ESENZIONE IMU/TASI ENTI NON COMMERCIALI

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ESENZIONE IMU/TASI ENTI NON COMMERCIALI L art. 9 co. 8 del DLgs. 23/2011 conferma anche ai fini dell IMU gran parte delle esenzioni già previste, ai fini dell ICI, dall art. 7 co. 1 del DLgs. 504/92. In particolare, sono esenti dall IMU: La lettera i) dell articolo 7 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92, modificata recentemente dall articolo 91 bis del DL n. 1/2012, prevede l esenzione immobili utilizzati dai soggetti di cui all art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (attività di religione, di formazione del clero e dei religiosi, attività rivolte a scopi missionari, alla catechesi, all educazione cristiana) tale esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente, da un lato, un requisito di carattere soggettivo, ovvero il fatto che l immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale ai sensi dell art. 73 (ex art. 87) del TUIR, e dall altro, un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate nella norma, e che l esercizio di tali attività deve avvenire con modalità tali da escludere la commercialità in quanto sono al contempo, assenti gli elementi tipici dell economia di mercato (quali lucro soggettivo e la libera concorrenza), mentre sono presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione Le attività devono essere svolte con modalità non commerciali (DM 200/2012, art. 1): Modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell unione europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà Requisiti per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciale (D.M.200/2012) Generali (art. 3): lo statuto o l atto costitutivo dell ente non commerciale devono prevedere 1. Divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell ente a amministratori, soci, partecipanti, lavoratori, collaboratori, salvo che: Non siano imposte dalla legge Non siano effettuate in favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività altre attività istituzionali previste dalla normativa vigente; 2. Obbligo di reinvestire gli utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale 3. Obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale, salvo legge 4. Obbligo di adeguamento dello Statuto entro il 31/12/2012 (art. 7, DM 200/2012) termine ORDINATORIO (RM n. 3/df 04/03/2013):enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non è necessaria la modifica dello statuto ma solo scrittura privata registrata (non applicabilità norme del codice civile, impossibilità di imporre lo statuto) R.M. 1/DF del 03/12/2012 REQUISITO SOGGETTIVO: Utilizzo dell immobile da parte di soggetti di cui all art. 87, comma 1, let. c) del Tuir (ora art. 73): Enti pubblici o privati: Diversi dalle società Residenti nel territorio dello Stato Aventi per oggetto esclusivo o principale un attività non commerciale Per esempio:enti privati: associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive

dilettantistiche, fondazioni ris. dalla trasformazione degli enti lirici e concertisitici, ex IPAB privatizzate, Onlus, Chiesa cattolica, confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato Sono escluse in ogni caso dal esenzione le : le società commerciali sono sempre escluse dal godimento dell esenzione ex art.7, D.Lgs n.504/1992, a nulla rilevando l eventuale utilizzazione dell immobile per scopi socialmente utili fondazioni bancarie (art. 9, comma 6-quinquies, D.L. 174/2012 entrata in vigore dal 08/12/2012) REQUISITO OGGETTIVO: Destinazione dell immobile esclusivamente allo svolgimento di attività(art. 4 DM del 19 novembre 2012): Assistenziali e Sanitarie: Attività convenzionate, accreditate o contrattualizzate: Complementari o integrative al servizio pubblico; Prestazione di servizi assistenziali e sanitari; Alle condizioni previste dal diritto dell UE e nazionale ;In forma gratuita o con applicazione importi richiesti dalla normativa Attività non convenzionate, accreditate o contrattualizzate: Svolte in forma gratuita o con corrispettivi simbolici MASSIMO NON oltre la META dei corrispettivi medi previste per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nell ambito territoriale, avuto riguardo anche all assenza di relazione con il costo effettivo del servizio Previdenziali Didattiche:Devono essere paritarie a quella statale La scuola deve avere un regolamento che garantisce la non discriminazione nell accettare gli alunni; rispetto degli obblighi; accompagnamento alunni con handicap; applicazione CCNL al personale; adeguatezza delle strutture agli standard; pubblicità del bilancio; attività a titolo gratuito o con corrispettivi simbolici tali da coprire solo una frazione del costo, tenuto conto dell assenza di relazione con lo stesso il parametro tariffario è rappresentato dal «costo medio per studente» misurato annualmente dall'ocse nel Rapporto Education at a Glance (sarà indicato sul sito del ministero dell'istruzione). Ricettive ; Culturali; Ricreative; Sportive: Svolte a titolo gratuito o con corrispettivi simbolici MASSIMO NON oltre la META dei corrispettivi medi previste per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nell ambito territoriale, avuto riguardo anche all assenza di relazione con il costo effettivo del servizio Le esenzioni Imu e Tasi sono automaticamente escluse per le attività alberghiere o paraalberghiere come motel, residenze turistiche, alberghi diffusi, residenze d'epoca, bed and breakfast «organizzati in forma imprenditoriale», beauty farm (l'elenco è all'articolo 9 del Dlgs 79/2011, anche se bocciato dalla Consulta per conflitto di competenze fra Stato e Regioni) Attività di religione o culto, dirette all esercizio del culto o alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all educazione cristiana (fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto compatibile con gli artt. 8-19 della Cost. e pertinenze già esenti in base all art. 7, comma 1, let. D) Ricerca scientifica (dal 2014) art. 2 D.L. 102/2013 Unità immobiliari a destinazione MISTA Esenzione dal 1 gennaio 2013 posta dall art. 91-bis del D.L. 1/2012 Definizione (art. 1 D.M. 200/2012): utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di:

attività agevolate con modalità non commerciali attività agevolate con modalità commerciali o attività diverse da quelle agevolate IPOTESI DI UTILIZZO MISTO (art. 91-bis D.L. 1/2012) a) Possibile separare la parte commerciale (o destinata ad attività non agevolate), destinata ad attività agevolate con modalità non commerciali Frazione in cui si svolge l attività di natura non commerciale identificabile attraverso l individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti ESCLUSIVAMENTE A TALE ATTIVITA : ESENTE Frazione residua: applicazione norme sull obbligo di separazione catastale delle porzioni con autonomia funzionale e reddituale permanente (art. 2, c. 41-42-43, DL 262/2006)» Rendite catastalidichiarate o attribuite con effetto fiscale dal 01/01/2013 b) NON è possibile separare la parte commerciale (o destinata ad attività non agevolate), destinata ad attività agevolate con modalità non commerciali Esenzione in proporzione all utilizzazione non commerciale dell immobile risultante da apposita dichiarazione : Rapporto proporzionale (art. 5 D.M. 200/2012) da applicare alla rendita catastale per ottenere la base imponibile IMU: Unità immobiliari ad utilizzo misto: Superficie attività non agevolate o comm.li/ Superficie totale Unità immobiliari ad utilizzo misto indistinto:numero soggetti attività non agevolate o comm.li / totale soggetti Utilizzo misto limitato a specifici periodi dell anno (anche nei casi precedenti):giorni di utilizzo per attività non agevolate o comm.li / 365 (o totale giorni di utilizzo) Obbligo di presentazione della dichiarazione per l applicazione dell esenzione in misura proporzionale (art. 91-bis, c. 3, D.L. 1/2012). Modalità e procedure stabilite dall apposito D.M. (n. 200/2012) art. 91-bis, c. 3, D.L. 1/2012 Dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali (art. 1, c. 719, L. 147/2013) Obbligo presentazione: Ai fini dell IMU e delle norme dell art. 91-bis DL 1/2012 (utilizzo misto degli immobili), gli enti non commerciali presentano la dichiarazione Esclusivamente in via telematica, con modalità stabilite da apposito DM delle Finanze Per il 2013, entro il 30 novembre 2014 Per il 2012, con le stesse modalità e lo stesso termine del 2013 (30 novembre 2014) Il decreto del MEF del 20 giugno 2014 che ha approvato il modello di dichiarazione, che è valido anche per la Tasi.Vengono fissati i criteri per quantificare l'imu e la Tasi nel caso in cui gli immobili posseduti dagli enti non commerciali sono destinati in parte a uso commerciale. Tre i riferimenti da considerare: spazi quantità dei frequentatori, tempo. Si deve far ricorso a detto metodo nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali, come prescrive il comma 2 dell'art. 91-bis, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che regola la materia. A tal fine le istruzioni alla compilazione della dichiarazioni Imu-Tasi prendono le mosse dal dm 19 novembre 2012, n. 200, che è stato emanato ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del citato del dl n. 1 del 2012, il cui art. 5 stabilisce che detto rapporto è determinato con riferimento:

1. allo spazio: la proporzione, come dispone la stessa norma, è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli che deve essere ovviamente rapportata alla superficie totale dell'immobile. Ciò vuol dire che, se per esempio, nell'immobile dove viene svolta l'attività sanitaria (o altra attività esente) vi è un locale dove si svolge un'attività commerciale, comunque, e che tale locale non è suscettibile di accatastamento separato (come accade per i bar o le rivendite di giornali), per calcolare la quota esente occorre rapportare la superficie effettiva (e non a quella catastale) sulla quale si svolge l'attività commerciale alla superficie effettiva (e non catastale) dell'intera unità immobiliare. La percentuale che deriva da tale rapporto deve essere, quindi, applicata alla rendita catastale dell'immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare per determinare l'imu dovuta. Allo stesso modo si deve procedere se nell'immobile vi è un locale che è dedicato allo svolgimento di un'attività esente (ancorché non suscettibile di accatastamento separato). In tal caso, infatti, per calcolare la quota esente si deve rapportare la superficie effettiva (e non catastale) sulla quale si svolge l'attività agevolata alla superficie dell'intera unità catastale. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all'attività meritevole, così da escludere dalla base imponibile Imu la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all'attività per la quale compete l'esenzione. 2. al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali; l numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Gli altri criteri necessari per definire l'ambito di applicazione dell'esenzione sono dettati dallo stesso dm n. 200 del 2012, che passa innanzitutto a stabilire la proporzione in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività. Per quanto riguarda le attività sanitarie il numero dei soggetti deve considerarsi quale numero di prestazioni effettuate escludendo dal conteggio quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (come, per esempio, le visite mediche di controllo per i dipendenti o le campagne preventive gratuite), giacché computarle equivarrebbe ad inficiare la significatività della percentuale. 3. Il tempo:l'ultimo criterio stabilito dal dm n. 200 del 2012 riguarda il caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, per cui la proporzione deve essere determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli. Una volta determinate le percentuali per ciascuna unità immobiliare, queste vanno applicate alla rendita catastale, così da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'imu dovuta e della Tasi. Le stesse percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (come, per esempio, per gli spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni). Viene, infine, precisato che l'esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere dichiarate. Tutte queste informazioni devono essere riportate nel quadro B della dichiarazione, relativo appunto agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, che deve essere compilato per ciascun immobile in cui si svolge l'attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo. Esso si compone di tre riquadri: - il primo è quello relativo all'identificazione catastale dell'immobile e alla tipologia di attività che in esso viene svolta; - il secondo è riservato alla sola attività didattica; - il terzo è dedicato alle attività diverse da quella didattica. Modello ed istruzioni approvate con DM 26 giugno 2014 il modello deve essere inviato esclusivamente in via telematica

Versamento IMU enti non commerciali (art. 1, c. 721, L. 147/2013) (Risoluzione ministro dell economia e delle finanze dipartimento delle finanze 7/DF del 5 giugno 2013) Versamento in 3 rate: Prima rata: pari al 50% dell imposta complessivamente corrisposta per l anno precedente entro 16/06 Seconda rata: pari al 50% dell imposta complessivamente corrisposta per l anno precedente entro il 16/12 Terza rata: a conguaglio dell imposta complessivamente dovuta entro il 16/06 dell anno successivo a quello cui si riferisce il versamento Compensazione crediti: Versamenti eseguiti compensando con i crediti nei confronti dello stesso comune risultante dalla dichiarazione presentata successivamente al 01/01/2014 Versamento Utilizzo esclusivo del modello F24 Esempio: anno 2014 Imposta pagata nel 2013 per il medesimo anno: 1.000 Calcolo rapporto proporzionale definitivo 2013: imposta dovuta (imposta complessivamente corrisposta) 1.100 Versamento 16/06/2014: -Conguaglio 2013: 100 (1.100-1.000) - Prima rata 2014: 550 (50% di 1.100) Presentazione dichiarazione IMU 2013 Versamento 16/12/2014 Seconda rata 2014: 550 (50% di 1.100) Esempio: anno 2015 Imposta pagata nel 2014 per il medesimo anno: 1.100 Calcolo rapporto proporzionale definitivo 2014: imposta dovuta (imposta complessivamente corrisposta): 900 Presentazione dichiarazione IMU 2014 (prima del versamento del 16/06/2015): credito 200 (1.100-900) Versamento 16/06/2015: Conguaglio 2014: - 200 Prima rata 2015: 250 ((50% di 900) credito 2014 200) = 250 Versamento 16/12/2015 Seconda rata 2015 450 (50% di 900)