Controllo Formale delle Dichiarazioni 730/2015. Roma, 30 novembre 2017

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Controllo Formale delle Dichiarazioni 730/2015 Roma, 30 novembre 2017 1

NOVITÀ CONTROLLO FORMALE 730/2015 Il decreto legislativo n. 175/2014, parallelamente all introduzione della dichiarazione precompilata, ha previsto rilevanti innovazioni anche per quanto riguarda il controllo formale delle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato il visto di conformità. In particolare: - l articolo 5 che limita i poteri di controllo formale - l articolo 6 che è intervenuto sulle responsabilità e sulle modalità di controllo. La dichiarazione modello 730/2015, per il periodo di imposta 2014, costituisce il primo anno di applicazione di tali novità. 2

NOVITÀ CONTROLLO FORMALE 730/2015 L articolo 5 (limiti ai poteri di controllo) del d.lgs. 175/2014 prevede: - limiti ai poteri di controllo nei confronti del contribuente, per le dichiarazioni precompilate presentate direttamente ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l assistenza fiscale (dichiarazioni non vistate) accettate senza modifiche (comma 1); - la suddivisione del controllo tra CAF o professionista e contribuente, per le dichiarazioni precompilate vistate, anche con modifiche (comma 3). Non ci limitazioni ai poteri di controllo, invece, nel caso di dichiarazioni precompilate non vistate, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta (comma 2). 3

NOVITÀ CONTROLLO FORMALE 730/2015 Il successivo articolo 6 (visto di conformità) del d.lgs. 175/2014 modifica, integrandole, le disposizioni di carattere procedurale e sanzionatorio già esistenti riguardanti: - le responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele (art. 39 del d.lgs. n. 241/1997); - le modalità di esecuzione dei controlli (art. 26 del DM n. 164/1999); coordinandole con i principi introdotti dal comma 3 dell articolo 5 in materia di suddivisione del controllo formale tra CAF o professionista e contribuente, per le dichiarazioni precompilate vistate, anche con modifiche. 4

NOVITÀ CONTROLLO FORMALE 730/2015 L elemento più rilevante della modifica riguardante il regime delle responsabilità, derivanti dal rilascio del visto di conformità infedele sul modello 730/2015, è la previsione inserita nella lett. a) del comma 1 dell art. 39 del d.lgs. n. 241/1997 per cui: il professionista abilitato e il Responsabile dell Assistenza Fiscale (RAF) sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell art. 36-ter del DPR n. 600/ 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. 5

NOVITÀ CONTROLLO FORMALE 730/2015 Rispetto a tale impianto, una prima modifica rilevante è stata apportata dall art. 1, comma 957, della legge n. 208/2015 per cui il CAF è obbligato solidalmente al RAF, non solo per il pagamento della sanzione amministrativa, ma anche per il pagamento della somma pari all imposta, agli interessi e alla sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente. Tale modifica si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 2016 (cfr. circolare 20/2016). 6

NOVITÀ CONTROLLO FORMALE 730/2015 Una seconda modifica rilevante è stata apportata dall art. 7-quater, comma 48, del DL n. 193/2016, e riguarda il termine entro cui il CAF e il professionista possono presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, limitando la responsabilità al pagamento della sola sanzione, riducibile ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 472/1997. 7

NOVITÀ CONTROLLO FORMALE 730/2015 Il termine, in precedenza fissato al 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, è ora rappresentato dalla contestazione dell infedeltà del visto con la comunicazione degli esiti del controllo. Trattandosi di modifica di una norma procedurale, la stessa, per sua natura, trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa (cfr. circolare 8/2017). 8

NOVITÀ CONTROLLO FORMALE 730/2015 Le modalità di esecuzione dei controlli le disposizioni dell art. 26 del DM n. 164/1999 sono state integrate prevedendo: - le modalità e i termini di richiesta della documentazione e del relativo invio (comma 3-bis); - la comunicazione degli esiti del controllo (comma 3-ter); - modalità e termini di pagamento, nonché le norme sulla riscossione (comma 3-quater). Queste disposizioni non sono state oggetto di modifica dopo la loro introduzione. 9

SUDDIVISIONE DEL CONTROLLO Articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti: - del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata; - nei confronti del contribuente per la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. 10

SUDDIVISIONE DEL CONTROLLO DICHIARAZIONE VARIATA O NON VARIATA TRASMESSA TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA Sulle condizioni soggettive della dichiarazione controllo formale al contribuente, effettuato con le modalità ordinarie, anche senza richiesta di documentazione e con invio diretto degli esiti del controllo 11

SUDDIVISIONE DEL CONTROLLO DICHIARAZIONE VARIATA O NON VARIATA TRASMESSA TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA Su tutti i dati della dichiarazione oggetto di visto controllo formale al CAF o al professionista effettuato dall ufficio territoriale nella cui competenza ricade il domicilio fiscale del dichiarante sempre con: richiesta dei documenti, in via telematica, da trasmettere, in via telematica, entro 60 gg (art. 26, comma 3-bis DM 164/99) 12

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AL PROFESSIONISTA Comunicazione inviata via PEC dall ufficio territoriale competente per il controllo Indirizzo PEC rilevato dall Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico La decorrenza dei sessanta giorni entro i quali il Professionista deve inviare agli uffici i documenti richiesti è determinata dalla data di ricezione della PEC 13

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AL CAF (per le segnalazioni centralizzate) tramite il servizio Entratel, è trasmesso l elenco delle posizioni sottoposte al controllo documentale per ogni posizione sono indicati i relativi codici che individuano i documenti richiesti la disponibilità dell elenco, in una data precedentemente concordata, è comunicata, via PEC, con apposita nota dell Agenzia La decorrenza dei sessanta giorni entro i quali il CAF deve inviare agli uffici i documenti richiesti è determinata dalla data di pubblicazione dell elenco L elenco iniziale è periodicamente aggiornato con l avanzamento dello stato della lavorazione 14

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AL CAF: ELENCO ENTRATEL INIZIALE ELENCO DICHIARAZIONI PER LE QUALI PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE 30/11/2017 ASSOCAAF SPA CODICE FISCALE 01154010399 PR DIZIONE UFFICIO LISTA ALAlessandria14V1103486 CF COLLEGATO CF CON. AN. TRIB. IDENTIFICATIVO CONTROLLO PROT.TELEMATICO CF DICH. AN. TRIB. T15070414000148249 0001422 PPPPPPPPPPPPPPPB T14V0105805766 EDS4 CODICI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE BG Bergamo 1 14V1102187 T15070412372244243 0000950 PPPPPPPPPPPPPPPC CPPPPPPPPPPPPP AZ ED07 T14V0105044994 ED07 T15070609523850857 BG Bergamo 2 14V1102205 0001822 PPPPPPPPPPPPPPPD BG Treviglio 14V1103138 CPPPPPPPPPPPPP AZ T14V0113398895 ED04 OD36 T15070609521250712 0000608 PPPPPPPPPPPPPPPE T14V0113451207 ED07 EDS5 15

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AL CAF: ELENCO ENTRATEL AGGIORNATO ELENCO DICHIARAZIONI PER LE QUALI PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE 30/11/2017 ASSOCAAF SPA CODICE FISCALE 01154010399 DIZIONE PRUFFICIO LISTA PROT.TELEMATICO ALAlessandria 14V1103486 T15070414000148249000 1422 CF DICH. AN. TRIB. PPPPPPPPPPPPPPP B CF IDENTIFICATI COLLEGAT VO O CF CON. AN. TRIB. CONTROLLO STATO LAVORAZIONE T14V0105805 766 IN LAVORAZIONE EDS4 CODICI RICHIESTA DOCUMENTAZION E BG Bergamo 1 14V1102187 T15070412372244243000 0950 PPPPPPPPPPPPPPP C T15070609523850857000 PPPPPPPPPPPPPPP BG Bergamo 2 14V1102205 1822 D T15070609521250712000 PPPPPPPPPPPPPPP BG Treviglio 14V1103138 0608 E CPPPPPPPPPPPPPA Z ED07 CPPPPPPPPPPPPPA Z T14V0105044 994 LAVORATA CON PRESENZA DI ESITO ED07 T14V0113398 895 LAVORATA CON ASSENZA DI ESITO ED04 OD36 T14V0113451 PRESENZA DI ESITO COMUNICATO 207 IL 02/11/2017 ED07 EDS5 16

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AL RAF (per le segnalazioni centralizzate) Contestualmente alla richiesta di documentazione inviata al CAF: Invio via PEC dell elenco di tutte le dichiarazioni con visto apposto dal RAF per cui sono richiesti documenti a comprova dei dati dichiarati Per motivi esclusivamente organizzativi l invio è effettuato dalla Direzione Regionale di competenza del RAF 17

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AL CAF E AL RAF (per i soli controlli d iniziativa degli uffici) Comunicazione inviata via PEC dall ufficio territoriale competente per il controllo Indirizzo PEC rilevato dall Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico La decorrenza dei sessanta giorni entro i quali il CAF deve inviare agli uffici i documenti richiesti è determinata dalla data di ricezione della PEC. 18

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CIVIS accesso ordinario digitando l «identificativo controllo» della posizione per cui inviare la dichiarazione accesso semplificato solo per i CAF e per le sole dichiarazioni proposte nell elenco trasmesso via Entratel 19

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Su tutti i dati della dichiarazione oggetto di visto: L esito del controllo formale al CAF o al professionista effettuato dall ufficio territoriale nella cui competenza ricade il domicilio fiscale del dichiarante: è comunicato, in via telematica, al CAF e al RAF o al Professionista, per consentire, entro sessanta giorni dalla ricezione, la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente e/o il pagamento con la sanzione ridotta a due terzi (art. 26, commi 3-ter e 3-quater, DM 164/99) 26

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI AL PROFESSIONISTA Comunicazione inviata via PEC dall ufficio territoriale competente per il controllo, per ogni singola dichiarazione, con: la motivazione del recupero i prospetti di liquidazione con l evidenza dei dati dichiarati e variati All indirizzo PEC rilevato dall Indice Nazionale INI-PEC La decorrenza dei sessanta giorni entro i quali il Professionista può pagare con la sanzione ridotta è determinata dalla data di ricezione della PEC 27

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI AL CAF E AL RAF Comunicazione inviata via PEC dall ufficio territoriale competente per il controllo, per ogni singola dichiarazione, con: la motivazione del recupero i prospetti di liquidazione con l evidenza dei dati dichiarati e variati Indirizzi PEC rilevati dall Indice Nazionale INI-PEC La decorrenza dei sessanta giorni entro i quali pagare con la sanzione ridotta è determinata dalla data di ricezione della PEC al RAF 28

CONTROLLO CONCLUSO SENZA ESITI Oltre che dalla comunicazione inviata via PEC, è verificabile: interrogando lo stato della lavorazione su CIVIS consultando lo stato della lavorazione nell elenco Entratel (solo per i CAF e solo per le dichiarazioni originariamente presenti nell elenco) 29

VISTO DI CONFORMITÀ Art. 39, del d.lgs n.241/1997 Modifiche apportate dall art. 6 del d.lgs 175/2014 e dall art. 7 quater del d.l. 193/2016 L importo pari alla somma di imposta, sanzione ed interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ad esito del controllo formale su dati oggetto di visto, è dovuto dal CAF o dal professionista a meno di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A correzione di eventuali errori il CAF o il professionista può trasmettere, se l infedeltà del visto non è stata ancora contestata, una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In questo caso è a carico del CAF la sola sanzione, ridotta nei casi previsti dall art. 13, d.lgs 472/97, comma 1 lettera b). 30

LA COMUNICAZIONE RETTIFICATIVA deve essere trasmessa prima della ricezione della comunicazione degli esiti deve essere perfezionata con il versamento della sanzione del 30% riducibile ai sensi dell art. 13 del d.lgs. 472/1997 deve essere documentabile la circostanza che il contribuente è stato interpellato e non ha inteso presentare la dichiarazione rettificativa 31

IL PAGAMENTO DELLE SOMME COMUNICATE A SEGUITO DEL CONTROLLO Il pagamento delle somme dovute è effettuato distintamente per ogni singola posizione La sanzione, ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 241/1997 è ridotta ai due terzi se il primo o unico versamento è effettuato entro i sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione degli esiti del controllo Il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato con le modalità previste dall art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 32

ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME NON PAGATE Le somme dovute a seguito del controllo costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al DPR n. 602/1973 (art. 39, comma 1,lettera a) del d.lgs.n. 241/1997) Sono iscritte a ruolo, distintamente, le somme relative a ciascuna posizione segnalata, a seguito di omessi, carenti e/o tardivi versamenti Ai sensi dell art. 25, comma 1, lett. b), del DPR n. 602/1973, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale la notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione La competenza spetta all ufficio «nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata (art. 31, comma 2 del DPR n. 600/1973). 33