Il contratto di mandato, definizione e caratteri

Documenti analoghi
I CONTRATTI DELL IMPRENDITORE

LE OBLIGATIONES CONSENSU CONTRACTAE: COMPRAVENDITA E MANDATO

Del Mandato (dall art.1703 al 1730 del c.c.)

Il pagamento dell'indebito

L Adempimento delle Obbligazioni

Il contratto fiduciario, definizione e caratteri

negozio giuridico contratto

IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA

La Società in nome collettivo nel panorama nazionale

Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 8 ottobre 2008, n in Altalex Massimario.

Il nostro codice civile stabilisce che il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri

UNA BREVE SINTESI PRATICA

Società di persona distinzione con le società di capitali (seconda parte)

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

Diritto commerciale I. Lezione 15/11/2016

Università Telematica Pegaso Il mandato. La commissione e la spedizione. Il contratto di agenzia. Indice

185 FALLIMENTO 1 Artt bis

Diritto commerciale l. Lezione del 29/11/2016

avv. Maurizio Voi obiettivo professione.com

Q u a l e f o r m a g i u r i d i c a p e r l a n u o v a i m p r e s a?

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA

Dunque, il mandatario agisce in nome (oltre che per conto) del mandante solo se gli è stato conferito il relativo potere, sicchè la disciplina della

Indice. 1 Norme che regolano il destinatario del pagamento

Capitolo 1 Il rapporto Giuridico Fatti e atti giuridici Il rapporto giuridico Categorie di diritti soggettivi

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI

Grosseto, 27 febbraio 2014

17 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (SNC)

Il contratto a favore di terzi.

PINEROLO Viale Kennedy n. 30 * * * * * * * * necessari per la configurabilità di una attività di impresa (attività

Diritto Commerciale I. Lezione del 26 ottobre 2016

CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO

Cass. Civ. 9148/2008 e Riforma del Condominio non c è (era) più solidarietà, Verona, Corso ANACI 2012/13

La Clausola risolutiva espressa

Le società di persone

Le caratteristiche del contratto di appalto

Obbligo di diligenza e fedeltà

Capo XXII Della fideiussione Sezione I Disposizioni generali Art Nozione.

MANDATO DI INTESTAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. Tra la Società... S.r.l., con sede in..., in

pag. Capitolo 1 Il contratto di agenzia: nozione ed elementi caratterizzanti

LEZIONE 20 NOVEMBRE Oggi analizzeremo le peculiarità delle società di persone, partendo dalla

CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO

14 Lezione LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE GLI ARTT

Il ruolo dei soci accomandanti nell amministrazione della società in accomandita semplice e nella società in accomandita per azioni

Art cod. civ. Recesso Unilaterale

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

CAPITOLO PRIMO LA FIGURA DEL DEBITORE CEDUTO

REVISIONE DELLA SPESA E RISPETTO DEI PRINCIPI BASE

Il Contratto di assicurazione

Capo III Della società in nome collettivo

L attività professionale

Come negoziare contratti che tutelino l esportatore italiano nei più importanti mercati emergenti

MODELLO LEGALE DELL ATTIVITÀ SOCIALE

INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

Avv. Alessandro Foti SLC Avvocati FAI Sicilia

Tra i Signori: , nato a, il.., residente in,

E possibile chiedere la restituzione delle somme versate durante la convivenza?

I Servizi Fiduciari strumenti ed opportunità

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

INDICE SOMMARIO PRIMA LEZIONE SECONDA LEZIONE TERZA LEZIONE QUARTA LEZIONE QUINTA LEZIONE

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:

Università Telematica Pegaso Il riporto. Il contratto estimatorio. Il contratto di somministrazione. Indice

INDICE SOMMARIO LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI

Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali. Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013

L azienda. La nozione di azienda

Modulo n. 2. Docente: Rosario Calabrese

13 AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DELLA SOCIETA SEMPLICE

Il contratto di compravendita: disciplina giuridica e caratteri

Indice sommario. Premessa... p. XIII. Parte Prima La società in generale

Le differenze tra una società in accomandita semplice e una società in nome collettivo

INDICE-SOMMARIO. Parte prima La circolazione del credito di Daniela Valentino

Con Delibera n. 74 dell 11 giugno 2013, la Giunta della Camera di. Commercio di Napoli stabilì di stipulare idoneo contratto di locazione previo

Il Mandato Le obbligazioni del mandante Le obbligazioni del mandatario attività professionale

15 Lezione LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE. I soggetti dell obbligazione,

COMUNE DI TRADATE. Provincia di Varese CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. L anno duemila a questo giorno ( ) del mese di, tra

L'evizione nel contratto di compravendita

Le cause legittime di prelazione, definizione, caratteri e disciplina giuridica

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale.

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

I CONTRATTI DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

LA CESSIONE DEL CREDITO

Dott. Steven Mohamed

Artt Codice Civile

Formazione Bancari - Corso 2

Ausiliari dell'imprenditore commerciale: institore, procuratore, commessi.

IMPRENDITORE COMMERCIALE art c.c.

il primo è tenuto nei confronti del secondo ad una determinata prestazione

L Imputazione dell Attività

Visura ordinaria societa' di capitale

LE SOCIETÀ DI PERSONE I. L ORGANIZZAZIONE

(Art c.c.)

Modello di preventivo di massima e conferimento incarico agli avvocati ai sensi della Legge n. 124/2017

I contratti aleatori, definizione e disciplina giuridica

FORMA GIURIDICA APPROPRIATA

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE AD USO SPORTIVO E RELATIVE PERTINENZE. Con la presente scrittura privata redatta in triplice copia TRA

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

Società di persone. Prof.ssa Laura Frizza

Introduzione. la responsabilità illimitata e solidale dei soci (o di alcuni di essi);

Transcript:

Il contratto di mandato, definizione e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Il mandato, in diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume l'obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante. Nel diritto romano, si trattava di un contratto consensuale bilaterale imperfetto, perché le obbligazioni sorgevano di sicuro per il mandatario, non sempre per il mandante. Si sviluppò nell'ambito del ius gentium, secondo il quale un soggetto conferiva un incarico a un altro soggetto, il quale si impegnava a eseguirlo gratuitamente. Al mandatario non era dovuto nessun compenso, se si conveniva un compenso e ne ricorrevano gli estremi, il rapporto si faceva rientrare nella locatio operis. L incarico poteva essere dato sia per il compimento di negozi giuridici sia per atti fattuali, come pulire e fare la spesa. Si poteva trattare di un mandato nell interesse esclusivo del mandante (mea gratia) o di un mandato nell interesse di terzi (mandatum aliena gratia). Non vennero concessi effetti giuridici al mandato nell interesse del mandatario (tua gratia). a esso si attribuì il significato di semplice suggerimento. 1 di 6

Il riconoscimento giuridico, cioè la tutela civile del mandato, avvenne con la creazione, prima, di un actio mandati in ius ex fide bona in favore del mandante (detta anche actio mandati directa) e poi di un actio mandati contraria che sanzionavano le obbligazioni che derivavano dal mandato. Diritti e obblighi in capo alle parti potevano essere così sintetizzati: A carico del mandatario, contro il quale era data al mandante, all occorrenza, l actio directa, si configurò l obbligazione di eseguire fedelmente l incarico ricevuto e trasmetterne all altra parte i vantaggi (diritti soggettivi). Nel mondo romano era ammessa esclusivamente la rappresentanza indiretta e perciò il rappresentante agiva per conto del rappresentato, ma in nome proprio e doveva poi trasferire o riversare gli effetti del negozio da lui concluso nella sfera giuridica del rappresentato. Per costringere il rappresentante a questo atto, esisteva proprio l actio mandati. Il mandatario rispondeva per dolo (in caso di inadempimento o cattivo adempimento) e, avendo violato la fiducia del mandante, su di lui gravava l infamia. A carico del mandante, contro il quale era data al mandatario, all occorrenza, l actio contraria- sorgeva l obbligo di rimborsare le spese sostenute nell esecuzione dell incarico, risarcire gli eventuali danni che allo stesso mandatario ne fossero derivati; assumere su di sé gli eventuali debiti che il mandatario avesse contratto a proprio nome. Il mandato si estingueva per rinuncia del mandatario e salvo il mandato potesse ancora essere espletato e 2 di 6

non fosse iniziata l esecuzione. Per pura revoca del mandante, il contratto cessava anche se era iniziata l esecuzione. Faceva però eccezione il mandato di credito, che recava vantaggio al mandatario. Esso veniva utilizzato in funzione di garanzia delle obbligazioni da mutuo (fin dall età repubblicana). La persona che accetta di farsi garante assume il ruolo di mandante, e dà incarico al (futuro) creditore, che assume il ruolo di mandatario, di dare una determinata quantità di denaro in mutuo a un terzo. Si contrae in questo modo un mandatum pecuniae credendae, al creditore, una volta data la somma a mutuo, spetta sia l actio certae creditae pecuniae contro il debitore sia l actio mandati contraria contro il mandante (erano cumulative, l una non escludeva l altra). Grazie al cosiddetto beneficium excussionis al garante convenuto in giudizio prima del debitore principale, venne riconosciuto il diritto di pretendere che venisse prima escusso il debitore principale, che cioè il creditore agisse prima contro costui anche in via esecutiva (è in questo senso che si parla di escutere). Una volta che il debitore adempie, l actio mandati contraria non ha più senso, perché il creditore mandatario ha recuperato le spese, viceversa il pagamento delle spese occorse nell esecuzione del mandato da parte del mandante non libera il debitore. Il mandante garante, anche se legittimato all'adempimento, può subordinare il pagamento alla cessione, 3 di 6

da parte del mandatario creditore, dell actio certae creditae pecuniae contro il debitore principale, in modo da potersi rivalere su di lui (gode cioè del beneficium cedendarum actionum). È il contratto con il quale una parte (mandatario) assume l obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell interesse (o per conto) dell altra parte (mandante). Può includere la rappresentanza attraverso il conferimento di una procura, in virtù della quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante. La rappresentanza può anche essere impropria o indiretta, e i terzi non hanno rapporti con il mandante. Il mandatario che agisce ai fini dell'acquisto o la vendita di beni opera con l'istituto della commissione, e, come commissionario, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente, derivanti dal negozio giuridico. In virtù del mandato ricevuto (commissione) il commissionario ha poi l obbligo di trasferire, con successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell interesse del mandante. È un principio fedelmente applicato per gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri. In caso di inadempimento il mandante può chiedere al Giudice l'attuazione del trasferimento mediante sentenza costitutiva. Il mandatario è obbligato, ai sensi dell articolo 1710 del codice civile a eseguire l attività giuridica con la diligenza del buon padre di famiglia, non eccedendo i limiti fissati dal mandato, nonché, al termine dello stesso, a comunicare al mandante l esecuzione del mandato e a rendere il conto del suo modo di agire (ex 4 di 6

artt. 1710 e ss. c.c). Secondo una deternìminata giurisprudenza è nullo il patto che esonera il mandatario dall'obbligo di rendiconto in quanto, in sostanza, si tratterebbe di una clausola di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave vietata dall'articolo1229 codice civile. Il mandatario risponde dell attività compita dal suo sostituto se non sia stato autorizzato, e se sia stato autorizzato alla nomina senza individuazione del sostituto risponderà se non abbia diligentemente provveduto alla scelta del sostituto. Il mandatario è obbligato a contenere la sua attività nei limiti del mandato e dell'eventuale procura conferita. In caso di eccesso dai limiti del mandato, sarà possibile che non vengano ecceduti i limiti della procura, in questa ipotesi, salva la responsabilità del mandatario, il contratto sarà efficace per il mandante che non potrà opporre al terzo i limiti del mandato non conformi ai limiti della procura. Adesso il mandatario che abbia ecceduto dai limiti della procura il contratto concluso con il terzo sarà inefficace ma potrà essere ratificato dal mandante. In caso di mandato conferito a più mandatari, salvo patto contrario, ciascuno dei mandatari può eseguire l attività giuridica e il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari. Il mandante può accettare l'esecuzione disgiunta di un mandato conferito congiuntamente a una pluralità 5 di 6

di mandatari. Nel diritto internazionale il mandato è uno strumento giuridico creato dall articolo 22 del patto istitutivo della Società delle Nazioni per la tutela delle popolazioni incapaci di autogovernarsi. Vengono distinti tre tipi di mandati in base al grado di sviluppo delle popolazioni, la collocazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche. https://www.diritto.it/il-contratto-di-mandato-definizione-e-caratteri/ 6 di 6