2 pilastro, LPP Previdenza professionale



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2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale.

1. Contesto In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità si articola su tre pilastri. Il 1 pilastro punta a garantire il minimo esistenziale durante la vecchiaia nonché in caso di decesso e invalidità. Il 2 pilastro, unitamente al primo, consente agli assicurati di mantenere pressapoco inalterato il tenore di vita abituale. Il 3 pilastro completa i primi due e mira a coprire esigenze individuali più ampie. Previdenza statale AVS AI 1 pilastro Previdenza in Svizzera Previdenza professionale LPP LAINF 2 pilastro Vecchiaia, decesso e invalidità Previdenza privata vincolata libera 3 pilastro Come evidenzia il grafico a fianco, una copertura previdenziale complementare è necessaria soprattutto per le fasce di reddito più alte. Per coprire le lacune del 1 e 2 pilastro e mantenere lo stile di vita abituale è fondamentale integrare la previdenza professionale obbligatoria con un assicurazione sulla vita o un altro prodotto Personal Financial Services (PFS). Richiedete una consulenza per individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Rendita in % del reddito annuo 100% 80% 60% 40% 20% 0% 3 pilastro 2 pilastro 1 pilastro 16 000 21 150 32 000 40 000 48 000 56 000 64 000 72 000 84 600 88 000 96 000 104 000 Reddito annuo 2

2. Obbligo di assicurazione La legge prevede l obbligo assicurativo per tutti i dipendenti soggetti all AVS che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 21 150. dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno di età per i rischi di decesso e invalidità e dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno di età per l assicurazione di vecchiaia 18 25 64/65 Età al 1 gennaio Vecchiaia (assicurazione di risparmio) Decesso e invalidità (assicurazione di rischio) I lavoratori autonomi, i datori di lavoro e i dipendenti non soggetti all obbligo assicurativo possono stipulare l assicurazione a titolo facoltativo. 3. Salario assicurato Salario coordinato / assicurato LPP È assicurata obbligatoriamente la parte del salario annuo AVS compresa fra CHF 21 150. e CHF 84 600.. Il calcolo del salario assicurato (max CHF 59 925. ) si effettua sottraendo CHF 24 675. (importo di coordinamento) dal salario annuo AVS. Il salario assicurato inferiore a CHF 3525. viene arrotondato a tale importo. Gli importi limite sopra menzionati sono validi dall 1/1/2015. Di norma essi vengono modificati in sede di aumento delle rendite AVS. Salario AVS Salario coordinato max CHF 59925. Salario coordinato min CHF 3525. non assicurato obbligatoriamente salario assicurato (salario coordinato) importo di coordinamento Tetto LPP CHF 84 600. Importo di coordinamento CHF 24675. Soglia d ingresso CHF 21150. 4. Inizio e fine dell assicurazione L inizio dell assicurazione obbligatoria coincide con l inizio del contratto di lavoro, a condizione che lo stesso abbia una durata superiore ai tre mesi. L obbligo assicurativo termina quando: matura il diritto alla prestazione di vecchiaia viene risolto il rapporto di lavoro il salario percepito è inferiore al minimo Se l assicurato, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, non aderisce subito a un nuovo istituto di previdenza, l istituto precedente gli accorda un estensione della copertura per i rischi di decesso e invalidità della durata massima di un mese. 3

5. Prestazioni Vecchiaia Rendita di vecchiaia: l importo della rendita viene calcolato in percentuale rispetto all avere di vecchiaia (accrediti di vecchiaia più interessi maturati) al pensionamento (per le donne 64 anni, per gli uomini 65). Il tasso di conversione per la componente obbligatoria viene fissato dal Consiglio federale e attualmente ammonta al 6,8%. Rendita per i figli di pensionati: di importo equivalente alla rendita per orfani, la rendita viene corrisposta fino al compimento del 18 anno di età, o del 25 se i figli sono ancora in fase di formazione. Invalidità Rendita d invalidità: l importo della rendita è pari al 6,8% dell avere di vecchiaia maturato più la somma dei futuri accrediti di vecchiaia senza interessi. Rendita per figli di invalidi: di importo equivalente alla rendita per orfani, la rendita viene versata fino al compimento del 18 anno di età, o del 25 se i figli sono ancora in fase di formazione. Esenzione dal pagamento dei premi o dei contributi. Decesso Rendita vedovile: l importo della rendita è pari al 60% della rendita assicurata di invalidità ovvero dell ultima rendita di vecchiaia e invalidità versata. Rendita per orfani: l importo della rendita è pari al 20% della rendita d invalidità ovvero della rendita di vecchiaia. Essa viene corrisposta fino al compimento del 18 anno di età, o del 25 se i figli sono ancora in fase di formazione. 100% Prestazioni di vecchiaia Prestazioni per i superstiti Prestazioni di invalidità 60% 20% Rendita di vecchiaia Rendita per figli Rendita vedovile Rendita per orfani Rendita di invalidità Rendita per figli di invalidi 4

6. Corresponsione delle prestazioni Di norma tutte le prestazioni vengono corrisposte sotto forma di rendita. Tuttavia da oggi è possibile anche richiedere il versamento una tantum di un quarto dell avere di vecchiaia in forma di capitale (è necessario presentare richiesta scritta). Il regolamento previdenziale può prevedere prestazioni più ampie e regolamentazioni più specifiche. 7. Finanziamento Percentuale degli accrediti di vecchiaia rispetto al salario assicurato 18% 15% 10% 7% Il tasso d interesse minimo da applicare all avere di vecchiaia viene stabilito dal Consiglio federale. I contributi per il fondo di garanzia (0,08% per le sovvenzioni nel caso di struttura d età sfavorevole) sono esigibili da tutti gli assicurati con più di 25 anni soggetti all assicurazione di vecchiaia di un istituto di previdenza registrato. Gli altri contributi per il fondo di garanzia (0,05% per la copertura di insolvenze e altre prestazioni) vengono riscossi da tutti gli istituti di previdenza soggetti alla Legge federale sul libero passaggio. 25 34 35 44 45 54 55 64/65 Età donne/uomini L istituto di previdenza stabilisce l importo dei contributi del datore di lavoro e dei dipendenti. Il contributo minimo del datore di lavoro deve essere almeno equivalente a quello complessivo di tutti i suoi dipendenti. 5

8. Prestazione di libero passaggio L assicurato riceve annualmente o su richiesta un attestato di previdenza che riporta le prestazioni individuali assicurate. In caso di cessazione anticipata del servizio il conteggio viene effettuato sulla prestazione di uscita. L assicurato ha diritto all intero avere di vecchiaia maturato fino all uscita dal servizio, comprese le componenti obbligatorie e sovraobbligatorie ed eventuali prestazioni di libero passaggio. La Legge federale sul libero passaggio garantisce il diritto al versamento di: prestazione di libero passaggio con interessi accrediti di vecchiaia versati dal lavoratore supplemento sugli accrediti di vecchiaia, pari al 4% annuo a partire dal 20 anno di età (il supplemento massimo del 100% viene così raggiunto a partire dal 45 anno di età). 9. Promozione della proprietà abitativa Prelievo anticipato Ogni cinque anni, fino all effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia, l assicurato può richiedere una parte dell avere di vecchiaia già accumulato (prestazione di libero passaggio) per l acquisto di un abitazione destinata ad uso proprio. L importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000. Costituzione in pegno Per acquistare la prima casa, l assicurato può anche costituire in pegno un importo pari alla propria prestazione di libero passaggio o il proprio diritto alle prestazioni previdenziali. 10. Adeguamento delle rendite all evoluzione dei prezzi La legge prevede l adeguamento delle rendite per superstiti e invalidità al carovita. Su disposizione del Consiglio federale, l adeguamento viene effettuato per la prima volta a tre anni dal primo versamento e poi a cadenza biennale fino all età pensionabile. Le rendite di vecchiaia in corso di erogazione nonché le rendite sovraobbligatorie per i superstiti e l invalidità vengono adeguate all evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell istituto di previdenza. Gli adeguamenti delle rendite vengono decisi annualmente dal consiglio di fondazione o dalla commissione previdenziale. 11. Istituto di previdenza L istituto di previdenza deve avere la forma di una fondazione o di una società cooperativa oppure essere un ente di diritto pubblico. L amministrazione dell istituto di previdenza avviene tramite un organo a composizione paritetica (il numero di rappresentanti del datore di lavoro deve essere pari a quello dei rappresentanti dei dipendenti). Gli istituti di previdenza incaricati della previdenza obbligatoria ai sensi della LPP devono registrarsi presso l autorità di sorveglianza preposta. 6

12. Organi e vigilanza Tutti gli istituti attivi nella previdenza professionale sono soggetti alla seguente struttura di vigilanza: 1 livello: il consiglio di fondazione è l organo supremo dell istituto di previdenza. Esso è responsabile per l amministrazione, ivi inclusa la gestione patrimoniale. 2 livello: l istituto di previdenza nomina l ufficio di revisione. Quest ultimo verifica ogni anno l attività di amministrazione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali. Periodicamente un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale verifica le condizioni finanziarie, nonché le disposizioni di tipo regolamentare e attuariale. 3 livello: l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni di legge. 15. Trattamento fiscale Contributi Deduzione integrale in sede di dichiarazione dei redditi (anche dei contributi per la previdenza professionale sovraobbligatoria). L onere complessivo per il 2 pilastro non deve superare il 20% del salario AVS. Prestazioni Le rendite maturate a partire dall 1/1/2002 sono interamente soggette all imposizione fiscale diretta come reddito. Le prestazioni di capitale invece vengono separate dal resto del reddito e tassate con un aliquota speciale (privilegiata). Prelievo anticipato L imposta sulle prestazioni di capitale erogate per l acquisto dell abitazione principale viene calcolata con un aliquota speciale (privilegiata). 13. Fondo di garanzia Il fondo di garanzia versa sovvenzioni agli istituti di previdenza con una struttura d età sfavorevole. Esso garantisce, inoltre, le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP (e in misura limitata anche quelle sovraobbligatorie) degli istituti di previdenza divenuti insolvibili. Il fondo di garanzia funge da «Ufficio centrale del 2 pilastro» per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati relativi agli averi dimenticati. 14. Istituto collettore I datori di lavoro che non adempiono all obbligo di affiliazione a un istituto di previdenza vengono affiliati d ufficio all istituto collettore. Possono affilliarsi a questo istituto anche le persone non assicurate obbligatoriamente. 7

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