Origine Preferenziale, regole per la corretta applicazione: aspetti generali



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Origine Preferenziale, regole per la corretta applicazione: aspetti generali Gli accordi di libero scambio (commercio preferenziale) stanno assumendo sempre maggior rilevanza all interno del panorama del commercio internazionale, evoluto notevolmente grazie alla frammentazione su scala globale del processo produttivo e alla sempre maggior efficienza dei mezzi di trasporto. Proprio per questo motivo il tema dell origine preferenziale delle merci è oggetto di crescente informazione e approfondimento da parte dei soggetti coinvolti con gli scambi commerciali internazionali. La concessione di tale status può essere prevista per i prodotti, importati da alcuni Paesi, che soddisfano determinati requisiti; tale agevolazione consiste in benefici daziari all atto dell importazione. Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono rispettare requisiti che variano: sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti sia in funzione dei singoli accordi siglati dall UE con i vari Paesi esteri (i cosiddetti Paesi associati ). La predetta preferenzialità viene dettagliatamente disciplinata da specifici accordi contenuti in regolamenti comunitari; alcuni sono di natura bilaterale, alcuni di natura unilaterale ed altri denominati di Unione Doganale. Accordi bilaterali In questa tipologia di accordi le preferenze tariffarie, che prevedono la riduzione o l esenzione daziaria, sono concesse in via reciproca dai Paesi contraenti mediante la creazione di un area di libero scambio. Per facilitarne la comprensione ne segue un semplice esempio:

Nel caso in cui un prodotto di origine preferenziale comunitaria venisse esportato in Svizzera beneficerebbe della preferenzialità daziaria al momento dell importazione, poiché tale Paese ha stipulato un accordo di commercio preferenziale bilaterale con la UE. Reciprocamente un prodotto di origine preferenziale svizzera potrà essere importato nella UE con la relativa preferenza daziaria in virtù della natura bilaterale dell accordo. Accordi Unilaterali Questa tipologia di accordi nasce dalla volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di Paesi meno sviluppati, detassando gli stessi al momento dell importazione nella UE per poter favorire ai Paesi in via di sviluppo. Per facilitarne la comprensione ne segue un semplice esempio: Nel caso in cui un prodotto di origine preferenziale comunitaria venisse esportato in Groenlandia non beneficerebbe della preferenza daziaria al momento dell importazione poiché, tale Paese, non ha stipulato un accordo di commercio preferenziale bilaterale con la UE; mentre un prodotto di origine preferenziale Groenlandese potrà essere importato nella UE con la relativa preferenza daziaria in virtù della natura unilaterale dell accordo. Scarica l elenco dei paesi paesi accordisti sia bilaterali che unilaterali Accordi di unione doganale L accordo di Unione Doganale, a differenza delle tipologie precedentemente presentate, non si basa sulla nozione di origine della merce, ma si basa sul fatto che le merci siano state messe in libera circolazione. Per merci in libera circolazione si intendono alternativamente: le merci prodotte nella comunità, comprese quelle ottenute, integralmente o in parte, da prodotti provenienti da Paesi terzi e immessi in libera pratica nella comunità o provenienti da Paesi Terzi e immessi in libera pratica nella Comunità.

Attualmente l Unione Europea ha stipulato accordi di Unione Doganale con tre Paesi: Turchia San Marino Andorra. Negli accordi di libero scambio sono previsti i requisiti che le merci devono soddisfare per essere considerate di origine preferenziale. Requisiti di carattere generale In via generale si considerano di origine preferenziale i prodotti interamente ottenuti nel territorio e i prodotti che (...) sono stati oggetto nello stesso di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 1) Prodotti interamente ottenuti Ottengono lo status di merci originarie quei prodotti che, per la loro specifica natura, sono interamente ottenuti nel Paese accordista. Si considerano interamente ottenuti nella Comunità Europea o in un Paese terzo: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi; i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle

materie prime; k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi; m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l). Pertanto, oltre ai prodotti sopra elencati, possono altresì essere dichiarate di origine preferenziale le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti elencati. Per poter attestare lo status di merce interamente ottenuta occorre che: l esportatore sia esso stesso il produttore, oppure che si sia preventivamente fatto rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale dal proprio fornitore di materie prime. 2) Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Oltre ai prodotti interamente ottenuti, possono ottenere lo status di origine preferenziale quelle merci che hanno subito una trasformazione o lavorazione sufficiente nella comunità. Il sistema delle preferenze generalizzate e gli accordi di libero scambio prevedono, infatti, che i prodotti non interamente ottenuti possono essere dichiarati di origine preferenziale nel caso in cui soddisfino i requisiti previsti nel relativo allegato, ove è riportato uno schema in cui: nella prima colonna, vengono elencate le voci doganali, seguite, nella seconda colonna, dalla descrizione del prodotto e, nella terza colonna, dalla regola da rispettare per poter dichiarare di origine preferenziale il prodotto in esame.

Esempio Si riporta di seguito a titolo esemplificativo l estratto dell Allegato all accordo di libero scambio siglato tra Svizzera e Unione Europea: Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto Voce Designazione delle merci originario Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, Fabbricazione a partire da materiali (non imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti comunitari) di qualsiasi voce, esclusi quelli 7010 per il trasporto o l imballaggio, di vetro della stessa voce del prodotto Nella prima colonna dell esempio, viene riportata la voce doganale (7010) seguita, nella seconda colonna dalla descrizione merceologica del prodotto (damigiane bottiglie ecc.) e nella terza colonna, infine, viene riportata la regola che deve essere soddisfatta per poter dichiarare di origine preferenziale i prodotti fabbricati in Svizzera o nella Comunità Europea. Negli accordi di libero scambio e nel sistema delle preferenze generalizzate vi sono tre tipologie di regole: Cambio di voce doganale Valore percentuale massimo di materiale extracomunitario Regole Specifiche Occorre preliminarmente precisare che, nella fabbricazione di un prodotto, le merci utilizzate sono da considerarsi sempre di origine non comunitaria, salvo che siano accompagnate da un documento idoneo a qualificarle come di origine preferenziale comunitaria (dichiarazione del fornitore). 3) Requisiti di carattere territoriale Le merci che hanno diritto ad essere dichiarate di origine preferenziale devono soddisfare i suddetti requisiti senza interruzione nel paese di origine. Pertanto, un prodotto fabbricato nell Unione Europea, che durante il processo produttivo abbia subito una parziale lavorazione in

un paese extracomunitario, non può ottenere lo status di merce di origine preferenziale comunitaria, anche se si potesse considerare sufficientemente trasformato. Il trattamento preferenziale viene altresì accordato esclusivamente ai prodotti che, oltre a soddisfare i requisiti presenti nei protocolli degli accordi di libero scambio, siano trasportati direttamente tra i paesi oggetto dell accordo. È comunque consentito che i suddetti prodotti, durante il trasporto, attraversino altri territori, purché rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato in cui transitano e non subiscano altre operazioni ad eccezione delle operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. 4) Regola del No draw-back Si rende pertanto sempre necessaria, oltre alla trasformazione sufficiente, la preventiva immissione in libera pratica nel Paese trasformatore (pagamento del dazio) di tutte le materie prime o semilavorati, di provenienza extracomunitaria, impiegati nella trasformazione non essendo ammesso operare con regime sospensivi, come ad esempio il perfezionamento attivo. Con il termine Draw-Back viene generalmente indicato il rimborso a favore di un operatore dei dazi in precedenza pagati su prodotti importati. Con la formula no drawback, prevista in numerosi protocolli sull origine, si indica invece il divieto di rimborso di tali dazi. Esempio Lavorazione nella UE di materiali temporaneamente importati da extra Ue con utilizzo del regime sospensivo del perfezionamento attivo, quindi senza il pagamento dei dazi in dogana e realizzazione di un prodotto finito che viene riesportato verso un Paese accordista. Poniamo che le lavorazioni eseguite nella Ue sui materiali terzi soddisfino le condizioni previste dalle regole previste per l ottenimento dell origine preferenziale. La ditta esportatrice potrà richiedere alle autorità doganali il rilascio del certificato (es.eur 1) o emettere dichiarazione su fattura. In tal caso potrebbe intervenire (dipende dall accordo siglato con il Paese accordista) la regola del

no drawback che comporta, all atto del rilascio della prova di origine preferenziale, la nascita dell obbligo di pagamento dei dazi all importazione, in precedenza non pagati, relativamente alle merci extra Ue temporaneamente importate. Nel prossimo articolo verranno analizzate le tipologie di regole relative alla trasformazione sufficiente e le modalità con cui gli operatori dimostrano di soddisfare tali regole. Andrea Toscano, Enrico Calcagnile, Mattia Carbognani fonte: Newsmercati