI UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA V I A RO M A, 25 47824 POGGIO BERNI 0541-629701/629515 FAX 688098 P. IVA: 00624750402 UFFICIO TECNICO E-MAIL: F.GOBBI@COMUNE.POGGIO-BERNI.RN.IT DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 052 del 17.12.1999 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 009 del 24.02.2011 ALLEGATO A

1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE (Art. 6 Legge 28.01.1977, n. 10 Art. 7, comma 2 Legge 24.12.1993, n. 537) 1.1 Per i nuovi edifici il costo di costruzione al mq. di superficie complessiva è determinato dalla Regione con atto amministrativo ai sensi dell art. 7 delle Legge 24.12.1993, n. 537, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata, così come definiti a norma della leggera g) del 1 comma dell art. 4 della Legge 457/78 ed è periodicamente aggiornato secondo le modalità stabilite dalla Regione nel medesimo atto amministrativo. E consentito al Comune modificare tale costo applicando un coefficiente correttivo variabile da 0.80 a 1.20, definito in base alle caratteristiche del Comune e tenuto conto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Il Comune di Poggio Berni, in base alla delibera di Consiglio Comunale n. 052 del 17.12.1999 ha applicato un coefficiente moltiplicatore dello 0.80. 1.2 Il costo, di cui al punto 1.1, è maggiorato in misura non superiore al 50 % per gli edifici aventi caratteristiche superiori secondo le indicazioni dell ALLEGATO B. 1.3 Il costo dell intervento si ottiene moltiplicando il suddetto costo di costruzione maggiorato per la superficie complessiva, di cui al punto 6.1 a) (ALLEGATO B ). 1.4 Per gli interventi sugli edifici residenziali esistenti, il costo dell intervento viene determinato utilizzando la tabella di cui al successivo ALLEGATO C, concepita in modo tale che l incidenza delle opere di finitura venga assunta convenzionalmente uguale a quella delle opere strutturali: di conseguenza il costo totale dell intervento (strutture e finiture) non può mai superare quello di nuova costruzione. 1.5 Nel caso di ampliamento di edifici residenziali esistenti senza aumento del numero delle unità immobiliari e con esclusione degli interventi gratuiti di cui al successivo punto 6.4, il costo di costruzione di cui al punto 1.1, al netto delle maggiorazioni di cui al punto 1.2 sopracitato, si applica alla superficie in ampliamento. 2 QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI (Art. 7, comma 2 Legge 24.12.1993, n. 537) La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di concessione di cui alla Legge 10/77 art. 6, è variabile dal 5 % al 20 % in funzione delle caratteristiche, delle tipologie e dell ubicazione degli edifici, così come indicato nella tabella di cui al successivo ALLEGATO "D. 3 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI 3.1 Per le nuove costruzioni od impianti la quota del costo di costruzione, di cui alla Legge 10/77 art. 6, è determinata in base al mq. di Sc con riferimento al costo di cui al punto 1.1, modificato con coefficienti diversificati secondo i vari tipi di attività, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di attività Coefficienti da applicare al costo di costruzione di cui al punto 1.1 Turistica, alberghiera 1.10 Direzionale 0.90 Commerciale 0.80 Il costo dell intervento si ottiene moltiplicando il suddetto costo di costruzione per la superficie di cui al successivo punto 6.1 b). 3.2 Per gli interventi sugli edifici esistenti il costo dell intervento viene determinato utilizzando la tabella di cui al successivo ALLEGATO C, concepita in modo tale che l incidenza delle opere di finitura venga assunta convenzionalmente uguale a quella delle opere strutturali: di conseguenza il costo totale dell intervento (strutture e finiture) non può mai superare quello di nuova costruzione. 3.3 Il costo determinato in base al precedente punto 3.2 è ridotto al 50 %. 4 QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI. La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di concessione è stabilita in misura del 8 % del costo determinato con le modalità indicate al precedente punto 3 in funzione dei diversi tipi di attività così come specificati ai sensi del precedente punto 3.1 (Legge 28.01.1977, n. 10, art. 10 comma 2 ). 5 INTERVENTI CON DESTINAZIONE D USO MULTIPLE E/O CON TIPI DI INTERVENTO MULTIPLI 5.1 Ferma restando la disposizione di cui all art. 9 del D.M. 801/1977, nel caso di concessioni edilizie relative ad interventi unitari che prevedano destinazioni d uso multiple vanno specificate le superfici per ciascuna destinazione d uso, con i relativi importi del contributo di concessione afferenti al costo di costruzione. La convenzione di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 10/1977 è ammessa per le sole parti a destinazione residenziale. 5.2 Per le concessioni che riguardano più tipi di intervento sull esistente (ad esempio ristrutturazione e ampliamento), ferma restando la disposizione dell art. 9, lettera d) della Legge 10/1977, vanno specificate le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi del contributo afferente il costo di costruzione. 6 MODALITA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 6.1 Le modalità di calcolo del contributo relativo al costo di costruzione per il rilascio della concessione sono riportate in calce alle tabelle degli ALLEGATI B e C. Le unità di superficie per l applicazione del costo di costruzione richiamate negli ALLEGATI B e C ed ai precedenti punti sono quelle indicate negli artt. 2, 3, 9 del D.M. 801/1977 ed ulteriormente specificate come di seguito riportate:

a) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE La superficie complessiva è data da: Sc = Su + 60% Snr dove: Su = Superficie Utile Abitabile E costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali. Snr = Superficie non Residenziale E costituita dalla superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell alloggio quali logge, balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza dell organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi escluso quelli di uso pubblico, volumi tecnici, rimesse o posti auto coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S) inferiore a ml. 1.70. b) INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI La superficie di riferimento è la Superficie Totale (St), che risulta dalla somma della Superficie Utile (Sn) e dal 60% della Superficie Accessoria (Sa), ovvero: St = Sn + 60% Sa dove: Sn = Superficie Utile E costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all esercizio dell impresa; Sa = Superficie Accessoria E costituita dalla somma delle superfici nette destinate a servizio delle attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensori e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell ambiente. 6.2 Il contributo relativo al costo di costruzione è determinato all atto di rilascio della concessione. Il pagamento della quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione può essere frazionato, su richiesta dell interessato, in non più di due rate di pari importo. Il primo acconto è versato all atto del rilascio del permesso di costruire e/o alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, mentre il secondo acconto a saldo sarà corrisposto entro 12 mesi dalla data del rilascio dell atto stesso e/o entro un anno dalla data presentazione della Denuncia di Inizio Attività e comunque non oltre il termine di ultimazione dei lavori. La stessa rateizzazione è concessa sul pagamento della quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione (vedere delibera di C.C. n. 040/1998 e successive modifiche ed integrazioni). Le garanzie reali o personali devono essere richieste anche per le quote di contributo afferente il costo di costruzione da corrispondersi con le modalità di cui all art. 27 della Legge Regionale 25.11.2002, n. 31. Le garanzie personali, di importo pari a quello da corrispondere aumentato del 40% (aumento massimo previsto per ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione, ai sensi del citato art. 20 L.R. 23/2004), sono

prestate con fideiussione bancaria, con scadenza a tempo indeterminato, fino allo svincolo disposto d ufficio dal Comune o su richiesta dell interessato in seguito dell avvenuto versamento degli oneri dovuti. 6.3 In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all art. 20, comma 1, della Legge Regionale 21.10.2004, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. 6.4 Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto: a) per le opere da realizzare in zona agricola in funzione della conduzione del fondo, comprese le residenze (Legge 10 del 28.01.1977, art. 9 camma 1 lett. a)), sempre che il concessionario si impegni con atto unilaterale d obbligo (art. 40, comma 5 lett. a) e b) e comma 11 Legge Regionale n. 47 del 07.12.1978 e s.m.) a non mutare la destinazione d uso dei fabbricati per almeno 10 anni (vedi ALLEGATO G ); b) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo; c) per gli interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari, anche con ampliamenti in misura non superiore al 20 % (1 comma, lett. d) art. 9 Legge 10/77 e s.m.); d) per gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici residenziali, qualora il concessionario si convenzioni per la locazione o la cessione in proprietà degli alloggi ai sensi della Legge 10/77, art. 7 (vedi successivo punto 7); e) per gli interventi di edilizia residenziale assistiti da contributo pubblico (edilizia convenzionata-agevolata); f) Per gli interventi di cui all art. 9 della Legge 10/1977, lett. c) (manutenzione straordinaria), lett. e) (modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni), lett. f) (impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti nonché opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici), lett. g) (opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità); g) Per gli interventi previsti dal 2 comma dell art. 9 della Legge 10/77 (immobili di proprietà dello stato); h) Per la costruzione o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (art. 10, Legge 10/77 e s.m.); i) Per gli interventi di cui al 2 comma, art. 7 della Legge 94/82, lett. a) (pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, ivi compresi i parcheggi di cui all art. 9 della Legge 122/89), lett. b) (occupazioni di suolo pubblico mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero), lett. c) (opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardano la coltivazione di cave e torberie); j) Per gli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/89, art. 7); k) Per le trasformazioni ed i ripristini di sale cinematografiche ai sensi della Legge 01.03.1994, n. 153; l) Per le opere di edilizia funeraria;

m) Per le opere da realizzarsi dai soggetti che costruiscono la propria prima abitazione e si convenzionano ai sensi dell art. 9 Legge 94/82; n) Per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio, all uso razionale dell energia (Legge 10/1991, art. 1 comma 3 e art. 26, comma 1 ); o) Per gli edifici ricostruiti ai sensi dell art. 1 della Legge Regionale 01.12.1998, n. 38, a parità di superficie utile e di volume. 7 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA (Artt. 7 e 8, Legge 28.01.1977, n. 10) 7.1 Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 la convenzione-tipo viene definita dall ALLEGATO E, allegata ed approvata dalla deliberazione di C.C. n. 052 del 17.12.1999. 7.2 Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d obbligo con il quale il concessionario si impegni a rispettare le condizioni stabilite nello schema di convenzione di cui sopra (Art. 7 comma 4, Legge 10/77) (Vedi ALLEGATO F ). 7.3 Le caratteristiche costruttive dei nuovi edifici dovranno essere di norma rispondenti ai seguenti requisiti: Classe (1) Superficie utile (2) Stanze (3) dotazione servizi (4) 1 fino a 44 mq 1 b.r. 2 da 45 a 52 mq 2 b. 3 da 53 a 67 3 b. 4 da 68 a 82 mq 4 b. + l.i. 5 da 83 a 99 mq 5 b. + b.r. 6 da 100 a 119 mq 6 b. + b.r. 7 da 120 a 139 mq 7 b + 2 b.r. 8 da 140 a 160 mq 8 b + 2 b.r. Le superfici utili riportate nella colonna (2) vanno intese quali superfici utili nette interne dell'alloggio (compresi gli spazi destinati ad armadi a muro), ma escluso ogni altro spazio esterno all'alloggio vero e proprio come logge e balconi, nonché cantine, autorimesse e simili. Il numero delle stanze e di servizi riportato in tabella è da intendersi come valore minimo. Per stanze si intendono i vani destinati a pranzo, soggiorno, letto, cucina e stanze pluriuso di superficie maggiore o uguale a mq. 9.00. La superficie dei balconi di ogni singolo alloggio deve essere minore o uguale al 10 % della Superficie utile. Gli alloggi, eccettuati quelli appartenenti alla classe 1, dovranno prevedere spazi per armadi a muro di superficie uguale o maggiore all'1,50 % della Sup. utile. Le dotazioni minime dei servizi igienici prevista nella colonna 4 vanno intese come segue: - "b." bagno normale comprendente WC, bidet, lavabo, vasca normale; - "b.r." bagno ridotto, dotato di WC, bidet, lavabo e vasca ridotta o doccia; - "l.i." locale igienico supplementare dotato di WC, bidet e lavabo.

Dovrà essere previsto in ciascun alloggio uno spazio per lavatrice con relativi attacchi e scarichi da collocarsi nell'ambito dei servizi igienici, nonché per lavastoviglie in cucina. Le caratteristiche di finitura devono riguardare i seguenti elementi: pavimentazioni alloggi e servizi; infissi interni ed esterni; rivestimenti e finiture pareti interne ed esterne; impianti sanitari, elettrici, di riscaldamento e condizionamento. Tali requisiti dovranno essere posti in relazione alle diverse tipologie edilizie quali: case singole, abbinate, a schiera, in linea, a torre, a blocco, ovvero uni/bifamiliari, o condominiali. Per gli interventi di recupero e per le utenze speciali (residenze collettive per anziani, studenti, immigrati, ecc.) non trovano applicazione le suddette limitazioni e si fa invece riferimento a standard abitativi valutati dal Comune in relazione alle specifiche esigenze, fatti salvi eventuali vincoli imposti dalla normativa regionale. 7.4 E consentito il convenzionamento anche di una sola parte degli alloggi concessionati. 7.5 Lo schema di convenzione è aggiornato dal Comune quando sia richiesto da Leggi Nazionali o Leggi e Atti amministrativi regionali.