Anno 2014 N. RF227. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2014 N. RF227 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 12 OGGETTO ENTI NON COMMERCIALI - DICHIARAZIONE IMU/TASI ENTRO IL 30/09 RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 04/09/2014 DM 04/08/2014; DM 26/06/2014; DM N. 200 DEL 19/11/2012; ART. 7, C. 1, LETT. I), D.LGS. N. 504/92; RIS. MEF N. 3/DF/2013 E N. 1/DF/2012 Sintesi: con il DM 26/06/2014 il MEF ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali da presentare entro il prossimo 30/09/2014 relativamente gli anni 2012 e 2013; inoltre, il MEF, ha pubblicato sul proprio sito web il DM 04/08/2014 recante l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione. Ai sensi dell art. 7 c. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, sono esenti da IMU (e da TASI) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Per gli immobili ad utilizzazione mista (sia attività commerciale che istituzionale) l esenzione è applicabile solo alle porzioni di unità destinate all attività non commerciale. Ove non sia possibile individuare tale frazionamenti immobiliare l esenzione è applicabile in proporzione all utilizzazione non commerciale risultante dalla dichiarazione da presentare al competente Comune. Con il DM 26/06/2014, il MEF ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali. che possiedono immobili totalmente/parzialmente esenti (ex art. 7 c. 1 lett. i) D.Lgs.504/92) Il DM 4/08/2014 ha approvato le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica. Gli enti che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in alcuna fattispecie di esenzione presentano, al contrario, la ordinaria dichiarazione IMU (mod. di cui al DM 30/10/2012). ENTE NON COMMERCIALE DICHIARAZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI solo immobili esenti immobili esenti e non esenti solo immobili non esenti ESENZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI DICHIARAZIONE SPECIALE (DM 26/06/2014) DICHIARAZ. ORDINARIA (DM 30/10/2012) Come noto, sono esenti dall IMU e, dal 2014, anche dalla TASI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati al solo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi missionari), alla catechesi e all educazione cristiana (art. 16, L. 222/85). Sul punto si osserva che: ESENZIONE l esenzione è riconosciuta ai soli immobili destinati ad attività non commerciali USO PROMISCO in caso di immobili utilizzati un attività mista (commerciale e non), l esenzione va applicata solo alla frazione di unità destinata all attività non commerciale. Qualora non sia possibile individuare gli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente

2 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 2 / 12 all attività non commerciale, gli stessi, a decorrere dal 2013, beneficiano dell esenzione IMU/TASI in proporzione all utilizzazione non commerciale dell immobile, come risulta da apposita dichiarazione; sul punto, il DM 200/2012 ha definito le modalità e le procedure per l applicazione proporzionale dell esenzione. PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DM 200/2012 Con il DM 200/2012, sono definite le modalità/procedure per l applicazione proporzionale dell IMU agli immobili degli enti non commerciali destinati ad un utilizzazione mista ; per questi, l esenzione IMU interessa la sola parte destinata ad attività non commerciali. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CON MODALITÀ NON COMMERCIALI Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali qualora sussistono: a) i requisiti generali, ossia quelli richiesti a tutte le tipologie di enti non commerciali b) i requisiti di settore (differenziati in relazione all attività esercitata). REQUISITI GENERALI L art. 3 del citato DM stabilisce che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l atto costitutivo o lo statuto dell ENC prevedono: a) b) c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, durante la vita dell ente: utili e avanzi di gestione; fondi; riserve; capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente previste dalla normativa vigente l obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale l obbligo di devolvere il patrimonio dell ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nota: nella risoluzione 3/DF/2013 è stato precisato che detti requisiti generali integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell art. 7 del D.Lgs.504/92, la cui mancanza determina la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale. REQUISITI DI SETTORE L art. 4 del DM è dedicato agli ulteriori requisiti, ossia a quei requisiti di settore che le attività istituzionali devono possedere per poter essere considerate svolte con modalità non commerciali e che attengono alla natura della singola attività istituzionale. Nota: detti requisiti integrano quelli di carattere oggettivo la cui mancanza determina, pertanto, la perdita del requisito di carattere oggettivo e di conseguenza il venir meno del beneficio fiscale. Passando all analisi delle diverse attività disciplinate, si rileva che:

3 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 3 / 12 ATTIVITA ASSISTENZIALE SANITARIA DIDATTICA RICETTIVA CULTURALE RICREATIVA SPORTIVA ULTERIORI REQUISITI CHE CONFIGURANO ATTIVITA NON COMMERCIALE lo svolgimento dell attività è effettuato con modalità non commerciali quando rispetta almeno una delle seguenti condizioni: a) se accreditate e contrattualizzate con lo Stato/Regioni/enti locali: sono svolte gratuitamente in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, alle condizioni previste dal diritto nazionale, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall ordinamento per la copertura del servizio universale; b) in caso contrario: sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore al 50% dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. lo svolgimento dell attività è effettuato con modalità non commerciali se: a) l attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell assenza di relazione con lo stesso. lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. UTILIZZAZIONE MISTA RAPPORTO PROPORZIONALE In caso di utilizzo promiscuo dell immobile da parte dell ENC occorre individuare la quota utilizzata per l attività commerciale, da assoggettare ad IMU, che può avvenire: a) tramite accatastamento autonomo (procedura Docfa): se è possibile individuare l immobile (o parte di esso) destinato al solo esercizio di attività non commerciali (esenti IMU) b) applicando in criterio proporzionale: in caso contrario. RAPPORTO PROPORZIONALE (art.5 DM 200/12) La quota destinata all utilizzo commerciale rispetto all intero immobile va individuata in base ad uno dei seguenti criteri: superficie dell immobile adibita all esercizio delle attività n di soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività commerciali/non commerciali tempo dedicato all esercizio delle attività. CRITERIO SPAZIO/ SUPERFICIE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE in base allo spazio/superficie destinato allo svolgimento delle attività: [superficie immobile destinata ad attività diverse da quelle di cui alla lett. i) e ad attività di cui alla lett. i) svolte con modalità commerciali] / superficie totale immobile

4 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 4 / 12 N. SOGGETTI TEMPO come segue: n. soggetti destinatari delle attività svolte con modalità commerciali n. totale soggetti destinatari dell attività Attività sanitarie: il numero dei soggetti deve considerarsi quale numero di prestazioni effettuate escludendo dal computo quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (visite mediche di controllo per i dipendenti) o campagne preventive gratuite. limitatamente a specifici periodi dell anno, in base ai giorni dedicati alle attività commerciali /non commerciali. [GG di utilizzo dell immobile per attività diverse da quelle di cui alla lett. i) e ad attività di cui alla lett. i) svolte con modalità commerciali] / 365 Note: le percentuali determinate in base ai tali rapporti, indicate per ciascun immobile, si applicano: - alla rendita catastale in modo da ottenere la base imponibile IMU/TASI - anche per il calcolo della misura dell esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all attività per la quale spetta l esenzione, sia all attività per la quale non spetta (es: spazi destinati ai servizi amministrativi o ausiliari comuni). L esenzione non spetta per le unità immobiliari di fatto inutilizzate, che devono essere dichiarate. DICHIARAZIONE IMU / TASI ENC TERMINI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE La dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali va presentata al competente Comune: esclusivamente in via telematica entro il: 30/06 dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta ; detta dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo variazioni che comportino un diverso ammontare dell imposta dovuta; 30/09/2014 per le dichiarazioni relative al 2012 e VERSAMENTO IMPOSTE L art.1 c. 721 L. 147/2013 dispone che gli enti non commerciali versano l'imu /TASI in 3 rate, di cui: 1 e 2 rata da versare al 16/06 e 16/12, nella misura del 50% ciascuna, calcolata sull imposta dell anno precedente 3 rata a conguaglio, da versare entro il 16/06 dell anno successivo a quello di imposizione. Compensazione: può essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all IMU dovuta al medesimo comune (analoghe considerazioni valgono per la TASI). Proroga: il Decreto Renzi (DL 66/2014) ha prorogato al 16/10/2014 il versamento della 1 rata TASI 2014 per i Comuni che: - non hanno inviato, entro il 23/05/2014, la delibera al MEF (non pubblicata entro il 31/05/2014) - provvedono alla pubblicazione delle delibere entro il 18/09/2014. In caso di mancata pubblicazione entro il suddetto 18/09, la TASI va versata in un unica soluzione entro il prossimo 16/12 con l aliquota base dell 1.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 5 / 12 DICHIARAZIONE SPECIALE IMU / TASI ENC: MODALITA DI COMPILAZIONE MODELLO DI DICHIARAZIONE Il modello di dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali si compone di: riservato all indicazione: del Comune destinatario della dichiarazione FRONTESPIZIO dell anno in cui viene presentata la dichiarazione e del periodo di competenza della stessa dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione dei dati relativi l impegno per la presentazione telematica nonché la firma del dichiarante QUADRO A QUADRO B QUADRO C QUADRO D relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti; con riferimento agli immobili parzialmente imponibili occorre indicare i criteri, desunti dal citato DM 200/2012, per determinare, per ciascun immobile, la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell attività con modalità commerciali, con riferimento distintamente all attività didattica ed alle altre attività di cui al citato art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 riguardante i dati relativi alla determinazione dell IMU e della TASI complessivamente dovuta per l anno di riferimento (imposta dovuta, rate versate, saldo a debito o a credito, crediti provenienti dalla precedente dichiarazione non chiesti a rimborso) riguardante i dati relativi al saldo a credito risultante dalla dichiarazione, da richiedere a rimborso o da destinare alla compensazione con i versamenti futuri relativi allo stesso Comune. QUADRO A - IMMOBILI TOTALMENTE IMPONIBILI Il quadro in esame va compilato qualora nell immobile sia svolta esclusivamente un attività: commerciale, non rientrante in quelle individuate dall art.7, co. 1, lett. i), D.Lgs.504/92 rientrante in quelle individuate nella citata lett.i) svolta con modalità commerciali. Nota: vanno assoggettati ad IMU/TASI anche gli immobili che pur utilizzati per lo svolgimento delle attività elencate nell art.7, co. 1, lett.i) comportano un corrispettivo medio percepito superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali; in tal caso, l immobile va indicato nel quadro in esame e non nel quadro B. A tal fine, nel quadro in esame occorre indicare: COL. DENOMINAZIONE INDICAZIONE 1 Caratteristiche immobile il numero: 1, se terreno

6 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 6 / 12 2, se area fabbricabile 3, se fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale 4, se fabbricato classificabile D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza rendita, appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato 5.1, se immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43, TUIR) 5.2 se immobili locati. 2 Ubicazione ubicazione dell immobile (località, via o piazza, n. civico, scala, piano e interno) 3-10 Dati catastali identificativi dell immobile 11 Immobile storico o inagibile/ i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.; in particolare: nel campo 3 va indicata la sezione, ove esistente. nel campo 4 va indicato il foglio. nel campo 5 occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale. nel campo 6 va indicato il subalterno ove esistente. nel campo 7 va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.). nel campo 8 va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno. nei campi 9 e 10, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l anno di presentazione della domanda di accatastamento. I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore va determinato sulla base delle scritture contabili. Va barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l applicazione delle riduzioni previste nel comma 3, lett.a) e b), dell art. 13 del D.L.201/2011, concernenti, rispettivamente: i fabbricati storico/artistici per i quali la dichiarazione va presentata sia nel caso in cui si acquista il diritto all agevolazione sia nel caso in cui si perda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la dichiarazione va presentata solo nel caso in cui si perde l agevolazione. 12 Valore va riportato il valore dell immobile descritto nel quadro. Il valore va indicato per intero: indipendentemente dalla quota di possesso anche qualora l immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo IMU è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali. Nel caso in cui l immobile insiste su Comuni diversi il valore da indicare va calcolato in proporzione alla superficie che insiste sul territorio di ciascun comune e l imposta va corrisposta ai diversi comuni, tenendo conto delle aliquote, della detrazione e delle eventuali agevolazioni deliberate da ciascuno di essi, oltre che della quota di possesso detenuta dal contribuente. 13 % possesso Quota percentuale di possesso. Per le parti comuni dell edificio va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari. 14 Inizio/termine data possesso Data in cui il possesso dell immobile ha avuto inizio/termine oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta

7 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 7 / Imposta Da barrare se il contribuente ha acquistato il diritto sull immobile 16 Imposta versata Da barrare se il contribuente ha ceduto il diritto sull immobile È sufficiente, inoltre, indicare solo l Ufficio delle Entrate presso il quale è stato registrato l atto o dichiarato il fatto che ha determinato l acquisto/perdita della soggettività passiva IMU. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell atto, del contratto o della concessione. ANNOTAZIONI: il contribuente, ove il singolo terreno sia composto da varie particelle, può comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo 12 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte di dichiarazione relativa alle Annotazioni, assolvendo in tal modo all obbligo di completezza dei dati da dichiarare. QUADRO B - IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O ESENTI Il Quadro B è diretto a contenere le informazioni relative agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti; detto quadro si compone delle seguenti 3 Sezioni. 1 SEZIONE IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI vanno indicati i dati catastali e la tipologia di attività svolta barrando i campi da 1 a 10 a seconda che l attività sia di tipo: 1 assistenziale 6 culturale 2 previdenziale 7 ricreativa 3 sanitaria 8 sportiva 4 didattica 9 di religione e di culto 5 ricettiva 10 di ricerca scientifica Nota: se l immobile risulta totalmente esente e ciò avviene quando nello stesso non sono svolte né attività diverse da quelle di cui alla citata lett. i) né attività rientranti nella stessa lett. i) svolte con modalità commerciali, il dichiarante barra il campo 13 relativo a Immobile esente e compila solo i campi relativi al Cm e Cms del riquadro Attività didattica e al Cenc e Cm del riquadro Altre attività. 2 SEZIONE ATTIVITA DIDATTICA dedicata all attività didattica, tale sezione è diretta alla determinazione della superficie assoggettabile a IMU/TASI per ciascun immobile in cui viene svolta l attività, a seguito dell applicazione dei criteri generali e di settore previsti dal DM 200/2012. Il riquadro prevede, al primo rigo, la compilazione dei seguenti 2 campi: Cm: corrispettivo medio percepito dall ente non commerciale Cms: Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del MUIR

8 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 8 / 12 Al fine della determinazione del rapporto proporzionale tra la quota dell immobile adibito all utilizzo commerciale rispetto all intero immobile vanno utilizzati i seguenti campi: Rigo INDICAZIONE a) è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell immobile. Esempio: una porzione dell unità immobiliare è stata riservata per un bar oppure per un edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell immobile. b) riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l attività è svolta con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti nei cui confronti l attività è svolta. Esempio: biblioteca dell Università alla quale possono accedere mediante tessera a pagamento anche soggetti diversi dagli studenti c) concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell anno solare. E questo il caso in cui tutto l immobile è destinato per alcuni giorni all anno allo svolgimento di un attività commerciale. d) Va indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed

9 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 9 / 12 esposti nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere compilato il Quadro A. e) va indicato il valore da considerare ai fini dell applicazione IMU/TASI. Tale valore viene determinato moltiplicando la base imponibile dell immobile, per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo d). f) va riportato il valore da considerare ai fini dell applicazione IMU/TASI, che si ricorda prevede che l attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell assenza di relazione con lo stesso. Tale valore è calcolato sottraendo dalla base imponibile relativa all immobile il valore risultante dalla lett. e. A questo punto occorre verificare in quale misura la base imponibile residuale esposta nel rigo f) è assoggettabile a imposizione. La verifica deve essere effettuata comparando il Cm con il Cms. g) Da barrare se Cm Cms (attività didattica svolta con modalità non commerciali). Il valore di campo f) non è assoggettabile ad IMU / TASI h) Da barrare se Cm > Cms (attività didattica svolta con modalità commerciali). Vanno compilati i seguenti campi i) e j) al fine di determinare la parte di valore indicato a campo f) assoggettabile ad IMU / TASI. i) va inserito il risultato del rapporto tra il Cms e il Cm, che costituisce la misura percentuale dell esenzione da applicare alla base imponibile di cui al Rigo f); j) Va determinato il valore da assoggettare a imposizione, risultante dal prodotto tra Valore di cui al campo f) x (1 - i). Costituisce la quota del valore di cui al campo f) da assoggettare ad IMU / TASI k) Va indicato i il valore complessivo da assoggettare a IMU e TASI dato dalla somma tra i valori esposti nel Rigo e) e nel Rigo j). UTILIZZO CONTEMPORANEO DI PIÙ CRITERI: a tal fine occorre compilare il: Rigo a1): rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa Esempio: superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell attività didattica ma che per alcuni giorni all anno sono destinante allo svolgimento di attività prettamente commerciali, come la locazione di aule per lo svolgimento di un evento privato. Rigo b1): va compilato quando il rapporto di cui al Rigo b) è rapportato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Esempio: superficie destinata stabilmente allo svolgimento di un corso universitario in cui sono ammessi a partecipare, a pagamento, anche non studenti, soggetti, quindi, esterni. 3 SEZIONE ALTRE ATTIVITA dedicata alle altre attività, cioè a quelle diverse dall attività didattica da assoggettare ad IMU/ TASI, tale sezione va compilata per determinare, in caso di utilizzazione mista dell immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione. Il riquadro prevede, al primo rigo, la compilazione dei seguenti 2 campi: Cenc: corrispettivo medio percepito dall Ente non commerciale Cm: corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali. Analogamente alla sezione Attività didattica : - i campi di seguito riportati hanno la funzione di determinare il rapporto proporzionale tra la - quota dell immobile adibito all utilizzo commerciale rispetto all intero immobile - possono verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri, ma non necessariamente devono essere compilati tutti i righi. - non sussiste una particolare gerarchia tra i criteri individuati, potendo gli stessi anche essere combinati o meno tra di loro.

10 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 10 / 12 RIGO INDICAZIONE a) è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell immobile. b) riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l attività è svolta con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti verso i quali l attività è svolta. Esempio: immobile utilizzato in parte per accogliere persone che partecipano ad un pellegrinaggio e in parte per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale c) concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell anno solare. E questo il caso in cui tutto l immobile è destinato per un periodo dell anno allo svolgimento di un attività commerciale. Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri. d) va indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere compilato il Quadro A. e) va indicato il valore da considerare ai fini dell applicazione dell IMU che riguarda l individuazione del rapporto proporzionale. Tale valore viene determinato moltiplicando la base imponibile dell immobile per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo d). UTILIZZO CONTEMPORANEO DI PIÙ CRITERI: a tal fine occorre compilare il: Rigo a1): rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività commerciale e la superficie totale dell immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie. Esempio: superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell attività ricettiva ma che per alcuni periodi dell anno sono destinate allo svolgimento dell attività ricettiva di tipo commerciale. Rigo b1): quando il rapporto al Rigo b) è correlato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Esempio: immobile utilizzato in alcuni periodi dell anno per accogliere persone che partecipano ad un pellegrinaggio e in altri per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale.

11 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 11 / 12 QUADRI A/B: LE PRECISAZIONI DEL DM MEF 04/08/2014 Il MEF ha pubblicato il DM 4/08/2014, recante l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione IMU/TASI degli enti non commerciali: FRONTESPIZIO QUADRI A E B QUADRO B occorre riportare il codice catastale del Comune al quale è diretta la comunicazione oltre alla denominazione dello stesso nel solo caso in cui l'immobile risulti accatastato in un Comune diverso da quello destinatario della dichiarazione risultante dal frontespizio, il contribuente deve indicare, nello spazio riservato alle "Annotazioni" del Quadro A, la seguente nota: "L'immobile/gli immobili di cui al/ai n. d'ordine... del Quadro... risulta/risultano accatastato/i nel Comune di..., il cui codice catastale è..." e riportare, all'atto della trasmissione telematica, l'indicazione di tale codice negli appositi campi previsti nei record dei quadri A e B. se la percentuale d'imponibilità di cui ai righi d) e k) è uguale o superiore al valore del 100%, l'immobile è considerato totalmente imponibile e, quindi, va dichiarato nell'apposito Quadro A dedicato agli immobili completamente imponibili. QUADRO C : DETERMINAZIONE IMU / TASI Il Quadro C è riservato alla determinazione dell IMU/TASI e rappresenta un quadro riepilogativo dal quale emerge l imposta dovuta per l anno di riferimento; a tal fine occorre riportare: COLONNA IMU TASI INDICAZIONE 1 7 l ammontare complessivo dell imposta (IMU/TASI) calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione dei precedenti Quadri A e B. Nel caso in cui sono stati compilati più quadri A ovvero più quadri B per più immobili, si dovrà indicare il totale dell IMU/TASI risultante dagli stessi. 2 8 l eccedenza di imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione 3 9 la parte dell eccedenza dell imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo 2 (8), che è stata utilizzata in compensazione nel modello F la somma delle rate versate (considerando eventuale versamenti integrativi) Campo 1 (7) Campo 2 (8) + Campo 3 (9) Campo 4 (10) se risultato positivo 6 12 Campo 1 (7) Campo 2 (8) + Campo 3 (9) Campo 4 (10) se risultato negativo Nota: l imposta (IMU/TASI) non è dovuta, non è rimborsata, né può essere utilizzata in compensazione se < 12 (o il diverso importo stabilito dal Comune). QUADRO D: COMPENSAZIONI E RIMBORSI Il quadro D Compensazione e rimborsi va compilato per l indicazione del credito d imposta risultante dalla dichiarazione al fine di richiederne il rimborso o la compensazione: COLONNA IMU TASI INDICAZIONE 1 4 l importo a credito risultante dalla presente dichiarazione 2 5 il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12 Redazione Fiscale Info Fisco 227/2014 Pag. 12 / il credito da utilizzare in compensazione con F24. In caso di credito in compensazione non utilizzato in F24 e non fatto valere nella dichiarazione successiva, il contribuente può chiedere il rimborso presentando un apposita istanza al comune competente. ASPETTI SANZIONATORI Secondo l art. 14 del DLgs.504/92 vanno applicate le seguenti sanzioni amministrative: VIOLAZIONE SANZIONE Omessa presentazione dal 100% al 200% del tributo dovuto (min.. 51) Dichiarazione infedele Omissione/errore riguarda elementi non incidenti sull ammontare dell imposta mancata esibizione/trasmissione di atti e documenti mancata restituzione o compilazione infedele dei questionari nei 60 gg dalla richiesta dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta da. 51 a.258 Se i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che li esegue e per l imputazione della somma versata, si applica la sanzione da. 103 a. 516 (art.15 D.Lgs. 471/97). RAVVEDIMENTO OPEROSO Si applicano i seguenti abbattimenti delle sanzioni: a) 1/10 del minimo b) 1/8 del minimo c) 1/10 del minimo di quella prevista per l omissione dichiarazione mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data della sua commissione. Se il contribuente effettua il pagamento dell imposta con 15 giorni di ritardo la sanzione che dovrà essere versata in caso di ravvedimento sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo. se la regolarizzazione di errori/omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Nota: si rammenta che: il pagamento della sanzione ridotta va eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati per giorno. il comune, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento (art. 50, L. 449/97).

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